Sentenza 26 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13972 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G, PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato VALERIO ZIMATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 328/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 25/10/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Valerio ZIMATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro il 6 novembre 2202 ha disposto che i propri uffici non rilasciassero i certificati di completamento della pratica forense, propedeutica alla partecipazione agli esami di avvocato, a coloro che non si trovavano nelle condizioni richieste.
Il dott. ND NO, iscritto nel registro speciale dei praticanti procuratori di quel Consiglio, con ricorso del 18 novembre 2002, ha proposto reclamo al Consiglio Nazionale Forense contro la deliberazione, denunciandone l'illegittimità e la lesione dei suoi diritti.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 25 ottobre 2003, ha dichiarato inammissibile il reclamo, perché l'atto doveva essere presentato, a pena d'inimmissibilità, nei propri uffici e perché la decisione impugnata era interlocutoria, generale e non definitiva, giacché conteneva criteri generali non verificati nel caso di specie.
3. Il dott. ND NO ha proposto ricorso per Cassazione. Gli intimati, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. nell'ordine logico deve essere esaminata per prima censura relativa alla natura non impugnabile della deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
1.1. Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che la deliberazione impugnata non aveva definito il procedimento, ma aveva fissato criteri generali, che dovevano essere verificati volta per volta nel caso di specie. Secondo il Consiglio Nazionale, a dimostrazione del fatto che il provvedimento impugnato era generico, interlocutorio e non definitivo, deponeva la circostanza che con altra delibera il Consiglio territoriale aveva preso una posizione definitiva ed esaustiva riguardante la ricorrente.
1.2 Il dott. NO sostiene che la deliberazione del 6 novembre 2002 era definitiva ed immediatamente lesiva della sua posizione.
1.3 Si tratta di censura inammissibile, come quella che non prende posizione sulla decisione del Consiglio Nazionale Forense, nella parte in cui questo ha dichiarato che il procedimento adottato dal Consiglio territoriale non si era concluso con un provvedimento specifico in danno della ricorrente e che vi era altro provvedimento, questa volta specifico, che non aveva formato oggetto del reclamo esaminato.
2. La conclusione raggiunta non consente di esaminare l'altro motivo del ricorso con il quale il dott. NO ha censurato la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, perché non depositato presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Alcuna pronuncia deve essere emessa sulle spese di questo giudizio, perché il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004