CASS
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2025, n. 28330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28330 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da AN RG - Presidente - Sent. n. sez. 1333/2025 MO CO CC - 09/07/2025 US ST R.G.N. 15740/2025 MA MI UR - Relatore - TO CO ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: TO LO nato a [...] il [...] IN LI nato a [...] il [...] TO FI nato a [...] il [...] TO GA nato a [...] il [...] RB IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MA MI UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. MICHELE ALFANO per TO ET e RB MA, Avv. MATTEO MURGO per TO EL, Avv. GIOVANNI CANINO e Avv. GUIDO POLLICORO per TO IA e LI FE, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. 1. Il Tribunale di Bologna, per quanto qui di interesse, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna del 18/04/2024, integrato con decreto emesso il 13/05/2024 ed eseguito il 30/05/2024, nei confronti di TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28330 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: MI UR MA Data Udienza: 09/07/2025 2 ET, RB MA, TO EL, TO IA e LI FE in relazione a plurime imputazioni provvisorie a titolo di usura, estorsione ed intestazione fittizia, nonché indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso, a carico del TO ET (al quale è stata applicata anche la misura cautelare della custodia in carcere, in seguito sostituita con la misura degli arresti domiciliari) ed intestazione fittizia in concorso per gli altri destinatari del provvedimento di sequestro. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, TO ET, RB MA, TO EL, TO IA, LI FE, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso TO ET e RB MA. 3.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 161 cod. pen. per avere rigettato l’eccezione di estinzione per prescrizione nei riguardi di TO ET e RB MA, con particolare riferimento al reato contestato al capo 14, relativo ad una ipotesi di intestazione fittizia asseritamente commessa in Nocera Inferiore in data 09/05/2013; il Tribunale ha ritenuto risolutiva in senso contrario la contestazione al ricorrente della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, riferendo in modo erroneo l’iniziale condotta di intestazione fittizia al 07/12/2016; il Tribunale ha erroneamente valutato il certificato penale e i precedenti riferibili al ricorrente ritenendo che alla data del 07/12/2016 aveva riportato sette condanne per delitto, l’ultima delle quali definitiva nel 2012 e dunque nel quinquennio precedente ai fatti contestati al capo 2), con diversa ampiezza del termine di prescrizione, non ancora decorso. La considerazione si deve tuttavia ritenere errata atteso che il reato più risalente è contestato al capo 14; inoltre l’ultima condanna del 29/02/2012 ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. si doveva ritenere estinta in data 22/03/2017, non essendo sufficiente ad impedire tale effetto la mera iscrizione art. 335 cod. proc. pen.; il calcolo della recidiva doveva essere effettuato con riferimento ad un aumento pari solo alla metà e non due terzi come ritenuto dal Tribunale, sicché il fatto commesso il 09/05/2013 si sarebbe prescritto per il TO il 09/05/2022 e per la RB il 09/05/2019. Ne doveva quindi conseguire 3 una dichiarazione di estinzione per prescrizione dei capi 3), 11) 13) ed anche 17) per la sola RB. 3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 512– cod. pen. in relazione alla sussistenza del dolo specifico;
la motivazione sul punto è totalmente omessa;
la difesa in sede di discussione aveva evidenziato come il TO non avesse alcuna intenzione elusiva, né aveva mai palesato tale intenzione nei confronti dei suoi congiunti o coindagati;
il Tribunale pur richiamando la necessità del dolo specifico non ha affrontato effettivamente il tema relativo alla sua sussistenza, non potendo tale elemento essere desunto dal richiamo del tutto generico alle captazioni, nelle quali si affermava esclusivamente che vi era la intenzione e volontà di regalare alcuni beni;
tra l’altro tutte le sospette acquisizioni patrimoniali trovavano la loro giustificazione in una eventuale elusione evasione fiscale tra il 2014 e il 2017. 3.3. Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, oltre che illogicità della stessa in relazione alla legittimità e alla provenienza dei beni sequestrati;
il Tribunale ha fatto propri i rilievi della Guardia di Finanza, escludendo che le precedenti decisioni in materia di prevenzione (che avevano interessato il TO ET) avessero rilevanza nel caso di specie, atteso che le pronunce in questione avevano escluso la sussistenza della pericolosità qualificata;
tale dato è stato affrontato in modo superficiale dal Tribunale, in considerazione del divario cronologico tra i reati spia e il conseguimento di valori sproporzionati, poi utilizzati per l’acquisto di una serie di beni, con confusione in ordine ai presupposti da valutare quanto alla previsione di cui all’art. 240- cod. pen. 4. Ricorso TO EL. 4.1. Violazione di legge in relazione all’art. 512- cod. pen.; le argomentazioni spese dal Tribunale di fatto omettono di considerare le singole posizioni soggettive in ordine alla sussistenza del della imputazione ascritta;
le osservazioni difensive in ordine alla sussistenza tanto dell’elemento oggettivo, che dell’elemento soggettivo della imputazione ascritta, risultano del tutto pretermesse;
non si è tenuto conto della integrale tracciabilità delle operazioni di conto corrente, della regolare erogazione di mutuo ipotecario, delle indennità mensili corrisposte e dunque della sostenibilità del rateo mensile;
è stato omesso qualsiasi riscontro in ordine alla provenienza delle risorse 4 impiegate da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione;
il Tribunale ha inoltre confuso le posizioni di TO MA e RB MA;
manca qualsiasi prova che all’epoca (2015) il TO ET avesse intenzione di eludere possibili misure di prevenzione, tema che riguardava in modo sovrapponibile anche TO EL (anche atteso il rigetto della confisca di prevenzione della azienda Integra Servizi s.r.l. della quale era titolare al 50 % delle quote); è mancata anche una analisi specifica in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo quanto alla consapevolezza delle eventuali finalità del concorrente, atteso che non appare sufficiente la motivazione basata esclusivamente su alcune conversazioni captate e tra l’altro postume rispetto ai fatti imputati. 4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 270 cod. proc. pen.; non poteva essere ammessa la circolazione procedimentale delle intercettazioni proveniente dal processo madre in assenza di ipotesi di connessione rispetto all’odierno procedimento effetto di uno stralcio;
ricorre una vera e propria diversità dei procedimenti che non consente l’utilizzabilità di tali captazioni. 4.3. Violazione di legge in relazione all’art. 240- cod. pen.; la motivazione del Tribunale è erronea nell’aver ritenuto mancante la prova della legittima provenienza del bene, anche e con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della c.d. ragionevolezza temporale;
il provvedimento impugnato non da conto in alcun modo delle giustificazioni allegate dalla difesa del ricorrente quanto alle legittima provenienza della provvista, manca qualsiasi collegamento con TO ET;
inoltre è stata omessa qualsiasi considerazione in ordine al consistente lasso temporale intercorrente tra i reati per i quali TO ET ha riportato sentenza di condanna (l’ultima delle quali risalente al 2011) e l’anno di acquisto dell’immobile di via Righi (2015), in assenza tra l’altro di qualsiasi contestazione a carico del TO ET ai sensi dell’art. 648- cod. pen. 5. Ricorsi LI FE e TO IA (distinti ricorsi con motivi ed argomentazioni del tutto sovrapponibili). 5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 270 cod. proc. pen.; risulta posta in essere una copiosa attività di intercettazione telefonica, sebbene nessun elemento sia da riferire ai ricorrenti;
tale attività captativa si riferisce ad altro procedimento che si era concluso con richiesta di archiviazione, dalla quale emergeva, anche sulla base 5 delle considerazioni del Pubblico ministero, l’inutilizzabilità di tali captazioni per mancanza dei requisiti di cui all’art. 266 cod. proc. pen. o di una connessione rilevante;
il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le captazioni rispetto al tema centrale da riferire alla posizione dei ricorrenti, ovvero l’effettiva titolarità o meno della abitazione in capo agli stessi e, pur tuttavia, tale elemento viene provato proprio richiamando delle captazioni che hanno coinvolto TO ET, così violando il disposto dell’art. 270 cod. proc. pen. in procedimento iscritto in data precedente al 31 agosto 2020. 5.2. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ai ricorrenti, con indebita estensione agli stessi delle valutazioni in tema di recidiva riferibili al solo TO ET;
la difesa ha rilevato come la condotta dovesse essere senza dubbio, comunque, riferita al primo acquisto immobiliare e in relazione a tale compravendita il reato si doveva ritenere certamente prescritto;
l’utilizzazione successiva del provento della vendita per acquistare il secondo immobile non integra una condotta penalmente rilevante. 5.3. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale riscontrato la ricorrenza di un tenuto conto delle decisioni in materia di prevenzione della autorità giudiziaria di Bologna e di Salerno;
tali decisioni hanno apposto il sigillo di legittimità su tutte le operazioni contestate sino al 2014. 5.4. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 512- cod. pen. per omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa dei ricorrenti, con conseguente assenza di motivazione sul punto;
è mancata qualsiasi effettiva considerazione dei guadagni riferibili ai ricorrenti, in considerazione delle rispettive professioni, senza confrontare gli incassi dichiarati dalla pizzeria con le dichiarazioni dei redditi o con gli incassi dei canoni di locazione della pizzeria, il Tribunale ha fatto un uso distorto di tale documentazione (pag. 22 dei ricorsi), con particolare riferimento alla TO IA ed alla progressione della sua attività di psicoterapeuta. 5.5. Violazione di legge in relazione all’art. 512- cod. pen., ricorrenza di e travisamento dell’interpretazione della norma, attesa l’insussistenza sia dell’elemento oggettivo, che soggettivo, anche quanto alle somme riferibili al coindagato TO ET in mancanza di prova in ordine alla finalità elusiva da parte dello stesso;
non si è tenuto conto di precedenti provvedimenti in 6 materia di prevenzione che avevano riscontrato la legittima provenienza del denaro e delle attività economiche riferibili a TO ET;
inoltre, il Tribunale non ha in alcun modo considerato le censure difensive che ricostruivano puntualmente le operazioni di restituzione somme di denaro ottenute in prestito per l’estinzione del mutuo ricadente sulla prima abitazione familiare della coppia TO- LI;
il rapporto padre-figlia non poteva essere ritenuto sufficiente a tal fine e la giurisprudenza citata in ordine alla possibile concorrenza tra finalità elusiva ed eventuali donazioni non appare sufficiente;
la riscontrata valutazione negativa in tema di misure di prevenzione da parte della autorità giudiziaria di Salerno e Bologna rendevano evidente l’assenza del fumus quanto meno in ordine all’elemento soggettivo del reato imputato ai due ricorrenti. 5.6. Violazione di legge in relazione all’art. 240- cod. pen. per erronea applicazione e travisamento della norma in questione;
la difesa ha ricostruito i conteggi e le somme riferibili ai ricorrenti escludendo qualsiasi incidenza delle argomentazioni del Tribunale in ordine alla posizione dei ricorrenti;
non vi è alcuna prova che la somma bonificata da TO MA a TO IA sia effettivamente da riferire al padre della stessa;
anche la motivazione bancaria dello LI non era indicativa in tal senso. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 7. In data 03/07/2025 i difensori di TO IA e LI FE hanno depositato una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale e, sebbene in subordine, hanno richiesto il rinvio del procedimento, giustificando questa richiesta sulla base di documenti allegati alla memoria, relativi alla richiesta proposta art. 129 cod. proc. pen. dinnanzi al Tribunale di Bologna, con contestuale richiesta di revoca del sequestro, verbale di udienza del 05/06/2025 e provvedimento di rinvio alla udienza del 23/10/2025. 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 2. In via preliminare, si deve affrontare la questione posta con la memoria, depositata in data 03/07/2025, con la quale è stato chiesto, 7 sebbene in subordine, il rinvio del procedimento. Per sostenere tale richiesta, la difesa di TO IA e LI FE ha allegato la documentazione sopra richiamata. La richiesta non è consentita. Sul punto è bene ricordare che la struttura e la funzione del giudizio di cassazione - diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli o dedotti dalle parti, con i limiti previsti nel caso di specie ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - impediscano di prendere in considerazione elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso. Non è, dunque, ritualmente valutabile l’ulteriore documentazione indicata dai ricorrenti e ogni altra documentazione non conosciuta dal Tribunale del riesame al momento della decisione (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, non mass.; cfr. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01, che esclude l’ammissibilità di produzioni probatorie che comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito). D’altronde, non a caso, l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. consente, nel giudizio di impugnazione, la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi” (Sez. 2, n. 34 126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01, in motivazione, n.m. sul punto;
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01. In termini, Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, Binetti, non mass.; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801-01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302-01; Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Kurugamage, Rv. 233241-01). Tra l’altro, nel caso di specie, tale produzione documentale non consentita dovrebbe condizionare la valutazione di legittimità del provvedimento impugnato in considerazione di una eventuale e parziale valutazione, nel merito, di istanze quanto mai genericamente riportate anche in questa sede. 3. Passando all’esame dei diversi motivi proposti dai ricorrenti - alcuni dei quali sovrapponibili per questioni ed argomenti proposti sicché saranno trattati congiuntamente - occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto 8 alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il " ", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.“ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279–01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale i ricorrenti non si confrontano effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza delle fattispecie richiamate nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione dei reati richiamati in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433- 01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente valutata la documentazione offerta a sostegno delle tesi dei ricorrenti, quanto ai loro redditi, alle 9 attività professionali svolte, agli investimenti immobiliari realizzati, alla relazione ritenuta non sufficiente tra tali redditi e gli importi necessari agli acquisti, riscontrando in modo logico ed argomentato che l’insieme di elementi allegati e le emergenze investigative dimostrano la sussistenza del dei delitti ai ricorrenti rispettivamente imputati provvisoriamente, con ricostruzione di una complessa attività, caratterizzata tra l’altro da una evidente collegamento tra i diversi soggetti ricorrenti in considerazione del legame familiare tra gli stessi. Il Tribunale ha ampiamente argomentato, con corretto ragionamento indiziario, sia quanto alla piena riferibilità di tali attività illecite al gruppo familiare TO, con ruolo centrale e dominante del TO ET e collegamento delle sue attività con gli acquisti posti in essere dai figli, dalla moglie e dal genero, che quanto alla mancanza di idonee disponibilità in capo ai componenti del nucleo familiare dello stesso. Con tale ampia motivazione i ricorrenti non si confrontano affatto, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, in assenza di reali allegazioni quanto alla ricorrenza di sufficienza reddituale ed effettiva titolarità dei beni oggetto di richiamo quanto alle intestazioni fittizie contestate. 4. Ricorso TO ET e RB MA. 4.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il tema relativo all’asserito decorso del termine di prescrizione è stato difatti posto dai ricorrenti in modo generico ed aspecifico senza confrontarsi non solo con le compiute argomentazioni del Tribunale, ma anche, a monte, con le imputazioni provvisorie agli stessi ascritte. La doglianza è stata inoltre proposta in modo aspecifico, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, attesa la mancanza di specifiche ed idonee allegazioni sul punto. Sul tema introdotto, occorre considerare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01). In tal senso, occorre osservare come i ricorrenti nel motivo proposto si siano riferiti esclusivamente 10 nelle proprie conclusioni ai capi 3,11,13, e 17 senza nulla osservare in ordine al tema della intervenuta prescrizione (qui reiterato) sui numerosi e residui capi di imputazione provvisoria agli stessi rispettivamente ascritti. La genericità delle allegazioni difensive emerge, inoltre, dal richiamo del tutto generico in ordine alla asserita data di consumazione dei reati provvisoriamente imputati richiamati nelle conclusioni predette, atteso che dalle predette imputazioni emerge come il capo 3 sia contestato sino al 27 febbraio 2019, il capo 11 sino al 14 gennaio 2019, il capo 13 con contestazione aperta dal 6 ottobre 2015, il capo 17 sino al 17 febbraio 2018, elementi questi che si pongono in relazione di incompatibilità con la argomentazione difensiva e non sono neanche stati presi in considerazione, quanto meno a livello di contestazione e confutazione, dalle allegazioni difensive rispetto al limitato richiamo ai capi di imputazione sopra indicati. 4.2. Nel motivare ampiamente in ordine alle caratteristiche del sequestro ed alla presenza di plurimi reati spia (estorsione, usura, intestazioni fittizie) riferibili al TO ET, ricostruendo gli elementi a carico dello stesso e del suo nucleo familiare quanto al requisito reddituale ed alla sproporzione dei beni direttamente ed indirettamente riferibili al TO ET anche per il mezzo della contestata interposizione fittizia, il Tribunale ha ampiamente considerato la sussistenza dei presupposti del disposto sequestro (pag. 10 e seg.) con particolare riferimento al tema della sproporzione, con richiamo al profilo del concorso dei familiari nel delitto art. 512- cod. pen., affrontando specificamente il tema della eventuale prescrizione delle condotte ascritte (pag. 11 dove si è valorizzata la genericità della doglianza proposta in quella sede, atteso il riferimento solo ad alcuni capi di imputazione, chiarendo come al TO ET sia stata provvisoriamente contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale); la valutazione effettuata in ordine a tale doglianza è puntuale, logicamente articolata, in assenza di violazione di legge. La riferibilità al TO di tali reati, la contestazione allo stesso della recidiva, il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione anche quanto ai reati ex art. 512- cod. pen. rende attuale e giustificata, in modo argomentato, la apposizione del vincolo anche in relazione agli altri ricorrenti, concorrenti con lo stesso nel reato. Con tale motivazione, con la argomentazione risolutiva evidenziata dal Tribunale, i ricorrenti non si confrontano. 11 4.3. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro, non sono consentiti in quanto, piuttosto che effettivamente delineare l’eventuale ricorrenza di una violazione di legge nella decisione del Tribunale, si limitano a proporre una lettura alternativa degli elementi puntualmente considerati dal Tribunale in ordine alla ricorrenza del del delitto di cui all’art. 512- cod. pen. con particolare riferimento alla sussistenza del dolo specifico (pag. 12 e seg. dove è stata richiamata l’ampia considerazione del giudice di primo grado, l’assenza di contestazioni della difesa in punto di fatto, la genericità delle critiche proposte, la natura risolutiva della attività di indagine svolta e dei molteplici riscontri evidenziati dalla informativa della Guardia di Finanza, l’eccentricità del richiamo alle precedenti decisioni in materia di misure di prevenzione, atteso che il giudizio affrontato nel caso richiamato dalla difesa era incentrato sulla pericolosità specifica, in assenza di qualsiasi riferimento alla configurabilità indiziaria del delitto di cui all’art. 512- cod. pen. proprio con riferimento ai beni oggetto del sequestro preventivo contestato in questa sede). I ricorrenti si sono limitati ad un richiamo parcellizzato e del tutto generico a singoli dati di fatto, senza confrontarsi con la argomentata decisione del tribunale, che ha specificamente affrontato tutti i temi devoluti e qui reiterati, con particolare riferimento alla portata delle contestazioni e dei singoli ruoli svolti, alle precedenti decisioni in tema di prevenzione, alla consulenza tecnica di parte allegata, alla genericità della difesa della RB, che non aveva neanche allegato elementi al fine di dimostrare la propria effettiva titolarità dei beni oggetto di imputazione, alla ricorrenza di un evidente intento elusivo e dolo specifico riferibile al TO GA (pag.14 e seg.), pienamente riscontrato dall’esito delle captazioni allo stesso riferibili, indicative di un complessivo sistema organizzato allo stesso imputabile al fine di evitare iniziative in danno dei suoi beni. Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata;
ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga (Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 12 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01). Nel caso di specie il Tribunale ha riscontrato in modo esplicito e logicamente approfondito, sulla base di plurimi elementi, non solo la sussistenza dell’elemento soggettivo quanto ai delitti provvisoriamente imputati ai ricorrenti, ma anche la sussistenza del (pag. 19 e seg. dove si è richiamata la possibile dispersione dei beni e la caratura criminale del ricorrente TO ET). Nello stesso senso non consentita, oltre che totalmente generica, si deve ritenere la censura articolata nel terzo motivo di ricorso, che di fatto, che ancora una volta si limita a proporre una lettura alternativa del complesso degli elementi indiziari ampiamente considerati dal Tribunale, ritenendo “superficiale” la lettura realizzata dai giudici di merito. Contrariamente, tuttavia, a quanto genericamente dedotto, ricorre una analisi specifica del contesto, dei requisiti reddituali, della sproporzione delle proprietà e dei beni rispetti ai singoli soggetti imputati (pag. 15 e seg.), anche quanto al tema della c.d. ragionevolezza temporale (pag. 21 e seg. con specifica considerazione delle diverse imputazioni provvisorie elevate, affatto richiamate o specificate effettivamente dai ricorrenti in questa sede). 5. Ricorso TO EL. 5.1. Il primo motivo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti, oltre che generici nella loro articolazione. Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro. Anche in questo caso il ricorrente si limita a non condividere le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del dei delitti provvisoriamente imputati allo stesso, nonché quanto al criterio della c.d. ragionevolezza temporale, sostenendo che la motivazione è stata omessa quanto ai rilievi difensivi, così proponendo nella sostanza una censura di mero fatto, in gran parte sovrapponibile a quella già esaminata e proposta da TO ET e RB MA. Il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sul punto (con specifica ricostruzione di contesto sul da pag. 11 e seg. e pag. 21 e seg. quanto al tema della c.d. ragionevolezza temporale e profili inerenti alla confisca art. 240-bis, primo e secondo comma, cod. pen.). Devono in questa sede essere ribadite le considerazioni espresse al § 3 e 4. 5.2. Il secondo motivo di ricorso, che introduce il tema relativo alla utilizzabilità delle captazioni nei confronti del ricorrente art. 270- 13 cod. pen. (con argomentazioni corrispondenti al motivo proposto da TO IA e LI FE) non è consentito, generico, ma anche manifestamente infondato. Occorre, in via preliminare, considerare come tale tema non sia stato in alcun modo proposto dalla difesa del ricorrente in sede di riesame, come emerge dal non contestato riepilogo (pag.4, 5 e 6) delle doglianze proposte dai difensori del TO EL (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). In tal senso è bene ricordare che l'effetto devolutivo dell'impugnazione è conseguenza del principio di disponibilità della domanda, riconosciuta alle parti sia sotto il profilo della presentazione della stessa richiesta, diretta ad ottenere una ", sia sotto l'aspetto della delimitazione del , attraverso la indicazione delle questioni dedotte. Esso è regola di carattere generale, applicabile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal Tribunale in sede di riesame di decreto di sequestro preventivo. Anche in questa fase è indispensabile la specificazione dei motivi, la cui esposizione può essere differita al massimo fino all'inizio della discussione (Sez.5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544-01). Si deve in tal senso ribadire, come principio applicabile al caso di specie, che in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (" e, in quello preventivo, " ), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3 n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023-01). Nel giungere a delineare lo statuto del ricorso per cassazione e la portata del giudizio in ordine ai provvedimenti cautelari reali, questa Corte ha quindi chiarito, con principio applicabile al caso in esame e qui si intende ribadire che in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove 14 successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni ulteriori non confluite in specifiche doglianze dinnanzi al Tribunale del riesame, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752-01, che ha chiarito nell’ambito di una approfondita ricostruzione di sistema che: “nessuna equivalenza sussiste tra la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame e la esclusione dell'obbligo di motivare la domanda di riesame, trattandosi di due profili distinti e tra loro pienamente compatibili…. “, sicché: “non può quindi che ribadirsi, in conclusione …la necessità, per l'interessato, di corredare la richiesta di riesame con appositi motivi e quindi l'obbligo, per lo stesso, ove proponga ricorso in cassazione, di dedurre motivi corrispondenti alle questioni che siano state già sottoposte al previo vaglio del tribunale di riesame, pena l'inammissibilità della deduzione, siccome nuova. Del resto, tale impostazione interpretativa non è, come già detto, affatto estranea alle decisioni di questa Corte, tanto più ove si consideri che la stessa ha già affermato, in tema di motivi addotti a sostegno dell'istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura della custodia cautelare in carcere (con affermazione la quale, , ben si attaglia anche al tema della verifica di presupposti di misure cautelari reali), che, se è vero che l'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen. autorizza l'enunciazione dei motivi in sede di udienza, è anche vero che se il difensore dell'istante, nel procedimento di riesame, dichiari di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza, limitando di fatto le proprie deduzioni sulle esigenze cautelari, si forma il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione non può prendere in esame i motivi di ricorso che attengano a tali indizi (vedi, tra i precedenti già citati sopra, Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, Russano, Rv. 215865). Le stesse considerazioni devono valere, in caso inverso, allorché non siano svolti motivi circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari sottese alla misura coercitiva, adottata con il provvedimento, oggetto di impugnativa (in motivazione, tra i precedenti già citati sopra, Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, Russano, Rv. 215865 - 01). 15 5.3. Ciò posto, occorre inoltre osservare come la censura in questione, di per sé inammissibile per le ragioni appena enunciate, sia da ritenere comunque manifestamente infondata. Il ricorrente richiama infatti il c.d. procedimento madre, dal quale sarebbe scaturito il presente procedimento (anche in questo caso in modo del tutto apsecifico) per effetto di una attività di stralcio ed esclude la ricorrenza di ipotesi di connessione. Nel proporre tale censura, tuttavia, evoca principi non coerenti con il caso di specie per come dalla stessa parte assai genericamente ricostruito nel motivo proposto. Sul punto questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti " tra loro distinti (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542-01; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, PM in pro. La Volla, dep. 2015, Rv. 262496-01; Sez.6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921-01). 6. Ricorsi TO IA e LI FE. 6.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. I ricorrenti difatti non si confrontano con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha escluso una rilevanza delle captazioni nei loro confronti, proponendo una alternativa ricostruzione in fatto secondo la quale, comunque, la ricorrenza di e sarebbe stata dedotta dalle captazioni relative a TO ET, che dovrebbero essere ritenute inutilizzabili. Il Tribunale ha chiarito con motivazione logica ed argomentata come la ricostruzione del dei delitti ascritti ai ricorrenti abbia una base prettamente documentale ed ha quindi ricostruito in modo ampio ed incensurabile l’insieme degli elementi acquisti riferibili ai ricorrenti (pag. 26 e segg.), con una motivazione che non si presta a censure in questa sede. Quanto al tema relativo alla asserita inutilizzabilità delle captazioni, anche in considerazione delle argomentazioni della difesa che richiamano una serie di atti non allegati al ricorso, in mancanza di specificazione in ordine alle captazioni che sarebbero state valutate a 16 carico dei ricorrenti, devono essere richiamati i principi già affermati sull’identico motivo proposto solo in questa sede da TO EL (§ 5.3.) (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542-01; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, PM in pro. La Volla, dep. 2015, Rv. 262496- 01; Sez.6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921-01). 6.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi non tanto nella effettiva allegazione di una violazione di legge, quanto piuttosto nella proposizione di una diversa lettura delle conclusioni del Tribunale, che ha chiarito in modo immune da manifesta illogicità ed in assenza di aporie, la portata delle contestazioni elevate ai ricorrenti in concorso tra loro e con il TO ET, con conseguente legittimità del vincolo, a prescindere dalla loro specifica posizione e ruolo, tenuto conto della recidiva contestata al TO ET. La difesa ha poi contestato la approfondita ed articolata ricostruzione effettuata quanto ai progressivi incrementi immobiliari riferibili ai due coniugi, indicativi di una disponibilità di risorse assolutamente non coerente con i percorsi di vita degli stessi (ripetutamente richiamati e sottolineati anche in sede di ricorso) e con i redditi dichiarati, nell’ambito di una complessiva, collegata, unitariamente organizzata e progressiva attività in sequenza di acquisti immobiliari (pag. 26 e seg.), sulla base di una corposa documentazione bancaria del tutto univoca sul punto al fine di ricostruire il dei delitti provvisoriamente ascritti, tenendo conto appunto di una contestazione in concorso e dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema, richiamando i versamenti in contanti di denaro da parte della TO, i trasferimenti in loro favore in assenza di giustificazione, la diretta riferibilità delle somme così ottenute sempre a TO ET, anche sulla base di alcune operazioni societarie specificamente tracciate in sede di indagine. 6.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, atteso che anche in questo caso piuttosto che rilevare una violazione di legge, i ricorrenti si limitano a reiterare la propria difesa sul punto, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del Tribunale che ha specificamente evidenziato portata e diverso ambito delle due valutazioni realizzate (in questa sede e in sede di prevenzione in precedenza), escludendo qualsiasi interferenza tra i due giudizi. Devono essere in tal senso richiamate le considerazioni già enunciate al § 4.2. 17 Non coglie quindi nel segno la censura secondo la quale ricorrerebbe nel caso di specie una violazione del c.d. divieto di . In tal senso, si deve ricordare che questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che è inapplicabile il principio del divieto di " " tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, desumibile da più fatti anche non costituenti illecito, mentre il presupposto per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale (Sez. 5, n. 6090 del 22/11/2024, Cafiero, Rv. 287529-01; Sez.6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056-01; Sez.2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264387-01). 8.4 Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro. I motivi non sono consentiti, in quanto si risolvono (nell’enunciare nuovamente e in modo sovrapponibile le censure introdotte in sede di riesame) in una contestazione circa la sussistenza del dei delitti oggetto di imputazione provvisoria sia quanto alla ricorrenza dell’elemento oggettivo, che dell’elemento soggettivo (con un improprio richiamo quale vizio del provvedimento denunciato al travisamento della interpretazione della norma, sostenendo l’omessa motivazione quanto alla complessiva posizione dei ricorrenti sulla base della documentazione dagli stessi prodotta, contestando infine il sesto motivo la mancanza di prova in ordine alla provenienza delle somme bonificate alla TO IA, tenuto altresì conto della movimentazione bancaria dello LI). I ricorrenti, nel richiamare in modo amplissimo la loro storia personale, gli studi e le attività lavorative svolte, non si confrontano con la specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ha su base documentale, con motivazione chiara e logicamente riscontrabile, ricostruito la piena ricorrenza anche quanto ai ricorrenti del dei delitti agli stessi provvisoriamente ascritti, così correttamente applicando i principi in tema di concorso nel delitto di cui all’art. 512- cod. pen. In tal senso, devono essere richiamati i principi già richiamati in ordine alla verifica dell’elemento soggettivo del delitto ascritto provvisoriamente al § 4.2. (Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01) che sono stati correttamente applicati dal Tribunale, che ha ampiamente motivato anche quanto alla ricorrenza 18 dell’elemento soggettivo, con specifica considerazione delle allegazioni difensive anche in ordine alla ricorrenza di una eventuale donazione. In conclusione, il Tribunale, nella ampia ricostruzione conseguente al proposto riesame – riscontrando la presenza dei presupposti del e anche in relazione alla posizione dei ricorrenti, proprio attesa la complessa organizzazione ed i legami familiari tra i concorrenti nel reato - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il delitto art. 512– cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la " dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01). Anche quanto all’elemento soggettivo delle imputazioni provvisorie ascritte, il Tribunale ha ampiamente ricostruito la ricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro in applicazione del principio, da ribadire in questa sede, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-03) secondo il quale “la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01; Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.) sicché nelle fattispecie (anche) a dolo specifico «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-03; in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416- cod. pen. anche in termini conformi Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904-01). Risulta, quindi, infondata la doglianza con la quale la difesa ha lamentato la mancanza del dolo specifico in capo ai ricorrenti in relazione alla verifica demandata nella fase attuale del procedimento, attesa la completa ricostruzione fornita dai giudici di merito in ordine al disposto sequestro, con la quale è stato omesso un effettivo confronto, limitandosi alla proposizione di una 19 propria e diversa lettura dei dati riscontrati, ampiamente analizzati e valutati. 7. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025. La Cons. Est. La Presidente IA NU UR NN VE
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. MICHELE ALFANO per TO ET e RB MA, Avv. MATTEO MURGO per TO EL, Avv. GIOVANNI CANINO e Avv. GUIDO POLLICORO per TO IA e LI FE, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. 1. Il Tribunale di Bologna, per quanto qui di interesse, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna del 18/04/2024, integrato con decreto emesso il 13/05/2024 ed eseguito il 30/05/2024, nei confronti di TO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28330 Anno 2025 Presidente: RG AN Relatore: MI UR MA Data Udienza: 09/07/2025 2 ET, RB MA, TO EL, TO IA e LI FE in relazione a plurime imputazioni provvisorie a titolo di usura, estorsione ed intestazione fittizia, nonché indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso, a carico del TO ET (al quale è stata applicata anche la misura cautelare della custodia in carcere, in seguito sostituita con la misura degli arresti domiciliari) ed intestazione fittizia in concorso per gli altri destinatari del provvedimento di sequestro. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, TO ET, RB MA, TO EL, TO IA, LI FE, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso TO ET e RB MA. 3.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 161 cod. pen. per avere rigettato l’eccezione di estinzione per prescrizione nei riguardi di TO ET e RB MA, con particolare riferimento al reato contestato al capo 14, relativo ad una ipotesi di intestazione fittizia asseritamente commessa in Nocera Inferiore in data 09/05/2013; il Tribunale ha ritenuto risolutiva in senso contrario la contestazione al ricorrente della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, riferendo in modo erroneo l’iniziale condotta di intestazione fittizia al 07/12/2016; il Tribunale ha erroneamente valutato il certificato penale e i precedenti riferibili al ricorrente ritenendo che alla data del 07/12/2016 aveva riportato sette condanne per delitto, l’ultima delle quali definitiva nel 2012 e dunque nel quinquennio precedente ai fatti contestati al capo 2), con diversa ampiezza del termine di prescrizione, non ancora decorso. La considerazione si deve tuttavia ritenere errata atteso che il reato più risalente è contestato al capo 14; inoltre l’ultima condanna del 29/02/2012 ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. si doveva ritenere estinta in data 22/03/2017, non essendo sufficiente ad impedire tale effetto la mera iscrizione art. 335 cod. proc. pen.; il calcolo della recidiva doveva essere effettuato con riferimento ad un aumento pari solo alla metà e non due terzi come ritenuto dal Tribunale, sicché il fatto commesso il 09/05/2013 si sarebbe prescritto per il TO il 09/05/2022 e per la RB il 09/05/2019. Ne doveva quindi conseguire 3 una dichiarazione di estinzione per prescrizione dei capi 3), 11) 13) ed anche 17) per la sola RB. 3.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 512– cod. pen. in relazione alla sussistenza del dolo specifico;
la motivazione sul punto è totalmente omessa;
la difesa in sede di discussione aveva evidenziato come il TO non avesse alcuna intenzione elusiva, né aveva mai palesato tale intenzione nei confronti dei suoi congiunti o coindagati;
il Tribunale pur richiamando la necessità del dolo specifico non ha affrontato effettivamente il tema relativo alla sua sussistenza, non potendo tale elemento essere desunto dal richiamo del tutto generico alle captazioni, nelle quali si affermava esclusivamente che vi era la intenzione e volontà di regalare alcuni beni;
tra l’altro tutte le sospette acquisizioni patrimoniali trovavano la loro giustificazione in una eventuale elusione evasione fiscale tra il 2014 e il 2017. 3.3. Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, oltre che illogicità della stessa in relazione alla legittimità e alla provenienza dei beni sequestrati;
il Tribunale ha fatto propri i rilievi della Guardia di Finanza, escludendo che le precedenti decisioni in materia di prevenzione (che avevano interessato il TO ET) avessero rilevanza nel caso di specie, atteso che le pronunce in questione avevano escluso la sussistenza della pericolosità qualificata;
tale dato è stato affrontato in modo superficiale dal Tribunale, in considerazione del divario cronologico tra i reati spia e il conseguimento di valori sproporzionati, poi utilizzati per l’acquisto di una serie di beni, con confusione in ordine ai presupposti da valutare quanto alla previsione di cui all’art. 240- cod. pen. 4. Ricorso TO EL. 4.1. Violazione di legge in relazione all’art. 512- cod. pen.; le argomentazioni spese dal Tribunale di fatto omettono di considerare le singole posizioni soggettive in ordine alla sussistenza del della imputazione ascritta;
le osservazioni difensive in ordine alla sussistenza tanto dell’elemento oggettivo, che dell’elemento soggettivo della imputazione ascritta, risultano del tutto pretermesse;
non si è tenuto conto della integrale tracciabilità delle operazioni di conto corrente, della regolare erogazione di mutuo ipotecario, delle indennità mensili corrisposte e dunque della sostenibilità del rateo mensile;
è stato omesso qualsiasi riscontro in ordine alla provenienza delle risorse 4 impiegate da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione;
il Tribunale ha inoltre confuso le posizioni di TO MA e RB MA;
manca qualsiasi prova che all’epoca (2015) il TO ET avesse intenzione di eludere possibili misure di prevenzione, tema che riguardava in modo sovrapponibile anche TO EL (anche atteso il rigetto della confisca di prevenzione della azienda Integra Servizi s.r.l. della quale era titolare al 50 % delle quote); è mancata anche una analisi specifica in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo quanto alla consapevolezza delle eventuali finalità del concorrente, atteso che non appare sufficiente la motivazione basata esclusivamente su alcune conversazioni captate e tra l’altro postume rispetto ai fatti imputati. 4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 270 cod. proc. pen.; non poteva essere ammessa la circolazione procedimentale delle intercettazioni proveniente dal processo madre in assenza di ipotesi di connessione rispetto all’odierno procedimento effetto di uno stralcio;
ricorre una vera e propria diversità dei procedimenti che non consente l’utilizzabilità di tali captazioni. 4.3. Violazione di legge in relazione all’art. 240- cod. pen.; la motivazione del Tribunale è erronea nell’aver ritenuto mancante la prova della legittima provenienza del bene, anche e con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della c.d. ragionevolezza temporale;
il provvedimento impugnato non da conto in alcun modo delle giustificazioni allegate dalla difesa del ricorrente quanto alle legittima provenienza della provvista, manca qualsiasi collegamento con TO ET;
inoltre è stata omessa qualsiasi considerazione in ordine al consistente lasso temporale intercorrente tra i reati per i quali TO ET ha riportato sentenza di condanna (l’ultima delle quali risalente al 2011) e l’anno di acquisto dell’immobile di via Righi (2015), in assenza tra l’altro di qualsiasi contestazione a carico del TO ET ai sensi dell’art. 648- cod. pen. 5. Ricorsi LI FE e TO IA (distinti ricorsi con motivi ed argomentazioni del tutto sovrapponibili). 5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 270 cod. proc. pen.; risulta posta in essere una copiosa attività di intercettazione telefonica, sebbene nessun elemento sia da riferire ai ricorrenti;
tale attività captativa si riferisce ad altro procedimento che si era concluso con richiesta di archiviazione, dalla quale emergeva, anche sulla base 5 delle considerazioni del Pubblico ministero, l’inutilizzabilità di tali captazioni per mancanza dei requisiti di cui all’art. 266 cod. proc. pen. o di una connessione rilevante;
il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le captazioni rispetto al tema centrale da riferire alla posizione dei ricorrenti, ovvero l’effettiva titolarità o meno della abitazione in capo agli stessi e, pur tuttavia, tale elemento viene provato proprio richiamando delle captazioni che hanno coinvolto TO ET, così violando il disposto dell’art. 270 cod. proc. pen. in procedimento iscritto in data precedente al 31 agosto 2020. 5.2. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ai ricorrenti, con indebita estensione agli stessi delle valutazioni in tema di recidiva riferibili al solo TO ET;
la difesa ha rilevato come la condotta dovesse essere senza dubbio, comunque, riferita al primo acquisto immobiliare e in relazione a tale compravendita il reato si doveva ritenere certamente prescritto;
l’utilizzazione successiva del provento della vendita per acquistare il secondo immobile non integra una condotta penalmente rilevante. 5.3. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale riscontrato la ricorrenza di un tenuto conto delle decisioni in materia di prevenzione della autorità giudiziaria di Bologna e di Salerno;
tali decisioni hanno apposto il sigillo di legittimità su tutte le operazioni contestate sino al 2014. 5.4. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 512- cod. pen. per omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa dei ricorrenti, con conseguente assenza di motivazione sul punto;
è mancata qualsiasi effettiva considerazione dei guadagni riferibili ai ricorrenti, in considerazione delle rispettive professioni, senza confrontare gli incassi dichiarati dalla pizzeria con le dichiarazioni dei redditi o con gli incassi dei canoni di locazione della pizzeria, il Tribunale ha fatto un uso distorto di tale documentazione (pag. 22 dei ricorsi), con particolare riferimento alla TO IA ed alla progressione della sua attività di psicoterapeuta. 5.5. Violazione di legge in relazione all’art. 512- cod. pen., ricorrenza di e travisamento dell’interpretazione della norma, attesa l’insussistenza sia dell’elemento oggettivo, che soggettivo, anche quanto alle somme riferibili al coindagato TO ET in mancanza di prova in ordine alla finalità elusiva da parte dello stesso;
non si è tenuto conto di precedenti provvedimenti in 6 materia di prevenzione che avevano riscontrato la legittima provenienza del denaro e delle attività economiche riferibili a TO ET;
inoltre, il Tribunale non ha in alcun modo considerato le censure difensive che ricostruivano puntualmente le operazioni di restituzione somme di denaro ottenute in prestito per l’estinzione del mutuo ricadente sulla prima abitazione familiare della coppia TO- LI;
il rapporto padre-figlia non poteva essere ritenuto sufficiente a tal fine e la giurisprudenza citata in ordine alla possibile concorrenza tra finalità elusiva ed eventuali donazioni non appare sufficiente;
la riscontrata valutazione negativa in tema di misure di prevenzione da parte della autorità giudiziaria di Salerno e Bologna rendevano evidente l’assenza del fumus quanto meno in ordine all’elemento soggettivo del reato imputato ai due ricorrenti. 5.6. Violazione di legge in relazione all’art. 240- cod. pen. per erronea applicazione e travisamento della norma in questione;
la difesa ha ricostruito i conteggi e le somme riferibili ai ricorrenti escludendo qualsiasi incidenza delle argomentazioni del Tribunale in ordine alla posizione dei ricorrenti;
non vi è alcuna prova che la somma bonificata da TO MA a TO IA sia effettivamente da riferire al padre della stessa;
anche la motivazione bancaria dello LI non era indicativa in tal senso. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 7. In data 03/07/2025 i difensori di TO IA e LI FE hanno depositato una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale e, sebbene in subordine, hanno richiesto il rinvio del procedimento, giustificando questa richiesta sulla base di documenti allegati alla memoria, relativi alla richiesta proposta art. 129 cod. proc. pen. dinnanzi al Tribunale di Bologna, con contestuale richiesta di revoca del sequestro, verbale di udienza del 05/06/2025 e provvedimento di rinvio alla udienza del 23/10/2025. 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 2. In via preliminare, si deve affrontare la questione posta con la memoria, depositata in data 03/07/2025, con la quale è stato chiesto, 7 sebbene in subordine, il rinvio del procedimento. Per sostenere tale richiesta, la difesa di TO IA e LI FE ha allegato la documentazione sopra richiamata. La richiesta non è consentita. Sul punto è bene ricordare che la struttura e la funzione del giudizio di cassazione - diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli o dedotti dalle parti, con i limiti previsti nel caso di specie ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - impediscano di prendere in considerazione elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso. Non è, dunque, ritualmente valutabile l’ulteriore documentazione indicata dai ricorrenti e ogni altra documentazione non conosciuta dal Tribunale del riesame al momento della decisione (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, non mass.; cfr. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01, che esclude l’ammissibilità di produzioni probatorie che comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito). D’altronde, non a caso, l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. consente, nel giudizio di impugnazione, la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi” (Sez. 2, n. 34 126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01, in motivazione, n.m. sul punto;
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01. In termini, Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, Binetti, non mass.; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801-01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302-01; Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Kurugamage, Rv. 233241-01). Tra l’altro, nel caso di specie, tale produzione documentale non consentita dovrebbe condizionare la valutazione di legittimità del provvedimento impugnato in considerazione di una eventuale e parziale valutazione, nel merito, di istanze quanto mai genericamente riportate anche in questa sede. 3. Passando all’esame dei diversi motivi proposti dai ricorrenti - alcuni dei quali sovrapponibili per questioni ed argomenti proposti sicché saranno trattati congiuntamente - occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto 8 alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo il quale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il " ", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.“ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c. Zagarrio, Rv. 258279–01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale i ricorrenti non si confrontano effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza delle fattispecie richiamate nel provvedimento, esaminando così in modo completo l’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro. Difatti, è stato evidenziato l’insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione dei reati richiamati in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433- 01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente valutata la documentazione offerta a sostegno delle tesi dei ricorrenti, quanto ai loro redditi, alle 9 attività professionali svolte, agli investimenti immobiliari realizzati, alla relazione ritenuta non sufficiente tra tali redditi e gli importi necessari agli acquisti, riscontrando in modo logico ed argomentato che l’insieme di elementi allegati e le emergenze investigative dimostrano la sussistenza del dei delitti ai ricorrenti rispettivamente imputati provvisoriamente, con ricostruzione di una complessa attività, caratterizzata tra l’altro da una evidente collegamento tra i diversi soggetti ricorrenti in considerazione del legame familiare tra gli stessi. Il Tribunale ha ampiamente argomentato, con corretto ragionamento indiziario, sia quanto alla piena riferibilità di tali attività illecite al gruppo familiare TO, con ruolo centrale e dominante del TO ET e collegamento delle sue attività con gli acquisti posti in essere dai figli, dalla moglie e dal genero, che quanto alla mancanza di idonee disponibilità in capo ai componenti del nucleo familiare dello stesso. Con tale ampia motivazione i ricorrenti non si confrontano affatto, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, in assenza di reali allegazioni quanto alla ricorrenza di sufficienza reddituale ed effettiva titolarità dei beni oggetto di richiamo quanto alle intestazioni fittizie contestate. 4. Ricorso TO ET e RB MA. 4.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. Il tema relativo all’asserito decorso del termine di prescrizione è stato difatti posto dai ricorrenti in modo generico ed aspecifico senza confrontarsi non solo con le compiute argomentazioni del Tribunale, ma anche, a monte, con le imputazioni provvisorie agli stessi ascritte. La doglianza è stata inoltre proposta in modo aspecifico, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, attesa la mancanza di specifiche ed idonee allegazioni sul punto. Sul tema introdotto, occorre considerare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01). In tal senso, occorre osservare come i ricorrenti nel motivo proposto si siano riferiti esclusivamente 10 nelle proprie conclusioni ai capi 3,11,13, e 17 senza nulla osservare in ordine al tema della intervenuta prescrizione (qui reiterato) sui numerosi e residui capi di imputazione provvisoria agli stessi rispettivamente ascritti. La genericità delle allegazioni difensive emerge, inoltre, dal richiamo del tutto generico in ordine alla asserita data di consumazione dei reati provvisoriamente imputati richiamati nelle conclusioni predette, atteso che dalle predette imputazioni emerge come il capo 3 sia contestato sino al 27 febbraio 2019, il capo 11 sino al 14 gennaio 2019, il capo 13 con contestazione aperta dal 6 ottobre 2015, il capo 17 sino al 17 febbraio 2018, elementi questi che si pongono in relazione di incompatibilità con la argomentazione difensiva e non sono neanche stati presi in considerazione, quanto meno a livello di contestazione e confutazione, dalle allegazioni difensive rispetto al limitato richiamo ai capi di imputazione sopra indicati. 4.2. Nel motivare ampiamente in ordine alle caratteristiche del sequestro ed alla presenza di plurimi reati spia (estorsione, usura, intestazioni fittizie) riferibili al TO ET, ricostruendo gli elementi a carico dello stesso e del suo nucleo familiare quanto al requisito reddituale ed alla sproporzione dei beni direttamente ed indirettamente riferibili al TO ET anche per il mezzo della contestata interposizione fittizia, il Tribunale ha ampiamente considerato la sussistenza dei presupposti del disposto sequestro (pag. 10 e seg.) con particolare riferimento al tema della sproporzione, con richiamo al profilo del concorso dei familiari nel delitto art. 512- cod. pen., affrontando specificamente il tema della eventuale prescrizione delle condotte ascritte (pag. 11 dove si è valorizzata la genericità della doglianza proposta in quella sede, atteso il riferimento solo ad alcuni capi di imputazione, chiarendo come al TO ET sia stata provvisoriamente contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale); la valutazione effettuata in ordine a tale doglianza è puntuale, logicamente articolata, in assenza di violazione di legge. La riferibilità al TO di tali reati, la contestazione allo stesso della recidiva, il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione anche quanto ai reati ex art. 512- cod. pen. rende attuale e giustificata, in modo argomentato, la apposizione del vincolo anche in relazione agli altri ricorrenti, concorrenti con lo stesso nel reato. Con tale motivazione, con la argomentazione risolutiva evidenziata dal Tribunale, i ricorrenti non si confrontano. 11 4.3. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro, non sono consentiti in quanto, piuttosto che effettivamente delineare l’eventuale ricorrenza di una violazione di legge nella decisione del Tribunale, si limitano a proporre una lettura alternativa degli elementi puntualmente considerati dal Tribunale in ordine alla ricorrenza del del delitto di cui all’art. 512- cod. pen. con particolare riferimento alla sussistenza del dolo specifico (pag. 12 e seg. dove è stata richiamata l’ampia considerazione del giudice di primo grado, l’assenza di contestazioni della difesa in punto di fatto, la genericità delle critiche proposte, la natura risolutiva della attività di indagine svolta e dei molteplici riscontri evidenziati dalla informativa della Guardia di Finanza, l’eccentricità del richiamo alle precedenti decisioni in materia di misure di prevenzione, atteso che il giudizio affrontato nel caso richiamato dalla difesa era incentrato sulla pericolosità specifica, in assenza di qualsiasi riferimento alla configurabilità indiziaria del delitto di cui all’art. 512- cod. pen. proprio con riferimento ai beni oggetto del sequestro preventivo contestato in questa sede). I ricorrenti si sono limitati ad un richiamo parcellizzato e del tutto generico a singoli dati di fatto, senza confrontarsi con la argomentata decisione del tribunale, che ha specificamente affrontato tutti i temi devoluti e qui reiterati, con particolare riferimento alla portata delle contestazioni e dei singoli ruoli svolti, alle precedenti decisioni in tema di prevenzione, alla consulenza tecnica di parte allegata, alla genericità della difesa della RB, che non aveva neanche allegato elementi al fine di dimostrare la propria effettiva titolarità dei beni oggetto di imputazione, alla ricorrenza di un evidente intento elusivo e dolo specifico riferibile al TO GA (pag.14 e seg.), pienamente riscontrato dall’esito delle captazioni allo stesso riferibili, indicative di un complessivo sistema organizzato allo stesso imputabile al fine di evitare iniziative in danno dei suoi beni. Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata;
ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga (Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 12 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01). Nel caso di specie il Tribunale ha riscontrato in modo esplicito e logicamente approfondito, sulla base di plurimi elementi, non solo la sussistenza dell’elemento soggettivo quanto ai delitti provvisoriamente imputati ai ricorrenti, ma anche la sussistenza del (pag. 19 e seg. dove si è richiamata la possibile dispersione dei beni e la caratura criminale del ricorrente TO ET). Nello stesso senso non consentita, oltre che totalmente generica, si deve ritenere la censura articolata nel terzo motivo di ricorso, che di fatto, che ancora una volta si limita a proporre una lettura alternativa del complesso degli elementi indiziari ampiamente considerati dal Tribunale, ritenendo “superficiale” la lettura realizzata dai giudici di merito. Contrariamente, tuttavia, a quanto genericamente dedotto, ricorre una analisi specifica del contesto, dei requisiti reddituali, della sproporzione delle proprietà e dei beni rispetti ai singoli soggetti imputati (pag. 15 e seg.), anche quanto al tema della c.d. ragionevolezza temporale (pag. 21 e seg. con specifica considerazione delle diverse imputazioni provvisorie elevate, affatto richiamate o specificate effettivamente dai ricorrenti in questa sede). 5. Ricorso TO EL. 5.1. Il primo motivo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti, oltre che generici nella loro articolazione. Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro. Anche in questo caso il ricorrente si limita a non condividere le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del dei delitti provvisoriamente imputati allo stesso, nonché quanto al criterio della c.d. ragionevolezza temporale, sostenendo che la motivazione è stata omessa quanto ai rilievi difensivi, così proponendo nella sostanza una censura di mero fatto, in gran parte sovrapponibile a quella già esaminata e proposta da TO ET e RB MA. Il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sul punto (con specifica ricostruzione di contesto sul da pag. 11 e seg. e pag. 21 e seg. quanto al tema della c.d. ragionevolezza temporale e profili inerenti alla confisca art. 240-bis, primo e secondo comma, cod. pen.). Devono in questa sede essere ribadite le considerazioni espresse al § 3 e 4. 5.2. Il secondo motivo di ricorso, che introduce il tema relativo alla utilizzabilità delle captazioni nei confronti del ricorrente art. 270- 13 cod. pen. (con argomentazioni corrispondenti al motivo proposto da TO IA e LI FE) non è consentito, generico, ma anche manifestamente infondato. Occorre, in via preliminare, considerare come tale tema non sia stato in alcun modo proposto dalla difesa del ricorrente in sede di riesame, come emerge dal non contestato riepilogo (pag.4, 5 e 6) delle doglianze proposte dai difensori del TO EL (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). In tal senso è bene ricordare che l'effetto devolutivo dell'impugnazione è conseguenza del principio di disponibilità della domanda, riconosciuta alle parti sia sotto il profilo della presentazione della stessa richiesta, diretta ad ottenere una ", sia sotto l'aspetto della delimitazione del , attraverso la indicazione delle questioni dedotte. Esso è regola di carattere generale, applicabile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal Tribunale in sede di riesame di decreto di sequestro preventivo. Anche in questa fase è indispensabile la specificazione dei motivi, la cui esposizione può essere differita al massimo fino all'inizio della discussione (Sez.5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544-01). Si deve in tal senso ribadire, come principio applicabile al caso di specie, che in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (" e, in quello preventivo, " ), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3 n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023-01). Nel giungere a delineare lo statuto del ricorso per cassazione e la portata del giudizio in ordine ai provvedimenti cautelari reali, questa Corte ha quindi chiarito, con principio applicabile al caso in esame e qui si intende ribadire che in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove 14 successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni ulteriori non confluite in specifiche doglianze dinnanzi al Tribunale del riesame, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752-01, che ha chiarito nell’ambito di una approfondita ricostruzione di sistema che: “nessuna equivalenza sussiste tra la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame e la esclusione dell'obbligo di motivare la domanda di riesame, trattandosi di due profili distinti e tra loro pienamente compatibili…. “, sicché: “non può quindi che ribadirsi, in conclusione …la necessità, per l'interessato, di corredare la richiesta di riesame con appositi motivi e quindi l'obbligo, per lo stesso, ove proponga ricorso in cassazione, di dedurre motivi corrispondenti alle questioni che siano state già sottoposte al previo vaglio del tribunale di riesame, pena l'inammissibilità della deduzione, siccome nuova. Del resto, tale impostazione interpretativa non è, come già detto, affatto estranea alle decisioni di questa Corte, tanto più ove si consideri che la stessa ha già affermato, in tema di motivi addotti a sostegno dell'istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura della custodia cautelare in carcere (con affermazione la quale, , ben si attaglia anche al tema della verifica di presupposti di misure cautelari reali), che, se è vero che l'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen. autorizza l'enunciazione dei motivi in sede di udienza, è anche vero che se il difensore dell'istante, nel procedimento di riesame, dichiari di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza, limitando di fatto le proprie deduzioni sulle esigenze cautelari, si forma il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione non può prendere in esame i motivi di ricorso che attengano a tali indizi (vedi, tra i precedenti già citati sopra, Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, Russano, Rv. 215865). Le stesse considerazioni devono valere, in caso inverso, allorché non siano svolti motivi circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari sottese alla misura coercitiva, adottata con il provvedimento, oggetto di impugnativa (in motivazione, tra i precedenti già citati sopra, Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, Russano, Rv. 215865 - 01). 15 5.3. Ciò posto, occorre inoltre osservare come la censura in questione, di per sé inammissibile per le ragioni appena enunciate, sia da ritenere comunque manifestamente infondata. Il ricorrente richiama infatti il c.d. procedimento madre, dal quale sarebbe scaturito il presente procedimento (anche in questo caso in modo del tutto apsecifico) per effetto di una attività di stralcio ed esclude la ricorrenza di ipotesi di connessione. Nel proporre tale censura, tuttavia, evoca principi non coerenti con il caso di specie per come dalla stessa parte assai genericamente ricostruito nel motivo proposto. Sul punto questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di procedimenti " tra loro distinti (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542-01; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, PM in pro. La Volla, dep. 2015, Rv. 262496-01; Sez.6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921-01). 6. Ricorsi TO IA e LI FE. 6.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. I ricorrenti difatti non si confrontano con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha escluso una rilevanza delle captazioni nei loro confronti, proponendo una alternativa ricostruzione in fatto secondo la quale, comunque, la ricorrenza di e sarebbe stata dedotta dalle captazioni relative a TO ET, che dovrebbero essere ritenute inutilizzabili. Il Tribunale ha chiarito con motivazione logica ed argomentata come la ricostruzione del dei delitti ascritti ai ricorrenti abbia una base prettamente documentale ed ha quindi ricostruito in modo ampio ed incensurabile l’insieme degli elementi acquisti riferibili ai ricorrenti (pag. 26 e segg.), con una motivazione che non si presta a censure in questa sede. Quanto al tema relativo alla asserita inutilizzabilità delle captazioni, anche in considerazione delle argomentazioni della difesa che richiamano una serie di atti non allegati al ricorso, in mancanza di specificazione in ordine alle captazioni che sarebbero state valutate a 16 carico dei ricorrenti, devono essere richiamati i principi già affermati sull’identico motivo proposto solo in questa sede da TO EL (§ 5.3.) (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542-01; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, PM in pro. La Volla, dep. 2015, Rv. 262496- 01; Sez.6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921-01). 6.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi non tanto nella effettiva allegazione di una violazione di legge, quanto piuttosto nella proposizione di una diversa lettura delle conclusioni del Tribunale, che ha chiarito in modo immune da manifesta illogicità ed in assenza di aporie, la portata delle contestazioni elevate ai ricorrenti in concorso tra loro e con il TO ET, con conseguente legittimità del vincolo, a prescindere dalla loro specifica posizione e ruolo, tenuto conto della recidiva contestata al TO ET. La difesa ha poi contestato la approfondita ed articolata ricostruzione effettuata quanto ai progressivi incrementi immobiliari riferibili ai due coniugi, indicativi di una disponibilità di risorse assolutamente non coerente con i percorsi di vita degli stessi (ripetutamente richiamati e sottolineati anche in sede di ricorso) e con i redditi dichiarati, nell’ambito di una complessiva, collegata, unitariamente organizzata e progressiva attività in sequenza di acquisti immobiliari (pag. 26 e seg.), sulla base di una corposa documentazione bancaria del tutto univoca sul punto al fine di ricostruire il dei delitti provvisoriamente ascritti, tenendo conto appunto di una contestazione in concorso e dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema, richiamando i versamenti in contanti di denaro da parte della TO, i trasferimenti in loro favore in assenza di giustificazione, la diretta riferibilità delle somme così ottenute sempre a TO ET, anche sulla base di alcune operazioni societarie specificamente tracciate in sede di indagine. 6.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, atteso che anche in questo caso piuttosto che rilevare una violazione di legge, i ricorrenti si limitano a reiterare la propria difesa sul punto, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del Tribunale che ha specificamente evidenziato portata e diverso ambito delle due valutazioni realizzate (in questa sede e in sede di prevenzione in precedenza), escludendo qualsiasi interferenza tra i due giudizi. Devono essere in tal senso richiamate le considerazioni già enunciate al § 4.2. 17 Non coglie quindi nel segno la censura secondo la quale ricorrerebbe nel caso di specie una violazione del c.d. divieto di . In tal senso, si deve ricordare che questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che è inapplicabile il principio del divieto di " " tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, desumibile da più fatti anche non costituenti illecito, mentre il presupposto per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale (Sez. 5, n. 6090 del 22/11/2024, Cafiero, Rv. 287529-01; Sez.6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056-01; Sez.2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264387-01). 8.4 Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro. I motivi non sono consentiti, in quanto si risolvono (nell’enunciare nuovamente e in modo sovrapponibile le censure introdotte in sede di riesame) in una contestazione circa la sussistenza del dei delitti oggetto di imputazione provvisoria sia quanto alla ricorrenza dell’elemento oggettivo, che dell’elemento soggettivo (con un improprio richiamo quale vizio del provvedimento denunciato al travisamento della interpretazione della norma, sostenendo l’omessa motivazione quanto alla complessiva posizione dei ricorrenti sulla base della documentazione dagli stessi prodotta, contestando infine il sesto motivo la mancanza di prova in ordine alla provenienza delle somme bonificate alla TO IA, tenuto altresì conto della movimentazione bancaria dello LI). I ricorrenti, nel richiamare in modo amplissimo la loro storia personale, gli studi e le attività lavorative svolte, non si confrontano con la specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale, che ha su base documentale, con motivazione chiara e logicamente riscontrabile, ricostruito la piena ricorrenza anche quanto ai ricorrenti del dei delitti agli stessi provvisoriamente ascritti, così correttamente applicando i principi in tema di concorso nel delitto di cui all’art. 512- cod. pen. In tal senso, devono essere richiamati i principi già richiamati in ordine alla verifica dell’elemento soggettivo del delitto ascritto provvisoriamente al § 4.2. (Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01) che sono stati correttamente applicati dal Tribunale, che ha ampiamente motivato anche quanto alla ricorrenza 18 dell’elemento soggettivo, con specifica considerazione delle allegazioni difensive anche in ordine alla ricorrenza di una eventuale donazione. In conclusione, il Tribunale, nella ampia ricostruzione conseguente al proposto riesame – riscontrando la presenza dei presupposti del e anche in relazione alla posizione dei ricorrenti, proprio attesa la complessa organizzazione ed i legami familiari tra i concorrenti nel reato - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il delitto art. 512– cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la " dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01). Anche quanto all’elemento soggettivo delle imputazioni provvisorie ascritte, il Tribunale ha ampiamente ricostruito la ricorrenza dei presupposti legittimanti il sequestro in applicazione del principio, da ribadire in questa sede, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-03) secondo il quale “la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01; Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.) sicché nelle fattispecie (anche) a dolo specifico «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-03; in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416- cod. pen. anche in termini conformi Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904-01). Risulta, quindi, infondata la doglianza con la quale la difesa ha lamentato la mancanza del dolo specifico in capo ai ricorrenti in relazione alla verifica demandata nella fase attuale del procedimento, attesa la completa ricostruzione fornita dai giudici di merito in ordine al disposto sequestro, con la quale è stato omesso un effettivo confronto, limitandosi alla proposizione di una 19 propria e diversa lettura dei dati riscontrati, ampiamente analizzati e valutati. 7. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025. La Cons. Est. La Presidente IA NU UR NN VE