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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10510/2025
Il Giudice IZ LA, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to AMATI SILVIA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
HE NC resistente
, Controparte_2
assistita dall'avv. Gioia Rita Telli resistente
OGGETTO: mancato pagamento contributi
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso agisce in giudizio per Parte_1
l'accertamento della prescrizione dei crediti ingiunti, riportati nelle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, rubricate ai nn. 23) e 28) dell'intimazione di pagamento n. finale 5769/00 e nella cartella n. finale 515000, rubricata al n. 1 dell'intimazione di pagamento n. finale 45121/000 e per l'annullamento delle richiamate intimazioni di pagamento , entrambe notificate il 4.3.2025.
La parte eccepisce, in particolare, la mancata notifica delle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, rubricate ai nn. 23) e 28) dell'intimazione di pagamento n. finale 5769/00, e della cartella n. finale 515000, rubricata al n. 1 dell'intimazione di pagamento n. finale 45121/000 e, in ogni caso, la prescrizione decennale dei crediti in esse riportati e quella quinquennale per il credito per sanzioni e interessi, a fronte della mancata notifica, da parte di , di validi atti interruttivi prima della notifica delle CP_2 intimazioni di pagamento impugnate.
Pag. 2 di 9 Il ricorrente contesta, altresì, la nullità ed inesistenza delle intimazioni impugnate per mancata allegazione delle cartelle esattoriali ivi elencate, ex. art. 3 L. n. 241/1990, e per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi e delle aliquote applicate alle varie annualità e l'illegittimità della imputazione di sanzioni, maggiorazioni e somme aggiuntive, in misura superiore alle percentuali stabilite dagli artt. 81 e ss del Regolamento unico della Previdenza Forense.
Si è costituita in giudizio Controparte_3 CP_4 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle vicende procedurali anteriori alla presa in carico, da parte sua, dei crediti in esame e, nel merito, evidenzia la rituale notifica, via pec, delle tre cartelle impugnate, la conseguente tardività delle eccezioni relative ad eventuali vizi di forma e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione se riferita ad atti ricevuti dal contribuente prima della notifica delle cartelle. rileva, in ogni caso, la mancata prescrizione dei crediti azionati posto CP_4 che, nel caso di specie:
- sono applicabili le sospensioni e proroghe del termine di prescrizione dettate dagli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020;
- rispetto alla cartella n. finale 5515000, veniva ritualmente notificato preavviso di fermo n. finale 47783000 il 13.10.2014;
- in relazione alle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. finale 0359000 del 25.3.2024.
Per quanto riguarda la contestata prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, viene rilevato che le somme accessorie restano soggette al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione principale mentre, in relazione ai presunti vizi di motivazione delle intimazioni impugnate, viene evidenziato che si tratta di atti redatti in conformità al modello ministeriale, con contenuto vincolato, contenenti tutte le indicazioni prescritte dalla legge, con conseguente mancata lesione del diritto di difesa del contribuente, che, come evincibile dal contenuto del ricorso, ha comunque dimostrato di aver perfettamente compreso il contenuto degli atti.
Si è costituita in giudizio anche Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del
[...] ricorso per mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 24
Pag. 3 di 9 d.lgs. n. 46/1999 e il proprio difetto di legittimazione passiva, in merito ai contestati vizi della procedura esattoriale, ed evidenziando, nel merito:
- la fondatezza della pretesa, a fronte dei redditi annuali dichiarati dal ricorrente;
- la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 L. CP_2
n. 576/1980;
- l'applicazione, nel caso di specie, del termine di prescrizione decennale anche alle sanzioni accessorie e agli interessi.
Con successiva memoria difensiva il ricorrente evidenzia che:
- si è perfezionata la prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle nn. finali 9652000 e 58750005769/000, in epoca anteriore alla notifica dei medesimi atti, quantomeno per la sorte per gli anni 2010 e 2011 e per le sanzioni e interessi;
- le notifiche relative alla cartella n. finale 515000 e al preavviso di fermo n. finale 783000 sono irrituali, per mancato riferimento agli atti che si assumono notificati;
- gli atti prodotti da sono ruoli o documenti interni, privi di CP_2 rilevanza probatoria;
- il termine di sospensione di 542 durante il periodo Covid è applicabile alle sole procedure di riscossione i cui termini prescrizionali maturavano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Le controparti replicavano con distinte memorie difensive evidenziando l'infondatezza delle avverse censure.
Il giudice, all'esito dell'udienza di discussione orale, tratteneva la causa in decisione ed emetteva sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Va, innanzitutto, premesso che l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere azionata entro 20 gg. dalla notifica dell'atto impositivo mentre l'opposizione all'esecuzione, qualora si intendano far valere vizi nel merito della pretesa, compresi quelli relativi all'eventuale prescrizione del credito, va proposta entro 40 gg. ex art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999, e, in
Pag. 4 di 9 difetto di questa, dal momento successivo di presa di conoscenza della presa contributiva.
E infatti “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”(Sez. 6 – L. Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016).
L'art. 24 citato prevede, in particolare, che, contro l'iscrizione a ruolo, l'obbligato, con ricorso notificato all'ente impositore, può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, termine che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito avere natura perentoria (così che la sua violazione comporta la decadenza dal diritto di agire in opposizione) “perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr., ex multis, Cass. n.4338/2014 e n.8931/2011).
Parimenti perentorio è ritenuto il termine di cui all'art.617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n.11316/2009).
Va, in ogni caso, rilevato che è “di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di
Pag. 5 di 9 un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. Cass. Sez. Un. N. 23397/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente provata la rituale notifica delle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, rubricate ai nn. 23) e 28) dell'intimazione di pagamento n. finale 5769/00, e della cartella n. finale 515000, rubricata al n. 1) dell'intimazione di pagamento n. finale 45121/000, e la loro mancata tempestiva impugnazione entro i termini perentori di cui agli artt. 617 cpc e 24 d.lgs. n. 46/1999 (cfr. allegati 4,5,6
. CP_4
I crediti in essa riportati sono, pertanto, divenuti irretrattabili e non possono essere successivamente contestati, né per motivi formali né per ragioni di merito, fatta eccezione per il termine di prescrizione eventualmente maturato in epoca successiva la notifica delle cartelle.
A tal riguardo nessuna questione di prescrizione si può porre per le cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, trattandosi di atti notificati via pec in data, rispettivamente, 5 ottobre 2022 e 30 gennaio 2023, i cui termini di prescrizione venivano in ogni casi interrotti con la notifica, via pec, dell'intimazione di pagamento n. finale 0359000 del 25.23.2024 (v. all. 14
, mentre, in relazione a quella n. funale 5515000, notificata a mezzo CP_4 raccomandata in data 19 febbraio 2013, va rilevato che il relativo termine di prescrizione è decennale, ex. art. 19 L. n. 576/1980 e art. 66 L., n. 247/2012, e che venivano successivamente notificati al ricorrente, via raccomandata, il preavviso di fermo amministrativo n. finale 47783000, in data 13.10.2014 (v. allegati 10 e 11 , e l'intimazione di pagamento CP_4 oggi impugnata, notificata il 25.3.2025.
Anche tale credito non appare, pertanto, prescritto, tenuto, in ogni caso, conto che, nelle more, interveniva il DL n. 18/2020 che disponeva, in relazione alle cartelle di pagamento già emesse dall'Agente della Riscossione, una sospensione degli adempimenti e delle notifiche degli atti per tutto il periodo compreso tra il 8.3.2020 e il 31.8.2021.
Tale previsione è sicuramente applicabile anche al credito previdenziale in esame, in conformità con quanto statuito, da ultimo, dalla Suprema Corte, là dove è stato ritenuto “che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della
Pag. 6 di 9 disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cf.r Cass. N. 960/2025).
Come correttamente rilevato da “la sentenza della Corte di CP_4
Cassazione n.17668/2025, richiamata dalla controparte, non è pertinente al caso di specie, riguardando la portata dell'art. 157 del d.l. 34/2020, norma riferita esclusivamente agli atti impositivi erariali e ritenuta speciale rispetto all'art. 67 del d.l. 18/2020”.
Non è parimenti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in merito ai crediti richiesti per sanzioni e interessi posto che, per autorevole e costante giurisprudenza di legittimità, “in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili” (cf.r Cass. Sez. Un. N. 5076/2015) e che, pertanto, le sanzioni ed interessi per omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sottoposti allo stesso termine di prescrizione decennale, ex. art. 19 L. n. 576/1980.
Per le ragioni sopra esposte anche il credito per sanzioni e interessi non appare, pertanto, prescritto.
Va rigettata anche l'eccezione di nullità e/o inefficacia e/o inesistenza delle intimazioni di pagamento per mancata allegazione delle cartelle esattoriali ivi elencate e per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi e delle aliquote applicate alle altre annualità, posto che le intimazioni impugnate, oltre ad essere state redatte in conformità al modello ministeriale approvato con provvedimento n. 439455/2022,
Pag. 7 di 9 contengono tutte le indicazioni previste dalla legge e l'analitica indicazione di tutte le somme dovute, e che non è, in ogni caso, previsto alcun obbligo di legge di allegare ad esse le cartelle esattoriali elencate, anche a fronte della loro precedente rituale notifica al contribuente.
Il ricorrente, attraverso il deposito del ricorso in esame, ha in ogni caso dimostrato di aver perfettamente capito l'oggetto e la natura dei crediti azionati senza nemmeno allegare il pregiudizio eventualmente subito in conseguenza del presunto vizio formale degli atti impugnati.
E' inammissibile, per genericità, e, in ogni caso, infondata anche l'eccezione sollevata in merito alle modalità di calcolo delle sanzioni, delle maggiorazioni e delle somme aggiuntive trattandosi di contestazione priva di idoneo supporto argomentativo, tenuto in ogni caso conto della conformità degli importi richiesti a tale titolo alle previsioni di legge.
Vanno da ultimo rilevati l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla pretesa decadenza dell'Ente dai termini per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 D.lgs. n. 46/1999, in quanto proposta per la prima volta nella memoria difensiva finale, e l'infondatezza del rilievo sollevato dalla parte, all'udienza di discussione, in merito alla tardiva produzione avversaria del doc. n. 10 trattandosi di atto la cui allegazione si rendeva necessaria in replica alle contestazioni sollevate dal ricorrente nella memoria del 2.9.25, come illustrato a pagina 2 della memoria finale di CP_2
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto che i documenti prodotti da
, avuto particolare riguardo alle pec rubricate “insoluti ruoli CP_2
2011-2012-2013 -2018/204983 e 2022/293907” e “2015-2018 sanz. Contributivo mod. 5 2016-2019 2022/24920” , presentano una sicura valenza interruttiva del termine di prescrizione trattandosi di atti notificati tempestivamente al ricorrente, entro i termini previsti dalla legge, per il recupero dei contributi in esame.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso;
Pag. 8 di 9 condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_5 [...]
le spese di lite liquidate, a Controparte_2
favore di ciascuna parte, in complessivi euro 2400,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Roma, lì 03/12/2025 Il Giudice
IZ LA
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10510/2025
Il Giudice IZ LA, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to AMATI SILVIA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
HE NC resistente
, Controparte_2
assistita dall'avv. Gioia Rita Telli resistente
OGGETTO: mancato pagamento contributi
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso agisce in giudizio per Parte_1
l'accertamento della prescrizione dei crediti ingiunti, riportati nelle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, rubricate ai nn. 23) e 28) dell'intimazione di pagamento n. finale 5769/00 e nella cartella n. finale 515000, rubricata al n. 1 dell'intimazione di pagamento n. finale 45121/000 e per l'annullamento delle richiamate intimazioni di pagamento , entrambe notificate il 4.3.2025.
La parte eccepisce, in particolare, la mancata notifica delle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, rubricate ai nn. 23) e 28) dell'intimazione di pagamento n. finale 5769/00, e della cartella n. finale 515000, rubricata al n. 1 dell'intimazione di pagamento n. finale 45121/000 e, in ogni caso, la prescrizione decennale dei crediti in esse riportati e quella quinquennale per il credito per sanzioni e interessi, a fronte della mancata notifica, da parte di , di validi atti interruttivi prima della notifica delle CP_2 intimazioni di pagamento impugnate.
Pag. 2 di 9 Il ricorrente contesta, altresì, la nullità ed inesistenza delle intimazioni impugnate per mancata allegazione delle cartelle esattoriali ivi elencate, ex. art. 3 L. n. 241/1990, e per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi e delle aliquote applicate alle varie annualità e l'illegittimità della imputazione di sanzioni, maggiorazioni e somme aggiuntive, in misura superiore alle percentuali stabilite dagli artt. 81 e ss del Regolamento unico della Previdenza Forense.
Si è costituita in giudizio Controparte_3 CP_4 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle vicende procedurali anteriori alla presa in carico, da parte sua, dei crediti in esame e, nel merito, evidenzia la rituale notifica, via pec, delle tre cartelle impugnate, la conseguente tardività delle eccezioni relative ad eventuali vizi di forma e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione se riferita ad atti ricevuti dal contribuente prima della notifica delle cartelle. rileva, in ogni caso, la mancata prescrizione dei crediti azionati posto CP_4 che, nel caso di specie:
- sono applicabili le sospensioni e proroghe del termine di prescrizione dettate dagli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020;
- rispetto alla cartella n. finale 5515000, veniva ritualmente notificato preavviso di fermo n. finale 47783000 il 13.10.2014;
- in relazione alle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. finale 0359000 del 25.3.2024.
Per quanto riguarda la contestata prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, viene rilevato che le somme accessorie restano soggette al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione principale mentre, in relazione ai presunti vizi di motivazione delle intimazioni impugnate, viene evidenziato che si tratta di atti redatti in conformità al modello ministeriale, con contenuto vincolato, contenenti tutte le indicazioni prescritte dalla legge, con conseguente mancata lesione del diritto di difesa del contribuente, che, come evincibile dal contenuto del ricorso, ha comunque dimostrato di aver perfettamente compreso il contenuto degli atti.
Si è costituita in giudizio anche Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del
[...] ricorso per mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 24
Pag. 3 di 9 d.lgs. n. 46/1999 e il proprio difetto di legittimazione passiva, in merito ai contestati vizi della procedura esattoriale, ed evidenziando, nel merito:
- la fondatezza della pretesa, a fronte dei redditi annuali dichiarati dal ricorrente;
- la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 L. CP_2
n. 576/1980;
- l'applicazione, nel caso di specie, del termine di prescrizione decennale anche alle sanzioni accessorie e agli interessi.
Con successiva memoria difensiva il ricorrente evidenzia che:
- si è perfezionata la prescrizione dei crediti riportati nelle cartelle nn. finali 9652000 e 58750005769/000, in epoca anteriore alla notifica dei medesimi atti, quantomeno per la sorte per gli anni 2010 e 2011 e per le sanzioni e interessi;
- le notifiche relative alla cartella n. finale 515000 e al preavviso di fermo n. finale 783000 sono irrituali, per mancato riferimento agli atti che si assumono notificati;
- gli atti prodotti da sono ruoli o documenti interni, privi di CP_2 rilevanza probatoria;
- il termine di sospensione di 542 durante il periodo Covid è applicabile alle sole procedure di riscossione i cui termini prescrizionali maturavano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Le controparti replicavano con distinte memorie difensive evidenziando l'infondatezza delle avverse censure.
Il giudice, all'esito dell'udienza di discussione orale, tratteneva la causa in decisione ed emetteva sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Va, innanzitutto, premesso che l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere azionata entro 20 gg. dalla notifica dell'atto impositivo mentre l'opposizione all'esecuzione, qualora si intendano far valere vizi nel merito della pretesa, compresi quelli relativi all'eventuale prescrizione del credito, va proposta entro 40 gg. ex art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999, e, in
Pag. 4 di 9 difetto di questa, dal momento successivo di presa di conoscenza della presa contributiva.
E infatti “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”(Sez. 6 – L. Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016).
L'art. 24 citato prevede, in particolare, che, contro l'iscrizione a ruolo, l'obbligato, con ricorso notificato all'ente impositore, può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, termine che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito avere natura perentoria (così che la sua violazione comporta la decadenza dal diritto di agire in opposizione) “perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr., ex multis, Cass. n.4338/2014 e n.8931/2011).
Parimenti perentorio è ritenuto il termine di cui all'art.617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n.11316/2009).
Va, in ogni caso, rilevato che è “di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di
Pag. 5 di 9 un titolo giudiziale divenuto definitivo" (cfr. Cass. Sez. Un. N. 23397/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente provata la rituale notifica delle cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, rubricate ai nn. 23) e 28) dell'intimazione di pagamento n. finale 5769/00, e della cartella n. finale 515000, rubricata al n. 1) dell'intimazione di pagamento n. finale 45121/000, e la loro mancata tempestiva impugnazione entro i termini perentori di cui agli artt. 617 cpc e 24 d.lgs. n. 46/1999 (cfr. allegati 4,5,6
. CP_4
I crediti in essa riportati sono, pertanto, divenuti irretrattabili e non possono essere successivamente contestati, né per motivi formali né per ragioni di merito, fatta eccezione per il termine di prescrizione eventualmente maturato in epoca successiva la notifica delle cartelle.
A tal riguardo nessuna questione di prescrizione si può porre per le cartelle nn. finali 9652000 e 5875000, trattandosi di atti notificati via pec in data, rispettivamente, 5 ottobre 2022 e 30 gennaio 2023, i cui termini di prescrizione venivano in ogni casi interrotti con la notifica, via pec, dell'intimazione di pagamento n. finale 0359000 del 25.23.2024 (v. all. 14
, mentre, in relazione a quella n. funale 5515000, notificata a mezzo CP_4 raccomandata in data 19 febbraio 2013, va rilevato che il relativo termine di prescrizione è decennale, ex. art. 19 L. n. 576/1980 e art. 66 L., n. 247/2012, e che venivano successivamente notificati al ricorrente, via raccomandata, il preavviso di fermo amministrativo n. finale 47783000, in data 13.10.2014 (v. allegati 10 e 11 , e l'intimazione di pagamento CP_4 oggi impugnata, notificata il 25.3.2025.
Anche tale credito non appare, pertanto, prescritto, tenuto, in ogni caso, conto che, nelle more, interveniva il DL n. 18/2020 che disponeva, in relazione alle cartelle di pagamento già emesse dall'Agente della Riscossione, una sospensione degli adempimenti e delle notifiche degli atti per tutto il periodo compreso tra il 8.3.2020 e il 31.8.2021.
Tale previsione è sicuramente applicabile anche al credito previdenziale in esame, in conformità con quanto statuito, da ultimo, dalla Suprema Corte, là dove è stato ritenuto “che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della
Pag. 6 di 9 disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cf.r Cass. N. 960/2025).
Come correttamente rilevato da “la sentenza della Corte di CP_4
Cassazione n.17668/2025, richiamata dalla controparte, non è pertinente al caso di specie, riguardando la portata dell'art. 157 del d.l. 34/2020, norma riferita esclusivamente agli atti impositivi erariali e ritenuta speciale rispetto all'art. 67 del d.l. 18/2020”.
Non è parimenti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente in merito ai crediti richiesti per sanzioni e interessi posto che, per autorevole e costante giurisprudenza di legittimità, “in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili” (cf.r Cass. Sez. Un. N. 5076/2015) e che, pertanto, le sanzioni ed interessi per omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sottoposti allo stesso termine di prescrizione decennale, ex. art. 19 L. n. 576/1980.
Per le ragioni sopra esposte anche il credito per sanzioni e interessi non appare, pertanto, prescritto.
Va rigettata anche l'eccezione di nullità e/o inefficacia e/o inesistenza delle intimazioni di pagamento per mancata allegazione delle cartelle esattoriali ivi elencate e per mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi e delle aliquote applicate alle altre annualità, posto che le intimazioni impugnate, oltre ad essere state redatte in conformità al modello ministeriale approvato con provvedimento n. 439455/2022,
Pag. 7 di 9 contengono tutte le indicazioni previste dalla legge e l'analitica indicazione di tutte le somme dovute, e che non è, in ogni caso, previsto alcun obbligo di legge di allegare ad esse le cartelle esattoriali elencate, anche a fronte della loro precedente rituale notifica al contribuente.
Il ricorrente, attraverso il deposito del ricorso in esame, ha in ogni caso dimostrato di aver perfettamente capito l'oggetto e la natura dei crediti azionati senza nemmeno allegare il pregiudizio eventualmente subito in conseguenza del presunto vizio formale degli atti impugnati.
E' inammissibile, per genericità, e, in ogni caso, infondata anche l'eccezione sollevata in merito alle modalità di calcolo delle sanzioni, delle maggiorazioni e delle somme aggiuntive trattandosi di contestazione priva di idoneo supporto argomentativo, tenuto in ogni caso conto della conformità degli importi richiesti a tale titolo alle previsioni di legge.
Vanno da ultimo rilevati l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla pretesa decadenza dell'Ente dai termini per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 D.lgs. n. 46/1999, in quanto proposta per la prima volta nella memoria difensiva finale, e l'infondatezza del rilievo sollevato dalla parte, all'udienza di discussione, in merito alla tardiva produzione avversaria del doc. n. 10 trattandosi di atto la cui allegazione si rendeva necessaria in replica alle contestazioni sollevate dal ricorrente nella memoria del 2.9.25, come illustrato a pagina 2 della memoria finale di CP_2
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto che i documenti prodotti da
, avuto particolare riguardo alle pec rubricate “insoluti ruoli CP_2
2011-2012-2013 -2018/204983 e 2022/293907” e “2015-2018 sanz. Contributivo mod. 5 2016-2019 2022/24920” , presentano una sicura valenza interruttiva del termine di prescrizione trattandosi di atti notificati tempestivamente al ricorrente, entro i termini previsti dalla legge, per il recupero dei contributi in esame.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso;
Pag. 8 di 9 condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_5 [...]
le spese di lite liquidate, a Controparte_2
favore di ciascuna parte, in complessivi euro 2400,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Roma, lì 03/12/2025 Il Giudice
IZ LA
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