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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/09/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4090/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
Ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 24.03.2021, con effetto dall'istanza del 11.03.2021;
Rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIO GIUSEPPE, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. VILLANOVA ERIKA, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
, Controparte_2
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lecce al fine di vedersi accertare e dichiarare la responsabilità di e Controparte_2 per le lesioni dalla stessa subita quale trasportata nel sinistro occorso in data CP_3
20.01.2019 sulla S.P. 41 Aradeo – Noha e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno biologico, morale, al netto di quanto già corrisposto da
[...] con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite, incluse le CP_1 spese di assistenza in sede stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, oltre ad essere stata già integralmente risarcita, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto introduttivo, è Controparte_2 rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale redatta dal
CTU incaricato Persona_1
All'udienza del 06.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento.
Come esposto in premessa, ha rappresentato che in data 20.01.2019 Parte_1 alle ore 00:30 circa, sulla S.P. 41 Aradeo – Noha, si verificava un sinistro tra l'autovettura
Fiat Punto tg. BA694AF, condotta da e di proprietà di , CP_4 Controparte_2 assicurata da e l'autovettura Lancia Y tg. BY672EV, condotta da CP_1 Per_2
e di proprietà di . Controparte_5
L'attrice, trasportata dall'autovettura Fiat Punto al momento del sinistro, ha evidenziato come l'auto sulla quale viaggiava sia stata scaraventata verso il bordo destro della strada e come la stessa, unitamente al marito conducente, sia rimasta per alcuni minuti incastrata nelle lamiere dell'auto, che nel frattempo prendeva fuoco.
A seguito del sinistro, l'attrice ha riportato lesioni refertate dal personale medico del P.S. del Presidio Ospedaliero di LA, segnatamente: “trauma facciale e del massiccio facciale – trauma contusivo ginocchio sx ed emibacino sx – imponente ematoma sottocutaneo frontale – frattura composta dell'arco anteriore della V e VI costa dx – ematoma subgaleale frontale – frattura delle ossa nasali e del setto nasale – ematoma palpebrale bilaterale – ferita l.c. della piramide nasale”.
In data 14.02.2019, il DSM di LA accertava la sussistenza di un “disturbo acuto da stress”. Successivamente, in data 15.05.2019, il personale medico del Distretto S.S. di Casarano accertava “deviazione settale con sperone osteocartilagineo… Esiti di ferita l.c. in regione paragabellare e possibile emoseno orbitario dx in via di organizzazione”.
L'attrice si è sottoposta, su indicazione di ad esami medico-legali, all'esito CP_1 dei quali sono state riscontrate: invalidità permanente (prima del 5%, poi) del 7%, invalidità temporanea totale 30gg, invalidità temporanea parziale 30gg al 75%, 30gg al
50%, 30gg al 25%. ha dunque formulato dapprima l'offerta di risarcimento CP_3 della somma di €6.750,00, successivamente dell'ulteriore somma di €6.532,26, entrambe accettate dall'attrice a titolo di acconto.
1. – Nel merito, si osserva come il diritto di parte attrice a ricevere il risarcimento del danno patito non è contestato, attesa la sua qualità di terzo trasportato. Ciò che costituisce oggetto di contesa è, al contrario, l'ammontare del danno risarcibile.
2. – Dovendo dunque procedersi all'accertamento dell'entità del danno, si osserva, preliminarmente, come conformemente al principio espresso da Cass., ordinanza n.
33770/2019, “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano vigente al momento della liquidazione”(Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv.
642615 - 01).
La liquidazione dei danni ad oggetto del presente giudizio è pertanto compiuta con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Ciò in quanto la Tabella Unica Nazionale (TUN) è stata approvata con D.P.R. 13 gennaio
2025, n. 12 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il
5 marzo 2025. Ebbene, a mente dell'art. 5 del citato D.P.R. l'applicabilità delle disposizioni è limitata “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Ciò comporta di escludere un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.
(Cass. n. 12408 del 07/06/2011 e recentemente sentenza n. 11319/2025 della Corte di
Cassazione – Sez. III Civile). Nel caso di specie, si ritiene di dover condividere le risultanze peritali della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dalla Dott.ssa in Persona_1 quanto suffragate da persuasiva metodologia tecnico-scientifica e immuni da vizio logico.
In particolare, la predetta consulenza ha accertato che: “l'inabilità biologica temporanea assoluta possa nella specie essere ravvisato in complessivi 10 giorni, mentre la inabilità biologica temporanea parziale, mediamente valutata al 75%, può essere considerata di altri 20 giorni, con ulteriori 30 giorni al 50% ed altri 30 al 25%”
Inoltre, in seguito all'accertamento clinico, effettuato dalla dott.ssa nella veste di CTU il
20.05.2022, è stata rilevata “la permanenza di postumi permanenti quali esiti algo- disfunzionali di apprezzabile entità di un politrauma contusivo-fratturativo nella specie rappresentati da :
- Sindrome cefalalgico-vertiginosa e disagio estetico da valido trauma cranio cervico- facciale con frattura scomposta delle ossa nasali e del setto anteriore ed edema subgaleale frontale;
- Toracoalgie da valido trauma toracico chiuso con frattura dell'arco anteriore della V° e VI° costa a destra;
- Disturbo dell'adattamento non complicato”.
Tali postumi sono stati riscontrati direttamente dalla ctu e sono stati ritenuti ormai stabilizzati: pertanto, si deve ritenere che l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla nullità della consulenza tecnica sia infondata. Ciò in quanto parte attrice aveva già depositato alcuni certificati del centro salute mentale, sicchè l'acquisizione a cura della ctu – autorizzata dal giudice con ordinanza del 24.6.2022 – dell'intera cartella clinica aggiornata ha portato il CTU ad avere uno sguardo più completo dell'intero trattamento psichiatrico eseguito.
La Suprema Corte sul punto ha avuto occasione di affermare che il CTU, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. S.U. n. 3086/2022; Cass. n. 25604/2022;
Cass. n. 32935/2022).
Inoltre, la documentazione sanitaria relativa alle cure prestate da LA nel Pt_2
2011 (ritenuta tardivamente depositata da parte convenuta) è stata esaminata dalla dott.ssa ma non è stata l'unica fonte del proprio convincimento, avendo la dott.ssa Per_1 proceduto ad un autonomo esame delle condizioni generali della perizianda.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare l'importo derivante dalla Tabella riportata a seguire, applicando le tabelle milanesi per invalidità permanente all'11% (undici), come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di invalidità temporanea, assoluta e relativa, sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. In ragione della natura delle lesioni, si riconosce la somma di € 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta.
A ciò si aggiunga che il danno non patrimoniale deve comprendere quello morale, in ossequio all'insegnamento ultimo della Suprema Corte che, con la pronuncia a Sezioni
Unite, Cass. sentenza n. 26972/2008, ha inteso ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito, sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite dalla parte.
Nel caso di specie, a fronte del particolare gravità del sinistro occorso (auto che ha preso fuoco) e della natura delle lesioni patite e delle conseguenze sofferte anche sulla sfera psichica (cfr. certificazione medica dalla quale si inferisce il cambiamento nelle abitudini di vita legate al disturbo traumatico da stress subito, allegate all'atto di citazione), deve dunque procedersi alla maggiorazione del valore del punto legato alla mera lesione psico- fisica della persona, con un incremento del 27% (per compensare le lesioni morali, da vita di relazione ed esistenziale, ricondotte oggi unitariamente nel concetto di danno non patrimoniale). Tale componente si trova nel parametro B della colonna di sinistra delle tabelle milanesi e, in aggiunta al parametro A costituito dal solo danno biologico puro, indica il danno non patrimoniale ordinariamente risarcibile. Il danno da liquidare è dunque calcolato come segue:
Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 59
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
A) Danno biologico risarcibile € 21.341,00
B) Danno non patrimoniale risarcibile € 27.104,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
C) Totale danno biologico temporaneo € 5.462,50
Totale generale (B+C): € 32.566,50
Dall'importo complessivo del danno risarcibile, corrispondente ad €32.566,50 devono essere detratte le somme già corrisposte dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno biologico, come risultanti in atti, per gli importi di €6750,00 e di €6532,00, (totale
€ 13,282,26) per la differenza di €19.284,24.
I danni calcolati all'attualità vanno devalutati alla data dell'evento e maggiorati di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna. Dalla data odierna, gli importi ad oggi rivalutati vanno maggiorati di soli interessi legali, fino al soddisfo.
Inoltre, sono dovute anche le spese mediche, concretamente allegate da parte attrice nell'atto di citazione, quantificabili in euro 817,00 (euro 317,00 per spese generali ed euro
500 per la CTP). 3. – Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento delle spese stragiudiziali di assistenza legale. Al riguardo, si rammenta come “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass., Sez. Un., n. 16990 del
2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732).
Nella vicenda in esame, risulta in atti la fattura n. 05 del 10.02.2021 emessa dall'avv.
Giuseppe Maglio nei confronti di per il corrispettivo di €1.200,00, Parte_1 recante le annotazioni “pagamento effettuato a mezzo: contanti” e “per quietanza”.
Trattandosi di fattura quietanzata relativa ad un importo inferiore alle soglie di tracciabilità obbligatoria, quest'ultima è apprezzabile quale elemento di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra professionista e cliente, nonché dell'avvenuto pagamento, riconosciuto nel medesimo atto dal creditore.
Deve pertanto dichiararsi altresì il diritto di parte attrice al risarcimento del danno emergente, per la somma di €1.200,00, a titolo di spese di assistenza stragiudiziale.
4. – Parte attrice ha infine asserito la responsabilità processuale aggravata della convenuta, in ragione delle plurime correzioni apportate dall'assicuratrice alla valutazione del danno subito dalla terza trasportata, del rifiuto di sottoporre ad ulteriore valutazione il danneggiato a seguito delle osservazioni del consulente di parte, nonché del rifiuto di aderire alla negoziazione assistita.
Nei fatti per cui è causa, si osserva che al momento della proposizione della domanda vi fosse divergenza tra le consulenze dei periti di parte e che le relative determinazioni siano state parzialmente ridiscusse dall'assicuratore, su sollecitazione del danneggiato.
Valutato che il predetto contrasto attenesse proprio alla quantificazione dell'invalidità permanente, ad oggetto di causa, la cui esatta determinazione, soprattutto nella fascia a cavallo tra le lesioni micro-permanenti e le macro-permanenti, è produttiva di significative conseguenze in ordine all'ammontare della liquidazione del danno, non può dunque ritenersi che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Deve pertanto essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore dell'erario, tenuto conto del valore del decisum (conformemente al principio espresso da
Cass., ordinanza n. 13145/2025) e dello svolgimento delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale secondo valori minimi (Fase di studio € 1.276,00; Fase introduttiva € 814,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.835,00: Fase decisionale, €
2.127,00; Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00. A seguito della riduzione del
50 % su € 7.052,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) il compenso liquidato è pari a € 3.526,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di di : Parte_1 CP_3 Controparte_2
1) Accerta e dichiara il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 20/01/2019;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_3 risarcimento dei danni in favore di liquidati in €19.284,24 per danno Parte_1 non patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva, euro 817,00 in €1.200,00 per danno emergente;
3) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento in favore dell'erario delle spese legali, liquidate in € 3.526,00 per compenso professionale e in €759,00 per contributo unificato prenotato a debito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte soccombente.
Lecce, 5 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4090/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
Ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecce del 24.03.2021, con effetto dall'istanza del 11.03.2021;
Rappresentato e difeso dall'avv. MAGLIO GIUSEPPE, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. VILLANOVA ERIKA, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
, Controparte_2
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lecce al fine di vedersi accertare e dichiarare la responsabilità di e Controparte_2 per le lesioni dalla stessa subita quale trasportata nel sinistro occorso in data CP_3
20.01.2019 sulla S.P. 41 Aradeo – Noha e, per l'effetto, condannare le parti convenute al risarcimento del danno biologico, morale, al netto di quanto già corrisposto da
[...] con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite, incluse le CP_1 spese di assistenza in sede stragiudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, oltre ad essere stata già integralmente risarcita, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto introduttivo, è Controparte_2 rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale redatta dal
CTU incaricato Persona_1
All'udienza del 06.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento.
Come esposto in premessa, ha rappresentato che in data 20.01.2019 Parte_1 alle ore 00:30 circa, sulla S.P. 41 Aradeo – Noha, si verificava un sinistro tra l'autovettura
Fiat Punto tg. BA694AF, condotta da e di proprietà di , CP_4 Controparte_2 assicurata da e l'autovettura Lancia Y tg. BY672EV, condotta da CP_1 Per_2
e di proprietà di . Controparte_5
L'attrice, trasportata dall'autovettura Fiat Punto al momento del sinistro, ha evidenziato come l'auto sulla quale viaggiava sia stata scaraventata verso il bordo destro della strada e come la stessa, unitamente al marito conducente, sia rimasta per alcuni minuti incastrata nelle lamiere dell'auto, che nel frattempo prendeva fuoco.
A seguito del sinistro, l'attrice ha riportato lesioni refertate dal personale medico del P.S. del Presidio Ospedaliero di LA, segnatamente: “trauma facciale e del massiccio facciale – trauma contusivo ginocchio sx ed emibacino sx – imponente ematoma sottocutaneo frontale – frattura composta dell'arco anteriore della V e VI costa dx – ematoma subgaleale frontale – frattura delle ossa nasali e del setto nasale – ematoma palpebrale bilaterale – ferita l.c. della piramide nasale”.
In data 14.02.2019, il DSM di LA accertava la sussistenza di un “disturbo acuto da stress”. Successivamente, in data 15.05.2019, il personale medico del Distretto S.S. di Casarano accertava “deviazione settale con sperone osteocartilagineo… Esiti di ferita l.c. in regione paragabellare e possibile emoseno orbitario dx in via di organizzazione”.
L'attrice si è sottoposta, su indicazione di ad esami medico-legali, all'esito CP_1 dei quali sono state riscontrate: invalidità permanente (prima del 5%, poi) del 7%, invalidità temporanea totale 30gg, invalidità temporanea parziale 30gg al 75%, 30gg al
50%, 30gg al 25%. ha dunque formulato dapprima l'offerta di risarcimento CP_3 della somma di €6.750,00, successivamente dell'ulteriore somma di €6.532,26, entrambe accettate dall'attrice a titolo di acconto.
1. – Nel merito, si osserva come il diritto di parte attrice a ricevere il risarcimento del danno patito non è contestato, attesa la sua qualità di terzo trasportato. Ciò che costituisce oggetto di contesa è, al contrario, l'ammontare del danno risarcibile.
2. – Dovendo dunque procedersi all'accertamento dell'entità del danno, si osserva, preliminarmente, come conformemente al principio espresso da Cass., ordinanza n.
33770/2019, “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano vigente al momento della liquidazione”(Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv.
642615 - 01).
La liquidazione dei danni ad oggetto del presente giudizio è pertanto compiuta con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Ciò in quanto la Tabella Unica Nazionale (TUN) è stata approvata con D.P.R. 13 gennaio
2025, n. 12 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il
5 marzo 2025. Ebbene, a mente dell'art. 5 del citato D.P.R. l'applicabilità delle disposizioni è limitata “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Ciò comporta di escludere un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.
(Cass. n. 12408 del 07/06/2011 e recentemente sentenza n. 11319/2025 della Corte di
Cassazione – Sez. III Civile). Nel caso di specie, si ritiene di dover condividere le risultanze peritali della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dalla Dott.ssa in Persona_1 quanto suffragate da persuasiva metodologia tecnico-scientifica e immuni da vizio logico.
In particolare, la predetta consulenza ha accertato che: “l'inabilità biologica temporanea assoluta possa nella specie essere ravvisato in complessivi 10 giorni, mentre la inabilità biologica temporanea parziale, mediamente valutata al 75%, può essere considerata di altri 20 giorni, con ulteriori 30 giorni al 50% ed altri 30 al 25%”
Inoltre, in seguito all'accertamento clinico, effettuato dalla dott.ssa nella veste di CTU il
20.05.2022, è stata rilevata “la permanenza di postumi permanenti quali esiti algo- disfunzionali di apprezzabile entità di un politrauma contusivo-fratturativo nella specie rappresentati da :
- Sindrome cefalalgico-vertiginosa e disagio estetico da valido trauma cranio cervico- facciale con frattura scomposta delle ossa nasali e del setto anteriore ed edema subgaleale frontale;
- Toracoalgie da valido trauma toracico chiuso con frattura dell'arco anteriore della V° e VI° costa a destra;
- Disturbo dell'adattamento non complicato”.
Tali postumi sono stati riscontrati direttamente dalla ctu e sono stati ritenuti ormai stabilizzati: pertanto, si deve ritenere che l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla nullità della consulenza tecnica sia infondata. Ciò in quanto parte attrice aveva già depositato alcuni certificati del centro salute mentale, sicchè l'acquisizione a cura della ctu – autorizzata dal giudice con ordinanza del 24.6.2022 – dell'intera cartella clinica aggiornata ha portato il CTU ad avere uno sguardo più completo dell'intero trattamento psichiatrico eseguito.
La Suprema Corte sul punto ha avuto occasione di affermare che il CTU, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. S.U. n. 3086/2022; Cass. n. 25604/2022;
Cass. n. 32935/2022).
Inoltre, la documentazione sanitaria relativa alle cure prestate da LA nel Pt_2
2011 (ritenuta tardivamente depositata da parte convenuta) è stata esaminata dalla dott.ssa ma non è stata l'unica fonte del proprio convincimento, avendo la dott.ssa Per_1 proceduto ad un autonomo esame delle condizioni generali della perizianda.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare l'importo derivante dalla Tabella riportata a seguire, applicando le tabelle milanesi per invalidità permanente all'11% (undici), come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di invalidità temporanea, assoluta e relativa, sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. In ragione della natura delle lesioni, si riconosce la somma di € 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta.
A ciò si aggiunga che il danno non patrimoniale deve comprendere quello morale, in ossequio all'insegnamento ultimo della Suprema Corte che, con la pronuncia a Sezioni
Unite, Cass. sentenza n. 26972/2008, ha inteso ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito, sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite dalla parte.
Nel caso di specie, a fronte del particolare gravità del sinistro occorso (auto che ha preso fuoco) e della natura delle lesioni patite e delle conseguenze sofferte anche sulla sfera psichica (cfr. certificazione medica dalla quale si inferisce il cambiamento nelle abitudini di vita legate al disturbo traumatico da stress subito, allegate all'atto di citazione), deve dunque procedersi alla maggiorazione del valore del punto legato alla mera lesione psico- fisica della persona, con un incremento del 27% (per compensare le lesioni morali, da vita di relazione ed esistenziale, ricondotte oggi unitariamente nel concetto di danno non patrimoniale). Tale componente si trova nel parametro B della colonna di sinistra delle tabelle milanesi e, in aggiunta al parametro A costituito dal solo danno biologico puro, indica il danno non patrimoniale ordinariamente risarcibile. Il danno da liquidare è dunque calcolato come segue:
Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 59
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
A) Danno biologico risarcibile € 21.341,00
B) Danno non patrimoniale risarcibile € 27.104,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
C) Totale danno biologico temporaneo € 5.462,50
Totale generale (B+C): € 32.566,50
Dall'importo complessivo del danno risarcibile, corrispondente ad €32.566,50 devono essere detratte le somme già corrisposte dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno biologico, come risultanti in atti, per gli importi di €6750,00 e di €6532,00, (totale
€ 13,282,26) per la differenza di €19.284,24.
I danni calcolati all'attualità vanno devalutati alla data dell'evento e maggiorati di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna. Dalla data odierna, gli importi ad oggi rivalutati vanno maggiorati di soli interessi legali, fino al soddisfo.
Inoltre, sono dovute anche le spese mediche, concretamente allegate da parte attrice nell'atto di citazione, quantificabili in euro 817,00 (euro 317,00 per spese generali ed euro
500 per la CTP). 3. – Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento delle spese stragiudiziali di assistenza legale. Al riguardo, si rammenta come “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass., Sez. Un., n. 16990 del
2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732).
Nella vicenda in esame, risulta in atti la fattura n. 05 del 10.02.2021 emessa dall'avv.
Giuseppe Maglio nei confronti di per il corrispettivo di €1.200,00, Parte_1 recante le annotazioni “pagamento effettuato a mezzo: contanti” e “per quietanza”.
Trattandosi di fattura quietanzata relativa ad un importo inferiore alle soglie di tracciabilità obbligatoria, quest'ultima è apprezzabile quale elemento di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra professionista e cliente, nonché dell'avvenuto pagamento, riconosciuto nel medesimo atto dal creditore.
Deve pertanto dichiararsi altresì il diritto di parte attrice al risarcimento del danno emergente, per la somma di €1.200,00, a titolo di spese di assistenza stragiudiziale.
4. – Parte attrice ha infine asserito la responsabilità processuale aggravata della convenuta, in ragione delle plurime correzioni apportate dall'assicuratrice alla valutazione del danno subito dalla terza trasportata, del rifiuto di sottoporre ad ulteriore valutazione il danneggiato a seguito delle osservazioni del consulente di parte, nonché del rifiuto di aderire alla negoziazione assistita.
Nei fatti per cui è causa, si osserva che al momento della proposizione della domanda vi fosse divergenza tra le consulenze dei periti di parte e che le relative determinazioni siano state parzialmente ridiscusse dall'assicuratore, su sollecitazione del danneggiato.
Valutato che il predetto contrasto attenesse proprio alla quantificazione dell'invalidità permanente, ad oggetto di causa, la cui esatta determinazione, soprattutto nella fascia a cavallo tra le lesioni micro-permanenti e le macro-permanenti, è produttiva di significative conseguenze in ordine all'ammontare della liquidazione del danno, non può dunque ritenersi che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Deve pertanto essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore dell'erario, tenuto conto del valore del decisum (conformemente al principio espresso da
Cass., ordinanza n. 13145/2025) e dello svolgimento delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale secondo valori minimi (Fase di studio € 1.276,00; Fase introduttiva € 814,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.835,00: Fase decisionale, €
2.127,00; Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00. A seguito della riduzione del
50 % su € 7.052,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) il compenso liquidato è pari a € 3.526,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di di : Parte_1 CP_3 Controparte_2
1) Accerta e dichiara il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 20/01/2019;
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_3 risarcimento dei danni in favore di liquidati in €19.284,24 per danno Parte_1 non patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva, euro 817,00 in €1.200,00 per danno emergente;
3) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento in favore dell'erario delle spese legali, liquidate in € 3.526,00 per compenso professionale e in €759,00 per contributo unificato prenotato a debito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte soccombente.
Lecce, 5 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci, sotto la supervisione del magistrato affidatario.