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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3302/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARANO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 05/07/2024, si esponeva:
-che la ricorrente già invalida al 74%, veniva convocata a nuova visita di revisione in data 15/5/2024 con riconoscimento di percentuale di invalidità del 55%;
-di aver presentato, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile.
Il c.t.u. nominato, nella sua relazione, riconosceva la ricorrente invalida al 54%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 09/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
E, in particolare, si sottolineava la mancata considerazione da parte del Ctu, che non disponeva della documentazione medica relativa all'esame istologico (esame già effettuato dalla ricorrente ma non ancora pronto al momento della visita peritale), della recidiva del tumore.
Infine, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non
2 possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso il Tribunale Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 06/05/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da esiti di linfoma MA (2017) con ripresa terapeutica a far data 28/4/25, ipoacusia mista bilaterale, sindrome ansioso-depressivo, cardiopatia ipertensiva.
Il consulente, chiamato a fornire chiarimenti in merito alla nuova documentazione medica in atti, concludeva: “sono stati visionati i certificati medici inseriti, successivamente (RG 3302/25), per cui è oggetto il chiarimento e nello specifico:
1)Certificato oncologico datato 9/12/24. 2)Certificato oncologico datato 24/1/25.
3)Certificato oncologico storico datato 27/2/25, dove risultano negativi gli esami strumentali per la ripresa della malattia (PET, TB, BOM e visita cardiologica) non a caso alla fine della discussione collegiale del caso, avvenuta in data 26/2/25, si decide di richiedere la possibilità di altra terapia. Ad oggi nulla viene certificato. Il sottoscritto CTU ha riconosciuto, relativamente al DM del 26/2/92, il punteggio sottoindicato vista la retrodatazione della patologia oncologica risalente al 2017 in assenza di recidive: In caso di certificazione oncologica per ripresa della malattia neoplastica con conseguenziale piano chemio-terapeutico e trasmesso al CTU nei successivi dieci giorni all'invio dei chiarimenti, risulta doveroso a quel punto una rivalutazione del giudizio. Ne deriva che le risultanze espresse nell'elaborato
3 peritale, in scienza e coscienza, hanno tenuto conto di tutti gli elementi espressi sopra per cui si è potuti giungere senza ombra di dubbio al giudizio espresso e trasmesso all'ufficio”.
Difatti, il consulente affermava: “Sussiste pertanto un complesso morboso che la rende INVALIDA nella misura del 54%”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce la ricorrente invalida al 54%
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3302/2025 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARANO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 05/07/2024, si esponeva:
-che la ricorrente già invalida al 74%, veniva convocata a nuova visita di revisione in data 15/5/2024 con riconoscimento di percentuale di invalidità del 55%;
-di aver presentato, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità civile.
Il c.t.u. nominato, nella sua relazione, riconosceva la ricorrente invalida al 54%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 09/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
E, in particolare, si sottolineava la mancata considerazione da parte del Ctu, che non disponeva della documentazione medica relativa all'esame istologico (esame già effettuato dalla ricorrente ma non ancora pronto al momento della visita peritale), della recidiva del tumore.
Infine, si assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non
2 possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso il Tribunale Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 06/05/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da esiti di linfoma MA (2017) con ripresa terapeutica a far data 28/4/25, ipoacusia mista bilaterale, sindrome ansioso-depressivo, cardiopatia ipertensiva.
Il consulente, chiamato a fornire chiarimenti in merito alla nuova documentazione medica in atti, concludeva: “sono stati visionati i certificati medici inseriti, successivamente (RG 3302/25), per cui è oggetto il chiarimento e nello specifico:
1)Certificato oncologico datato 9/12/24. 2)Certificato oncologico datato 24/1/25.
3)Certificato oncologico storico datato 27/2/25, dove risultano negativi gli esami strumentali per la ripresa della malattia (PET, TB, BOM e visita cardiologica) non a caso alla fine della discussione collegiale del caso, avvenuta in data 26/2/25, si decide di richiedere la possibilità di altra terapia. Ad oggi nulla viene certificato. Il sottoscritto CTU ha riconosciuto, relativamente al DM del 26/2/92, il punteggio sottoindicato vista la retrodatazione della patologia oncologica risalente al 2017 in assenza di recidive: In caso di certificazione oncologica per ripresa della malattia neoplastica con conseguenziale piano chemio-terapeutico e trasmesso al CTU nei successivi dieci giorni all'invio dei chiarimenti, risulta doveroso a quel punto una rivalutazione del giudizio. Ne deriva che le risultanze espresse nell'elaborato
3 peritale, in scienza e coscienza, hanno tenuto conto di tutti gli elementi espressi sopra per cui si è potuti giungere senza ombra di dubbio al giudizio espresso e trasmesso all'ufficio”.
Difatti, il consulente affermava: “Sussiste pertanto un complesso morboso che la rende INVALIDA nella misura del 54%”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal ctu, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce la ricorrente invalida al 54%
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
CP_1
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 18/06/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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