Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 260
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Sentenza 2 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Lagonegro dal dott. Riccardo Sabato, riguarda una controversia risarcitoria tra due società e un ente pubblico, incentrata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Le società attrici hanno richiesto il risarcimento di danni quantificati in € 227.258,55, sostenendo di aver subito perdite a causa di un comportamento illecito del convenuto, che avrebbe ostacolato l'esecuzione di un contratto di locazione. Il convenuto, dal canto suo, ha contestato la domanda, dichiarandola inammissibile e infondata, e ha chiesto il rigetto della richiesta, oltre a un risarcimento per lite temeraria.

Il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento, argomentando che la segnalazione del convenuto al custode giudiziario non costituiva un atto illecito, ma una legittima comunicazione di una situazione di irregolarità. Ha richiamato principi giuridici consolidati, evidenziando che la denuncia di un reato non genera responsabilità civile, a meno che non si provi il dolo del denunciante. Inoltre, ha escluso la rilevanza delle prove richieste dalle attrici, ritenendole generiche e irrilevanti. Infine, ha condannato le società attrici al pagamento delle spese legali, sottolineando che la loro mancata accettazione della proposta conciliativa ha aggravato la loro posizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 260
    Giurisdizione : Trib. Lagonegro
    Numero : 260
    Data del deposito : 2 maggio 2025

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