Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 3644/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola n. 32/2018, pubblicata il 09.01.2018, iscritto al n. 3644/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
, con sede in Nola (NA), alla via S.S. 7 Bis chilometro 50,500 (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manzo, (c.f.
); C.F._1
Appellante
E
con sede in Saviano, alla via Tappia Calore, n.47 (p. iva Controparte_1
), in persona del l.r.p.t. signor (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Giugliano (c.f. ); C.F._3
Appellata- appellante incidentale
Nonché
(già Controparte_3 Controparte_4
), (p. iva ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3 dall'avvocato Paolo Vitiello (c.f. ) giusta procura in atti CodiceFiscale_4
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola la società nonché la , per Controparte_1 Controparte_3
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 28.08.2012 nel piazzale della sede logistica della L'attrice esponeva che in tale occasione il conducente Parte_1
, alla guida del veicolo VE AG -tg.DS338KC- con semirimorchio Viberti- tg. CP_5
AA204334- di proprietà della società regolarmente assicurato con Controparte_1 la compagnia , nell'eseguire le abituali operazioni di carico e scarico merci, Controparte_3 effettuava un'errata manovra di retromarcia finendo per urtare i bancali contenenti porte e infissi posizionati sul piazzale di cui innanzi e pronti per essere dallo stesso caricati, facendo cadere la merce che riportava ingenti danni, quantificati in € 51.500,00.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda ed eccependo la sua Controparte_3
estraneità ai fatti dal momento che il sinistro si era verificato in una zona privata nella quale l'accesso era limitato ai soli mezzi autorizzati.
La società sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
Con la sentenza n.32/2018 il Tribunale di Nola così provvedeva: “dichiara la concorrente responsabilità, in egual misura, in capo alla convenuta e alla Controparte_1 parte istante nel verificarsi del sinistro oggetto di causa…. rigetta la domanda proposta dalla parte istante nei confronti della Controparte_6
condanna la convenuta in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della parte istante, della somma di euro 18.000… condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dell' istante, spese che liquida in complessivi euro 3.250,00….. oltre iva e cpa, con attribuzione all'avvocato Francesco Manzo.
Compensa le spese processuali tra parte istante e convenuta compagnia di assicurazioni”.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, con atto di citazione tempestivamente Parte_1
notificato, impugnando i capi della sentenza che avevano escluso la responsabilità della
[...]
e riconosciuto la concorrente responsabilità dell'odierna appellante e CP_7 dell' Controparte_8
2
[...] NRG 3644/2018
La in particolare ha dedotto che il sinistro era riconducibile all'esclusiva imprudenza Parte_1 del conducente dell'autocarro e che alcuna responsabilità poteva essere addebitata ai suoi dipendenti, che nulla avrebbero potuto fare per evitare il danno.
Parte appellante ha precisato, altresì, che l'incidente si era verificato in una zona che, sebbene privata, consentiva l'ingresso ad un numero illimitato di mezzi anche se autorizzati;
tale area era, dunque, equiparabile a quella pubblica, con conseguente vigenza della garanzia R.C.A. e obbligo di manleva a carico della compagnia assicuratrice.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, con riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della e condanna di Controparte_1 quest'ultima, in solido con l'assicurazione, al risarcimento dell'intero danno quantificato dal giudice di primo grado.
La società si è costituita, proponendo appello incidentale e Controparte_1
chiedendo di:
dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato all'interno di un'area che ancorché di proprietà privata, è aperta a un numero indeterminato di persone per cui la stessa è equiparabile ad un'area pubblica con conseguente legittima applicazione della disciplina della RCA;
per quanto innanzi condannare Controparte_4
, quale compagnia coprente per la RCA l'autocarro VE_
[...]
AG tg.DS338KC con semirimorchio agganciato Viberti tg. AA204334 di proprietà dell'odierna appellata e nell'occorso guidata dal sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_5
società . Parte_1
Condannare la sola Controparte_4
al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
[...]
La ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_3
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'atto di appello che contiene l'indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e delle ragioni per le quali le stesse, ad avviso
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dell'appellante, non sono condivisibili;
tale circostanza è altresì confermata dal fatto che parti appellate costituitesi, si sono difese nel merito, dimostrando di aver ben compreso i motivi di appello.
Ciò premesso, con riferimento al primo motivo di appello la Corte evidenzia che dal materiale probatorio in atti si evince chiaramente come la responsabilità del sinistro de quo sia da attribuirsi esclusivamente al conducente dell'autocarro il quale, nell'eseguire erroneamente le operazioni di manovra per il carico della merce, ha urtato i bancali sui quali esse erano depositate, danneggiando numerose porte e finestre.
Il giudice di primo grado, accertato il verificarsi dell'evento lesivo, ha però dichiarato l'esistenza di una pari responsabilità delle parti, imputando alla l'inadeguatezza delle misure Parte_1
organizzative adottate durante le operazioni di carico delle merci. In particolare, secondo il
Tribunale tali operazioni si sarebbero svolte sotto la diretta responsabilità dell'appellante poiché i dipendenti della stessa, pur trovandosi sul piazzale proprio per agevolare le manovre di carico, non avrebbero “fornito alcuna segnalazione adeguata al conducente dell'autocarro in modo da impedire che la manovra di retromarcia portasse il mezzo ad impattare contro i bancari da caricare”.
Tale circostanza, tuttavia, non trova riscontro nelle difese delle parti e nelle testimonianze raccolte in primo grado.
Ed infatti, così come affermato da parte appellante nell'atto introduttivo, e non contestato dalle parti avverse, la provvedeva autonomamente alle operazioni di manovra per il carico CP_1 delle merci dell'appellante.
Inoltre, è vero che i due testi escussi hanno dichiarato di essersi trovati sul piazzale al momento del sinistro, ma nessuno di essi ha affermato di aver partecipato alle operazioni di carico della merce, né di avere la mansione di addetto alle operazioni di manovra. Ne discende che i testimoni
(dipendenti della , seppur presenti sul luogo del sinistro, erano completamente estranei Parte_1
alle operazioni di manovra in quanto addetti ad altri reparti e, dunque, in nessun modo hanno concorso a determinare il danno.
Ne consegue che tale motivo di appello va accolto, dovendosi dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella produzione del danno. Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha esonerato la compagnia assicuratrice dalla responsabilità, ritenendo non
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operante la polizza RCA, basando la sua decisone sulla convinzione che l'area teatro dell'incidente non fosse equiparabile ad una strada pubblica ovvero di libero accesso ad un numero indiscriminato di persone.
Anche tale motivo di appello è fondato alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale che ha posto l'accento non sulle caratteristiche dell'area in cui si verifica un sinistro, ma sulle modalità di utilizzo del mezzo coinvolto nello stesso.
Con la sentenza n. 21983 del 2021 la Suprema Corte, infatti, ha stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per RCA l'articolo 122 del codice delle assicurazioni va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza euro comunitaria (Corte di giustizia del 4 settembre del 2014 in causa C- 162 del 2013, Corte di Giustizia Grande Sezione del
28 novembre 2017 in causa C-514 del 2016, Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-
324 del 2016, Corte di Giustizia Grande Sezione del 4 settembre 2018 in causa C-80 del 2017,
Corte di Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C- 100 del 2018) nel senso che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.
In conformità a tale orientamento la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8620 del 29 aprile 2015, ha affermato che nel concetto circolazione stradale deve ricomprendersi “anche la sosta del veicolo” e che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti
(quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A.”.
È stato anche precisato che la copertura assicurativa obbligatoria per la RCA non opera soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato “in contesti particolari e avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'articolo 2054 del codice civile e alla disciplina posta dal codice delle assicurazioni private: per tali devono intendersi esemplificativamente gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali cioè non conforme alle caratteristiche dei veicoli e alle loro funzioni abituali” (Cass., Sez. U. n. 40607 del 2021 e Cass., Ord. n. 26161/2024).
Alla luce delle argomentazioni sin qui riportate, l'appello principale e quello incidentale devono essere accolti essendo il danno riportato dalla riconducibile esclusivamente alla Parte_1 responsabilità dell' Ne consegue la riforma parziale della sentenza Controparte_1
impugnata e la condanna della in solido con la , al risarcimento Controparte_1 Controparte_3
dei danni come determinati nella sentenza.
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In orine al quantum deleatur, si precisa che non essendo stato oggetto di specifico gravame, questa Corte deve attenersi alla quantificazione operata dal primo giudice che ha determinato i danni in complessivi € 36000,00, oltre interessi nella misura media dell'1% annuo dal 27.8.2012 alla data della decisione di primo grado (9.1.2018) e interessi legali dalla data della decisione di primo grado al soddisfo.
Sulle spese del giudizio
La soccombenza delle parti appellate ne determina la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della domanda desunto dalle somme liquidate in questa sede, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del d.m. 55/2014 per il giudizio di primo grado e con l'aggiornamento previsto dal d.m. 147/22 per il giudizio di secondo grado, nei seguenti importi:
-per il giudizio di primo grado:
Fase di studio € 1.620,00,
Fase introduttiva € 1.147,00
Fase istruttoria € 1.720,00
Fase decisionale € 2.767,00
Totale € 7.254,00
-per il giudizio d'appello:
Fase di studio € 2.058,00
Fase introduttiva € 1.418,00
Fase istruttoria € 3.045,00
Fase decisionale € 3.470,00
Totale € 9.991,00.
La va condannata al pagamento, in favore della delle spese di Controparte_3 CP_1
entrambi i gradi di giudizio nei medesimi importi già indicati in precedenza, ad eccezione della fase decisione del giudizio di appello, quantificata in € 1.735,00 per il mancato deposito delle memorie conclusionali.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposto avverso la sentenza n. 32/2018 pronunziata dal Tribunale di Nola e pubblicata il 09.01.2018 così provvede:
Accoglie l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità dell' nel sinistro Controparte_1 oggetto di causa.
Condanna la in solido con l al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1 favore della di € 36.000,00, oltre interessi nella misura media dell'1% annuo dal Parte_1
27.8.2012 alla data della decisione di primo grado (9.1.2018) e interessi legali dalla data della decisione di primo grado al soddisfo.
Condanna la in solido con l al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1 favore della delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore Parte_1 anticipatario avv. Francesco Manzo, che liquida:
- per il giudizio di primo grado: in € 545,00 per esborsi, € 7.254,00 per compenso professionale ed
€ 1.088,10 per spese generali di rappresentanza e difesa;
- per il giudizio di appello: in € 382,50 per esborsi, € 9.991,00 per compenso professionale ed €
1.498,65 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Condanna altresì la al pagamento, in favore della Controparte_3 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
- per il giudizio di primo grado: in € 7.254,00 per compenso professionale ed € 1.088,10 per spese generali di rappresentanza e difesa;
- per il giudizio di appello: in € 382,50 per esborsi, € 8.256,00 per compenso professionale ed €
1.238,40 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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