Articolo 79 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 78Articolo 80
Versione
27 marzo 1963
Art. 79.
Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.
Per il militare di truppa che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963