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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/4/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi. I coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti. SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE I ricorrenti convengono nello stabilire e chiedere che Codesto Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore che continuerà a risiedere prevalentemente presso la madre. Per_1
Le parti riconoscono espressamente reciproca capacità genitoriale e si impegnano a concordare ogni decisione di straordinaria amministrazione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia ed in generale tutte quelle decisioni che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascuno degli stessi. SUI TEMPI DI PERMANENZA DELLA MINORE CON I GENITORI I l sig. terrà con sé la figlia nei seguenti tempi e modalità: Parte_2 Per_1
Durante la settimana il giorno del martedì dalle ore 18,30 fino al giorno successivo quando la 1 accompagnerà a scuola con relativo pernottamento presso, però, l'abitazione della sig.ra in Pt_1
Viareggio (LU). Resta inteso che il sig. non potrà introdurre terze persone nell'abitazione Pt_2 materna. Durante il periodo estivo, previa volontà della minore, il padre, nei propri tempi di permanenza, potrà portare presso la propria abitazione. In tal caso il mercoledì il padre Per_1 riporterà la figlia dalla madre entro le ore 10,00.
Tutti i weekend dal sabato dalle ore 09,30 quando il padre prenderà la figlia presso la casa materna fino alla domenica alle ore 12,30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. In tale periodo verrà portata presso l'abitazione del sig. in Rosignano Marittimo (LI), previa Per_1 Pt_2 volontà della stessa.
In caso di malattia della minore il padre potrà recuperare i giorni stabiliti non appena la bimba sarà guarita, previo accordo con la madre.
I genitori si impegnano nei giorni di rispettiva tenuta della bambina a far sentire all'altro genitore la figlia telefonicamente almeno una volta al giorno in orario da concordare.
Durante il periodo estivo e/o comunque quando avranno le ferie entrambi i genitori potranno stare con la figlia 15 giorni non consecutivi da comunicare con congruo preavviso entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando altresì gli eventuali luoghi ed i recapiti di villeggiatura presso cui si recheranno con la figlia.
I genitori trascorreranno con la figlia le Festività da calendario in maniera alternata, in particolare sarà alternato il giorno di Natale con S. Stefano, il Capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé la figlia fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore. Resta inteso che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze della minore legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle eventuali problematiche di salute della bambina (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere) nonché degli impegni lavorativi dei due genitori. SUL MANTENIMENTO DELLA MINORE Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia quando l'avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo mensile per il mantenimento ordinario della minore, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito dalla sig.ra Pt_1
SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE I due genitori stabiliscono che le spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, qui di seguito elencate come da Protocollo del Tribunale di Lucca: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
2 - Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Stante la ripartizione al 50% i ricorrenti godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. I coniugi concordano nel prevedere che la minore non frequenti nuovi eventuali partner dei genitori fintanto che non si tratti di una relazione stabile e duratura. Ciascun genitore si obbliga a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare ogni cambiamento del recapito telefonico;
inoltre ciascun genitore si obbliga a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei rispettivi documenti, della carta di identità della figlia minore valida per l'espatrio e del passaporto
3 proprio e della figlia. L'efficacia delle suesposte e concordate condizioni decorre dalla sottoscrizione del presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/12/2016, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
2/9/2018) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Viareggio (LU) in data 20/12/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 15, Parte I, Ufficio ottavo, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 2/7/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/4/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi. I coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti. SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE I ricorrenti convengono nello stabilire e chiedere che Codesto Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore che continuerà a risiedere prevalentemente presso la madre. Per_1
Le parti riconoscono espressamente reciproca capacità genitoriale e si impegnano a concordare ogni decisione di straordinaria amministrazione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia ed in generale tutte quelle decisioni che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascuno degli stessi. SUI TEMPI DI PERMANENZA DELLA MINORE CON I GENITORI I l sig. terrà con sé la figlia nei seguenti tempi e modalità: Parte_2 Per_1
Durante la settimana il giorno del martedì dalle ore 18,30 fino al giorno successivo quando la 1 accompagnerà a scuola con relativo pernottamento presso, però, l'abitazione della sig.ra in Pt_1
Viareggio (LU). Resta inteso che il sig. non potrà introdurre terze persone nell'abitazione Pt_2 materna. Durante il periodo estivo, previa volontà della minore, il padre, nei propri tempi di permanenza, potrà portare presso la propria abitazione. In tal caso il mercoledì il padre Per_1 riporterà la figlia dalla madre entro le ore 10,00.
Tutti i weekend dal sabato dalle ore 09,30 quando il padre prenderà la figlia presso la casa materna fino alla domenica alle ore 12,30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. In tale periodo verrà portata presso l'abitazione del sig. in Rosignano Marittimo (LI), previa Per_1 Pt_2 volontà della stessa.
In caso di malattia della minore il padre potrà recuperare i giorni stabiliti non appena la bimba sarà guarita, previo accordo con la madre.
I genitori si impegnano nei giorni di rispettiva tenuta della bambina a far sentire all'altro genitore la figlia telefonicamente almeno una volta al giorno in orario da concordare.
Durante il periodo estivo e/o comunque quando avranno le ferie entrambi i genitori potranno stare con la figlia 15 giorni non consecutivi da comunicare con congruo preavviso entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando altresì gli eventuali luoghi ed i recapiti di villeggiatura presso cui si recheranno con la figlia.
I genitori trascorreranno con la figlia le Festività da calendario in maniera alternata, in particolare sarà alternato il giorno di Natale con S. Stefano, il Capodanno con l'Epifania, il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé la figlia fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore. Resta inteso che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze della minore legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle eventuali problematiche di salute della bambina (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere) nonché degli impegni lavorativi dei due genitori. SUL MANTENIMENTO DELLA MINORE Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia quando l'avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo mensile per il mantenimento ordinario della minore, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito dalla sig.ra Pt_1
SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE I due genitori stabiliscono che le spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, qui di seguito elencate come da Protocollo del Tribunale di Lucca: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
2 - Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Stante la ripartizione al 50% i ricorrenti godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. I coniugi concordano nel prevedere che la minore non frequenti nuovi eventuali partner dei genitori fintanto che non si tratti di una relazione stabile e duratura. Ciascun genitore si obbliga a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare ogni cambiamento del recapito telefonico;
inoltre ciascun genitore si obbliga a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei rispettivi documenti, della carta di identità della figlia minore valida per l'espatrio e del passaporto
3 proprio e della figlia. L'efficacia delle suesposte e concordate condizioni decorre dalla sottoscrizione del presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/12/2016, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
2/9/2018) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Viareggio (LU) in data 20/12/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 15, Parte I, Ufficio ottavo, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 2/7/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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