Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2023, proposto da
Consorzio NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (RP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-determinazione dirigenziale 19.9.2023, n. 4802, recante la revoca dell'autorizzazione unica relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, sito in Valsamoggia (BO), intestata al Consorzio NI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Prevenzione, L'Ambiente e L'Energia dell'Emilia-Romagna (RP);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SI FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, il Consorzio NI ha impugnato la determinazione di RP n. 4802 del 19.9.2023, con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione unica relativa alla gestione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa, sito in Valsamoggia (BO), intestata al Consorzio medesimo.
L’atto di revoca è stato assunto a seguito della mancata ottemperanza a plurime diffide ad adempiere alle prescrizioni ivi indicate (l’ultima delle quali anche con sospensione dell’attività), dal febbraio 2022 al gennaio 2023, in relazione alla presenza di materiali ivi depositati e non autorizzati.
Il Consorzio ricorrente, premesso di svolgere un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi a base legnosa nell’impianto sito nel Comune di Valsamoggia, ha dedotto i seguenti vizi: “ 1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, travisamento dei f atti, difetto assoluto di istruttoria, perplessità e ingiustizia manifesta; 2. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza del presupposto ”; con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha evidenziato che l’atto gravato sarebbe conseguente al suo tentativo di adempiere alle indicazioni fornite da RP, la quale non solo non avrebbe collaborato ma, addirittura, avrebbe posto il Consorzio nella incolpevole condizione di non poter eseguire quanto ordinato; la vicenda, originata da un incendio nell’impianto (il 15.4.2022), era caratterizzata da molteplici atti e provvedimenti (sospensione certificato prevenzione incendi; sopralluoghi dei Nucleo Operativo Ecologico di Bologna, accertamenti di irregolarità nello stoccaggio di materiali e manutenzione piazzali; sequestro probatorio del materiale stoccato da parte della Procura della Repubblica; diffide e sospensione dell’attività disposta da RP il 26.4.2022; sospensione dell’attività consortile da parte della Regione E.R.) che, pur nelle evidenti difficoltà, erano riscontrati dal Consorzio, il quale si attivava per far fronte alle richieste; in tale contesto RP avrebbe preteso attività obiettivamente non eseguibili provocando uno stallo contrario all’interesse pubblico; anche dopo l’ordine della Procura di procedere allo smaltimento, RP -pur rilevando la mancanza di pericoli per l’ambiente - assumeva (in data 16.12.2022) una nuova diffida ad adempiere, caratterizzata anche da errate indicazioni dei codici dei prodotti residui; in definitiva, il, Consorzio avrebbe sempre cercato di procedere allo smaltimento dei materiali rinvenuti nelle aree dell’impianto, attività compromessa dalla pluralità di atti e provvedimenti assunti da vari enti e Autorità coinvolte; l’atto di revoca impugnato non sarebbe motivato, non dando atto di tutto quanto accaduto e di tutti gli atti assunti dai soggetti coinvolti e non sussisterebbe l’inerzia del Consorzio, posta a base del provvedimento medesimo; inoltre, non sussisterebbero situazioni di pericolo tali da giustificare la revoca dell’autorizzazione; con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 7 legge n. 241 del 1990.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – RP, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione RP ha depositato in giudizio, in data 9.1.2026, memoria difensiva ex art. 73 CPA; in data 2.2.2026 ha depositato istanza con cui, dopo aver premesso che, per mero errore materiale, nel modulo di deposito era stato allegato un file non corrispondente alla memoria che si intendeva effettivamente depositare nel presente giudizio che, infatti, afferiva ad altro processo con analoga scadenza, ha evidenziato che il deposito della memoria corretta è avvenuto oltre i termini di cui all’art. 73 CPA e ha chiesto, quindi, di autorizzare il deposito della suddetta memoria corretta, acquisendola agli atti del processo, ai sensi degli artt. 54 o 64, comma terzo, del CPA in sostituzione di quella depositata in data 9.1.2026.
Parte ricorrente non ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 73 CPA, ma ha depositato, in data 5.2.2026, istanza di passaggio in decisone, senza chiedere termine per replica alla memoria difensiva depositata dall’Amministrazione.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di ammettere, ex art. 54 CPA, la memoria difensiva di RP depositata tardivamente a causa di un evidente errore materiale, anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non si è opposta alla richiesta dell’Amministrazione depositata in data 2.2.2026 e ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso con nota depositata il 5.2.2026.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso non è fondato.
La vicenda per cui è causa trae origine da un incendio sviluppatosi nell’impianto il 14-15.4.2022 (e in relazione al quale erano state riscontrate e documentate svariate infrazioni alle prescrizioni stabilite dall’Autorizzazione vigente) che vedeva l’intervento di diversi soggetti e autorità (Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica - Nucleo Operativo Ecologico di Bologna, Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, Area Prevenzione Metropolitana di RP, Regione Emilia Romagna), i quali assumevano gli atti e i provvedimenti di rispettiva competenza.
Peraltro, già prima di tale evento, RP con provvedimento del 2.2.2022 (doc. sub n. 7 fascicolo RP) aveva diffidato il Consorzio ricorrente al rispetto delle condizioni prescritte per l’esercizio dell’impianto, dettagliatamente indicate, e ad effettuare gli interventi necessari, ivi specificatamente descritti, nei termini stabiliti; con successivo atto protocollato il 27.4.2022 n. 69352 RP diffidava nuovamente il Consorzio ricorrente e contestualmente sospendeva l’autorizzazione unica emessa ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, con ordine di conferire tutti i materiali depositati nello stabilimento aziendale in impianti esterni autorizzati, entro 90 (novanta) giorni, per le ragioni ivi partitamente indicate (sostanziale inadempimento alle prescrizioni impartite con la diffida del 2.2.2022, come accertato dalla relazione RP del 20.4.2022); con successivo atto del 27.1.2023, prot. 15713, RP diffidava ancora una volta il Consorzio NI ad adempiere a quanto disposto con la precedente diffida n.17193 del 2.2.2022 e la diffida con sospensione dell’attività n. 69352 del 27.4.2022, prorogata con atto n. 124127 del 26.7.2022 e atto n. 206064 del 16.12.2022, con la specificazione di “ effettuare gli interventi previsti in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla scrivente Agenzia e conformemente a quanto disposto dall’Autorità giudiziaria, in data 17/11/2022, prorogando i termini di esecuzione del presente provvedimento entro la scadenza fissata dall’Autorità Giudiziaria ”; in tale atto era precisato che “ In data 14/12/2022 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha emesso provvedimento di diffida nei confronti del Consorzio NI ordinando il conferimento di tutti i rifiuti ed i prodotti cessati dalla qualifica di rifiuto depositati nello stabilimento aziendale entro il 16/01/2023 in impianti esterni autorizzati, ed ordinando ad adempiere a quanto disposto con il precedente atto di diffida PG n. 17193 del 2/02/2022 e successivo atto di diffida con sospensione dell’attività, agli atti PG n. 69352 del 27/04/2022, prorogato con PG n. 124127 del 26/07/2022 e PG n. 206064 del 16/12/2022. Con nota del 17/01/2023, agli atti PG n. 7637, il Consorzio NI, ha avanzato richiesta di proroga dei termini concessi nei precedenti provvedimenti di ulteriori trenta giorni. Nella medesima nota ha proposto, per i quantitativi di rifiuti e biomasse combustibili ancora presenti nell’area aziendale, la possibilità di sottoporre i cumuli a lavorazioni che permettano di soddisfare i requisiti qualitativi degli impianti di destinazione individuati dall'azienda stessa. Si ritiene non accoglibile la proposta formulata dall’azienda per evidenti ragioni legate al fatto che detti materiali sono sottoposti a sequestro giudiziario e per i quali è già stata disposta dall’autorità giudiziaria l’avvio a smaltimento e che altresì secondo le prescrizioni impartite dalle diffide citate emesse dalla scrivente Agenzia detti materiali devono essere conferiti tal quali, con divieto di effettuare qualsiasi operazione di lavorazione salvo operazioni di caricamento sugli automezzi per il conferimento in impianti esterni autorizzati. Si confermano pertanto integralmente, coerentemente con quanto disposto anche dall’Autorità giudiziaria, in data 17/11/2022, i contenuti dei precedenti provvedimenti amministrativi prima richiamati, emanati da questa Agenzia che prevedono il conferimento di tutti i rifiuti ed i prodotti cessati dalla qualifica di rifiuto depositati nello stabilimento aziendale in impianti esterni autorizzati ”.
Non risulta che il Consorzio ricorrente abbia mai formalmente contestato le suddette diffide nelle competenti sedi.
Infine, a seguito di sopralluogo effettuato il 13.9.2023 da RP - Area Prevenzione Metropolitana, era verificata la sostanziale inottemperanza del Consorzio alle prescrizioni impartite con le ricordate diffide.
A fronte di quanto sopra, RP ha, dunque, assunto l’atto di revoca qui impugnato sulla base dei seguenti rilievi: “ A seguito del sopralluogo svolto in data 13/09/2023 da parte di ARPAE Area prevenzione Metropolitana è stata verificata la mancata osservanza alle prescrizioni imposte nell'atto diffida emesso da ARPAE, agli atti PG n.15713 del 27/01/2023 che a sua volta richiama ad adempiere a quanto disposto con precedenti provvedimenti di diffida a gli atti PG n.17193 del 2/02/2022, e di sospensione dell’attività, agli atti PG n. 69352 del 27/04/2022, con termini prorogati con provvedimenti agli atti PG n.124127 del 26/07/2022 e PG n. 206064 del 16/12/2022, già scaduti ”, specificando dettagliatamente la presenza e tipologia di materiali rinvenuti ed evidenziando che era stata accertata la presenza all’interno dell’impianto di “ circa 925 mc di rifiuti di diversa natura costituiti da rifiuti a base legnosa, rifiuti misti a prevalenza legnosa, sfalci e potature da giardini e parchi, rifiuti metallici, scarti di attività agroindustriale costituiti da fondi di caffè ”.
Tanto premesso in punto di fatto, giova ricordare che l’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 2006 -ai sensi del quale è stata assunta la revoca qui contestata – dispone che “ Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ”.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra, le censure di parte ricorrente si dimostrano infondate in quanto l’atto di revoca impugnato risulta correttamente assunto da parte di RP, in conformità al dettato normativo, atteso che il Consorzio ricorrente ha omesso di adempiere alle prescrizioni imposte con le plurime diffide trasmesse dalla medesima Amministrazione, diffide mai formalmente impugnate dal ricorrente medesimo.
Giova ricordare che la giurisprudenza ha precisato, in relazione all’applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, che “l'autorità competente provvede alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, non potendosi affermare che la revoca sia consentita soltanto in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, trattandosi di previsione distinta ed alternativa “ ( Tar Lombardia, Milano, sez. III, 28 giugno 2024, n. 2029 , che richiama Consiglio di Stato n. 3933/2018). Dunque, la revoca dell’autorizzazione non richiede la dimostrazione di ulteriori situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, atteso che la medesima è assunta quale conseguenza della mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite con la diffida. Come visto, nel caso in esame le prescrizioni di cui alle diffide non sono state ottemperate (ovvero ottemperate solo in minima parte), né le diffide stesse sono mai state impugnate e/o contestate, con la conseguenza che la revoca appare del tutto legittima.
Giova, altresì, evidenziare che la revoca è stata assunta dopo la prima diffida, non ottemperata -ipotesi sub lett. a) del comma 13 dell’art. 208 - e dopo una seconda diffida con sospensione dell’attività - ipotesi sub lett. b) del comma 13 dell’art. 208, con la conseguenza che la revoca appare non solo correttamente motivata, ma anche del tutto adeguata alla situazione venutasi a creare.
Né può avere rilievo, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, la doglianza con cui il ricorrente lamenta una sorta di impossibilità ad adempiere alle prescrizioni impartite, stante la molteplicità di atti e provvedimenti assunti dalle diverse autorità coinvolte: da un lato, invero, il Consorzio non ha mai impugnato le diffide trasmesse da RP, non potendo ora dolersi di quanto in esse prescritto; dall’altro, l’azione contestuale di diversi soggetti risulta diretta conseguenza della gravità della situazione accertata nell’impianto gestito dal ricorrente e dalle plurime violazioni delle prescrizioni stabilite dall’Autorizzazione al tempo vigente.
In definitiva, il primo motivo di ricorso va respinto.
Parimenti infondato è il vizio formale, dedotto con il secondo motivo di ricorso, inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
In disparte ogni altra considerazione, risulta sufficiente evidenziare che il Consorzio era a conoscenza della complessiva situazione, avendo già ricevuto due diffide e una sospensione dell’attività, quindi era (o avrebbe dovuto essere) del tutto consapevole del procedimento ex art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e della circostanza che l’autorità competente avrebbe proceduto, ai sensi della lettera c) del comma 13, alla revoca dell’autorizzazione a fronte del “ mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ”. Peraltro, come emerge anche dalla documentazione prodotta in giudizio e da quanto sopra sinteticamente esposto, lo stesso Consorzio ricorrente ha interloquito con l’Amministrazione procedente, esponendo le proprie ragioni e le proprie richieste, fornendo, pertanto, il proprio apporto partecipativo.
Anche il secondo motivo di ricorso, dunque, va respinto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AR, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SI FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI FA | AO AR |
IL SEGRETARIO