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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 534/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 534 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(p.i. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via Pastena snc e
(p.i. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via S.S.426 km 10
+ 600 rappresentate e difese dall'avv. Guglielmo BOSCO (C.F.
) presso il cui studio in Montesano Scalo (SA), via C.F._1
Mazzini n 2, sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
ATTRICI
E
pagina 1 di 11 ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Sindaco legale rapp.te p.t., con sede legale in San Pietro al Tanagro (NA), alla piazza Enrico Quaranta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
RIVELLESE (C.F. presso il cui studio in Sala Consilina C.F._2
(SA), via Mezzacapo n. 95, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), DANNI DA REATO
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via PEC l'8 aprile 2022, le società
chiamavano in giudizio il Parte_3 Parte_2
San Pietro al Tanagro per accertare e far dichiarare la CP_1 responsabilità di questi da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e per condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 227.258,55 o a quella maggiore o minore da accertarsi in giudizio anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, e infine condannarsi alle spese e ai compensi di causa.
2. Le società e Parte_2 Parte_1 entrambe nella persona del legale rappresentante CP_2 concedevano in locazione rispettivamente la prima l'immobile e la seconda le attrezzatture e gli arredi interni presenti in seno all'immobile adibito a pagina 2 di 11 struttura alberghiera denominato “Hotel Tanagro” e ubicato in San Pietro al
Tanagro (Sa).
3. Tale locazione avveniva con la società cooperativa sociale
L'IMPRONTA riguardante l'utilizzo dell'immobile sito nel Comune di San
Pietro al Tanagro alla via SS n 426 km 10.600 nonché i beni mobili rinvenienti all'interno dell'immobile stesso per il pattuito prezzo di locazione per € 48.000, oltre iva, per il primo anno e € 72.000, oltre iva, per il secondo anno.
4. Tale immobile era però sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n 38/2009 del Tribunale di Lagonegro, già Tribunale di Sala
Consilina, in cui la società risultava essere Parte_2 debitrice esecutata e per cui versava un'indennità di occupazione in favore del custode giudiziario. Data la sussistenza di questa situazione, il CP_1 riteneva che l'immobile non potesse essere sublocato alla Cooperativa e, rappresentando tale circostanza, formalizzava per iscritto l'esposto al
Giudice dell'esecuzione la Dott.ssa Zingales che lo trasmetteva alla Procura della Repubblica.
5. Con tale esposto da un lato si determinava la mancata attuazione dello stipulato contratto di locazione e dall'altro lato si dava avvio a un procedimento penale n 1486/2016 in capo al legale rappresentante della per il reato di cui all'articolo 388, co II comma Parte_2
c.p., che si concludeva con sentenza n 643/2019 del 24/09/2019 per non doversi procedere ex art 469 c.p.p. in quanto difettava della querela di parte del CP_1
6. Dopo aver inoltrato l'esposto, il non presentava nessun CP_1 formale atto di querela né si era costituito parte civile in seno al giudizio penale.
pagina 3 di 11 7. Oltre a ciò, il invitato a concludere una convenzione di CP_1 negoziazione assistita comunicava tramite il suo legale di fiducia di non aderire in quanto riteneva di non essere stato causa di alcun danno.
8. A causa del procedimento penale, le società istanti ritenevano di aver subito dei danni che, in base alla perizia giurata e asseverata del
7/01/2022 n 46 del dottore venivano quantificati in € Persona_1
227.258,55 di cui € 146.643,39 spettanti alla società
[...]
e di cui € 80.615,16 spettanti alla società Parte_2 Parte_1
In particolare, quale danno per lucro cessante subito dalle società, il dott.
considerava i soli canoni pattuiti a cui sono stati aggiunti gli Persona_1 interessi legali fino alla data della perizia e con riferimento al periodo compreso tra il 12 novembre 2015 (data di inizio del contratto di fitto di ramo di azienda ) e il 17 novembre 2017 (data di vendita dell'immobile).
9. Sulla base di tali premesse, le società e Parte_1 chiedevano all'adito Tribunale l'accoglimento Parte_2 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito del ex art 2043 c.c.; condannare il al risarcimento CP_1 CP_1 del danno nella misura di € 227.258, 55 o a quella maggiore o minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U.; condannare alle spese e ai compensi di causa”.
10. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
06/04/2022, si costituiva il , il quale Controparte_1 impugnava l'atto introduttivo perché inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondato in fatto per i motivi che si espongono.
11. Lo stesso deduceva che:
a. nella procedura esecutiva n 38/2009 che aveva quale oggetto dell'espropriazione immobiliare l'immobile di proprietà della
[...]
il Tribunale di Lagonegro nominava con ordinanza Parte_2
pagina 4 di 11 5/05/2015 quale delegato alle vendite e custode giudiziario il dott.
. Nella procedura, fra i vari creditori intervenuti vi era Persona_2 anche il che vantava un credito pari a € Controparte_1
105.409,00;
b. su relazioni del professionista delegato e acquisito il parere dei creditori, il Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato la stipula di un accordo di detenzione transitoria in favore della società Parte_2
c. infatti, nella data 12/11/2015 veniva stipulato tra il dott.
e la società un accordo Persona_2 Parte_2 con il quale veniva concesso alla società il diritto di occupazione dell'intero compendio immobiliare di proprietà della società Parte_2 per un canone mensile di € 500,00;
[...]
d. in detta scrittura privata, veniva concordato che l'
[...] avrebbe dovuto rilasciare il locale non appena l'asta Parte_2 immobiliare avesse avuto esito positivo per consentire all'eventuale aggiudicatario di entrare in possesso dell'immobile;
e. in data 27/05/2016 il dott. riceveva una nota pec Per_2 dell'avv. Marrone ove dichiarava di proporre in fitto l'immobile in favore della cooperativa L'IMPRONTA e che la detentrice Parte_2 avrebbe concesso la propria disponibilità a recedere dal rapporto stipulato con il custode giudiziario.
f. dal momento che era stata fissata l'asta il 26/07/2016 il
Tribunale non prestava consenso, nonostante ciò, il legale rappresentante provvedeva inopinatamente a locare l'immobile alla società CP_2 cooperativa sociale L'impronta.
g. nel frattempo, il Comune di San Pietro al Tanagro segnalava che l'immobile era stato occupato dalla cooperativa che aveva insediato un centro di accoglienza per rifugiati;
pagina 5 di 11 h. in data 4/07/2016 il dottore dopo aver Persona_2 effettuato un sopralluogo riferiva la situazione al giudice dell'esecuzione la dott.ssa Zingales la quale adottava un provvedimento in cui rilevava che la società titolare solo della detenzione Parte_2 provvisoria, in assoluta violazione delle condizioni di occupazione di cui alla scrittura privata 11/12/15 e senza aver fatto alcuna comunicazione agli organi della suddetta procedura, aveva stipulato con la società Cooperativa sociale L'IMPRONTA un contratto di prestazione di servizi alberghieri peraltro non registrato all'Agenzia delle Entrate;
i. con tale provvedimento in data 19/07/2016 il Giudice dell'Esecuzione disponeva che il custode giudiziario provvedesse all'immediata risoluzione della scrittura privata stipulata in data 11/12/2015
e all'immediato rilascio dell'immobile da parte degli occupanti avvalendosi anche della forza pubblica.
j. quindi il custode procedeva a eseguire l'ordine del Giudice, risolvendo la scrittura con la società e Parte_2 facendo liberare l'immobile occupato illecitamente dalla società cooperativa sociale L'impronta,
k. il G.E., atteso la gravità della cosa che coinvolgeva anche la
Prefettura di Salerno, alla quale le attrici avevano falsamente dichiarato di essere nel pieno e giuridico possesso dell'immobile, comunicava i fatti alla locale Procura della Repubblica.
12. Sulla base di tali premesse, il Controparte_1 chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito di rigettare integralmente la domanda proposta perché inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondata nel merito;
Con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria;
Con vittoria di spese e competenze legali”.
pagina 6 di 11 13. All'udienza del 19/09/2022 sono stati concessi i termini ex art
183, VI comma c.p.c.
14. In data 26/09/2023 il Giudice con ordinanza ex art 185 bis c.p.c. formulava alle parti la proposta conciliativa nei seguenti termini:
“versamento della parte attrice della somma di € 1.000 a favore del convenuto e spese processuali compensate”. CP_1
15. All'udienza del 19/02/2024 con note del 14/02/2024 il si CP_1 riportava integralmente a tutte le difese chiedendone l'accoglimento. In merito alla proposta conciliativa il dichiara di aderire anche se non CP_1 ha ricevuto alcun cenno della controparte e in caso di rifiuto proveniente dalle parti attrici chiede di procedersi in giudizio, mentre con note del
16/02/2024 le società attrici rifiutavano la proposta conciliativa in quanto ritengono di essere assolutamente penalizzate dalla suddetta proposta e chiedono di procedersi in giudizio.
16. Con ordinanza del 19/02/2024, rilevata la mancata adesione all'accordo delle parti attrici e viste le richieste istruttorie, il g.i. non ammetteva le richieste di prova testimoniali di entrambe le parti in quanto formulate su capi generici e irrilevanti e provate su alcuni capi documentalmente, né la consulenza tecnica richiesta dalle società attrici ritenuta superflua ed esplorativa in quanto il “ suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione n 30218/2017).
17. Infine la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per note ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 5/2/25.
pagina 7 di 11 18. E' opportuno - in via logicamente preliminare - inquadrare correttamente la presente controversia risarcitoria sotto il profilo squisitamente giuridico.
19. Orbene, in primo luogo devesi richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di legittimità secondo cui “ la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio” (cfr. Cass. nn. 3536/2000, 750/2002,
15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016); inoltre deve affermarsi che
“l'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato opera interrompendo il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di denuncia o di una querela infondate” (cfr. Cass. nn. 10033/2004 e 30988/2018). Si tratta dunque di principi consolidati, basati sul rilievo secondo cui “le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate, in primo luogo, sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate” (cfr. Cass. nn. 11898/2016 cit. e
11271/2020). Pertanto, in tale contesto resta inteso che “in ogni caso, è
pagina 8 di 11 onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia, giacché, rispetto all'azione risarcitoria proposta spetta all'asserito calunniato provare tutti gli elementi del fatto illecito, e quindi anche la sussistenza in capo al convenuto del reato di calunnia” (cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020 cit.), tenendo conto - come già sopra osservato - che “ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (si veda in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n° 29495).
20. Premessi detti principi, va analizzato se le condotte tenute dal convenuto nella vicenda possano qualificarsi come illecite. CP_1
21. In particolare, se la segnalazione da parte del Comune al custode giudiziario, il dr. , sulla situazione presente nell'immobile Persona_2 ove si era insediato il centro di accoglienza per rifugiati, con successiva comunicazione da parte del custode giudiziario, dopo aver effettuato il sopralluogo, al Giudice dell'esecuzione la dott.ssa possa Persona_3 qualificarsi come illecita.
pagina 9 di 11 22. Orbene tale condotta non può che qualificarsi come lecita, trattandosi peraltro di mera segnalazione poi comunicata al giudice dell'esecuzione, a tutela anche dei propri interessi quale creditore, e quale mera notizia per le determinazioni di quest'ultima.
23. Peraltro la mera presentazione di una denuncia-querela o di un esposto, di per sé, non è fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, in quanto occorre che ricorra il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
di conseguenza, questi non incorre in responsabilità civile se non nel caso in cui, agendo con dolo, si rende responsabile del delitto di calunnia, non essendo rilevante la semplice colpa, dovuta a leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (così, da ultimo, Tribunale
Grosseto sez. I, 09/09/2024, n.735)
24. Nella specie qualunque dolo sarebbe in ogni caso da escludere, avendo anzi il custode e il G.E. dato correttamente seguito a tale segnalazione provvedendo a risolvere il contratto.
25. In ogni caso, per quanto anticipato, essendo il giudizio penale poi avviato sulla base di iniziativa pubblicistica da parte del Tribunale e poi della
Procura, si sarebbe anche interrotto qualsiasi nesso causale.
26. Giova pertanto chiarire, stante la precisa deduzione sul punto con memoria conclusionale di replica del 27/4/25, l'irrilevanza quindi delle richieste istruttorie avanzate dalle attrici, dovendosi confermare l'ordinanza non ammissiva alla luce anche dell'assenza di rilevanza per il presente giudizio.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate entro i massimi, stante la non accettazione della proposta di conciliazione del
Giudice prevista dall'art. 185 bis c.p.c da parte degli attori, migliorativa per pagina 10 di 11 gli attori rispetto all'esito complessivo della lite, che ne vede il rigetto integrale con condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni;
2. condanna le società attrici (p.i. ) e Parte_1 P.IVA_1
(p.i. ), solidalmente tra loro, al Parte_2 P.IVA_2 pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t. che liquida in complessivi € 11.000,00
[...] per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA.
Lagonegro, data
Il Magistrato
Dott. Riccardo SABATO
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 534 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(p.i. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via Pastena snc e
(p.i. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via S.S.426 km 10
+ 600 rappresentate e difese dall'avv. Guglielmo BOSCO (C.F.
) presso il cui studio in Montesano Scalo (SA), via C.F._1
Mazzini n 2, sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
ATTRICI
E
pagina 1 di 11 ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Sindaco legale rapp.te p.t., con sede legale in San Pietro al Tanagro (NA), alla piazza Enrico Quaranta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
RIVELLESE (C.F. presso il cui studio in Sala Consilina C.F._2
(SA), via Mezzacapo n. 95, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), DANNI DA REATO
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via PEC l'8 aprile 2022, le società
chiamavano in giudizio il Parte_3 Parte_2
San Pietro al Tanagro per accertare e far dichiarare la CP_1 responsabilità di questi da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e per condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 227.258,55 o a quella maggiore o minore da accertarsi in giudizio anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, e infine condannarsi alle spese e ai compensi di causa.
2. Le società e Parte_2 Parte_1 entrambe nella persona del legale rappresentante CP_2 concedevano in locazione rispettivamente la prima l'immobile e la seconda le attrezzatture e gli arredi interni presenti in seno all'immobile adibito a pagina 2 di 11 struttura alberghiera denominato “Hotel Tanagro” e ubicato in San Pietro al
Tanagro (Sa).
3. Tale locazione avveniva con la società cooperativa sociale
L'IMPRONTA riguardante l'utilizzo dell'immobile sito nel Comune di San
Pietro al Tanagro alla via SS n 426 km 10.600 nonché i beni mobili rinvenienti all'interno dell'immobile stesso per il pattuito prezzo di locazione per € 48.000, oltre iva, per il primo anno e € 72.000, oltre iva, per il secondo anno.
4. Tale immobile era però sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n 38/2009 del Tribunale di Lagonegro, già Tribunale di Sala
Consilina, in cui la società risultava essere Parte_2 debitrice esecutata e per cui versava un'indennità di occupazione in favore del custode giudiziario. Data la sussistenza di questa situazione, il CP_1 riteneva che l'immobile non potesse essere sublocato alla Cooperativa e, rappresentando tale circostanza, formalizzava per iscritto l'esposto al
Giudice dell'esecuzione la Dott.ssa Zingales che lo trasmetteva alla Procura della Repubblica.
5. Con tale esposto da un lato si determinava la mancata attuazione dello stipulato contratto di locazione e dall'altro lato si dava avvio a un procedimento penale n 1486/2016 in capo al legale rappresentante della per il reato di cui all'articolo 388, co II comma Parte_2
c.p., che si concludeva con sentenza n 643/2019 del 24/09/2019 per non doversi procedere ex art 469 c.p.p. in quanto difettava della querela di parte del CP_1
6. Dopo aver inoltrato l'esposto, il non presentava nessun CP_1 formale atto di querela né si era costituito parte civile in seno al giudizio penale.
pagina 3 di 11 7. Oltre a ciò, il invitato a concludere una convenzione di CP_1 negoziazione assistita comunicava tramite il suo legale di fiducia di non aderire in quanto riteneva di non essere stato causa di alcun danno.
8. A causa del procedimento penale, le società istanti ritenevano di aver subito dei danni che, in base alla perizia giurata e asseverata del
7/01/2022 n 46 del dottore venivano quantificati in € Persona_1
227.258,55 di cui € 146.643,39 spettanti alla società
[...]
e di cui € 80.615,16 spettanti alla società Parte_2 Parte_1
In particolare, quale danno per lucro cessante subito dalle società, il dott.
considerava i soli canoni pattuiti a cui sono stati aggiunti gli Persona_1 interessi legali fino alla data della perizia e con riferimento al periodo compreso tra il 12 novembre 2015 (data di inizio del contratto di fitto di ramo di azienda ) e il 17 novembre 2017 (data di vendita dell'immobile).
9. Sulla base di tali premesse, le società e Parte_1 chiedevano all'adito Tribunale l'accoglimento Parte_2 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito del ex art 2043 c.c.; condannare il al risarcimento CP_1 CP_1 del danno nella misura di € 227.258, 55 o a quella maggiore o minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U.; condannare alle spese e ai compensi di causa”.
10. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
06/04/2022, si costituiva il , il quale Controparte_1 impugnava l'atto introduttivo perché inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondato in fatto per i motivi che si espongono.
11. Lo stesso deduceva che:
a. nella procedura esecutiva n 38/2009 che aveva quale oggetto dell'espropriazione immobiliare l'immobile di proprietà della
[...]
il Tribunale di Lagonegro nominava con ordinanza Parte_2
pagina 4 di 11 5/05/2015 quale delegato alle vendite e custode giudiziario il dott.
. Nella procedura, fra i vari creditori intervenuti vi era Persona_2 anche il che vantava un credito pari a € Controparte_1
105.409,00;
b. su relazioni del professionista delegato e acquisito il parere dei creditori, il Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato la stipula di un accordo di detenzione transitoria in favore della società Parte_2
c. infatti, nella data 12/11/2015 veniva stipulato tra il dott.
e la società un accordo Persona_2 Parte_2 con il quale veniva concesso alla società il diritto di occupazione dell'intero compendio immobiliare di proprietà della società Parte_2 per un canone mensile di € 500,00;
[...]
d. in detta scrittura privata, veniva concordato che l'
[...] avrebbe dovuto rilasciare il locale non appena l'asta Parte_2 immobiliare avesse avuto esito positivo per consentire all'eventuale aggiudicatario di entrare in possesso dell'immobile;
e. in data 27/05/2016 il dott. riceveva una nota pec Per_2 dell'avv. Marrone ove dichiarava di proporre in fitto l'immobile in favore della cooperativa L'IMPRONTA e che la detentrice Parte_2 avrebbe concesso la propria disponibilità a recedere dal rapporto stipulato con il custode giudiziario.
f. dal momento che era stata fissata l'asta il 26/07/2016 il
Tribunale non prestava consenso, nonostante ciò, il legale rappresentante provvedeva inopinatamente a locare l'immobile alla società CP_2 cooperativa sociale L'impronta.
g. nel frattempo, il Comune di San Pietro al Tanagro segnalava che l'immobile era stato occupato dalla cooperativa che aveva insediato un centro di accoglienza per rifugiati;
pagina 5 di 11 h. in data 4/07/2016 il dottore dopo aver Persona_2 effettuato un sopralluogo riferiva la situazione al giudice dell'esecuzione la dott.ssa Zingales la quale adottava un provvedimento in cui rilevava che la società titolare solo della detenzione Parte_2 provvisoria, in assoluta violazione delle condizioni di occupazione di cui alla scrittura privata 11/12/15 e senza aver fatto alcuna comunicazione agli organi della suddetta procedura, aveva stipulato con la società Cooperativa sociale L'IMPRONTA un contratto di prestazione di servizi alberghieri peraltro non registrato all'Agenzia delle Entrate;
i. con tale provvedimento in data 19/07/2016 il Giudice dell'Esecuzione disponeva che il custode giudiziario provvedesse all'immediata risoluzione della scrittura privata stipulata in data 11/12/2015
e all'immediato rilascio dell'immobile da parte degli occupanti avvalendosi anche della forza pubblica.
j. quindi il custode procedeva a eseguire l'ordine del Giudice, risolvendo la scrittura con la società e Parte_2 facendo liberare l'immobile occupato illecitamente dalla società cooperativa sociale L'impronta,
k. il G.E., atteso la gravità della cosa che coinvolgeva anche la
Prefettura di Salerno, alla quale le attrici avevano falsamente dichiarato di essere nel pieno e giuridico possesso dell'immobile, comunicava i fatti alla locale Procura della Repubblica.
12. Sulla base di tali premesse, il Controparte_1 chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito di rigettare integralmente la domanda proposta perché inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondata nel merito;
Con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria;
Con vittoria di spese e competenze legali”.
pagina 6 di 11 13. All'udienza del 19/09/2022 sono stati concessi i termini ex art
183, VI comma c.p.c.
14. In data 26/09/2023 il Giudice con ordinanza ex art 185 bis c.p.c. formulava alle parti la proposta conciliativa nei seguenti termini:
“versamento della parte attrice della somma di € 1.000 a favore del convenuto e spese processuali compensate”. CP_1
15. All'udienza del 19/02/2024 con note del 14/02/2024 il si CP_1 riportava integralmente a tutte le difese chiedendone l'accoglimento. In merito alla proposta conciliativa il dichiara di aderire anche se non CP_1 ha ricevuto alcun cenno della controparte e in caso di rifiuto proveniente dalle parti attrici chiede di procedersi in giudizio, mentre con note del
16/02/2024 le società attrici rifiutavano la proposta conciliativa in quanto ritengono di essere assolutamente penalizzate dalla suddetta proposta e chiedono di procedersi in giudizio.
16. Con ordinanza del 19/02/2024, rilevata la mancata adesione all'accordo delle parti attrici e viste le richieste istruttorie, il g.i. non ammetteva le richieste di prova testimoniali di entrambe le parti in quanto formulate su capi generici e irrilevanti e provate su alcuni capi documentalmente, né la consulenza tecnica richiesta dalle società attrici ritenuta superflua ed esplorativa in quanto il “ suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione n 30218/2017).
17. Infine la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per note ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 5/2/25.
pagina 7 di 11 18. E' opportuno - in via logicamente preliminare - inquadrare correttamente la presente controversia risarcitoria sotto il profilo squisitamente giuridico.
19. Orbene, in primo luogo devesi richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla Suprema Corte di legittimità secondo cui “ la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose, ovvero solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio” (cfr. Cass. nn. 3536/2000, 750/2002,
15646/2003, 1542/2010 e 11898/2016); inoltre deve affermarsi che
“l'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato opera interrompendo il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di denuncia o di una querela infondate” (cfr. Cass. nn. 10033/2004 e 30988/2018). Si tratta dunque di principi consolidati, basati sul rilievo secondo cui “le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate, in primo luogo, sull'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate” (cfr. Cass. nn. 11898/2016 cit. e
11271/2020). Pertanto, in tale contesto resta inteso che “in ogni caso, è
pagina 8 di 11 onere della parte deducente provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia, giacché, rispetto all'azione risarcitoria proposta spetta all'asserito calunniato provare tutti gli elementi del fatto illecito, e quindi anche la sussistenza in capo al convenuto del reato di calunnia” (cfr. Cass. 30988/2018 e 11271/2020 cit.), tenendo conto - come già sopra osservato - che “ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (si veda in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. III, 24 ottobre 2023 n° 29495).
20. Premessi detti principi, va analizzato se le condotte tenute dal convenuto nella vicenda possano qualificarsi come illecite. CP_1
21. In particolare, se la segnalazione da parte del Comune al custode giudiziario, il dr. , sulla situazione presente nell'immobile Persona_2 ove si era insediato il centro di accoglienza per rifugiati, con successiva comunicazione da parte del custode giudiziario, dopo aver effettuato il sopralluogo, al Giudice dell'esecuzione la dott.ssa possa Persona_3 qualificarsi come illecita.
pagina 9 di 11 22. Orbene tale condotta non può che qualificarsi come lecita, trattandosi peraltro di mera segnalazione poi comunicata al giudice dell'esecuzione, a tutela anche dei propri interessi quale creditore, e quale mera notizia per le determinazioni di quest'ultima.
23. Peraltro la mera presentazione di una denuncia-querela o di un esposto, di per sé, non è fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, in quanto occorre che ricorra il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
di conseguenza, questi non incorre in responsabilità civile se non nel caso in cui, agendo con dolo, si rende responsabile del delitto di calunnia, non essendo rilevante la semplice colpa, dovuta a leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (così, da ultimo, Tribunale
Grosseto sez. I, 09/09/2024, n.735)
24. Nella specie qualunque dolo sarebbe in ogni caso da escludere, avendo anzi il custode e il G.E. dato correttamente seguito a tale segnalazione provvedendo a risolvere il contratto.
25. In ogni caso, per quanto anticipato, essendo il giudizio penale poi avviato sulla base di iniziativa pubblicistica da parte del Tribunale e poi della
Procura, si sarebbe anche interrotto qualsiasi nesso causale.
26. Giova pertanto chiarire, stante la precisa deduzione sul punto con memoria conclusionale di replica del 27/4/25, l'irrilevanza quindi delle richieste istruttorie avanzate dalle attrici, dovendosi confermare l'ordinanza non ammissiva alla luce anche dell'assenza di rilevanza per il presente giudizio.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate entro i massimi, stante la non accettazione della proposta di conciliazione del
Giudice prevista dall'art. 185 bis c.p.c da parte degli attori, migliorativa per pagina 10 di 11 gli attori rispetto all'esito complessivo della lite, che ne vede il rigetto integrale con condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni;
2. condanna le società attrici (p.i. ) e Parte_1 P.IVA_1
(p.i. ), solidalmente tra loro, al Parte_2 P.IVA_2 pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t. che liquida in complessivi € 11.000,00
[...] per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA.
Lagonegro, data
Il Magistrato
Dott. Riccardo SABATO
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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