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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Acquedotto: gestore responsabile dei danni da allagamento condominialeGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6673/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6673-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Loffredo (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Salerno alla via Silvio Baratta n. 195, come da procura in atti Attore
Contro
(c.f. nato a [...] il [...] e TR C.F._3
(c.f. ) nata a [...] il [...] entrambi Controparte_2 C.F._4 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Di Filippo (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._5 presso il suo studio sito in CA (SA) al Viale della Repubblica 59, come da procura in atti
Convenuti
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Vito Carabotta (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Zara 20, come da procura in atti
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/02/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - è Parte_1 proprietario di un appartamento sito in Salerno alla via E. Caterina 60, piano terzo, di 4 vani ed accessori, nel quale egli risiede unitamente alla propria famiglia;
- nel corso del mese di giugno dell'anno 2016, il suddetto appartamento veniva danneggiato, in quasi tutti i vani che lo compongono, da infiltrazioni di acqua proveniente dell'impianto idrico del sovrastante appartamento di proprietà dei coniugi SI.ri e TR
, entrambi residenti in [...]; - l'attore, che in quel periodo Controparte_2 non dimorava nell'appartamento, tramite la propria coniuge, SI.ra , SO appresa tale circostanza, diffidava i coniugi a porvi rimedio, Controparte_4 ricordando anche loro come si stesse ripresentando l'identico problema di circa un anno e mezzo prima;
- in data 08/07/16, la SI.ra , recatasi per un controllo SO nell'appartamento e realizzando un aggravamento dei fenomeni di infiltrazione, chiedeva l'intervento dei vigili del fuoco che, intervenuti quello stesso giorno, ispezionavano sia l'appartamento del che quello dei coniugi _1 _5
; - i vigili redigevano un rapporto nel quale riportavano: “Al terzo piano di via
[...]
Eugenio Caterina 60 all'interno dell'appartamento di vi era Parte_1 un'infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento dell'interno 7 di proprietà della Cont Famiglia Filippo - si constatava che nell'appartamento di CP_1 Parte_1
vi era stata un'infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento dell'interno
[...]
7 di proprietà della Famiglia che aveva interessato i seguenti TR locali: bagno con ancora diversi rivoli d'acqua a terra, il soffitto impregnato d'acqua e con distacchi di pitture, il locale cucina con varie macchie di umido al soffitto, il corridoio che presentava una macchia nell'angolo e infine nella stanza da letto sopra l'armadio, sia vicino al muro che sotto il soffitto;
- , presente sul posto, ci CP_1 informava che il tubo di scarico si era otturato e fuoriusciva acqua che si infiltrava nel pavimento. Infatti, al nostro arrivo sul posto non vi erano sgocciolamenti d'acqua dal soffitto dell'appartamento della famiglia Si conSIlia di fare asciugare _1 prima di fare eseguire una nuova pitturazione”; - pur essendosi verificato lo stesso episodio all'incirca venti mesi prima e la moglie nulla avevano fatto per CP_1 porvi rimedio;
- si disponeva all'attesa per fare asciugare gli ambienti;
- in data 09/08/16, ad un mese dall'intervento dei VV.FF., l'attore constatava che le infiltrazioni continuavano e, pertanto, richiedeva nuovamente l'intervento dei vigili del Fuoco che, sopraggiunti, redigevano il rapporto nel quale riferivano: “Ad attenderci in Via E. Caterina, civico 60, via era il SI. Il richiedente ci faceva notare che nel _1 bagno e nella camera da letto, vi era una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore. In considerazione di quanto sopra si provvedeva e ci portavano al piano superiore, presso l'abitazione del SI. , intero 7 quarto piano. TR
All'interno vi era una SInorina in affitto, si spiegava le problematiche alla SInorina, la stessa ci faceva entrare in casa per poi recarci presso il bagno vicino alla cucina. Il bagno risultava in fase di lavori, era privo dei servizi, del pavimento e dei rivestimenti. Si notava che vi era un tubo in pvc che proveniva dalla cucina e dallo stesso fuoriusciva ogni qualvolta veniva usato il lavabo delle cucina. L'acqua caduta dal tubo in pvc si pagina 2 di 7 riversava sul solaio privo di pavimento causando copiose infiltrazioni all'appartamento della SI.ra . L'inquilina raggiungeva telefonicamente il proprietario Per_1 dell'appartamento, SI. , il quale veniva informato dell'accaduto; lo TR stesso avrebbe mandato l'indomani un tecnico per ripristinare il tutto. Si ammoniva l'inquilina di utilizzare il lavabo della cucina fino all'arrivo del tecnico mandato dal SI. .”; - a poco più di un anno e mezzo da un precedente similare episodio, CP_1
l'incuria o cattiva esecuzione dei lavori di ripristino, provocava un episodio di infiltrazione ancora più grave nel proprio appartamento proveniente sempre dal sovrastante appartamento dei coniugi convenuti aggiungendo che, mentre si attendeva l'asciugatura delle pareti e dei soffitti rovinati, si verificavano nuove infiltrazione attribuibili alla negligenza dei coniugi;
- avendo i convenuti deciso di rifare l'impianto idrico del bagno, emergeva che il lavello della cucina scaricava l'acqua sul solaio del bagno, invece che venire incanalate nello scarico;
- Tale circostanza arrecava dei danni alle pareti e ai soffitti, oltre che alla mobilia di proprietà dell'attore. Tanto premesso, esperito tentativo obbligatorio di mediazione e conciliazione di cui all'art.5 del d.lgs. 28/2010 presso l'organismo di mediazione “ADR Riconciliamo”, sede distaccata di Salerno, che però non sortiva l'effetto sperato chiedeva dichiarazione di responsabilità dei convenuti per il verificarsi degli eventi lamentati e sentirli condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni quantificati in € 9.387,71, oltre alla somma di € 2.000,00 a titolo di danno esistenziale a causa del mancato utilizzo della propria residenza da parte dell'attore e della sua famiglia. Con comparsa di costituzione e risposta con citazione di terzo del 06/11/2017, si costituivano in giudizio i SI.ri e i quali, eccepita l'infondatezza CP_1 CP_2 della domanda di parte attrice, dichiaravano di voler chiamare in causa il
[...]
, in persona dell'Amministratore condominiale p.t., Controparte_6
Avv. , nonché la , in persona del legale Parte_2 Controparte_3 rappresentante p.t. e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto. A sostegno di ciò, deducevano che, nel settembre dell'anno 2014, una perdita d'acqua dall'impianto idraulico del loro appartamento provocava delle infiltrazioni d'acqua, risoltesi in macchie d'umidità sulle mura del sottostante immobile del SI. Nell'accorso, il SI. provvedeva, _1 CP_1 immediatamente, a riparare il predetto guasto, nel mentre il costo dei lavori di ripristino dell'appartamento veniva indennizzato dalla , in _1 Controparte_3 virtù della polizza stipulata dall'Amministratore condominiale a garanzia, anche, di tali eventi dannosi. Per i successivi due anni, non vi furono episodi analoghi fino allo spirare del mese di giugno 2016 allorquando, purtroppo, si verificava una nuova, e diversa, perdita d'acqua dal bagno sito nell'appartamento dei coniugi, questa volta dovuta ad un mero otturamento del tubo di scarico. Affermava il di aver provveduto CP_1 immediatamente, a risolvere la problematica segnalata. Per di più, programmava i lavori di rifacimento dell'intero locale bagno. A distanza di pochi giorni, il 07 luglio 2016, su segnalazione del SI. i VVFF _1 di Salerno eseguivano un sopralluogo sui luoghi di causa. In quell'occasione, continuano pagina 3 di 7 i convenuti, gli agenti constatavano che, effettivamente, vi era stata una perdita d'acqua dal loro appartamento ma che la stessa si era arrestata “infatti al nostro arrivo sul posto non vi erano sgocciolamenti d'acqua dal soffitto dell'appartamento della famiglia;
rilevavano, inoltre, che nel bagno dell'attore erano presenti rivoli d'acqua a _1 terra, segno inequivocabile che la famiglia non si era preoccupata di _1 asciugare l'acqua che nei giorni precedenti si era ivi raccolta. A tal proposito, quindi, il SI. dichiarava di aver dato inizio ai lavori di ristrutturazione del locale bagno CP_1 dell'appartamento di proprietà; in corso d'esecuzione, tuttavia, accidentalmente, si verificava una nuova perdita d'acqua che si ripercuoteva nell'appartamento dell'attore. In prosieguo, i lavori di ristrutturazione del bagno venivano portati a termine a regola d'arte e, da quell'ultimo episodio, non si sono più verificate infiltrazioni d'acqua dall'appartamento dei convenuti. Questi concludevano asserendo che i danni lamentati andavano addebitati alla negligenza ed inerzia dell'attore che nulla aveva fatto per evitarne l'insorgenza. In ultima battuta, i convenuti spigavano che i danni lamentati erano garantiti dall in virtù del contratto stipulato Controparte_3 dall'Amministratore condominiale, polizza nr. 43119/48/782063234 e, pertanto, chiedevano autorizzazione a citare in giudizio la citata compagnia assicurativa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/10/2018, si costituiva la terza chiamata la quale evidenziava come il lamentato danno, Controparte_3 sia per come verificatosi, sia per il tempo in cui si assumeva essersi verificato non rientrava fra quelli coperti dalla polizza contratta. Eccepiva, quindi, l'inoperatività della polizza, per essersi i danni verificatisi per fatti e tempi diversi da quelli coperti dalla polizza de quo. Nel merito, evidenziava che la responsabilità di eventuali infiltrazioni ricadeva in capo ai convenuti principali, anche per gli eventuali aggravamenti e, per questo, chiedeva la propria estromissione dal giudizio de quo per carenza di interesse a resistere, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Specificava la chiamata compagnia assicuratrice che la polizza non fosse operante poiché derivante da
“acque libere”, mentre la copertura era prevista per i danni derivanti da rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni ed impianti fissi. Erano esclusi inoltre i danni provocati a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture diverse dai pluviali o grondaie. Così costituito il contraddittorio, si procedeva alla trattazione della causa che avveniva anche con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 05/02/2025, assegnata a sentenza con i termini di legge.
- Nel merito La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è fondata e va accolta. Tramite l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta l'attore ha provato di aver subito dei danni al proprio appartamento. Le infiltrazioni d'acqua in condominio che, dal piano superiore, danneggiano l'edificio sottostante, sono di responsabilità del proprietario anche nel caso di cattivo intervento di riparazione operato da una ditta terza, se non ci si è attenuti ai criteri di prudenza e pagina 4 di 7 diligenza nella scelta degli appaltatori e dei fornitori. Come ha sottolineato la Suprema Corte di Cassazione Sez. 3 con sentenza n. 11152 del 27/04/2023, la responsabilità ex art. 2051 cc ha natura oggettiva fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare né presumere la colpa del custode e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale (esclusiva o concorrente) delle condotte del danneggiato o di un terzo che rivestano indefettibilmente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Nella fattispecie, i convenuti non hanno provato la sussistenza di elementi in tal senso. Inoltre, va specificato che le infiltrazioni d'acqua possono causare la formazione di muffe che possono essere dannose per la salute umana. Le muffe si sviluppano in ambienti umidi e possono produrre spore che vengono rilasciate nell'aria. L'esposizione alle spore di muffa può causare una serie di problemi alla salute, come irritazioni agli occhi, al naso e alla gola, tosse, starnuti, congestione nasale, problemi respiratori e persino reazioni allergiche. Inoltre, alcune tipologie di muffe possono produrre sostanze chimiche tossiche chiamate micotossine, che possono essere dannose se inalate o ingerite. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice civile, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto due volte, e precisamente, in data 15/07/2016 e 09/08/2016. Il sinistro si è verificato, come dichiarato da Scheda di Rapporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno (prot. scheda 7505/1 del 09.08.2016), a seguito di fuoriuscita d'acqua da una tubazione in PVC posta all'interno dell'ambiente bagno patronale, in fase di ristrutturazione, dell'immobile di proprietà del SI. al piano 6° della scala B, ove lo TR stesso ambiente risultava privo di pavimento e massetto di sottofondo. Tale tubazione, collegata direttamente allo scarico del lavello dell'adiacente ambiente cucina, sversava acqua sul piano calpestio del bagno ogni qualvolta lo stesso veniva utilizzato. L'acqua, che fuoriusciva dallo scarico in PVC dopo ogni utilizzo del lavello in cucina, si riversava sul solaio del bagno privo di pavimentazione procurando dei parziali allagamenti allo stesso immobile e pertanto consistenti infiltrazioni al piano sottostante di proprietà dell'attore. La tubazione in PVC non era incanalata in nessuna tubazione di scarico. Il quantitativo di acqua che si riversava sul piano calpestio dell'immobile del dott. ha causato, nel tempo, l'ammaloramento delle pareti e dei succieli oltre CP_1
a creare danni a cose (armadio, una porta ed un mobile bagno); danni questi conseguenziali di un vero e proprio allagamento di una porzione dell'immobile dell'attore, allagamento questo, constatato dai Vigili del Fuoco in data 15/07/2016 – prot. 5743/1. I danni alle parti murarie sono stati individuati negli ambienti Disimpegno, Bagno, Cucina e Camera da Letto Patronale con evidenti problematiche infiltrative che hanno causato lo spolvero della tinteggiatura e danni agli intonaci. I danni, poi, hanno interessato n°1 bussola in legno di rovere (solo zoccolatura), n°3 pannelli di fondo pagina 5 di 7 dell'armadio posto in camera da letto - cm. 250x90 x 8 mm... e la zoccolatura del mobile bagno laccato in bianco. Questo Giudice ritiene di rideterminare la somma dovuta all'attore in euro 5000,00 alla luce della istruttoria svoltasi e della lettura di tutta la documentazione. Va pertanto accolta in parte la domanda e vanno condannati i convenuti al pagamento della predetta somma in favore di parte attrice oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo.
- Sulla posizione della Compagnia di assicurazioni chiamata in causa La chiamata in causa, evidenziava che il lamentato danno, sia Controparte_3 per come verificatosi, sia per il tempo in cui si assumeva essersi verificato, non rientrava fra quelli coperti dalla polizza contratta. Invero, l'art 17 della polizza rubricato “Fuoriuscita Liquidi” prevede che sono esclusi, dai danni indennizzabili, quelli provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture diverse dai pluviali o grondaie, installate all'esterno della costruzione o interrate. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie incendio e rischi accessori, spargimento di liquidi ed eventi eccezionali. Si dichiara, pertanto, l'inoperatività della polizza, per essersi i danni verificatisi per fatti diversi da quelli coperti dalla stessa. Va pertanto disattesa la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti della
CP_3
- In ordine alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale Tale richiesta va disattesa. Non vi sono i presupposti per poter riconoscere, nel presente giudizio, tale voce di danno essendo quest'ultima ricollegata ad avvenimenti che inducono chi li subisce ad alterare, in maniera SInificativa, le proprie abitudini di vita e a fare scelte di vita diverse rispetto a quelle che avrebbe fatto in assenza di tale tipologia di danno. In questa sede tali elementi non si rilevano. Le spese tra e e vanno Parte_1 TR Controparte_2 compensate in ragione della reciproca soccombenza mentre per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 5000 a titolo di risarcimento oltre interessi dall'evento al soddisfo;
rigetta le restanti domande di parte attrice pagina 6 di 7 rigetta la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata
- compensa le spese tra e e Parte_1 TR Controparte_2
- condanna la parte convenuta al versamento delle spese che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge in favore della con attribuzione CP_3 in favore del difensore antistatario Salerno 17 lug. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6673-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Loffredo (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Salerno alla via Silvio Baratta n. 195, come da procura in atti Attore
Contro
(c.f. nato a [...] il [...] e TR C.F._3
(c.f. ) nata a [...] il [...] entrambi Controparte_2 C.F._4 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Di Filippo (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._5 presso il suo studio sito in CA (SA) al Viale della Repubblica 59, come da procura in atti
Convenuti
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Vito Carabotta (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Zara 20, come da procura in atti
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/02/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - è Parte_1 proprietario di un appartamento sito in Salerno alla via E. Caterina 60, piano terzo, di 4 vani ed accessori, nel quale egli risiede unitamente alla propria famiglia;
- nel corso del mese di giugno dell'anno 2016, il suddetto appartamento veniva danneggiato, in quasi tutti i vani che lo compongono, da infiltrazioni di acqua proveniente dell'impianto idrico del sovrastante appartamento di proprietà dei coniugi SI.ri e TR
, entrambi residenti in [...]; - l'attore, che in quel periodo Controparte_2 non dimorava nell'appartamento, tramite la propria coniuge, SI.ra , SO appresa tale circostanza, diffidava i coniugi a porvi rimedio, Controparte_4 ricordando anche loro come si stesse ripresentando l'identico problema di circa un anno e mezzo prima;
- in data 08/07/16, la SI.ra , recatasi per un controllo SO nell'appartamento e realizzando un aggravamento dei fenomeni di infiltrazione, chiedeva l'intervento dei vigili del fuoco che, intervenuti quello stesso giorno, ispezionavano sia l'appartamento del che quello dei coniugi _1 _5
; - i vigili redigevano un rapporto nel quale riportavano: “Al terzo piano di via
[...]
Eugenio Caterina 60 all'interno dell'appartamento di vi era Parte_1 un'infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento dell'interno 7 di proprietà della Cont Famiglia Filippo - si constatava che nell'appartamento di CP_1 Parte_1
vi era stata un'infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento dell'interno
[...]
7 di proprietà della Famiglia che aveva interessato i seguenti TR locali: bagno con ancora diversi rivoli d'acqua a terra, il soffitto impregnato d'acqua e con distacchi di pitture, il locale cucina con varie macchie di umido al soffitto, il corridoio che presentava una macchia nell'angolo e infine nella stanza da letto sopra l'armadio, sia vicino al muro che sotto il soffitto;
- , presente sul posto, ci CP_1 informava che il tubo di scarico si era otturato e fuoriusciva acqua che si infiltrava nel pavimento. Infatti, al nostro arrivo sul posto non vi erano sgocciolamenti d'acqua dal soffitto dell'appartamento della famiglia Si conSIlia di fare asciugare _1 prima di fare eseguire una nuova pitturazione”; - pur essendosi verificato lo stesso episodio all'incirca venti mesi prima e la moglie nulla avevano fatto per CP_1 porvi rimedio;
- si disponeva all'attesa per fare asciugare gli ambienti;
- in data 09/08/16, ad un mese dall'intervento dei VV.FF., l'attore constatava che le infiltrazioni continuavano e, pertanto, richiedeva nuovamente l'intervento dei vigili del Fuoco che, sopraggiunti, redigevano il rapporto nel quale riferivano: “Ad attenderci in Via E. Caterina, civico 60, via era il SI. Il richiedente ci faceva notare che nel _1 bagno e nella camera da letto, vi era una copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore. In considerazione di quanto sopra si provvedeva e ci portavano al piano superiore, presso l'abitazione del SI. , intero 7 quarto piano. TR
All'interno vi era una SInorina in affitto, si spiegava le problematiche alla SInorina, la stessa ci faceva entrare in casa per poi recarci presso il bagno vicino alla cucina. Il bagno risultava in fase di lavori, era privo dei servizi, del pavimento e dei rivestimenti. Si notava che vi era un tubo in pvc che proveniva dalla cucina e dallo stesso fuoriusciva ogni qualvolta veniva usato il lavabo delle cucina. L'acqua caduta dal tubo in pvc si pagina 2 di 7 riversava sul solaio privo di pavimento causando copiose infiltrazioni all'appartamento della SI.ra . L'inquilina raggiungeva telefonicamente il proprietario Per_1 dell'appartamento, SI. , il quale veniva informato dell'accaduto; lo TR stesso avrebbe mandato l'indomani un tecnico per ripristinare il tutto. Si ammoniva l'inquilina di utilizzare il lavabo della cucina fino all'arrivo del tecnico mandato dal SI. .”; - a poco più di un anno e mezzo da un precedente similare episodio, CP_1
l'incuria o cattiva esecuzione dei lavori di ripristino, provocava un episodio di infiltrazione ancora più grave nel proprio appartamento proveniente sempre dal sovrastante appartamento dei coniugi convenuti aggiungendo che, mentre si attendeva l'asciugatura delle pareti e dei soffitti rovinati, si verificavano nuove infiltrazione attribuibili alla negligenza dei coniugi;
- avendo i convenuti deciso di rifare l'impianto idrico del bagno, emergeva che il lavello della cucina scaricava l'acqua sul solaio del bagno, invece che venire incanalate nello scarico;
- Tale circostanza arrecava dei danni alle pareti e ai soffitti, oltre che alla mobilia di proprietà dell'attore. Tanto premesso, esperito tentativo obbligatorio di mediazione e conciliazione di cui all'art.5 del d.lgs. 28/2010 presso l'organismo di mediazione “ADR Riconciliamo”, sede distaccata di Salerno, che però non sortiva l'effetto sperato chiedeva dichiarazione di responsabilità dei convenuti per il verificarsi degli eventi lamentati e sentirli condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni quantificati in € 9.387,71, oltre alla somma di € 2.000,00 a titolo di danno esistenziale a causa del mancato utilizzo della propria residenza da parte dell'attore e della sua famiglia. Con comparsa di costituzione e risposta con citazione di terzo del 06/11/2017, si costituivano in giudizio i SI.ri e i quali, eccepita l'infondatezza CP_1 CP_2 della domanda di parte attrice, dichiaravano di voler chiamare in causa il
[...]
, in persona dell'Amministratore condominiale p.t., Controparte_6
Avv. , nonché la , in persona del legale Parte_2 Controparte_3 rappresentante p.t. e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto. A sostegno di ciò, deducevano che, nel settembre dell'anno 2014, una perdita d'acqua dall'impianto idraulico del loro appartamento provocava delle infiltrazioni d'acqua, risoltesi in macchie d'umidità sulle mura del sottostante immobile del SI. Nell'accorso, il SI. provvedeva, _1 CP_1 immediatamente, a riparare il predetto guasto, nel mentre il costo dei lavori di ripristino dell'appartamento veniva indennizzato dalla , in _1 Controparte_3 virtù della polizza stipulata dall'Amministratore condominiale a garanzia, anche, di tali eventi dannosi. Per i successivi due anni, non vi furono episodi analoghi fino allo spirare del mese di giugno 2016 allorquando, purtroppo, si verificava una nuova, e diversa, perdita d'acqua dal bagno sito nell'appartamento dei coniugi, questa volta dovuta ad un mero otturamento del tubo di scarico. Affermava il di aver provveduto CP_1 immediatamente, a risolvere la problematica segnalata. Per di più, programmava i lavori di rifacimento dell'intero locale bagno. A distanza di pochi giorni, il 07 luglio 2016, su segnalazione del SI. i VVFF _1 di Salerno eseguivano un sopralluogo sui luoghi di causa. In quell'occasione, continuano pagina 3 di 7 i convenuti, gli agenti constatavano che, effettivamente, vi era stata una perdita d'acqua dal loro appartamento ma che la stessa si era arrestata “infatti al nostro arrivo sul posto non vi erano sgocciolamenti d'acqua dal soffitto dell'appartamento della famiglia;
rilevavano, inoltre, che nel bagno dell'attore erano presenti rivoli d'acqua a _1 terra, segno inequivocabile che la famiglia non si era preoccupata di _1 asciugare l'acqua che nei giorni precedenti si era ivi raccolta. A tal proposito, quindi, il SI. dichiarava di aver dato inizio ai lavori di ristrutturazione del locale bagno CP_1 dell'appartamento di proprietà; in corso d'esecuzione, tuttavia, accidentalmente, si verificava una nuova perdita d'acqua che si ripercuoteva nell'appartamento dell'attore. In prosieguo, i lavori di ristrutturazione del bagno venivano portati a termine a regola d'arte e, da quell'ultimo episodio, non si sono più verificate infiltrazioni d'acqua dall'appartamento dei convenuti. Questi concludevano asserendo che i danni lamentati andavano addebitati alla negligenza ed inerzia dell'attore che nulla aveva fatto per evitarne l'insorgenza. In ultima battuta, i convenuti spigavano che i danni lamentati erano garantiti dall in virtù del contratto stipulato Controparte_3 dall'Amministratore condominiale, polizza nr. 43119/48/782063234 e, pertanto, chiedevano autorizzazione a citare in giudizio la citata compagnia assicurativa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/10/2018, si costituiva la terza chiamata la quale evidenziava come il lamentato danno, Controparte_3 sia per come verificatosi, sia per il tempo in cui si assumeva essersi verificato non rientrava fra quelli coperti dalla polizza contratta. Eccepiva, quindi, l'inoperatività della polizza, per essersi i danni verificatisi per fatti e tempi diversi da quelli coperti dalla polizza de quo. Nel merito, evidenziava che la responsabilità di eventuali infiltrazioni ricadeva in capo ai convenuti principali, anche per gli eventuali aggravamenti e, per questo, chiedeva la propria estromissione dal giudizio de quo per carenza di interesse a resistere, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Specificava la chiamata compagnia assicuratrice che la polizza non fosse operante poiché derivante da
“acque libere”, mentre la copertura era prevista per i danni derivanti da rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni ed impianti fissi. Erano esclusi inoltre i danni provocati a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture diverse dai pluviali o grondaie. Così costituito il contraddittorio, si procedeva alla trattazione della causa che avveniva anche con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 05/02/2025, assegnata a sentenza con i termini di legge.
- Nel merito La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è fondata e va accolta. Tramite l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta l'attore ha provato di aver subito dei danni al proprio appartamento. Le infiltrazioni d'acqua in condominio che, dal piano superiore, danneggiano l'edificio sottostante, sono di responsabilità del proprietario anche nel caso di cattivo intervento di riparazione operato da una ditta terza, se non ci si è attenuti ai criteri di prudenza e pagina 4 di 7 diligenza nella scelta degli appaltatori e dei fornitori. Come ha sottolineato la Suprema Corte di Cassazione Sez. 3 con sentenza n. 11152 del 27/04/2023, la responsabilità ex art. 2051 cc ha natura oggettiva fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare né presumere la colpa del custode e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale (esclusiva o concorrente) delle condotte del danneggiato o di un terzo che rivestano indefettibilmente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Nella fattispecie, i convenuti non hanno provato la sussistenza di elementi in tal senso. Inoltre, va specificato che le infiltrazioni d'acqua possono causare la formazione di muffe che possono essere dannose per la salute umana. Le muffe si sviluppano in ambienti umidi e possono produrre spore che vengono rilasciate nell'aria. L'esposizione alle spore di muffa può causare una serie di problemi alla salute, come irritazioni agli occhi, al naso e alla gola, tosse, starnuti, congestione nasale, problemi respiratori e persino reazioni allergiche. Inoltre, alcune tipologie di muffe possono produrre sostanze chimiche tossiche chiamate micotossine, che possono essere dannose se inalate o ingerite. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice civile, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto due volte, e precisamente, in data 15/07/2016 e 09/08/2016. Il sinistro si è verificato, come dichiarato da Scheda di Rapporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno (prot. scheda 7505/1 del 09.08.2016), a seguito di fuoriuscita d'acqua da una tubazione in PVC posta all'interno dell'ambiente bagno patronale, in fase di ristrutturazione, dell'immobile di proprietà del SI. al piano 6° della scala B, ove lo TR stesso ambiente risultava privo di pavimento e massetto di sottofondo. Tale tubazione, collegata direttamente allo scarico del lavello dell'adiacente ambiente cucina, sversava acqua sul piano calpestio del bagno ogni qualvolta lo stesso veniva utilizzato. L'acqua, che fuoriusciva dallo scarico in PVC dopo ogni utilizzo del lavello in cucina, si riversava sul solaio del bagno privo di pavimentazione procurando dei parziali allagamenti allo stesso immobile e pertanto consistenti infiltrazioni al piano sottostante di proprietà dell'attore. La tubazione in PVC non era incanalata in nessuna tubazione di scarico. Il quantitativo di acqua che si riversava sul piano calpestio dell'immobile del dott. ha causato, nel tempo, l'ammaloramento delle pareti e dei succieli oltre CP_1
a creare danni a cose (armadio, una porta ed un mobile bagno); danni questi conseguenziali di un vero e proprio allagamento di una porzione dell'immobile dell'attore, allagamento questo, constatato dai Vigili del Fuoco in data 15/07/2016 – prot. 5743/1. I danni alle parti murarie sono stati individuati negli ambienti Disimpegno, Bagno, Cucina e Camera da Letto Patronale con evidenti problematiche infiltrative che hanno causato lo spolvero della tinteggiatura e danni agli intonaci. I danni, poi, hanno interessato n°1 bussola in legno di rovere (solo zoccolatura), n°3 pannelli di fondo pagina 5 di 7 dell'armadio posto in camera da letto - cm. 250x90 x 8 mm... e la zoccolatura del mobile bagno laccato in bianco. Questo Giudice ritiene di rideterminare la somma dovuta all'attore in euro 5000,00 alla luce della istruttoria svoltasi e della lettura di tutta la documentazione. Va pertanto accolta in parte la domanda e vanno condannati i convenuti al pagamento della predetta somma in favore di parte attrice oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo.
- Sulla posizione della Compagnia di assicurazioni chiamata in causa La chiamata in causa, evidenziava che il lamentato danno, sia Controparte_3 per come verificatosi, sia per il tempo in cui si assumeva essersi verificato, non rientrava fra quelli coperti dalla polizza contratta. Invero, l'art 17 della polizza rubricato “Fuoriuscita Liquidi” prevede che sono esclusi, dai danni indennizzabili, quelli provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture diverse dai pluviali o grondaie, installate all'esterno della costruzione o interrate. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie incendio e rischi accessori, spargimento di liquidi ed eventi eccezionali. Si dichiara, pertanto, l'inoperatività della polizza, per essersi i danni verificatisi per fatti diversi da quelli coperti dalla stessa. Va pertanto disattesa la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti della
CP_3
- In ordine alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale Tale richiesta va disattesa. Non vi sono i presupposti per poter riconoscere, nel presente giudizio, tale voce di danno essendo quest'ultima ricollegata ad avvenimenti che inducono chi li subisce ad alterare, in maniera SInificativa, le proprie abitudini di vita e a fare scelte di vita diverse rispetto a quelle che avrebbe fatto in assenza di tale tipologia di danno. In questa sede tali elementi non si rilevano. Le spese tra e e vanno Parte_1 TR Controparte_2 compensate in ragione della reciproca soccombenza mentre per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 5000 a titolo di risarcimento oltre interessi dall'evento al soddisfo;
rigetta le restanti domande di parte attrice pagina 6 di 7 rigetta la domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata
- compensa le spese tra e e Parte_1 TR Controparte_2
- condanna la parte convenuta al versamento delle spese che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge in favore della con attribuzione CP_3 in favore del difensore antistatario Salerno 17 lug. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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