Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6466 del 2025, proposto da Oasi Vesuvio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana - non costituito in giudizio;
nei confronti
Piccolo Group s.r.l. - non costituita in giudizio;
per l’annullamento
“- del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 08/10/2025, ex artt. 22 e ss. l. 241/90 per l’ostensione ed estrazione di copia della SCIA presentata dalla Piccolo Group s.r.l. in data 27/08/2025 unitamente a tutta la documentazione allegata, nonché del parere dell'ufficio urbanistica per la realizzazione dei lavori di ripristino e comunque tutti gli atti del presente procedimento ed ogni ulteriore documento esistente finalizzato a dare esecuzione all’Ordinanza commissariale n. 105/24 e successiva relazione commissariale depositata in data 10/02/25.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa BA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato il 25 novembre 2025, la Oasi Vesuvio s.r.l. ha chiesto l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 ottobre 2025, ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, per l’ostensione ed estrazione di copia della S.C.I.A. presentata dalla Piccolo Group s.r.l. in data 27 agosto 2025 unitamente a tutta la documentazione allegata, del parere dell’Ufficio urbanistica per la realizzazione dei lavori di ripristino e comunque di tutti gli atti del relativo procedimento, nonché di ogni ulteriore documento esistente finalizzato a dare esecuzione all’ordinanza commissariale n. 105/2024 e successiva relazione commissariale depositata in data 10 febbraio 2025;
CONSIDERATO che parte ricorrente a sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione artt. 97 Cost., 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 22, 24 e 25 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, sviamento. Premesso di svolgere attività di distribuzione carburanti e generi di monopolio nell’impianto sito in Somma Vesuviana alla via Pomigliano s.n.c., in concorrenza con il distributore ENI di proprietà della Piccolo Group s.r.l., ricadente nello stesso bacino d’utenza, ha rappresentato che l’interesse immediato, concreto ed attuale all’estrazione della copia della suddetta S.C.I.A. ed allegati si fonderebbe sulla necessità di tutelare l’esercizio della propria impresa e, più specificatamente, sarebbe volto a comprendere in che modo si stessero eseguendo l’ordinanza n. 105/24 del Commissario ad acta e successiva relazione del 10 febbraio 2025, in esecuzione delle sentenze di questo adito Tribunale nn. 6922/23 e 2983/25, pronunciate nei giudizi tra la società ricorrente e la suddetta Piccolo Group s.r.l., persistendo lo svolgimento delle attività in un impianto ritenuto abusivo;
CONSIDERATO che il Comune di Somma Vesuviana non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che il ricorso sia fondato e vada accolto, in quanto sussiste in capo alla ricorrente il necessario interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza della documentazione per la quale ha chiesto l’accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2022, n. 3666), sussistendo il nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici ai sensi del comma 7 dell’art. 24 della L. n. 241/1990 (Consiglio di Stato Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4 che richiama e ribadisce quanto già statuito nelle sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 6656 e 13 dicembre 2022, n. 7773). Ciò in quanto trattasi di documentazione necessaria per finalità defensionali, in quanto volta a comprendere in che modo si stessero eseguendo l’ordinanza n. 105/24 del Commissario ad acta e la successiva relazione del 10 febbraio 2025, in esecuzione delle sentenze di questo adito Tribunale nn. 6922/23 e 2983/25, pronunciate nei giudizi tra esse società ricorrente e la suddetta Piccolo Group s.r.l.;
RITENUTO che conseguentemente vada ordinato al Comune di Somma Vesuviana di ostendere la documentazione richiesta da parte ricorrente con l’istanza di accesso presentata in data 8 ottobre 2025 entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia;
Ritenuto che, per il caso di inottemperanza, debba essere nominato fin da ora Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato ed entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, compirà gli atti necessari. Le spese per la funzione commissariale, liquidate fin da ora in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Comune di Somma Vesuviana;
RITENUTO quanto alle spese di giudizio che, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Comune di Somma Vesuviana, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Somma Vesuviana di ostendere la documentazione di cui all’istanza di accesso di parte ricorrente presentata in data 8 ottobre 2025.
Nomina Commissario ad acta, per il caso di inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega, il quale compirà gli atti necessari nei modi e nei termini di cui in motivazione; pone le spese per l’eventuale espletamento della funzione commissariale (che liquida in euro 500,00) a carico del Comune di Somma Vesuviana.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento di complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AR LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
BA SA, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| BA SA | EL AR LI |
IL SEGRETARIO