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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4224/2024 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 20.12.2023, notificato il 12.2.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, in via preliminare e cautelare sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 150/2011, non essendo comunque consentita l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 286/98, e dichiarare il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno provvisorio in suo favore;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale ovvero assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie.”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 7.3.24, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato Parte_1 in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando di aver contratto unione civile con un cittadino italiano in data
2.7.2019; di lavorare con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 25.10.2021; che le tre condanne, riportate nel decreto di rigetto oggetto di impugnazione, afferivano a fatti assai risalenti nel tempo.
Con provvedimento dell'8.4.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto del Questore oggetto di impugnazione.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 9.5.2025, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che CP_1 ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI. La stessa Questura ha ritenuto socialmente pericoloso il ricorrente per via di tre sentenze di condanna rispettivamente del 2008, 2010
e 2018 relative, la prima, ai reati di cui agli artt.495, 497 bis e 648 cp, la seconda, al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, la terza, ai reati di cui agli artt. 494 e 495 cp.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 23.2.2023, con conseguente applicazione della disciplina del DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2 CP_3
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Fatta questa premessa, si osserva che il ricorrente ha depositato il contratto di lavoro indeterminato come collaboratore domestico del 25.10.2021, le relative buste paga, l'estratto conto previdenziale
Inps, il certificato di unione civile in data 2.7.2019 con il sig. . Persona_1 Ritiene il collegio che tale documentazione comprovi un inserimento nel tessuto sociale italiano e la costituzione di rapporti familiari meritevoli di protezione, con la conseguenza che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in . CP_3
Con riguardo, infine, al profilo della pericolosità sociale, da accertarsi in termini di concretezza e attualità, appare opportuno richiamare la sentenza CEDU , Sezione Seconda del 2.11.2001, caso
(Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, ECHR 2001-IX.), che ha elaborato alcuni criteri volti Per_2
ad orientare il giudizio di bilanciamento: la valutazione della gravità e della natura dei precedenti penali, la risalenza nel tempo delle condotte delittuose e la condotta successiva ai fatti di reato, anche inframuraria, la durata del soggiorno, nonché la presenza e la qualità dei rapporti familiari. Nel caso concreto sono emerse tre sentenze di condanna emesse rispettivamente nel 2008, 2010 e 2018 che, necessariamente, hanno ad oggetto fatti di reato commessi prima della pronuncia, fatti che pertanto sono risalenti nel tempo. Dopo l'ultima sentenza di condanna per fatti del 2016 (per la data di commissione, cfr. provvedimento di disposizione della detenzione domiciliare del 20.10.2020, peraltro presso l'abitazione del coniuge), il ricorrente ha contratto unione civile con un cittadino italiano e ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La domanda va pertanto accolta.
Nulla va disposto in punto spese, atteso che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 19.5.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4224/2024 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Barbato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 20.12.2023, notificato il 12.2.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Torino, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio, in via preliminare e cautelare sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 150/2011, non essendo comunque consentita l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 286/98, e dichiarare il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno provvisorio in suo favore;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore;
in via istruttoria disporre l'audizione dell'interessato ed ammettere prova testimoniale ovvero assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie.”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 7.3.24, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato Parte_1 in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando di aver contratto unione civile con un cittadino italiano in data
2.7.2019; di lavorare con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 25.10.2021; che le tre condanne, riportate nel decreto di rigetto oggetto di impugnazione, afferivano a fatti assai risalenti nel tempo.
Con provvedimento dell'8.4.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto del Questore oggetto di impugnazione.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 9.5.2025, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che CP_1 ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI. La stessa Questura ha ritenuto socialmente pericoloso il ricorrente per via di tre sentenze di condanna rispettivamente del 2008, 2010
e 2018 relative, la prima, ai reati di cui agli artt.495, 497 bis e 648 cp, la seconda, al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, la terza, ai reati di cui agli artt. 494 e 495 cp.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 23.2.2023, con conseguente applicazione della disciplina del DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2 CP_3
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Fatta questa premessa, si osserva che il ricorrente ha depositato il contratto di lavoro indeterminato come collaboratore domestico del 25.10.2021, le relative buste paga, l'estratto conto previdenziale
Inps, il certificato di unione civile in data 2.7.2019 con il sig. . Persona_1 Ritiene il collegio che tale documentazione comprovi un inserimento nel tessuto sociale italiano e la costituzione di rapporti familiari meritevoli di protezione, con la conseguenza che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in . CP_3
Con riguardo, infine, al profilo della pericolosità sociale, da accertarsi in termini di concretezza e attualità, appare opportuno richiamare la sentenza CEDU , Sezione Seconda del 2.11.2001, caso
(Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, ECHR 2001-IX.), che ha elaborato alcuni criteri volti Per_2
ad orientare il giudizio di bilanciamento: la valutazione della gravità e della natura dei precedenti penali, la risalenza nel tempo delle condotte delittuose e la condotta successiva ai fatti di reato, anche inframuraria, la durata del soggiorno, nonché la presenza e la qualità dei rapporti familiari. Nel caso concreto sono emerse tre sentenze di condanna emesse rispettivamente nel 2008, 2010 e 2018 che, necessariamente, hanno ad oggetto fatti di reato commessi prima della pronuncia, fatti che pertanto sono risalenti nel tempo. Dopo l'ultima sentenza di condanna per fatti del 2016 (per la data di commissione, cfr. provvedimento di disposizione della detenzione domiciliare del 20.10.2020, peraltro presso l'abitazione del coniuge), il ricorrente ha contratto unione civile con un cittadino italiano e ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La domanda va pertanto accolta.
Nulla va disposto in punto spese, atteso che la domanda è stata accolta anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 19.5.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio