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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA iscritto al n. r.g. 13702/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paola ROLANDO Parte_1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da verbale del 04/12/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/07/2024, chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni assunte con provvedimento del 01/07/2015 del Tribunale di Torino. In particolare chiedeva la revoca del contributo al mantenimento dei tre figli (28/03/2000), Per_1 (10/07/2002) e (07/09/2004) a proprio carico e di porre a carico Persona_2 Persona_3 del sig. un contributo al mantenimento per e CP_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Esponeva, inoltre, quanto al figlio , che Per_1
è ormai indipendente dal 2022.
Con memoria del 14/01/2025 dichiarava di rinunciare alla domanda di contributo al mantenimento per i figli.
All'udienza del 31/03/2025 parte convenuta non compariva. Parte ricorrente veniva sentita e il
Giudice, all'esito, si riservava.
Il Giudice, con Ordinanza del 21/05/2025 revocava il contributo al mantenimento per i figli in capo alla ricorrente ed ammetteva le prove per interpello del convenuto.
All'udienza per l'assunzione delle prove il convenuto non compariva e all'udienza del 16/10/2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio.
Con Ordinanza del 21/11/2025 la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di chiarire le conclusioni a cui la ricorrente intendeva richiamarsi.
All'udienza del 04/12/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La causa è matura per la decisione non ravvisandosi la necessità di ulteriore attività istruttoria.
La ricorrente ha chiesto di revocare il contributo al mantenimento a suo carico per i figli , Per_1
e a far data dall'aprile 2020, momento in cui tutti e tre i fratelli Persona_2 Persona_3 sono andati a vivere stabilmente dalla madre o quantomeno dal deposito del ricorso. Con Ordinanza del 21/05/2025 il Giudice revocava il contributo a carico della madre a far data dal ricorso.
Considerato che il convenuto non è comparso all'udienza di assunzione delle prove per interpello e che dunque la ricostruzione della ricorrente appare, allo stato, inconfutata, si ritiene di confermare la suddetta revoca a far data dal deposito del ricorso.
La ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di contributo al mantenimento per i figli e a carico del padre. Persona_2 Persona_3
Nulla sulle spese di lite stante la non opposizione del convenuto e la rinuncia, in corso di causa, alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
REVOCA il contributo al mantenimento per i figli , e a Per_1 Persona_2 Persona_3 carico della signora con decorrenza dal deposito del ricorso;
Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9.12.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA iscritto al n. r.g. 13702/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paola ROLANDO Parte_1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da verbale del 04/12/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/07/2024, chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni assunte con provvedimento del 01/07/2015 del Tribunale di Torino. In particolare chiedeva la revoca del contributo al mantenimento dei tre figli (28/03/2000), Per_1 (10/07/2002) e (07/09/2004) a proprio carico e di porre a carico Persona_2 Persona_3 del sig. un contributo al mantenimento per e CP_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Esponeva, inoltre, quanto al figlio , che Per_1
è ormai indipendente dal 2022.
Con memoria del 14/01/2025 dichiarava di rinunciare alla domanda di contributo al mantenimento per i figli.
All'udienza del 31/03/2025 parte convenuta non compariva. Parte ricorrente veniva sentita e il
Giudice, all'esito, si riservava.
Il Giudice, con Ordinanza del 21/05/2025 revocava il contributo al mantenimento per i figli in capo alla ricorrente ed ammetteva le prove per interpello del convenuto.
All'udienza per l'assunzione delle prove il convenuto non compariva e all'udienza del 16/10/2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio.
Con Ordinanza del 21/11/2025 la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di chiarire le conclusioni a cui la ricorrente intendeva richiamarsi.
All'udienza del 04/12/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La causa è matura per la decisione non ravvisandosi la necessità di ulteriore attività istruttoria.
La ricorrente ha chiesto di revocare il contributo al mantenimento a suo carico per i figli , Per_1
e a far data dall'aprile 2020, momento in cui tutti e tre i fratelli Persona_2 Persona_3 sono andati a vivere stabilmente dalla madre o quantomeno dal deposito del ricorso. Con Ordinanza del 21/05/2025 il Giudice revocava il contributo a carico della madre a far data dal ricorso.
Considerato che il convenuto non è comparso all'udienza di assunzione delle prove per interpello e che dunque la ricostruzione della ricorrente appare, allo stato, inconfutata, si ritiene di confermare la suddetta revoca a far data dal deposito del ricorso.
La ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di contributo al mantenimento per i figli e a carico del padre. Persona_2 Persona_3
Nulla sulle spese di lite stante la non opposizione del convenuto e la rinuncia, in corso di causa, alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
REVOCA il contributo al mantenimento per i figli , e a Per_1 Persona_2 Persona_3 carico della signora con decorrenza dal deposito del ricorso;
Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9.12.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.