CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 621/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO VENETO, P.ZZA DELLA
SERENISSIMA n. 52, con il patrocinio dell'avv. PIEROBON REGINA,
contro
, CP
(C.F. ) C.F._1
- convenuto in riassunzione -
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliato in FONTE, VIA GAIDOLA n. 28, con il patrocinio degli avv.ti
DOLCETTA ANDREA e VISINTIN ELISA.
Oggetto:
giudizio di riassunzione in appello ex art. 392 cpc.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
come da note autorizzate depositate in data 16.1.25.
Conclusioni del convenuto in riassunzione:
come da note autorizzate depositate in data 20.1.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del giudizio
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Treviso, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2443/14, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore dell'impresa individuale dell'importo di € 39.102,86, CP
oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto in relazione all'attività di raccolta di latte ad uso industriale effettuata nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2013:
- contestando all'ingiungente di aver sofisticato il latte prelevato dai produttori,
aggiungendovi un quantitativo di acqua e sale, così da indicare poi nelle distinte di raccolta un quantitativo maggiore di latte rispetto a quello effettivamente movimentato,
- osservando, in proposito, che la circostanza era stata appurata in data 25.9.13 a seguito di un controllo effettuato dai NAS dei Carabinieri di Treviso, i quali avevano anche rinvenuto presso la sede della ditta dello numerosi strumenti per l'alterazione CP
del latte,
- sostenendo, quindi, che l'alterazione fosse un modus operandi abituale dello , CP
adottato al fine di ottenere maggiori compensi sia per le prestazioni di trasporto sia per pagina 2 di 7 quelle di conferimento del latte,
- sollevando, di conseguenza, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni così subiti nel corso degli anni.
Costituitosi in giudizio il convenuto, che contestava gli assunti di controparte, la causa era decisa dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 993/2017, in forza della quale l'opposizione veniva rigettata ritenendosi illegittima la sospensione cautelativa del pagamento delle fatture posta in essere dalla ed evidenziandosi che Parte_1
quest'ultima avrebbe semmai dovuto sospendere il rapporto in essere con lo CP
immediatamente dopo aver appreso del sequestro.
Avverso la predetta sentenza la opponente ha quindi proposto gravame avanti alla Corte
d'Appello di Venezia, lamentando l'erroneità della decisione, in quanto il primo giudice non avrebbe ben valutato le risultanze istruttorie, dalle quali ben si doveva viceversa desumere che la controparte avesse commesso il reato contestatole e risultasse pertanto gravemente inadempiente. Censurava, inoltre, la mancata valutazione del danno patrimoniale e d'immagine e chiedeva la rifusione delle spese e la restituzione di quanto corrisposto all'esito della esecutività della prima sentenza, anche nei confronti del difensore distrattario.
Con sentenza n. 2835/2020, depositata in data 29.10.20, questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello, disponeva l'accoglimento dell'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 2443/2014, dichiarando risolto per grave e colposo inadempimento dello il contratto in oggetto. Rigettava peraltro la domanda risarcitoria svolta dalla CP
, riscontrando la genericità della stessa pur ove svolta con riferimento Parte_1
ad una liquidazione equitativa, limitandosi a condannare lo a restituirle quanto CP
ricevuto a seguito dell'adempimento prestato alla sentenza di primo grado per capitale,
pagina 3 di 7 interessi e spese di lite.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell'originario ingiungente e formulato controricorso a cura della opponente, la Suprema Corte, rigettato il gravame dello , CP
ha accolto il ricorso incidentale della , con il quale si lamentava il Parte_1
mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito,
affermando che a tanto si sarebbe dovuto provvedere giacché:
- l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc, dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, il quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata,
provare il danno nel suo preciso ammontare,
- la liquidazione equitativa ex art. 1226 cc non è impedita ma, al contrario, presuppone,
oltre alla certa esistenza del danno, proprio l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere sia oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, sia incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova,
- in tali casi, non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet,
risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.
Riassunta quindi la causa avanti a questo ufficio dalla , con richiesta di Parte_1
condanna della controparte al risarcimento dei danni così causati, da quantificarsi quanto meno nella somma di € 60.000,00 per ogni anno di condotta illecita, il Consigliere
Istruttore, con ordinanza del 12.9.24, ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis cpc pagina 4 di 7 prevedente la conciliazione della controversia a fronte del pagamento da parte del convenuto in riassunzione della somma omnicomprensiva di € 80.000,00, da versarsi in quattro rate bimestrali di € 20.000,00 ciascuna a far data dal 31.12.24.
Accettata tale proposta da entrambe le parti, con la richiesta da parte dello di CP
rateazione del pagamento dell'importo in oggetto in rate bimestrali di € 10.000,00, e disposto un breve rinvio al fine di verificare se l'attrice in riassunzione intendesse accogliere siffatta controproposta, il convenuto ha quindi dichiarato di essere disponibile a saldare quanto dovuto in unica soluzione entro e non oltre il 31.3.25, ottenendo piena adesione sul punto a cura della . Parte_1
2. I motivi della decisione
A fronte di tale concorde posizione manifestata da entrambe le parti, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia costituisce invero, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi,
ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 368/2000, Cass. Sez.
Un. n. 78/2003; Cass. n. 1205/2003, n. 17075/2003, n. 7239/2004, n. 14250/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. 3/3/2003 n. 3122, Cass. Sez. Un. 28/9/2000 n. 1048 e Cass.
3/3/2006 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un pagina 5 di 7 accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha concluso la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma di quest'ultima, pertanto, va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tenuto poi conto delle ragioni della decisione e dell'accordo delle parti sul punto, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita una esegesi estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del
5/12/2023, Cass. n. 23175 del 2015), risulta applicabile solo qualora il procedimento di impugnazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione di primo grado, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della pronuncia impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
pagina 6 di 7 rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Venezia n. 2835/20, pubblicata in data 29.10.20:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 621/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO VENETO, P.ZZA DELLA
SERENISSIMA n. 52, con il patrocinio dell'avv. PIEROBON REGINA,
contro
, CP
(C.F. ) C.F._1
- convenuto in riassunzione -
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliato in FONTE, VIA GAIDOLA n. 28, con il patrocinio degli avv.ti
DOLCETTA ANDREA e VISINTIN ELISA.
Oggetto:
giudizio di riassunzione in appello ex art. 392 cpc.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
come da note autorizzate depositate in data 16.1.25.
Conclusioni del convenuto in riassunzione:
come da note autorizzate depositate in data 20.1.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del giudizio
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Treviso, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2443/14, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore dell'impresa individuale dell'importo di € 39.102,86, CP
oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto in relazione all'attività di raccolta di latte ad uso industriale effettuata nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2013:
- contestando all'ingiungente di aver sofisticato il latte prelevato dai produttori,
aggiungendovi un quantitativo di acqua e sale, così da indicare poi nelle distinte di raccolta un quantitativo maggiore di latte rispetto a quello effettivamente movimentato,
- osservando, in proposito, che la circostanza era stata appurata in data 25.9.13 a seguito di un controllo effettuato dai NAS dei Carabinieri di Treviso, i quali avevano anche rinvenuto presso la sede della ditta dello numerosi strumenti per l'alterazione CP
del latte,
- sostenendo, quindi, che l'alterazione fosse un modus operandi abituale dello , CP
adottato al fine di ottenere maggiori compensi sia per le prestazioni di trasporto sia per pagina 2 di 7 quelle di conferimento del latte,
- sollevando, di conseguenza, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni così subiti nel corso degli anni.
Costituitosi in giudizio il convenuto, che contestava gli assunti di controparte, la causa era decisa dal Tribunale di Treviso con la sentenza n. 993/2017, in forza della quale l'opposizione veniva rigettata ritenendosi illegittima la sospensione cautelativa del pagamento delle fatture posta in essere dalla ed evidenziandosi che Parte_1
quest'ultima avrebbe semmai dovuto sospendere il rapporto in essere con lo CP
immediatamente dopo aver appreso del sequestro.
Avverso la predetta sentenza la opponente ha quindi proposto gravame avanti alla Corte
d'Appello di Venezia, lamentando l'erroneità della decisione, in quanto il primo giudice non avrebbe ben valutato le risultanze istruttorie, dalle quali ben si doveva viceversa desumere che la controparte avesse commesso il reato contestatole e risultasse pertanto gravemente inadempiente. Censurava, inoltre, la mancata valutazione del danno patrimoniale e d'immagine e chiedeva la rifusione delle spese e la restituzione di quanto corrisposto all'esito della esecutività della prima sentenza, anche nei confronti del difensore distrattario.
Con sentenza n. 2835/2020, depositata in data 29.10.20, questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello, disponeva l'accoglimento dell'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 2443/2014, dichiarando risolto per grave e colposo inadempimento dello il contratto in oggetto. Rigettava peraltro la domanda risarcitoria svolta dalla CP
, riscontrando la genericità della stessa pur ove svolta con riferimento Parte_1
ad una liquidazione equitativa, limitandosi a condannare lo a restituirle quanto CP
ricevuto a seguito dell'adempimento prestato alla sentenza di primo grado per capitale,
pagina 3 di 7 interessi e spese di lite.
Proposto ricorso per cassazione da parte dell'originario ingiungente e formulato controricorso a cura della opponente, la Suprema Corte, rigettato il gravame dello , CP
ha accolto il ricorso incidentale della , con il quale si lamentava il Parte_1
mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito,
affermando che a tanto si sarebbe dovuto provvedere giacché:
- l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc, dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, il quale presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata,
provare il danno nel suo preciso ammontare,
- la liquidazione equitativa ex art. 1226 cc non è impedita ma, al contrario, presuppone,
oltre alla certa esistenza del danno, proprio l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere sia oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, sia incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova,
- in tali casi, non è consentita al giudice del merito una decisione di non liquet,
risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.
Riassunta quindi la causa avanti a questo ufficio dalla , con richiesta di Parte_1
condanna della controparte al risarcimento dei danni così causati, da quantificarsi quanto meno nella somma di € 60.000,00 per ogni anno di condotta illecita, il Consigliere
Istruttore, con ordinanza del 12.9.24, ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis cpc pagina 4 di 7 prevedente la conciliazione della controversia a fronte del pagamento da parte del convenuto in riassunzione della somma omnicomprensiva di € 80.000,00, da versarsi in quattro rate bimestrali di € 20.000,00 ciascuna a far data dal 31.12.24.
Accettata tale proposta da entrambe le parti, con la richiesta da parte dello di CP
rateazione del pagamento dell'importo in oggetto in rate bimestrali di € 10.000,00, e disposto un breve rinvio al fine di verificare se l'attrice in riassunzione intendesse accogliere siffatta controproposta, il convenuto ha quindi dichiarato di essere disponibile a saldare quanto dovuto in unica soluzione entro e non oltre il 31.3.25, ottenendo piena adesione sul punto a cura della . Parte_1
2. I motivi della decisione
A fronte di tale concorde posizione manifestata da entrambe le parti, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia costituisce invero, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi,
ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 368/2000, Cass. Sez.
Un. n. 78/2003; Cass. n. 1205/2003, n. 17075/2003, n. 7239/2004, n. 14250/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. 3/3/2003 n. 3122, Cass. Sez. Un. 28/9/2000 n. 1048 e Cass.
3/3/2006 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un pagina 5 di 7 accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha concluso la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma di quest'ultima, pertanto, va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tenuto poi conto delle ragioni della decisione e dell'accordo delle parti sul punto, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita una esegesi estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del
5/12/2023, Cass. n. 23175 del 2015), risulta applicabile solo qualora il procedimento di impugnazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione di primo grado, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della pronuncia impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
pagina 6 di 7 rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Venezia n. 2835/20, pubblicata in data 29.10.20:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambe i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 7 di 7