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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. IO LI SS Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 513/2025 R. G.,
promosso da nato a [...] il 1maggio 1974 (CF ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
VA PU e dell'avv. Cristina Pallotta.
- appellante -
Contro
nata a [...]il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente a [...]5, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Verucci.
- appellata – appellante incidentale-
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 2499/2024 del 18-25 settembre 2024 del
Tribunale di Bologna. La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. IO LI SS;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. Parte_1
2499/2024 del 18-25 settembre 2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto e da il 1 marzo Pt_1 CP_1
1997, ha confermato, a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, alla a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
figlia primogenita , l'importo di 250,00 euro, annualmente rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT;
a partire dalla data di deposito del ricorso, ha diminuito a
100,00 Euro mensili la somma che il era tenuto a versare alla , Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
ha Per_2
confermato, a carico del l'obbligo di pagare, nella misura del 50%, le Pt_1
spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse dei figli;
ha posto, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di assegno divorzile, Pt_1 CP_1
la somma mensile di 150,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
ha, infine, condannato il al rimborso delle spese di lite, in favore della liquidandole in Pt_1 CP_1
5.000,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
pag. 2/25 del compenso liquidato, VA e CP come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestando Parte_2
le statuizioni con le quali era stato riconosciuto assegno divorzile alla ed era CP_1
stato posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, sulla scorta dei seguenti motivi:
a-errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie relative all'attribuzione dell'assegno divorzile;
motivazione illogica e apparente;
b- omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative allo stato di grave invalidità di esso appellante e all'attribuzione di assegno di mantenimento per i figli in favore della;
motivazione illogica;
CP_1
c-violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 17 c. p. c.; omessa motivazione.
Il ha chiesto, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venissero Pt_1
revocati l'assegno divorzile e il contributo per il mantenimento dei figli posti a suo carico.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione CP_1
invocandone il rigetto. Ha aderito alla richiesta di revoca del contributo per il mantenimento dei figli, avanzata dal chiedendo che la revoca decorresse Pt_1
dal 1ottobre 2025. La ha, poi, proposto appello incidentale, chiedendo che, in CP_1
riforma dell'impugna sentenza, l'assegno divorzile venisse elevato a 300,00 Euro in ragione del venir meno per il ell'onere di contribuire al mantenimento dei Pt_1
figli.
All'udienza del 18 settembre 2025, il difensore della ha precisato che il figlio CP_1
percepiva stipendio dal mese di aprile o maggio 2025, in virtù della stipula Per_2
pag. 3/25 di contratto di apprendistato, nel marzo 2025, e che la figlia era stata Per_1
assunta, in forza di contratto a tempo indeterminato, quale insegnante di scuola dell'infanzia dal settembre 2025.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025.
3-Tenuto conto dei motivi dell'impugnazione principale e di quella incidentale, appare opportuno ripercorrere le ragioni che il Tribunale di Bologna ha posto a sostegno della decisione adottata, in ordine alle questioni che hanno formato oggetto di gravame.
Il Giudice di prime cure ha, in proposito, rilevato:
-che il aveva chiesto che fosse revocato l'obbligo a suo carico di Pt_1
collaborare al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Per_1
e che la , per contro, aveva domandato che fosse confermato il Per_2 CP_1
contributo per la primogenita, appena laureata, e fosse ridotto a 150,00 euro quello per il figlio, attualmente impiegato a tempo determinato;
-che, secondo costante giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro,
secondo le regole dell'art. 316 bis, primo comma, c.c., al mantenimento dei figli non cessava automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdurava immutato finché non fosse provato che il figlio avesse conseguito l'indipendenza economica o che non l'avesse ottenuta per sua colpa;
-che doveva ritenersi che, una volta che il figlio avesse raggiunto la maggiore età, il
Giudice, valutate le circostanze concrete, poteva disporre a carico dei genitori il pag. 4/25 pagamento di un assegno di mantenimento, qualora lo stesso non fosse economicamente indipendente;
-che l'indipendenza economica poteva considerarsi sussistente nel momento in cui il figlio -che con il raggiungimento della maggiore età si presumeva avesse capacità
lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato- percepisse una retribuzione idonea a consentire un'esistenza dignitosa, soddisfacendo le proprie primarie esigenze di vita, individuate secondo la nozione ricavabile dall'art. 36 Cost.
(cfr. Cass., Sez. I, n. 407 dell'11 gennaio 2007, richiamata dalla ordinanza n. 17183/20);
-che, in conformità al principio di autoresponsabilità, inoltre, l'assenza di indipendenza economica non poteva discendere dall'inerzia del figlio, dal quale era esigibile l'attivazione nella ricerca di un impiego al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un lavoro più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, “non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi
lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore” (cfr. Cass. 17183/20, cit.);
-che, pur non potendo il giudice prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, l'avanzare dell'età non poteva essere ininfluente: “con il
raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità
dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la
condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in
mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari
contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione
di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”;
pag. 5/25 -che, infatti, la consequenzialità delle condotte poste in essere dal figlio dopo il raggiungimento della maggiore età costituiva un altro elemento probatorio rilevante e di conseguenza “gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico
reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo
anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un
percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo
prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex
art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione
educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di
mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo
occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (cfr. Cass,
Sez. I, n. 12952 del 22 giugno 2016, richiamata nell'ordinanza 17183/20);
-che, in conclusione, una volta compiuti i diciotto anni, spettava al figlio dimostrare di non essere autonomo economicamente per ragioni a lui non addebitabili, tra le quali la
Suprema Corte aveva ricompreso: “a) la condizione di una peculiare minorazione o
debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura
tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con
diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie
aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in
quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere
trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti
pag. 6/25 dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso
in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili
tentativi di ricerca dello stesso, sia o non confacente alla propria specifica
preparazione professionale” (cfr. Cass., ordinanza 17183/20, cit.);
-che, nel caso in esame, nonostante la lacunosità della documentazione prodotta (in particolare l'ultimo anno accademico per il quale era stata dimostrata l'iscrizione era quello 2021/2022 e l'autocertificazione non era stata sottoscritta da , né Per_1
datata), non era stato contestato dal ricorrente che la figlia si fosse laureata nel luglio
2024;
-che era, inoltre, dimostrato che la giovane, nonostante si fosse laureata fuori corso,
aveva cercato di ottenere “lavoretti” e/o contributi economici pubblici, percependo, per l'anno di imposta 2020, l'importo di 2.788,00 euro a titolo di lavoro dipendente per la
Regione Emilia-Romagna e, per gli esercizi 2021 e 2022, erogazioni esenti
(verosimilmente per borse di studio) rispettivamente di 822,00 euro e di 2.474,00 euro;
-che dal Modello Persone Fisiche per il 2022 emergeva, inoltre, che la stessa aveva denunciato per quell'anno fiscale redditi pari a 4.500,00 euro;
-che la circostanza che si fosse laureata da pochi mesi escludeva, da un lato, Per_1
che ella potesse essere considerata stabilmente inserita nel mondo del lavoro e,
dall'altro, che non lo fosse per ragioni riconducibili a sue responsabilità, tanto più che negli anni in cui era stata iscritta all'Università, oltre a studiare, si era attivata con successo per ottenere “lavoretti” o piccoli contributi economici;
pag. 7/25 -che, inoltre, le parti non avevano dimostrato, e neppure allegato, di avere avuto modifiche reddituali rispetto all'epoca di emissione della sentenza di separazione, né
tale circostanza era emersa dagli atti;
-che, nei confronti di , doveva, dunque, essere confermato il contributo Per_1
previsto a carico del padre in sede di separazione;
-che, in relazione a doveva osservarsi che era pacifico che quest'ultimo si Per_2
fosse diplomato come geometra nel 2019;
-che dalla documentazione prodotta dalla resistente era, inoltre, emerso che il medesimo, il 30 settembre 2019, si era iscritto al centro per l'impiego rilasciando dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
dal 14 novembre 2022 aveva svolto dodici mesi di servizio civile percependo un assegno mensile di 444,30 euro;
il 17 aprile
2024 era stato assunto dall'Agenzia per “ ”, a tempo CP_2 Controparte_3
determinato fino al 27 ottobre 2024 e parziale (30 ore alla settimana), per prestare la propria attività lavorativa presso “Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa”;
-che il contratto da ultimo menzionato, che era il primo che Parte_3
aveva stipulato, escludeva che egli potesse ritenersi inserito stabilmente nel mercato del lavoro;
-che, d'altra parte, l'iscrizione a un centro per l'impiego subito dopo il diploma con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il fatto che lo stesso avesse svolto il servizio civile, così assicurandosi un reddito anche se esiguo, e la circostanza che avesse ottenuto e mantenuto un impiego a tempo determinato provavano che il giovane si era responsabilmente attivato per inserirsi nel mondo dell'occupazione;
pag. 8/25 -che, pertanto, anche nei suoi confronti, non ricorrevano i presupposti per la revoca del contributo paterno;
-che, tuttavia, avendo attualmente un lavoro, che, anche a Parte_3
tempo determinato, gli garantiva un reddito, l'assegno a carico del padre per il suo mantenimento ordinario doveva essere ridotto a 100,00 euro mensili, salvo, comunque,
l'onere per il ricorrente di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
-che, da ultimo, doveva essere esaminata la questione della debenza e, in caso positivo,
dell'ammontare dell'assegno divorzile richiesto dalla CP_1
-che, sebbene quest'ultima avesse impropriamente chiesto un assegno di
“mantenimento”, doveva evidenziarsi che la stessa aveva argomentato sia in comparsa di costituzione che in quella conclusionale come se avesse domandato un assegno divorzile e che il si era, a sua volta, difeso escludendo che la controparte Pt_1
avesse diritto al contributo da ultimo menzionato;
-che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 depositata in data 11 luglio 2018 aveva affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5
c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale
ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i
quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
pag. 9/25 dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio e all'età dell'avente diritto”;
-che, pertanto, aderendosi all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite,
doveva essere accertato in primo luogo se vi fosse una disparità reddituale tra i coniugi;
-che il iveva a Ortona in un appartamento per il quale versava un canone Pt_1
di locazione di 500,00 euro mensili;
-che lo stesso, pur non avendo adempiuto all'ordine del Giudice di produrre la certificazione reddituale, aveva, tuttavia, affermato di percepire dall'INAIL una pensione di 1.750,00 euro mensili;
-che dall'unico conto corrente del quale erano stati prodotti gli estratti conto (peraltro ampiamente incompleti, essendo la documentazione relativa agli anni 2020, 2021 e
2022) non emergevano altre entrate;
-che il ricorrente aveva pagato, tramite versamento diretto, l'importo di 500,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli e avrebbe in seguito pagato, a tale titolo, la somma di
350,00 euro mensili;
-che era appena il caso di evidenziare che la circostanza che il ricorrente avesse chiesto e ottenuto piccoli aiuti finanziari dai fratelli non rilevava ai fini dell'individuazione delle sue disponibilità economiche, atteso che a tale scopo importava il fatto che egli godesse di una pensione discreta e assolutamente sufficiente a garantirgli un più che dignitoso sostentamento;
pag. 10/25 -che, del pari, non poteva essere tenuta in considerazione la circostanza che il era affetto da una grave patologia che non gli consentiva di lavorare, dato Pt_1
che, proprio in virtù di tale circostanza, godeva di una pensione;
-che la abitava con i figli in un appartamento in locazione per il quale versava CP_1
un canone di 600,00 euro mensili e che dall'8 novembre 2019 era impiegata presso la società “Little S.R.L.S.” come addetta alle pulizie;
-che, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, la stessa aveva denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 10.630,00 euro (886,00 mensili), a 11.648,00 euro (971,00
mensili) e a 11.013,00 euro (918,00 mensili);
-che la resistente subiva, inoltre, una cessione del quinto per un importo di
200,00/220,00 euro mensili circa per rifondere un debito di 16.550,83 contratto da del quale era garante;
Parte_1
-che, alla luce delle sopra esposte emergenze, si doveva, dunque, concludere che -tenuto conto sia delle loro entrate che degli esborsi a cui erano costrette- tra le parti vi era una significativa disparità reddituale;
-che, peraltro, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non era sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi: la natura perequativo-compensativa dell'assegno (l'unica a potere essere riconosciuta in questo caso), infatti, presupponeva che il divario fosse conseguenza (anche) di un “sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale;
pag. 11/25 -che, nel caso in esame, il matrimonio era durato circa venti anni, dal marzo 1997 al maggio 2017 (data di emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione);
-che dall'unione erano nati due figli: nel 1997, e , nel 1999; Per_1 Per_2
-che il ricorrente non aveva contestato l'allegazione della resistente secondo cui quest'ultima avrebbe seguito il marito da Napoli, città delle parti, dapprima a Prato e poi a Bologna, dove il avorava;
Pt_1
-che doveva, inoltre, ritenersi dimostrata la circostanza che la si fosse occupata CP_1
in via principale della cura della prole e della casa, in accordo o comunque con il tacito assenso del marito, il quale aveva quanto meno accettato che la moglie non lavorasse e si occupasse della residenza familiare e dei figli;
-che il infatti, non aveva dimostrato che la decisione di non cercare un Pt_1
impiego fosse stata presa solo dalla moglie e che egli la avesse avversata;
-che, al contrario, era rispondente a logica l'assunto della resistente secondo cui tale scelta era stata fatta di comune accordo in quanto la coppia non aveva parenti in
Toscana e in Emilia- Romagna e che se la avesse avuto un'occupazione CP_1
avrebbe dovuto ricorrere all'aiuto di persone estranee (e retribuite) per accudire la prole;
-che, sebbene non fosse stato dimostrato, e neppure allegato, che la OMERO aveva rinunciato a occasioni di avanzamento professionale per occuparsi della famiglia, non poteva tuttavia dubitarsi che la decisione (condivisa col marito, che l'aveva quantomeno accettata) di non lavorare per molti anni a tempo parziale avrebbe determinato conseguenze significative sul trattamento pensionistico della stessa e dunque le avrebbe procurato un pregiudizio economico rilevante;
pag. 12/25 -che, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, alla doveva essere CP_1
riconosciuto un assegno divorzile di natura compensativo-perequativa;
-che, tenuto conto delle disponibilità patrimoniali delle parti comparativamente considerate e della lunga durata del matrimonio, appariva equo e congruo quantificare il suddetto assegno in 150,00 euro;
-che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, dovevano seguire la soccombenza prevalente.
4- Fatte le superiori premesse, l'appello di risulta fondato, nei Parte_1
limiti che verranno appresso evidenziati, con riferimento alle statuizioni della sentenza gravata concernenti l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
Occorre rilevare, innanzitutto, che la Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014; Cass. Civ.
Sez. I 22 giugno 2016 n.12952) ha già avuto modo di chiarire che, qualora il figlio,
abusando del diritto al mantenimento, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività,
in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con pag. 13/25 specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006; Cass.
Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n.
12477/2004, n. 4108/1993; Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di pag. 14/25 raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età
nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è, dunque, tutelabile perché
contrastante con il principio di autoresponsabilità, che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (vedi
Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il mancato raggiungimento della indipendenza economica, da parte dei figli predetti, all'epoca della pronuncia impugnata, non pare ascrivibile a colpevole inerzia di questi ultimi.
Con riferimento a , infatti, il non ha contestato quanto Per_1 Pt_1
evidenziato dal Giudice di prime cure e cioè che la figlia si sia adoperata per ottenere lavoretti e/o contributi economici pubblici, durante il percorso universitario, così che il conseguimento della laurea in un tempo superiore a quello previsto e il mancato raggiungimento della autosufficienza economica non potevano considerarsi riconducibili a mancanza di adeguato impegno negli studi. Del resto, il conseguimento pag. 15/25 della laurea non comporta immediatamente uno stabile inserimento nel mondo del lavoro.
A conclusioni differenti non poteva, invero, giungersi neppure con riferimento al figlio non avendo il ontestato che lo stesso, conseguito il diploma Per_2 Pt_1
di geometra nel 2019, si era immediatamente iscritto al centro per l'impiego, rilasciando dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e dal 14 novembre 2022 aveva svolto dodici mesi di servizio civile, percependo un assegno mensile di 444,30 Euro, per essere, poi, assunto, in data 17 aprile 2024, con contratto a tempo determinato, fino al
27 ottobre 2024 presso COOP ALLENZA 3.0. Le circostanze suddette se da un lato escludono che non si sia attivato per reperire una attività Parte_3
lavorativa che potesse consentirgli il raggiungimento della indipendenza economica,
non permettono, dall'altro, di affermare che l'autosufficienza economica potesse dirsi raggiunta.
Preme, tuttavia, sottolineare che la ha ammesso che in virtù CP_1 Per_2
della stipula di un contratto di apprendistato nel marzo 2025, percepisce un reddito mensile di 1.300,00 Euro dal mese di aprile o maggio 2025 (vedi comparsa di costituzione e risposta e verbale della udienza del 18 settembre 2025). Giova ricordare,
in proposito, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e,
quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del pag. 16/25 rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato
è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica,
che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I - 15/12/2021, n. 40282).
Nel caso di specie, il trattamento economico goduto da Parte_3
appare proporzionato e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurargli l'indipendenza economica, come, del resto, riconosciuto dalla madre (vedi comparsa di costituzione e risposta e verbale della udienza del 18 settembre 2025).
Nessun dubbio, poi, sul raggiungimento della indipendenza economica da parte di
, posto che quest'ultima è stata assunta quale insegnante di scuola Per_1
dell'infanzia in virtù di contratto a tempo indeterminato a far data dal settembre 2025
(vedi verbale della udienza del 18 settembre 2025). La ha, peraltro, ammesso, CP_1
nella comparsa di costituzione in appello depositata nel mese di luglio 2025, che non conviveva più con essa appellata ed abitava in una casa condotta in Per_1
locazione, in quanto percepiva uno stipendio di 1.200,00 Euro mensili, espletando attività lavorativa presso un asilo nido, in virtù di un contratto a tempo determinato.
In proposito, va, altresì, evidenziato che, dovendo farsi risalire la cessazione della convivenza tra e la madre, in assenza di altre emergenze processuali, alla Per_1
data di deposito della comparsa di costituzione in appello di quest'ultima, deve affermarsi che da tale data è venuta meno la legittimazione della a richiedere CP_1
un contributo per il mantenimento della figlia (vedi Cassazione civile sez. I -
10/01/2014, n. 359; Cassazione civile sez. I - 10/01/2014, n. 359).
pag. 17/25 Preme sottolineare che il non ha fornito elementi di prova che possano Pt_1
consentire di fissare il raggiungimento della indipendenza economica dei figli in epoca antecedente alle date ammesse dall'appellata, delle quali si è dato conto in precedenza.
In parziale riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , con decorrenza Per_2 Per_1
rispettivamente dal mese di aprile 2025 e dal mese di luglio 2025 compresi.
5- Vanno esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo dell'appello principale di
, nonché il secondo motivo, limitatamente alla censura di Parte_1
omessa considerazione della condizione di invalidità di quest'ultimo, in ragione della loro stretta connessione.
Le censure rivolte dal alla sentenza impugnata impongono di dare conto Pt_1
dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto ad assegno divorzile e,
dunque, dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle pag. 18/25 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
pag. 19/25 fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
La Suprema Corte ha, ancora, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I - 21/02/2023, n.
5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più
debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali,
anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi.
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del pag. 20/25 contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (Cassazione civile sez.
I - 19/02/2024, n. 4328).
6-Ciò premesso in diritto, i motivi dell'appello del ora in esame meritano Pt_1
di essere senz'altro rigettati.
Va portata l'attenzione su alcuni dati di fatto assolutamente certi, dai quali occorre prendere le mosse per la decisione della controversia.
E' certo, intanto, che svolga attualmente attività lavorativa di CP_1
addetta alle pulizie, alle dipendenze della LITTLE SRLS, e che, quindi, la stessa percepisca regolare stipendio mensile, pari, nel 2024, a circa 950,00 Euro, dividendo il reddito annuo netto per dodici mensilità. La stessa subisce la trattenuta mensile di 1/5
dello stipendio, pari attualmente a circa 180,00 Euro, per estinguere un debito, peraltro contratto dal In proposito, va sottolineato che l'atto di pignoramento Pt_1
prodotto dalla appellata, in primo grado, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, risulta, pur se con difficoltà, comunque, leggibile e, pertanto, la successiva produzione di ulteriore copia del documento non risulta effettuata in violazione dell'art.473 bis.17., come pretenderebbe l'appellante principale. Nessuna sostanziale modifica della situazione economica della è intervenuta, dunque, rispetto a CP_1
quella tenuta presente dal Giudice di prime cure, continuando l'appellata a sostenere un canone mensile di locazione di 600,00 Euro.
pag. 21/25 Unico elemento di novità è, infatti, rappresentato dalla circostanza che la non CP_1
debba più provvedere al mantenimento dei figli, avendo gli stessi raggiunto l'indipendenza economica (la figlia , peraltro, non convive più con la Per_1
madre).
Appare, di conseguenza, evidente che, nella specie, all'assegno divorzile non possa essere riconosciuta funzione assistenziale.
Risulta parimenti pacifico, perché non contestato, che Parte_1
percepisca una pensione mensile INAIL di 1.750,00 Euro e che lo stesso sostenga l'onere mensile di 500,00 Euro rappresentato dal canone di locazione che è tenuto a corrispondere per far fronte alle proprie esigenze abitative. Unico elemento di novità è
rappresentato, anche in questo caso, dal venir meno dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni disposto con la presente sentenza, con le decorrenze in precedenza indicate. Tale ultima considerazione rende priva di rilievo, per la decisione, la questione dell'incidenza della condizione di invalidità del Pt_1
sulla situazione economica di quest'ultimo, tanto più che lo stesso percepisce, in ragione di tale condizione, la pensione alla quale si è fatto in precedenza riferimento e non ha, comunque, provato le spese che periodicamente affronta in conseguenza della sua invalidità.
Occorre, poi, rilevare che risulta pacifico che la , durante la convivenza CP_1
matrimoniale, non abbia svolto attività lavorativa e che la stessa si sia occupata della casa e dei figli, come ammesso dallo stesso a pag. 9 dell'atto di appello. Pt_1
Risulta, d'altra parte, verosimile la circostanza che la si sia occupata in via CP_1
principale della casa e della prole con l'assenso, quantomeno tacito, del marito, ove si pag. 22/25 consideri che il nucleo familiare del quale si tratta ha avuto residenza in Toscana ed
Emilia-Romagna, vale a dire in Regioni diverse da quella di origine dei coniugi, con l'evidente conseguenza che questi ultimi, per l'accudimento dei figli, non potevano contare sul supporto delle loro famiglie di origine.
Sul tema, non possono, del resto, essere ammessi, per la loro estrema genericità, i capitoli di prova dedotti dal Pt_1
Appare, dunque, senz'altro ravvisabile un pregiudizio economico a carico di
[...]
, per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura dei due figli e CP_1
della casa, posto che il mancato svolgimento di attività lavorativa per un lungo arco di tempo produrrà significative conseguenze sul suo trattamento pensionistico, provocando alla appellata un pregiudizio economico di un certo rilievo.
6- Lo squilibrio riscontrato tra i redditi delle parti, la durata della convivenza matrimoniale (20 anni) e gli effetti del mancato svolgimento di attività lavorativa per un tempo consistente sul futuro trattamento pensionistico della , in ragione CP_1
della mancata contribuzione previdenziale, costituiscono elementi che inducono a confermare la statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stato riconosciuto il diritto di quest'ultima al conseguimento di assegno divorzile (con funzione perequativa e compensativa) e ne è stata determinata l'entità in 150,00 Euro mensili.
7-Deve essere rigettato l'appello incidentale di , con il quale CP_1
quest'ultima ha chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, l'importo dell'assegno divorzile venisse elevato a 300,00 Euro mensili.
Osserva la Corte che la ha fondato la propria richiesta sul miglioramento della CP_1
situazione economica di , conseguente al venir meno Parte_1
pag. 23/25 dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, divenuti economicamente indipendenti, omettendo, però, di considerare che anche essa appellante incidentale non deve più provvedere al mantenimento diretto dei due figli (la figlia , peraltro, non convive più con la madre). Per_1
8- In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello di e in Parte_1
parziale riforma della impugnata sentenza, va revocato l'obbligo di detto appellante di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Per_2
, rispettivamente dal mese di aprile 2025 e dal mese di luglio 2025 compresi. Per_1
9- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
Orbene, la reciproca soccombenza delle parti induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi. Sono state, infatti, disattese sia la richiesta del i Pt_1
rigetto della domanda della di riconoscimento di assegno divorzile che CP_1
l'istanza di quest'ultima di aumento di detto assegno da 150,00 a 300,00 Euro. I
presupposti per la revoca del contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni a carico del sono, poi, maturati solo in pendenza del giudizio di appello e, Pt_1
d'altra parte, la ha chiesto che tale contributo fosse revocato dal mese di CP_1
ottobre 2025, pur avendo i figli raggiunto l'indipendenza economica in epoca antecedente e pur non convivendo più con la figlia , almeno dal luglio 2025. Per_1
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
pag. 24/25 suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315
del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
II- In parziale accoglimento dell'appello di e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n.2499/2024 del 18-25 settembre 2024 del Tribunale di Bologna,
revoca l'obbligo di detto appellante di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , rispettivamente dal mese di aprile Per_2 Per_1
2025 e dal mese di luglio 2025 compresi;
III-Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi;
IV- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18
settembre 2025
Il Presidente relatore
IO LI SS
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. IO LI SS Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 513/2025 R. G.,
promosso da nato a [...] il 1maggio 1974 (CF ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
VA PU e dell'avv. Cristina Pallotta.
- appellante -
Contro
nata a [...]il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente a [...]5, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Verucci.
- appellata – appellante incidentale-
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 2499/2024 del 18-25 settembre 2024 del
Tribunale di Bologna. La Corte
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. IO LI SS;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. Parte_1
2499/2024 del 18-25 settembre 2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto e da il 1 marzo Pt_1 CP_1
1997, ha confermato, a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, alla a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
figlia primogenita , l'importo di 250,00 euro, annualmente rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT;
a partire dalla data di deposito del ricorso, ha diminuito a
100,00 Euro mensili la somma che il era tenuto a versare alla , Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
ha Per_2
confermato, a carico del l'obbligo di pagare, nella misura del 50%, le Pt_1
spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse dei figli;
ha posto, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di assegno divorzile, Pt_1 CP_1
la somma mensile di 150,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
ha, infine, condannato il al rimborso delle spese di lite, in favore della liquidandole in Pt_1 CP_1
5.000,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
pag. 2/25 del compenso liquidato, VA e CP come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello contestando Parte_2
le statuizioni con le quali era stato riconosciuto assegno divorzile alla ed era CP_1
stato posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, sulla scorta dei seguenti motivi:
a-errata/omessa valutazione delle risultanze istruttorie relative all'attribuzione dell'assegno divorzile;
motivazione illogica e apparente;
b- omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative allo stato di grave invalidità di esso appellante e all'attribuzione di assegno di mantenimento per i figli in favore della;
motivazione illogica;
CP_1
c-violazione e falsa applicazione dell'art. 473 bis. 17 c. p. c.; omessa motivazione.
Il ha chiesto, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venissero Pt_1
revocati l'assegno divorzile e il contributo per il mantenimento dei figli posti a suo carico.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione CP_1
invocandone il rigetto. Ha aderito alla richiesta di revoca del contributo per il mantenimento dei figli, avanzata dal chiedendo che la revoca decorresse Pt_1
dal 1ottobre 2025. La ha, poi, proposto appello incidentale, chiedendo che, in CP_1
riforma dell'impugna sentenza, l'assegno divorzile venisse elevato a 300,00 Euro in ragione del venir meno per il ell'onere di contribuire al mantenimento dei Pt_1
figli.
All'udienza del 18 settembre 2025, il difensore della ha precisato che il figlio CP_1
percepiva stipendio dal mese di aprile o maggio 2025, in virtù della stipula Per_2
pag. 3/25 di contratto di apprendistato, nel marzo 2025, e che la figlia era stata Per_1
assunta, in forza di contratto a tempo indeterminato, quale insegnante di scuola dell'infanzia dal settembre 2025.
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025.
3-Tenuto conto dei motivi dell'impugnazione principale e di quella incidentale, appare opportuno ripercorrere le ragioni che il Tribunale di Bologna ha posto a sostegno della decisione adottata, in ordine alle questioni che hanno formato oggetto di gravame.
Il Giudice di prime cure ha, in proposito, rilevato:
-che il aveva chiesto che fosse revocato l'obbligo a suo carico di Pt_1
collaborare al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Per_1
e che la , per contro, aveva domandato che fosse confermato il Per_2 CP_1
contributo per la primogenita, appena laureata, e fosse ridotto a 150,00 euro quello per il figlio, attualmente impiegato a tempo determinato;
-che, secondo costante giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro,
secondo le regole dell'art. 316 bis, primo comma, c.c., al mantenimento dei figli non cessava automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdurava immutato finché non fosse provato che il figlio avesse conseguito l'indipendenza economica o che non l'avesse ottenuta per sua colpa;
-che doveva ritenersi che, una volta che il figlio avesse raggiunto la maggiore età, il
Giudice, valutate le circostanze concrete, poteva disporre a carico dei genitori il pag. 4/25 pagamento di un assegno di mantenimento, qualora lo stesso non fosse economicamente indipendente;
-che l'indipendenza economica poteva considerarsi sussistente nel momento in cui il figlio -che con il raggiungimento della maggiore età si presumeva avesse capacità
lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato- percepisse una retribuzione idonea a consentire un'esistenza dignitosa, soddisfacendo le proprie primarie esigenze di vita, individuate secondo la nozione ricavabile dall'art. 36 Cost.
(cfr. Cass., Sez. I, n. 407 dell'11 gennaio 2007, richiamata dalla ordinanza n. 17183/20);
-che, in conformità al principio di autoresponsabilità, inoltre, l'assenza di indipendenza economica non poteva discendere dall'inerzia del figlio, dal quale era esigibile l'attivazione nella ricerca di un impiego al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un lavoro più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, “non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi
lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore” (cfr. Cass. 17183/20, cit.);
-che, pur non potendo il giudice prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, l'avanzare dell'età non poteva essere ininfluente: “con il
raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità
dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la
condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in
mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari
contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione
di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”;
pag. 5/25 -che, infatti, la consequenzialità delle condotte poste in essere dal figlio dopo il raggiungimento della maggiore età costituiva un altro elemento probatorio rilevante e di conseguenza “gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico
reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo
anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un
percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo
prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex
art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione
educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di
mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo
occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (cfr. Cass,
Sez. I, n. 12952 del 22 giugno 2016, richiamata nell'ordinanza 17183/20);
-che, in conclusione, una volta compiuti i diciotto anni, spettava al figlio dimostrare di non essere autonomo economicamente per ragioni a lui non addebitabili, tra le quali la
Suprema Corte aveva ricompreso: “a) la condizione di una peculiare minorazione o
debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura
tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con
diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie
aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in
quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere
trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti
pag. 6/25 dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso
in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili
tentativi di ricerca dello stesso, sia o non confacente alla propria specifica
preparazione professionale” (cfr. Cass., ordinanza 17183/20, cit.);
-che, nel caso in esame, nonostante la lacunosità della documentazione prodotta (in particolare l'ultimo anno accademico per il quale era stata dimostrata l'iscrizione era quello 2021/2022 e l'autocertificazione non era stata sottoscritta da , né Per_1
datata), non era stato contestato dal ricorrente che la figlia si fosse laureata nel luglio
2024;
-che era, inoltre, dimostrato che la giovane, nonostante si fosse laureata fuori corso,
aveva cercato di ottenere “lavoretti” e/o contributi economici pubblici, percependo, per l'anno di imposta 2020, l'importo di 2.788,00 euro a titolo di lavoro dipendente per la
Regione Emilia-Romagna e, per gli esercizi 2021 e 2022, erogazioni esenti
(verosimilmente per borse di studio) rispettivamente di 822,00 euro e di 2.474,00 euro;
-che dal Modello Persone Fisiche per il 2022 emergeva, inoltre, che la stessa aveva denunciato per quell'anno fiscale redditi pari a 4.500,00 euro;
-che la circostanza che si fosse laureata da pochi mesi escludeva, da un lato, Per_1
che ella potesse essere considerata stabilmente inserita nel mondo del lavoro e,
dall'altro, che non lo fosse per ragioni riconducibili a sue responsabilità, tanto più che negli anni in cui era stata iscritta all'Università, oltre a studiare, si era attivata con successo per ottenere “lavoretti” o piccoli contributi economici;
pag. 7/25 -che, inoltre, le parti non avevano dimostrato, e neppure allegato, di avere avuto modifiche reddituali rispetto all'epoca di emissione della sentenza di separazione, né
tale circostanza era emersa dagli atti;
-che, nei confronti di , doveva, dunque, essere confermato il contributo Per_1
previsto a carico del padre in sede di separazione;
-che, in relazione a doveva osservarsi che era pacifico che quest'ultimo si Per_2
fosse diplomato come geometra nel 2019;
-che dalla documentazione prodotta dalla resistente era, inoltre, emerso che il medesimo, il 30 settembre 2019, si era iscritto al centro per l'impiego rilasciando dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
dal 14 novembre 2022 aveva svolto dodici mesi di servizio civile percependo un assegno mensile di 444,30 euro;
il 17 aprile
2024 era stato assunto dall'Agenzia per “ ”, a tempo CP_2 Controparte_3
determinato fino al 27 ottobre 2024 e parziale (30 ore alla settimana), per prestare la propria attività lavorativa presso “Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa”;
-che il contratto da ultimo menzionato, che era il primo che Parte_3
aveva stipulato, escludeva che egli potesse ritenersi inserito stabilmente nel mercato del lavoro;
-che, d'altra parte, l'iscrizione a un centro per l'impiego subito dopo il diploma con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il fatto che lo stesso avesse svolto il servizio civile, così assicurandosi un reddito anche se esiguo, e la circostanza che avesse ottenuto e mantenuto un impiego a tempo determinato provavano che il giovane si era responsabilmente attivato per inserirsi nel mondo dell'occupazione;
pag. 8/25 -che, pertanto, anche nei suoi confronti, non ricorrevano i presupposti per la revoca del contributo paterno;
-che, tuttavia, avendo attualmente un lavoro, che, anche a Parte_3
tempo determinato, gli garantiva un reddito, l'assegno a carico del padre per il suo mantenimento ordinario doveva essere ridotto a 100,00 euro mensili, salvo, comunque,
l'onere per il ricorrente di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
-che, da ultimo, doveva essere esaminata la questione della debenza e, in caso positivo,
dell'ammontare dell'assegno divorzile richiesto dalla CP_1
-che, sebbene quest'ultima avesse impropriamente chiesto un assegno di
“mantenimento”, doveva evidenziarsi che la stessa aveva argomentato sia in comparsa di costituzione che in quella conclusionale come se avesse domandato un assegno divorzile e che il si era, a sua volta, difeso escludendo che la controparte Pt_1
avesse diritto al contributo da ultimo menzionato;
-che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 depositata in data 11 luglio 2018 aveva affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5
c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale
ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i
quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
pag. 9/25 dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio
comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio e all'età dell'avente diritto”;
-che, pertanto, aderendosi all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite,
doveva essere accertato in primo luogo se vi fosse una disparità reddituale tra i coniugi;
-che il iveva a Ortona in un appartamento per il quale versava un canone Pt_1
di locazione di 500,00 euro mensili;
-che lo stesso, pur non avendo adempiuto all'ordine del Giudice di produrre la certificazione reddituale, aveva, tuttavia, affermato di percepire dall'INAIL una pensione di 1.750,00 euro mensili;
-che dall'unico conto corrente del quale erano stati prodotti gli estratti conto (peraltro ampiamente incompleti, essendo la documentazione relativa agli anni 2020, 2021 e
2022) non emergevano altre entrate;
-che il ricorrente aveva pagato, tramite versamento diretto, l'importo di 500,00 euro per il mantenimento ordinario dei figli e avrebbe in seguito pagato, a tale titolo, la somma di
350,00 euro mensili;
-che era appena il caso di evidenziare che la circostanza che il ricorrente avesse chiesto e ottenuto piccoli aiuti finanziari dai fratelli non rilevava ai fini dell'individuazione delle sue disponibilità economiche, atteso che a tale scopo importava il fatto che egli godesse di una pensione discreta e assolutamente sufficiente a garantirgli un più che dignitoso sostentamento;
pag. 10/25 -che, del pari, non poteva essere tenuta in considerazione la circostanza che il era affetto da una grave patologia che non gli consentiva di lavorare, dato Pt_1
che, proprio in virtù di tale circostanza, godeva di una pensione;
-che la abitava con i figli in un appartamento in locazione per il quale versava CP_1
un canone di 600,00 euro mensili e che dall'8 novembre 2019 era impiegata presso la società “Little S.R.L.S.” come addetta alle pulizie;
-che, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, la stessa aveva denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 10.630,00 euro (886,00 mensili), a 11.648,00 euro (971,00
mensili) e a 11.013,00 euro (918,00 mensili);
-che la resistente subiva, inoltre, una cessione del quinto per un importo di
200,00/220,00 euro mensili circa per rifondere un debito di 16.550,83 contratto da del quale era garante;
Parte_1
-che, alla luce delle sopra esposte emergenze, si doveva, dunque, concludere che -tenuto conto sia delle loro entrate che degli esborsi a cui erano costrette- tra le parti vi era una significativa disparità reddituale;
-che, peraltro, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non era sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi: la natura perequativo-compensativa dell'assegno (l'unica a potere essere riconosciuta in questo caso), infatti, presupponeva che il divario fosse conseguenza (anche) di un “sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale;
pag. 11/25 -che, nel caso in esame, il matrimonio era durato circa venti anni, dal marzo 1997 al maggio 2017 (data di emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione);
-che dall'unione erano nati due figli: nel 1997, e , nel 1999; Per_1 Per_2
-che il ricorrente non aveva contestato l'allegazione della resistente secondo cui quest'ultima avrebbe seguito il marito da Napoli, città delle parti, dapprima a Prato e poi a Bologna, dove il avorava;
Pt_1
-che doveva, inoltre, ritenersi dimostrata la circostanza che la si fosse occupata CP_1
in via principale della cura della prole e della casa, in accordo o comunque con il tacito assenso del marito, il quale aveva quanto meno accettato che la moglie non lavorasse e si occupasse della residenza familiare e dei figli;
-che il infatti, non aveva dimostrato che la decisione di non cercare un Pt_1
impiego fosse stata presa solo dalla moglie e che egli la avesse avversata;
-che, al contrario, era rispondente a logica l'assunto della resistente secondo cui tale scelta era stata fatta di comune accordo in quanto la coppia non aveva parenti in
Toscana e in Emilia- Romagna e che se la avesse avuto un'occupazione CP_1
avrebbe dovuto ricorrere all'aiuto di persone estranee (e retribuite) per accudire la prole;
-che, sebbene non fosse stato dimostrato, e neppure allegato, che la OMERO aveva rinunciato a occasioni di avanzamento professionale per occuparsi della famiglia, non poteva tuttavia dubitarsi che la decisione (condivisa col marito, che l'aveva quantomeno accettata) di non lavorare per molti anni a tempo parziale avrebbe determinato conseguenze significative sul trattamento pensionistico della stessa e dunque le avrebbe procurato un pregiudizio economico rilevante;
pag. 12/25 -che, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, alla doveva essere CP_1
riconosciuto un assegno divorzile di natura compensativo-perequativa;
-che, tenuto conto delle disponibilità patrimoniali delle parti comparativamente considerate e della lunga durata del matrimonio, appariva equo e congruo quantificare il suddetto assegno in 150,00 euro;
-che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, dovevano seguire la soccombenza prevalente.
4- Fatte le superiori premesse, l'appello di risulta fondato, nei Parte_1
limiti che verranno appresso evidenziati, con riferimento alle statuizioni della sentenza gravata concernenti l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2
Occorre rilevare, innanzitutto, che la Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014; Cass. Civ.
Sez. I 22 giugno 2016 n.12952) ha già avuto modo di chiarire che, qualora il figlio,
abusando del diritto al mantenimento, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica,
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività,
in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con pag. 13/25 specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006; Cass.
Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n.
12477/2004, n. 4108/1993; Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di pag. 14/25 raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età
nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è, dunque, tutelabile perché
contrastante con il principio di autoresponsabilità, che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (vedi
Cass. Civ. Sez. I 22 giugno 2016 n.12952).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il mancato raggiungimento della indipendenza economica, da parte dei figli predetti, all'epoca della pronuncia impugnata, non pare ascrivibile a colpevole inerzia di questi ultimi.
Con riferimento a , infatti, il non ha contestato quanto Per_1 Pt_1
evidenziato dal Giudice di prime cure e cioè che la figlia si sia adoperata per ottenere lavoretti e/o contributi economici pubblici, durante il percorso universitario, così che il conseguimento della laurea in un tempo superiore a quello previsto e il mancato raggiungimento della autosufficienza economica non potevano considerarsi riconducibili a mancanza di adeguato impegno negli studi. Del resto, il conseguimento pag. 15/25 della laurea non comporta immediatamente uno stabile inserimento nel mondo del lavoro.
A conclusioni differenti non poteva, invero, giungersi neppure con riferimento al figlio non avendo il ontestato che lo stesso, conseguito il diploma Per_2 Pt_1
di geometra nel 2019, si era immediatamente iscritto al centro per l'impiego, rilasciando dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e dal 14 novembre 2022 aveva svolto dodici mesi di servizio civile, percependo un assegno mensile di 444,30 Euro, per essere, poi, assunto, in data 17 aprile 2024, con contratto a tempo determinato, fino al
27 ottobre 2024 presso COOP ALLENZA 3.0. Le circostanze suddette se da un lato escludono che non si sia attivato per reperire una attività Parte_3
lavorativa che potesse consentirgli il raggiungimento della indipendenza economica,
non permettono, dall'altro, di affermare che l'autosufficienza economica potesse dirsi raggiunta.
Preme, tuttavia, sottolineare che la ha ammesso che in virtù CP_1 Per_2
della stipula di un contratto di apprendistato nel marzo 2025, percepisce un reddito mensile di 1.300,00 Euro dal mese di aprile o maggio 2025 (vedi comparsa di costituzione e risposta e verbale della udienza del 18 settembre 2025). Giova ricordare,
in proposito, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e,
quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del pag. 16/25 rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato
è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica,
che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I - 15/12/2021, n. 40282).
Nel caso di specie, il trattamento economico goduto da Parte_3
appare proporzionato e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurargli l'indipendenza economica, come, del resto, riconosciuto dalla madre (vedi comparsa di costituzione e risposta e verbale della udienza del 18 settembre 2025).
Nessun dubbio, poi, sul raggiungimento della indipendenza economica da parte di
, posto che quest'ultima è stata assunta quale insegnante di scuola Per_1
dell'infanzia in virtù di contratto a tempo indeterminato a far data dal settembre 2025
(vedi verbale della udienza del 18 settembre 2025). La ha, peraltro, ammesso, CP_1
nella comparsa di costituzione in appello depositata nel mese di luglio 2025, che non conviveva più con essa appellata ed abitava in una casa condotta in Per_1
locazione, in quanto percepiva uno stipendio di 1.200,00 Euro mensili, espletando attività lavorativa presso un asilo nido, in virtù di un contratto a tempo determinato.
In proposito, va, altresì, evidenziato che, dovendo farsi risalire la cessazione della convivenza tra e la madre, in assenza di altre emergenze processuali, alla Per_1
data di deposito della comparsa di costituzione in appello di quest'ultima, deve affermarsi che da tale data è venuta meno la legittimazione della a richiedere CP_1
un contributo per il mantenimento della figlia (vedi Cassazione civile sez. I -
10/01/2014, n. 359; Cassazione civile sez. I - 10/01/2014, n. 359).
pag. 17/25 Preme sottolineare che il non ha fornito elementi di prova che possano Pt_1
consentire di fissare il raggiungimento della indipendenza economica dei figli in epoca antecedente alle date ammesse dall'appellata, delle quali si è dato conto in precedenza.
In parziale riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , con decorrenza Per_2 Per_1
rispettivamente dal mese di aprile 2025 e dal mese di luglio 2025 compresi.
5- Vanno esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo dell'appello principale di
, nonché il secondo motivo, limitatamente alla censura di Parte_1
omessa considerazione della condizione di invalidità di quest'ultimo, in ragione della loro stretta connessione.
Le censure rivolte dal alla sentenza impugnata impongono di dare conto Pt_1
dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto ad assegno divorzile e,
dunque, dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.18287/2018.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle pag. 18/25 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La Suprema
Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma
anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita
familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento
ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non
comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli
indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una
valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause
che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere
ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa
attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di
situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato
proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle
pag. 19/25 fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati,
non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
La Suprema Corte ha, ancora, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I - 21/02/2023, n.
5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto,
bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più
debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali,
anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi.
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del pag. 20/25 contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (Cassazione civile sez.
I - 19/02/2024, n. 4328).
6-Ciò premesso in diritto, i motivi dell'appello del ora in esame meritano Pt_1
di essere senz'altro rigettati.
Va portata l'attenzione su alcuni dati di fatto assolutamente certi, dai quali occorre prendere le mosse per la decisione della controversia.
E' certo, intanto, che svolga attualmente attività lavorativa di CP_1
addetta alle pulizie, alle dipendenze della LITTLE SRLS, e che, quindi, la stessa percepisca regolare stipendio mensile, pari, nel 2024, a circa 950,00 Euro, dividendo il reddito annuo netto per dodici mensilità. La stessa subisce la trattenuta mensile di 1/5
dello stipendio, pari attualmente a circa 180,00 Euro, per estinguere un debito, peraltro contratto dal In proposito, va sottolineato che l'atto di pignoramento Pt_1
prodotto dalla appellata, in primo grado, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, risulta, pur se con difficoltà, comunque, leggibile e, pertanto, la successiva produzione di ulteriore copia del documento non risulta effettuata in violazione dell'art.473 bis.17., come pretenderebbe l'appellante principale. Nessuna sostanziale modifica della situazione economica della è intervenuta, dunque, rispetto a CP_1
quella tenuta presente dal Giudice di prime cure, continuando l'appellata a sostenere un canone mensile di locazione di 600,00 Euro.
pag. 21/25 Unico elemento di novità è, infatti, rappresentato dalla circostanza che la non CP_1
debba più provvedere al mantenimento dei figli, avendo gli stessi raggiunto l'indipendenza economica (la figlia , peraltro, non convive più con la Per_1
madre).
Appare, di conseguenza, evidente che, nella specie, all'assegno divorzile non possa essere riconosciuta funzione assistenziale.
Risulta parimenti pacifico, perché non contestato, che Parte_1
percepisca una pensione mensile INAIL di 1.750,00 Euro e che lo stesso sostenga l'onere mensile di 500,00 Euro rappresentato dal canone di locazione che è tenuto a corrispondere per far fronte alle proprie esigenze abitative. Unico elemento di novità è
rappresentato, anche in questo caso, dal venir meno dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni disposto con la presente sentenza, con le decorrenze in precedenza indicate. Tale ultima considerazione rende priva di rilievo, per la decisione, la questione dell'incidenza della condizione di invalidità del Pt_1
sulla situazione economica di quest'ultimo, tanto più che lo stesso percepisce, in ragione di tale condizione, la pensione alla quale si è fatto in precedenza riferimento e non ha, comunque, provato le spese che periodicamente affronta in conseguenza della sua invalidità.
Occorre, poi, rilevare che risulta pacifico che la , durante la convivenza CP_1
matrimoniale, non abbia svolto attività lavorativa e che la stessa si sia occupata della casa e dei figli, come ammesso dallo stesso a pag. 9 dell'atto di appello. Pt_1
Risulta, d'altra parte, verosimile la circostanza che la si sia occupata in via CP_1
principale della casa e della prole con l'assenso, quantomeno tacito, del marito, ove si pag. 22/25 consideri che il nucleo familiare del quale si tratta ha avuto residenza in Toscana ed
Emilia-Romagna, vale a dire in Regioni diverse da quella di origine dei coniugi, con l'evidente conseguenza che questi ultimi, per l'accudimento dei figli, non potevano contare sul supporto delle loro famiglie di origine.
Sul tema, non possono, del resto, essere ammessi, per la loro estrema genericità, i capitoli di prova dedotti dal Pt_1
Appare, dunque, senz'altro ravvisabile un pregiudizio economico a carico di
[...]
, per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura dei due figli e CP_1
della casa, posto che il mancato svolgimento di attività lavorativa per un lungo arco di tempo produrrà significative conseguenze sul suo trattamento pensionistico, provocando alla appellata un pregiudizio economico di un certo rilievo.
6- Lo squilibrio riscontrato tra i redditi delle parti, la durata della convivenza matrimoniale (20 anni) e gli effetti del mancato svolgimento di attività lavorativa per un tempo consistente sul futuro trattamento pensionistico della , in ragione CP_1
della mancata contribuzione previdenziale, costituiscono elementi che inducono a confermare la statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stato riconosciuto il diritto di quest'ultima al conseguimento di assegno divorzile (con funzione perequativa e compensativa) e ne è stata determinata l'entità in 150,00 Euro mensili.
7-Deve essere rigettato l'appello incidentale di , con il quale CP_1
quest'ultima ha chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, l'importo dell'assegno divorzile venisse elevato a 300,00 Euro mensili.
Osserva la Corte che la ha fondato la propria richiesta sul miglioramento della CP_1
situazione economica di , conseguente al venir meno Parte_1
pag. 23/25 dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, divenuti economicamente indipendenti, omettendo, però, di considerare che anche essa appellante incidentale non deve più provvedere al mantenimento diretto dei due figli (la figlia , peraltro, non convive più con la madre). Per_1
8- In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello di e in Parte_1
parziale riforma della impugnata sentenza, va revocato l'obbligo di detto appellante di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Per_2
, rispettivamente dal mese di aprile 2025 e dal mese di luglio 2025 compresi. Per_1
9- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
Orbene, la reciproca soccombenza delle parti induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi. Sono state, infatti, disattese sia la richiesta del i Pt_1
rigetto della domanda della di riconoscimento di assegno divorzile che CP_1
l'istanza di quest'ultima di aumento di detto assegno da 150,00 a 300,00 Euro. I
presupposti per la revoca del contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni a carico del sono, poi, maturati solo in pendenza del giudizio di appello e, Pt_1
d'altra parte, la ha chiesto che tale contributo fosse revocato dal mese di CP_1
ottobre 2025, pur avendo i figli raggiunto l'indipendenza economica in epoca antecedente e pur non convivendo più con la figlia , almeno dal luglio 2025. Per_1
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
pag. 24/25 suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315
del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
II- In parziale accoglimento dell'appello di e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n.2499/2024 del 18-25 settembre 2024 del Tribunale di Bologna,
revoca l'obbligo di detto appellante di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e , rispettivamente dal mese di aprile Per_2 Per_1
2025 e dal mese di luglio 2025 compresi;
III-Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi;
IV- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18
settembre 2025
Il Presidente relatore
IO LI SS
pag. 25/25