Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolina De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pietro Calvi 11;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, notificato in data 01.02.2022, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata da -OMISSIS- il 14.08.2020 volta al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103, comma 3, D.L. 34/2020 nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato la Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 3, D.L. 34/2020 in favore del ricorrente sul presupposto che lo stesso non avrebbe lavorato in alcuno dei tre settori indicati dalla norma anzidetta e dall’art. 4 D.M. 27 maggio 2020 in data antecedente al 31 ottobre 2019.
Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione; 2) carenza di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 445/2022 il Collegio, ritenuto prima facie il ricorso infondato “in quanto il documento depositato in giudizio come allegato 5 non appare sufficiente a smentire quanto affermato nel provvedimento impugnato e a dimostrare lo svolgimento da parte del ricorrente di un’attività lavorativa, in uno dei settori previsti all’art. 103 dl n. 34/2020, nel periodo antecedente il 31.10.2019”, ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso si assume la nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per assoluta carenza di motivazione.
3. Il motivo è infondato.
Nel provvedimento gravato si legge che “dalla documentazione presentata in allegato all’istanza…e dalle verifiche effettuate da personale del locale Ufficio Immigrazione è emerso che il predetto non ha mai svolto alcuna attività lavorativa in uno dei tre settori previsti dall’art. 103, co. 3 D.L. 34/2020 e dall’art. 4 D.M. 27.05.2020, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, anche in maniera non regolare, ma ad ogni modo documentabile” e che “l’aver lavorato in uno dei tre settori indicati è un requisito essenziale e determinante ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro”.
Alla luce di quanto evidenziato non può che concludersi nel senso che risultano chiaramente indicate e compiutamente intellegibili le ragioni addotte a sostegno del provvedimento negativo: invero, funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’ iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere e consentirne, eventualmente, il successivo sindacato in sede giurisdizionale, ciò che è esattamente avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente, ben avendo compreso le ragioni indicate a fondamento del provvedimento, ne ha censurato la fondatezza mediante l’articolazione del secondo motivo di ricorso.
4. Passando all’esame di quest’ultimo, il ricorrente ha contestato l’asserita carenza del requisito dello svolgimento di pregressa attività lavorativa in qualità di lavoratore domestico: in particolare, ha dedotto che “l’inadeguatezza dell’istruttoria e del contraddittorio nel procedimento amministrativo non hanno consentito all’Amministrazione resistente l’esame di ulteriori elementi probanti il requisito de quo, in particolare della posizione INPS del ricorrente dalla quale risulta che lo stesso ha svolto l’attività lavorativa in qualità di Domestico dal 7 agosto 2019 al 20 agosto 2019 e dal 10 febbraio 2020 al 24 febbraio 2020 (cfr. doc.5)”.
5. La censura è infondata.
5.1. Giova anzitutto richiamare il quadro normativo rilevante nella fattispecie in esame:
- l’art. 103, comma 2, D.L. 34/2020 stabilisce che «Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;
- il comma 3 dell’art. 103 cit. precisa che «Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare»;
- il comma 16 del medesimo art. 103 prevede che «L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta…»;
- l’art. 3 D.M. 27 maggio 2020 stabilisce che «1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
c) aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta»;
- l’art. 7, comma 2, D.M. cit. stabilisce che «Lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di: a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; certificazione unica; stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo; documento di iscrizione al registro di gente di mare; convenzione di arruolamento; comunicazione Unimare; iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; foglio di paga (per il settore della pesca); qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.)».
5.2. Nel caso di specie, il ricorrente, già in possesso di permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dalla Questura di Bolzano in data 18.07.2019 (v. doc. 3), con istanza presentata in data 14.08.2020 presso la Questura di -OMISSIS-, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del citato art. 103, comma 2, D.L. 34/2020.
Per la positiva conclusione del procedimento egli avrebbe dovuto, quindi, dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa in uno dei tre settori indicati dalla norma summenzionata in data antecedente al 31.10.2019.
Tale onere probatorio non risulta, tuttavia, assolto.
Non può, infatti, ritenersi sufficiente a tal fine il doc. 5 prodotto dal ricorrente, nel quale – al di là dello scarno contenuto dello stesso - l’attività lavorativa asseritamente svolta da quest’ultimo nel periodo 07.08.2019-30.08.2019 risulta nello stato “in verifica”.
Trattasi, pertanto, di documento inidoneo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, D.M. 27 maggio 2020, a comprovare il requisito dell’effettivo svolgimento da parte del richiedente, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di attività lavorativa in uno dei settori normativamente previsti.
6. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
7. La risalenza della controversia e la costituzione di mero stile dell’Amministrazione resistente giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.