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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 27208/2023 avente ad oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
SIMONE LAZZARINI elettivamente domiciliati presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Milano, presso cui è domiciliato parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato l'11.02.2025 e richiamato all'udienza del 12.02.2025.
Parte convenuta
Come da comparsa di risposta richiamata all'udienza del 12.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 13 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
e esponevano di essere rispettivamente moglie, Parte_1 Parte_2 Parte_3 padre e madre di (26.07.1972 – 29.12.2018), il quale aveva contratto il virus HCV in Persona_1 seguito a trasfusioni di sangue infetto occorse nel 1976 ed era poi deceduto nel 2018 a causa di epatocarcinoma, causalmente connesso all'epatite C.
Essi convenivano pertanto in giudizio il deducendone la responsabilità per la Controparte_1 morte del prossimo congiunto, quale conseguenza ultima delle trasfusioni di sangue infetto, e chiedendone quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e nel merito Controparte_1
l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo, in subordine, dedursi dal danno risarcibile le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992.
Dopo istruttoria documentale e testimoniale (con escussione delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di
Vicenza), la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12.02.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
È pacifico tra le parti che subì trasfusioni ematiche durante un ricovero presso l'ospedale Persona_1 di Vicenza nel 1976 e che nel 1994 scoprì di essere positivo al virus HCV e di essere affetto da epatite cronica HCV correlata (doc. 1-2).
Nel 1998 la Commissione medico ospedaliera di Verona, in sede di richiesta di indennizzo ex lege
210/1992 formulata dal stesso, riconobbe il nesso di causa tra trasfusione e infezione HCV (doc. Per_1
4).
Nel 2010 la Commissione medico ospedaliera di Milano confermò l'aggravamento della patologia
(epatite HCV correlata in evoluzione fibrosa) (doc. 8).
Nel maggio 2018 (cfr. pag. 7 doc. 11-1 e doc. 38) gli fu diagnosticato epatocarcinoma e fu sottoposto a intervento chirurgico di resezione il 30 ottobre 2018, cui seguì pochi giorni dopo peritonite biliare complicata da plurime perforazioni intestinali che hanno causato, in data 29.12.2018, il decesso (cfr. doc. 11-14 pag. 122 ss.).
Nel 2019, infine, la Commissione Medico Ospedaliera militare di Milano, in sede di richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 da parte della vedova, odierna attrice, ha accertato il nesso causale anche tra il decesso del e la pregressa infezione da HCV (doc. 13 att.) e, infatti, fu riconosciuto Per_1 all'attrice, quale avente diritto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992, l'indennizzo previsto dalla legge, erogato una tantum nel periodo luglio-agosto 2019 in misura di 77.468,52 euro (cfr. doc. 2 ). CP_1
A riguardo, il Tribunale condivide i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 19129/2023) e, anche rivedendo il proprio precedente orientamento pagina 2 di 13 conforme, ex multis, a Cass. 15734/2018 e Cass. 22183/2019, osserva che, alla luce dell'arresto del massimo organo nomofilattico, deve ormai escludersi che i giudizi e le valutazioni delle commissioni mediche in punto nesso causale tra trasfusione e infezione/decesso siano imputabili al stesso CP_1
e, come tali, indiscutibili, alla stregua di dichiarazioni con valore confessorio.
Deve, tuttavia, ritenersi che il riconoscimento ministeriale dell'indennizzo ex lege 210/1992 al de cuius
e poi alla vedova attrice costituisca “un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il CP_1 per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. S.U. 19129/2023, §21).
Il documentato riconoscimento dell'indennizzo all'attrice (per accertamento di nesso causale Pt_1 tra infezione HCV e decesso) e il previo accertamento del nesso causale tra infezione HCV e trasfusioni – che si presume sia sfociato poi nel riconoscimento di un indennizzo anche al stesso Per_1
– consente, unitamente alla documentazione medica in atti, di affermare in via presuntiva il nesso causale tra le trasfusioni effettuate nel 1976 e l'infezione HCV nonché tra l'infezione HCV e la morte del BB per epatocarcinoma (patologia pacificamente ascrivibile alle conseguenze dell'infezione stessa da HCV) e per complicanze, non imprevedibili e atipiche, dell'intervento chirurgico di resezione.
Il sottolinea la rilevanza causale delle perforazioni intestinali e dello shock settico ma tali CP_1 elementi sono già stati valutati in sede di indennizzo e, nondimeno, la Commissione ha riconosciuto il nesso causale tra infezione HCV e decesso, sicché le censure del – che, secondo le Sezioni CP_1
Unite, “è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica” – non sono idonee a scalfire la presunzione di derivazione causale del decesso dalla trasfusione, considerando peraltro che anche la presenza di altre concause non priverebbe la trasfusione di sangue infetto di efficienza causale, in quanto l'insorgenza di complicanze postoperatorie e di shock settico non è evento imprevedibile e anomalo in grado di assurgere a causa esclusiva ed assorbente, tale da privare la precedente patologia di efficienza causale in relazione al decesso.
In conclusione, a fronte della documentazione prodotta, dei giudizi sanitari sul nesso causale operati dalle commissioni medico-ospedaliere, del riconoscimento degli indennizzi da parte del e in CP_1 assenza di derivazioni causali alternative prospettate in modo specifico e plausibile da parte convenuta, ritiene questo Tribunale che la morte di sia ascrivibile a shock settico post operazione di Persona_1 resezione di epatocarcinoma, quale infausta evoluzione dell'epatite cronica da HCV, a sua volta evoluzione, secondo l'id quod plerumque accidit, del contagio da HCV avvenuto in seguito alle trasfusioni del 1976.
A ciò consegue la responsabilità del per il contagio del de cuius, per la morte dello stesso, CP_1 eziologicamente connessa al predetto contagio, e pertanto per il danno lamentato dagli attori iure proprio per la perdita del congiunto.
pagina 3 di 13 Questo Tribunale ritiene, infatti, che, all'epoca delle trasfusioni subite dal (1976), il Per_1 [...]
avrebbe dovuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attuare adeguati controlli sulla CP_1 presenza di virus di epatiti nel sangue trasfuso, sicché l'infezione da HCV contratta per trasfusione di sangue infetto in quel periodo è riconducibile alla negligenza e dunque al fatto colposo del , CP_1 preposto alla salute pubblica e, in particolare, “all'organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale” (art. 1 l. 592/1967), essendo peraltro sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui è configurabile la responsabilità colposa del
in subiecta materia per trasfusioni effettuate a partire dalla fine degli anni '60 (cfr. ex multis CP_1
Cass. 14748/2022; Cass. 8495/2020).
Resta ora da accertare e quantificare i danni-conseguenza patiti dagli attori iure proprio.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1 Danni non patrimoniali
Gli attori domandano risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Premette il Tribunale che in astratto è certamente risarcibile il danno patito dal prossimo congiunto non già per la perdita bensì per la lesione (rectius macro-lesione) del rapporto parentale e la prova di tale danno può financo raggiungersi in via presuntiva.
È sufficiente richiamare quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte:
“È affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)” (Cass. 13540/2023).
Ciò premesso in via astratta, ritiene il Tribunale che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale voce di danno debba, tuttavia, essere particolarmente rigoroso, dovendo dimostrarsi un danno che, oltre pagina 4 di 13 a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
Deve insomma trattarsi di un danno che produca gravi, specifiche e percepibili ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana della persona ovvero in termini di sofferenza interiore, onde correttamente delimitare l'area del danno risarcibile, selezionare i pregiudizi suscettibili di risarcimento ed evitare una proliferazione a catena dei danni risarcibili (il danno del congiunto che soffre per le sofferenze della vittima primaria;
il danno del congiunto che soffre perché il congiunto soffre per le sofferenze della vittima primaria e così via).
È insito, infatti, nella natura umana soffrire e dispiacersi se un proprio familiare ha subito delle lesioni con postumi permanenti. Anche una lesione modesta ingenera certamente nei prossimi congiunti un sentimento di dispiacere, di frustrazione, di sofferenza;
compito dell'interprete è dunque selezionare, tra i danni e i pregiudizi per così dire “fenomenici”, quelli che hanno giuridica rilevanza ai fini della loro risarcibilità, in quanto direttamente e immediatamente connessi all'evento di danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e in quanto oltrepassanti la soglia di serietà e gravità.
All'uopo, condivide il Tribunale quanto recentemente precisato dalla Corte di Cassazione:
“Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. 26140/2023).
Ed allora, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti risulta che , fino alla Persona_1 diagnosi di epatocarcinoma, era in condizioni fisiche tali che gli consentivano di svolgere una vita autonoma ed adeguata;
gli stessi attori lo allegano affermando che il faceva la spesa, gestiva Per_1
l'economia familiare, accompagnava la moglie a fare visite, si dedicava a concerti, cene e vacanze con la moglie, deducendo capitoli di prova sul punto (cfr. capi 8-10).
Deve dunque escludersi che la patologia epatica che ha afflitto il per molti decenni abbia avuto Per_1 delle ricadute gravi e specifiche sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana degli attori nella loro relazione con , considerato che il de cuius ha potuto svolgere una vita relativamente Persona_1 normale fino a pochi mesi prima del decesso, relazionandosi adeguatamente coi propri familiari.
La situazione muta con l'infausta diagnosi tumorale nel maggio 2018 (cfr. pag. 7 doc. 11-1) ancorché non emergano significative modifiche della vita quotidiana del de cuius sino al ricovero il 29 ottobre
2018 per l'intervento chirurgico.
pagina 5 di 13 È sostanzialmente da questo momento che la vita del de cuius e, di riflesso, dei congiunti viene stravolta e che il legame e la relazione tra e i congiunti vengono gravemente alterati e Persona_1 lesi dalla patologia.
Trattasi, tuttavia, di un danno dinamico-relazionale e da sofferenza interiore che, per l'estrema prossimità del decadimento fisico del de cuius al suo decesso (avvenuto due mesi dopo), non può essere liquidato autonomamente ma è assorbito dal danno da perdita del rapporto parentale stesso, che costituisce l'esito della catena di eventi e di sofferenze e patemi d'animo dei congiunti iniziati con l'aggravamento della patologia e culminati, circa due mesi dopo, con la morte del Per_1
La sofferenza patita dai congiunti nel periodo successivo all'intervento chirurgico e in cui si sono succeduti poi gli eventi infausti (peritonite, shock settico etc.) che hanno portato al decesso di Per_1
nondimeno, può essere valutata e considerata, sotto il profilo risarcitorio, in termini di
[...] quantificazione del danno e di attribuzione di punti per il parametro tabellare E, che consente una
“personalizzazione” del danno in base all'intensità della relazione affettiva e della sofferenza patita.
L'esclusione di un danno da lesione del rapporto parentale per il tempo anteriore al ricovero ospedaliero dell'ottobre 2018 rende superfluo l'esame della questione della prescrizione di tale voce di danno, da ritenersi assorbita.
Deve poi riconoscersi pienamente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto col de cuius, deceduto, come si è visto, in conseguenza dell'infezione da HCV contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto. Tale diritto non è prescritto, collocandosi il dies a quo nel momento del decesso del de cuius (29.12.2018) ed essendo stata avviata la causa nel luglio 2023 (cfr. Cass. 19568/2023).
Tale voce di danno è risarcibile e il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte del convenuto, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti pagina 6 di 13 affettivi tra la vittima e i superstiti (anzi positivamente dimostrati per testimoni), questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo agli attori, del danno morale da sofferenza per la morte del congiunto, marito e figlio degli attori.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione. pagina 7 di 13 Per quanto concerne l'attribuzione di punti per il parametro D (presenza di altri congiunti superstiti), il
Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari (figli, fratelli, genitori) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, la cui sofferenza non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali il danneggiato non ha invece alcun legame (ad es. i suoceri, che pur, quali genitori, fan parte del nucleo stretto del de cuius).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
L'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa e sufficiente di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno- conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di figli, genitori, fratelli etc.), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed un'altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione dei congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di pagina 8 di 13 documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori può essere quantificato come segue.
Nessun punto può essere attribuito ad alcuno degli attori per il parametro D.
La moglie conserva quantomeno il legame con il proprio padre (escusso come testimone) e i genitori conservano reciprocamente il legame coniugale ma nessuno dei tre attori ha specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (fratelli, madre dell' etc.), Pt_1 sicché, per le ragioni poc'anzi espresse, nessun punto può essere loro riconosciuto a tale titolo.
Per il parametro E possono essere riconosciuti a tutti gli attori 22 punti in quanto è stato dimostrato, anche per testimoni, l'intenso legame che il de cuius aveva non solo con la moglie convivente ma anche con i genitori, con i quali si vedeva assai frequentemente. L'elevato numero di punti si giustifica altresì, come già esposto, per l'intensa sofferenza patita dagli attori nell'ultimo periodo di vita del de cuius, culmine del calvario patito dal de cuius in conseguenza del lungo decorso dell'epatite.
Quanto agli altri parametri, si osserva quanto segue.
(moglie): 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (46 anni); 20 punti Parte_1 per la propria età; 16 punti per il parametro C (convivenza, confermata anche dai testimoni escussi).
(padre non convivente): 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (46 Parte_2 anni); 12 punti per la propria età (71 anni).
(madre non convivente): 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso Controparte_2
(46 anni); 16 punti per la propria età (70 anni).
Totale punti Addondi: 78 punti pari a 305.058 euro (3.911 * 78).
Totale punti BB: 54 punti pari a 211.194 euro (3.911 * 54).
Totale punti Pedrina: 58 punti pari a 226.838 euro (3.911 * 58).
2.2. Danni patrimoniali
A titolo di danno patrimoniale, può essere riconosciuto alla madre l'importo sostenuto per i Pt_3 pernottamenti a Milano durante la degenza del figlio in prossimità del decesso per complessivi
4.093 euro (doc. 46-48) nonché l'importo documentato di
5.000 euro per spese funerarie (doc. 17-18), trattandosi di spese strettamente connesse al decesso del marito e congrue, secondo valori correnti.
Alla vedova può riconoscersi l'importo di 250 euro in via equitativa per pedaggi autostradali, Pt_1 in quanto il documento 42 (419 euro per Telepass) attiene anche a viaggi successivi al decesso del coniuge nonché a viaggi non agevolmente riconducibili al percorso dal Veneto a Milano.
pagina 9 di 13 Gli attori domandano altresì risarcimento del lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico fornito dal de cuius.
La domanda è infondata per i genitori, non essendo stato dimostrato alcun contributo del de cuius al mantenimento di costoro né uno stato di bisogno o comunque di indigenza di costoro (entrambi beneficiari di pensione, cfr. pag. 13 memoria 171ter n. 1) che consenta di presumere che il figlio avrebbe fornito loro un sostegno economico nel futuro.
La domanda è invece fondata per la moglie.
Il Tribunale si limita a richiamare i principi di diritto espressi da Cass. 18490/2006 e 29830/2018 e, in punto di fatto, osserva che è documentato un reddito imponibile medio del de cuius, derivante da lavoro, intorno ai 40.000 euro annui negli anni antecedenti al decesso.
L ercepiva, invece, un reddito più modesto intorno ai 23.000 euro annui. Pt_1
L'indennizzo ex lege 210/1992 non può essere considerato perché esso deriva dal fatto illecito stesso e non può domandarsi come lucro cessante causato dal fatto illecito il venir meno di una posta attiva derivante dal fatto illecito stesso.
Come precisato dalle sentenze di legittimità dianzi richiamate, tale voce di danno lamentata è una voce di danno futuro “da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da necessariamente valutarsi in via equitativa” (Cass. 29830/2018) e “il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge” (Cass. 18490/2006).
Deve dunque considerarsi che il reddito netto del de cuius era relativamente modesto e quindi esso era presumibilmente destinato in misura preponderante al proprio mantenimento e al soddisfacimento delle proprie esigenze, anche tenuto conto del fatto che la moglie godeva di un proprio reddito autonomo.
In via equitativa può valutarsi un apporto economico del de cuius al mantenimento e al soddisfacimento delle esigenze del coniuge e del nucleo familiare in misura di 8.000 euro annui.
Quanto alla proiezione futura, risulta incongruo utilizzare coefficienti di capitalizzazione parametrati sull'aspettativa di vita media del de cuius, non potendosi presumere, per il solo fatto del matrimonio, che i coniugi avrebbero conservato la comunione di vita matrimoniale sino alla morte.
Come ricordato dalla Cassazione, siamo in presenza di un “sistema presuntivo a più incognite”, essendo in particolare ignoto e imprevedibile se e per quanto tempo i coniugi avrebbero continuato a convivere e quale sarebbe stato in futuro il rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi.
Deve dunque soccorrere la valutazione equitativa sicché il Tribunale, considerato l'importo predetto di 8.000 euro annui e considerate l'età dei coniugi, le rispettive condizioni economiche e i presumibili sviluppi di vita personale e lavorativa, stima congruo liquidare, in via equitativa, tale voce di danno, in
100.000 euro, in moneta attuale e già comprensiva, in via equitativa, di rivalutazione e interessi per i
“ratei” dal decesso del de cuius all'attualità.
pagina 10 di 13 Dal danno liquidato all' deve essere sottratta la somma riconosciuta dal a titolo di Pt_1 CP_1 indennizzo per morte del congiunto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992, indennizzo che non viene liquidato ai familiari in virtù di un vincolo successorio ma soltanto in virtù del vincolo di parentela (cfr. Cass.
11407/2018), sicché trattasi di somma riconosciuta all'attrice iure proprio e, come tale, deducibile dal danno liquidato anch'esso iure proprio. L'art. 2 comma 3 l. 210/1992, infatti, prevede l'erogazione dell'indennizzo ai familiari della vittima alla stregua di misura assistenziale per coloro che appartengono al nucleo familiare della vittima, a prescindere dalla qualità di erede della vittima, essendo peraltro previsto anche a favore di chi (ad es. fratelli della vittima) potrebbe non essere affatto erede, nemmeno legittimario, della vittima.
Ed infatti la Corte di Cassazione ha precisato che “il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovino a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto” (Cass. 11407/2018).
Sulla generale deducibilità dal danno risarcibile delle somme corrisposte a titolo di indennizzo ex lege
210/1992 è sufficiente richiamare consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
20909/2018).
L'indennizzo ex lege 210/1992 deve essere sottratto dal danno nella misura rivalutata all'attualità, dovendo essere trattato alla stregua di un acconto (cfr. Cass. 9950/2017).
Considerando una erogazione ad agosto 2019 (cfr. doc. 2 ), l'importo di 77.468,52 euro CP_1 ammonta, rivalutato all'attualità, a 91.722 euro.
Siccome sulla somma di 100.000 euro riconosciuta a titolo di lucro cessante e liquidata all'attualità già comprensiva di rivalutazione e interessi decorrono soltanto interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, è agevole sottrarre l'indennizzo rivalutato da tale somma, trattandosi di somme omogenee. Peraltro, anche dal punto di vista sostanziale, l'indennizzo ex lege 210 risponde proprio alla finalità di indennizzare il superstite anche per la perdita dell'apporto economico da parte del de cuius (cfr. Cass.
11407/2018), sicché si tratta, anche sotto questo profilo, di poste omogenee.
Residua dunque, a tale titolo, la somma di
8.278 euro.
2.3. Riepilogo dei danni liquidabili
In conclusione, a devono essere riconosciute le seguenti somme: Parte_1
305.058 euro a titolo di danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso del de cuius
(29.12.2018) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
pagina 11 di 13 250 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
8.278 euro a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Ad è liquidata la somma di 211.194 euro a titolo di danno non patrimoniale, liquidata in Parte_2 moneta attuale. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso del de cuius (29.12.2018) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
A sono liquidate le seguenti somme: Parte_3
226.838 euro a titolo di danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso del de cuius
(29.12.2018) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
9.093 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Il tasso legale è quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. non condividendosi la posizione di parte attrice che vorrebbe l'applicazione dell'elevatissimo tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (cioè il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali) in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3. Spese di lite
Le spese sono compensate tra le parti per un quarto per il rigetto di taluni capi di domanda (in particolare, la domanda di danno da lucro cessante per i genitori) e per l'accoglimento delle domande in misura inferiore al petitum (parte attrice ha chiesto, in particolare, applicazione dei valori tabellari massimi) e sono poste a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, per i residui tre quarti, liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 euro (in base al decisum), nella pagina 12 di 13 misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Simone Lazzarini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande attoree, tenuto conto dell'indennizzo di 77.468,52 euro erogato a Parte_1
DICHIARA la responsabilità del per il decesso di , quale Controparte_1 Persona_1 conseguenza ultima dell'infezione HCV derivante da emotrasfusioni e per l'effetto,
CONDANNA il a pagare: Controparte_1
- a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 305.058 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la residua somma di
8.528 euro oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 211.194 Parte_2 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- a : Parte_3
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 226.838 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
9.093 euro oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per un quarto;
CONDANNA il a rimborsare agli attori, in solido tra loro, i residui tre quarti, Controparte_1 che si liquidano in euro 12.700 per compensi (euro 2.700 per fase di studio;
euro 1.800 per fase introduttiva;
euro 4.800 per fase istruttoria ed euro 3.400 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 408,75 per esborsi (3/4 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Simone Lazzarini, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 27208/2023 avente ad oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
SIMONE LAZZARINI elettivamente domiciliati presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Milano, presso cui è domiciliato parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato l'11.02.2025 e richiamato all'udienza del 12.02.2025.
Parte convenuta
Come da comparsa di risposta richiamata all'udienza del 12.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 13 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
e esponevano di essere rispettivamente moglie, Parte_1 Parte_2 Parte_3 padre e madre di (26.07.1972 – 29.12.2018), il quale aveva contratto il virus HCV in Persona_1 seguito a trasfusioni di sangue infetto occorse nel 1976 ed era poi deceduto nel 2018 a causa di epatocarcinoma, causalmente connesso all'epatite C.
Essi convenivano pertanto in giudizio il deducendone la responsabilità per la Controparte_1 morte del prossimo congiunto, quale conseguenza ultima delle trasfusioni di sangue infetto, e chiedendone quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e nel merito Controparte_1
l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo, in subordine, dedursi dal danno risarcibile le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992.
Dopo istruttoria documentale e testimoniale (con escussione delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di
Vicenza), la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12.02.2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
È pacifico tra le parti che subì trasfusioni ematiche durante un ricovero presso l'ospedale Persona_1 di Vicenza nel 1976 e che nel 1994 scoprì di essere positivo al virus HCV e di essere affetto da epatite cronica HCV correlata (doc. 1-2).
Nel 1998 la Commissione medico ospedaliera di Verona, in sede di richiesta di indennizzo ex lege
210/1992 formulata dal stesso, riconobbe il nesso di causa tra trasfusione e infezione HCV (doc. Per_1
4).
Nel 2010 la Commissione medico ospedaliera di Milano confermò l'aggravamento della patologia
(epatite HCV correlata in evoluzione fibrosa) (doc. 8).
Nel maggio 2018 (cfr. pag. 7 doc. 11-1 e doc. 38) gli fu diagnosticato epatocarcinoma e fu sottoposto a intervento chirurgico di resezione il 30 ottobre 2018, cui seguì pochi giorni dopo peritonite biliare complicata da plurime perforazioni intestinali che hanno causato, in data 29.12.2018, il decesso (cfr. doc. 11-14 pag. 122 ss.).
Nel 2019, infine, la Commissione Medico Ospedaliera militare di Milano, in sede di richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 da parte della vedova, odierna attrice, ha accertato il nesso causale anche tra il decesso del e la pregressa infezione da HCV (doc. 13 att.) e, infatti, fu riconosciuto Per_1 all'attrice, quale avente diritto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992, l'indennizzo previsto dalla legge, erogato una tantum nel periodo luglio-agosto 2019 in misura di 77.468,52 euro (cfr. doc. 2 ). CP_1
A riguardo, il Tribunale condivide i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 19129/2023) e, anche rivedendo il proprio precedente orientamento pagina 2 di 13 conforme, ex multis, a Cass. 15734/2018 e Cass. 22183/2019, osserva che, alla luce dell'arresto del massimo organo nomofilattico, deve ormai escludersi che i giudizi e le valutazioni delle commissioni mediche in punto nesso causale tra trasfusione e infezione/decesso siano imputabili al stesso CP_1
e, come tali, indiscutibili, alla stregua di dichiarazioni con valore confessorio.
Deve, tuttavia, ritenersi che il riconoscimento ministeriale dell'indennizzo ex lege 210/1992 al de cuius
e poi alla vedova attrice costituisca “un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il CP_1 per contrastarne l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. S.U. 19129/2023, §21).
Il documentato riconoscimento dell'indennizzo all'attrice (per accertamento di nesso causale Pt_1 tra infezione HCV e decesso) e il previo accertamento del nesso causale tra infezione HCV e trasfusioni – che si presume sia sfociato poi nel riconoscimento di un indennizzo anche al stesso Per_1
– consente, unitamente alla documentazione medica in atti, di affermare in via presuntiva il nesso causale tra le trasfusioni effettuate nel 1976 e l'infezione HCV nonché tra l'infezione HCV e la morte del BB per epatocarcinoma (patologia pacificamente ascrivibile alle conseguenze dell'infezione stessa da HCV) e per complicanze, non imprevedibili e atipiche, dell'intervento chirurgico di resezione.
Il sottolinea la rilevanza causale delle perforazioni intestinali e dello shock settico ma tali CP_1 elementi sono già stati valutati in sede di indennizzo e, nondimeno, la Commissione ha riconosciuto il nesso causale tra infezione HCV e decesso, sicché le censure del – che, secondo le Sezioni CP_1
Unite, “è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica” – non sono idonee a scalfire la presunzione di derivazione causale del decesso dalla trasfusione, considerando peraltro che anche la presenza di altre concause non priverebbe la trasfusione di sangue infetto di efficienza causale, in quanto l'insorgenza di complicanze postoperatorie e di shock settico non è evento imprevedibile e anomalo in grado di assurgere a causa esclusiva ed assorbente, tale da privare la precedente patologia di efficienza causale in relazione al decesso.
In conclusione, a fronte della documentazione prodotta, dei giudizi sanitari sul nesso causale operati dalle commissioni medico-ospedaliere, del riconoscimento degli indennizzi da parte del e in CP_1 assenza di derivazioni causali alternative prospettate in modo specifico e plausibile da parte convenuta, ritiene questo Tribunale che la morte di sia ascrivibile a shock settico post operazione di Persona_1 resezione di epatocarcinoma, quale infausta evoluzione dell'epatite cronica da HCV, a sua volta evoluzione, secondo l'id quod plerumque accidit, del contagio da HCV avvenuto in seguito alle trasfusioni del 1976.
A ciò consegue la responsabilità del per il contagio del de cuius, per la morte dello stesso, CP_1 eziologicamente connessa al predetto contagio, e pertanto per il danno lamentato dagli attori iure proprio per la perdita del congiunto.
pagina 3 di 13 Questo Tribunale ritiene, infatti, che, all'epoca delle trasfusioni subite dal (1976), il Per_1 [...]
avrebbe dovuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attuare adeguati controlli sulla CP_1 presenza di virus di epatiti nel sangue trasfuso, sicché l'infezione da HCV contratta per trasfusione di sangue infetto in quel periodo è riconducibile alla negligenza e dunque al fatto colposo del , CP_1 preposto alla salute pubblica e, in particolare, “all'organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale” (art. 1 l. 592/1967), essendo peraltro sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui è configurabile la responsabilità colposa del
in subiecta materia per trasfusioni effettuate a partire dalla fine degli anni '60 (cfr. ex multis CP_1
Cass. 14748/2022; Cass. 8495/2020).
Resta ora da accertare e quantificare i danni-conseguenza patiti dagli attori iure proprio.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1 Danni non patrimoniali
Gli attori domandano risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
Premette il Tribunale che in astratto è certamente risarcibile il danno patito dal prossimo congiunto non già per la perdita bensì per la lesione (rectius macro-lesione) del rapporto parentale e la prova di tale danno può financo raggiungersi in via presuntiva.
È sufficiente richiamare quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte:
“È affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)” (Cass. 13540/2023).
Ciò premesso in via astratta, ritiene il Tribunale che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale voce di danno debba, tuttavia, essere particolarmente rigoroso, dovendo dimostrarsi un danno che, oltre pagina 4 di 13 a superare la necessaria soglia di gravità e serietà, sia ben delineato ed evidente nella sua chiara e netta riconducibilità causale alle condizioni di invalidità del danneggiato primario.
Deve insomma trattarsi di un danno che produca gravi, specifiche e percepibili ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana della persona ovvero in termini di sofferenza interiore, onde correttamente delimitare l'area del danno risarcibile, selezionare i pregiudizi suscettibili di risarcimento ed evitare una proliferazione a catena dei danni risarcibili (il danno del congiunto che soffre per le sofferenze della vittima primaria;
il danno del congiunto che soffre perché il congiunto soffre per le sofferenze della vittima primaria e così via).
È insito, infatti, nella natura umana soffrire e dispiacersi se un proprio familiare ha subito delle lesioni con postumi permanenti. Anche una lesione modesta ingenera certamente nei prossimi congiunti un sentimento di dispiacere, di frustrazione, di sofferenza;
compito dell'interprete è dunque selezionare, tra i danni e i pregiudizi per così dire “fenomenici”, quelli che hanno giuridica rilevanza ai fini della loro risarcibilità, in quanto direttamente e immediatamente connessi all'evento di danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e in quanto oltrepassanti la soglia di serietà e gravità.
All'uopo, condivide il Tribunale quanto recentemente precisato dalla Corte di Cassazione:
“Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Cass. 26140/2023).
Ed allora, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti risulta che , fino alla Persona_1 diagnosi di epatocarcinoma, era in condizioni fisiche tali che gli consentivano di svolgere una vita autonoma ed adeguata;
gli stessi attori lo allegano affermando che il faceva la spesa, gestiva Per_1
l'economia familiare, accompagnava la moglie a fare visite, si dedicava a concerti, cene e vacanze con la moglie, deducendo capitoli di prova sul punto (cfr. capi 8-10).
Deve dunque escludersi che la patologia epatica che ha afflitto il per molti decenni abbia avuto Per_1 delle ricadute gravi e specifiche sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana degli attori nella loro relazione con , considerato che il de cuius ha potuto svolgere una vita relativamente Persona_1 normale fino a pochi mesi prima del decesso, relazionandosi adeguatamente coi propri familiari.
La situazione muta con l'infausta diagnosi tumorale nel maggio 2018 (cfr. pag. 7 doc. 11-1) ancorché non emergano significative modifiche della vita quotidiana del de cuius sino al ricovero il 29 ottobre
2018 per l'intervento chirurgico.
pagina 5 di 13 È sostanzialmente da questo momento che la vita del de cuius e, di riflesso, dei congiunti viene stravolta e che il legame e la relazione tra e i congiunti vengono gravemente alterati e Persona_1 lesi dalla patologia.
Trattasi, tuttavia, di un danno dinamico-relazionale e da sofferenza interiore che, per l'estrema prossimità del decadimento fisico del de cuius al suo decesso (avvenuto due mesi dopo), non può essere liquidato autonomamente ma è assorbito dal danno da perdita del rapporto parentale stesso, che costituisce l'esito della catena di eventi e di sofferenze e patemi d'animo dei congiunti iniziati con l'aggravamento della patologia e culminati, circa due mesi dopo, con la morte del Per_1
La sofferenza patita dai congiunti nel periodo successivo all'intervento chirurgico e in cui si sono succeduti poi gli eventi infausti (peritonite, shock settico etc.) che hanno portato al decesso di Per_1
nondimeno, può essere valutata e considerata, sotto il profilo risarcitorio, in termini di
[...] quantificazione del danno e di attribuzione di punti per il parametro tabellare E, che consente una
“personalizzazione” del danno in base all'intensità della relazione affettiva e della sofferenza patita.
L'esclusione di un danno da lesione del rapporto parentale per il tempo anteriore al ricovero ospedaliero dell'ottobre 2018 rende superfluo l'esame della questione della prescrizione di tale voce di danno, da ritenersi assorbita.
Deve poi riconoscersi pienamente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto col de cuius, deceduto, come si è visto, in conseguenza dell'infezione da HCV contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto. Tale diritto non è prescritto, collocandosi il dies a quo nel momento del decesso del de cuius (29.12.2018) ed essendo stata avviata la causa nel luglio 2023 (cfr. Cass. 19568/2023).
Tale voce di danno è risarcibile e il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte del convenuto, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti pagina 6 di 13 affettivi tra la vittima e i superstiti (anzi positivamente dimostrati per testimoni), questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo agli attori, del danno morale da sofferenza per la morte del congiunto, marito e figlio degli attori.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione. pagina 7 di 13 Per quanto concerne l'attribuzione di punti per il parametro D (presenza di altri congiunti superstiti), il
Tribunale osserva quanto segue.
Nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno deve essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata.
Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari (figli, fratelli, genitori) che possano contribuire a colmare parzialmente il “vuoto” causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento il nucleo del danneggiato, la cui sofferenza non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali il danneggiato non ha invece alcun legame (ad es. i suoceri, che pur, quali genitori, fan parte del nucleo stretto del de cuius).
Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al “parametro D” sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell'assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti da parte dell'attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall'assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti.
L'assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev'essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova.
Siccome, dunque, l'assenza di altri congiunti superstiti è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa e sufficiente di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall'assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l'onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno- conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all'attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell'art. 2697 c.c.
Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l'assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.
L'attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell'attore dell'assenza tout court o del numero di congiunti superstiti (presenza/assenza di figli, genitori, fratelli etc.), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed un'altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione dei congiunti superstiti e dell'assenza di ulteriori superstiti).
E, come detto, l'allegazione dev'essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l'onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di pagina 8 di 13 documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare.
In difetto di prova diretta e rigorosa dell'assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell'assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dagli attori può essere quantificato come segue.
Nessun punto può essere attribuito ad alcuno degli attori per il parametro D.
La moglie conserva quantomeno il legame con il proprio padre (escusso come testimone) e i genitori conservano reciprocamente il legame coniugale ma nessuno dei tre attori ha specificamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assenza di ulteriori propri congiunti (fratelli, madre dell' etc.), Pt_1 sicché, per le ragioni poc'anzi espresse, nessun punto può essere loro riconosciuto a tale titolo.
Per il parametro E possono essere riconosciuti a tutti gli attori 22 punti in quanto è stato dimostrato, anche per testimoni, l'intenso legame che il de cuius aveva non solo con la moglie convivente ma anche con i genitori, con i quali si vedeva assai frequentemente. L'elevato numero di punti si giustifica altresì, come già esposto, per l'intensa sofferenza patita dagli attori nell'ultimo periodo di vita del de cuius, culmine del calvario patito dal de cuius in conseguenza del lungo decorso dell'epatite.
Quanto agli altri parametri, si osserva quanto segue.
(moglie): 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (46 anni); 20 punti Parte_1 per la propria età; 16 punti per il parametro C (convivenza, confermata anche dai testimoni escussi).
(padre non convivente): 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (46 Parte_2 anni); 12 punti per la propria età (71 anni).
(madre non convivente): 20 punti per l'età del congiunto al momento del decesso Controparte_2
(46 anni); 16 punti per la propria età (70 anni).
Totale punti Addondi: 78 punti pari a 305.058 euro (3.911 * 78).
Totale punti BB: 54 punti pari a 211.194 euro (3.911 * 54).
Totale punti Pedrina: 58 punti pari a 226.838 euro (3.911 * 58).
2.2. Danni patrimoniali
A titolo di danno patrimoniale, può essere riconosciuto alla madre l'importo sostenuto per i Pt_3 pernottamenti a Milano durante la degenza del figlio in prossimità del decesso per complessivi
4.093 euro (doc. 46-48) nonché l'importo documentato di
5.000 euro per spese funerarie (doc. 17-18), trattandosi di spese strettamente connesse al decesso del marito e congrue, secondo valori correnti.
Alla vedova può riconoscersi l'importo di 250 euro in via equitativa per pedaggi autostradali, Pt_1 in quanto il documento 42 (419 euro per Telepass) attiene anche a viaggi successivi al decesso del coniuge nonché a viaggi non agevolmente riconducibili al percorso dal Veneto a Milano.
pagina 9 di 13 Gli attori domandano altresì risarcimento del lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico fornito dal de cuius.
La domanda è infondata per i genitori, non essendo stato dimostrato alcun contributo del de cuius al mantenimento di costoro né uno stato di bisogno o comunque di indigenza di costoro (entrambi beneficiari di pensione, cfr. pag. 13 memoria 171ter n. 1) che consenta di presumere che il figlio avrebbe fornito loro un sostegno economico nel futuro.
La domanda è invece fondata per la moglie.
Il Tribunale si limita a richiamare i principi di diritto espressi da Cass. 18490/2006 e 29830/2018 e, in punto di fatto, osserva che è documentato un reddito imponibile medio del de cuius, derivante da lavoro, intorno ai 40.000 euro annui negli anni antecedenti al decesso.
L ercepiva, invece, un reddito più modesto intorno ai 23.000 euro annui. Pt_1
L'indennizzo ex lege 210/1992 non può essere considerato perché esso deriva dal fatto illecito stesso e non può domandarsi come lucro cessante causato dal fatto illecito il venir meno di una posta attiva derivante dal fatto illecito stesso.
Come precisato dalle sentenze di legittimità dianzi richiamate, tale voce di danno lamentata è una voce di danno futuro “da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da necessariamente valutarsi in via equitativa” (Cass. 29830/2018) e “il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge” (Cass. 18490/2006).
Deve dunque considerarsi che il reddito netto del de cuius era relativamente modesto e quindi esso era presumibilmente destinato in misura preponderante al proprio mantenimento e al soddisfacimento delle proprie esigenze, anche tenuto conto del fatto che la moglie godeva di un proprio reddito autonomo.
In via equitativa può valutarsi un apporto economico del de cuius al mantenimento e al soddisfacimento delle esigenze del coniuge e del nucleo familiare in misura di 8.000 euro annui.
Quanto alla proiezione futura, risulta incongruo utilizzare coefficienti di capitalizzazione parametrati sull'aspettativa di vita media del de cuius, non potendosi presumere, per il solo fatto del matrimonio, che i coniugi avrebbero conservato la comunione di vita matrimoniale sino alla morte.
Come ricordato dalla Cassazione, siamo in presenza di un “sistema presuntivo a più incognite”, essendo in particolare ignoto e imprevedibile se e per quanto tempo i coniugi avrebbero continuato a convivere e quale sarebbe stato in futuro il rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi.
Deve dunque soccorrere la valutazione equitativa sicché il Tribunale, considerato l'importo predetto di 8.000 euro annui e considerate l'età dei coniugi, le rispettive condizioni economiche e i presumibili sviluppi di vita personale e lavorativa, stima congruo liquidare, in via equitativa, tale voce di danno, in
100.000 euro, in moneta attuale e già comprensiva, in via equitativa, di rivalutazione e interessi per i
“ratei” dal decesso del de cuius all'attualità.
pagina 10 di 13 Dal danno liquidato all' deve essere sottratta la somma riconosciuta dal a titolo di Pt_1 CP_1 indennizzo per morte del congiunto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992, indennizzo che non viene liquidato ai familiari in virtù di un vincolo successorio ma soltanto in virtù del vincolo di parentela (cfr. Cass.
11407/2018), sicché trattasi di somma riconosciuta all'attrice iure proprio e, come tale, deducibile dal danno liquidato anch'esso iure proprio. L'art. 2 comma 3 l. 210/1992, infatti, prevede l'erogazione dell'indennizzo ai familiari della vittima alla stregua di misura assistenziale per coloro che appartengono al nucleo familiare della vittima, a prescindere dalla qualità di erede della vittima, essendo peraltro previsto anche a favore di chi (ad es. fratelli della vittima) potrebbe non essere affatto erede, nemmeno legittimario, della vittima.
Ed infatti la Corte di Cassazione ha precisato che “il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovino a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto” (Cass. 11407/2018).
Sulla generale deducibilità dal danno risarcibile delle somme corrisposte a titolo di indennizzo ex lege
210/1992 è sufficiente richiamare consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
20909/2018).
L'indennizzo ex lege 210/1992 deve essere sottratto dal danno nella misura rivalutata all'attualità, dovendo essere trattato alla stregua di un acconto (cfr. Cass. 9950/2017).
Considerando una erogazione ad agosto 2019 (cfr. doc. 2 ), l'importo di 77.468,52 euro CP_1 ammonta, rivalutato all'attualità, a 91.722 euro.
Siccome sulla somma di 100.000 euro riconosciuta a titolo di lucro cessante e liquidata all'attualità già comprensiva di rivalutazione e interessi decorrono soltanto interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, è agevole sottrarre l'indennizzo rivalutato da tale somma, trattandosi di somme omogenee. Peraltro, anche dal punto di vista sostanziale, l'indennizzo ex lege 210 risponde proprio alla finalità di indennizzare il superstite anche per la perdita dell'apporto economico da parte del de cuius (cfr. Cass.
11407/2018), sicché si tratta, anche sotto questo profilo, di poste omogenee.
Residua dunque, a tale titolo, la somma di
8.278 euro.
2.3. Riepilogo dei danni liquidabili
In conclusione, a devono essere riconosciute le seguenti somme: Parte_1
305.058 euro a titolo di danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso del de cuius
(29.12.2018) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
pagina 11 di 13 250 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
8.278 euro a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Ad è liquidata la somma di 211.194 euro a titolo di danno non patrimoniale, liquidata in Parte_2 moneta attuale. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso del de cuius (29.12.2018) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
A sono liquidate le seguenti somme: Parte_3
226.838 euro a titolo di danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale. A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del decesso del de cuius
(29.12.2018) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
9.093 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Il tasso legale è quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. non condividendosi la posizione di parte attrice che vorrebbe l'applicazione dell'elevatissimo tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (cioè il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali) in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3. Spese di lite
Le spese sono compensate tra le parti per un quarto per il rigetto di taluni capi di domanda (in particolare, la domanda di danno da lucro cessante per i genitori) e per l'accoglimento delle domande in misura inferiore al petitum (parte attrice ha chiesto, in particolare, applicazione dei valori tabellari massimi) e sono poste a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, per i residui tre quarti, liquidati, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 520.000 e 1.000.000 euro (in base al decisum), nella pagina 12 di 13 misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Simone Lazzarini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande attoree, tenuto conto dell'indennizzo di 77.468,52 euro erogato a Parte_1
DICHIARA la responsabilità del per il decesso di , quale Controparte_1 Persona_1 conseguenza ultima dell'infezione HCV derivante da emotrasfusioni e per l'effetto,
CONDANNA il a pagare: Controparte_1
- a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 305.058 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la residua somma di
8.528 euro oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 211.194 Parte_2 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- a : Parte_3
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 226.838 euro, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
9.093 euro oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per un quarto;
CONDANNA il a rimborsare agli attori, in solido tra loro, i residui tre quarti, Controparte_1 che si liquidano in euro 12.700 per compensi (euro 2.700 per fase di studio;
euro 1.800 per fase introduttiva;
euro 4.800 per fase istruttoria ed euro 3.400 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 408,75 per esborsi (3/4 C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Simone Lazzarini, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 13 di 13