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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1553 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 18 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(n. a Scilla -RC- il 13.09.1977, cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Cacciola, C.F._1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Gioia Tauro (RC) alla via
Ugo Foscolo n.25 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a [...] -RC- il 13.12.1983, cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Oliverio, giusta C.F._2
pagina 1 di 9 procura in atti, presso il cui studio in Palmi (RC), alla via S.Elia n.3/b ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025, svoltasi a seguito di trattazione scritta, le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
L'ufficio del P.M. in data 09.07.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 12.06.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale il divorzio dalla moglie, , assumendo, Parte_2
in particolare, che:
-il 06.10.2005 aveva contratto in NA BR (Reggio Calabria) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati tre figli, di cui uno (23.08.2006), Per_1
divenuto maggiorenne, e gli altri due, (14.08.2009) e Persona_2 Per_3
(12.04.2015), ancora minorenni;
-con sentenza n.1015/2023 pubblicato il 24.07.2023 il Tribunale di
Reggio Calabria aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in pagina 2 di 9 data 26.11.2020, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli all'epoca tutti minorenni, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di corrispondere alla di un assegno mensile di € 660,00 Pt_1 Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie;
-aveva subito una contrazione dello stipendio mensile e che aveva dovuto affrontare ulteriori spese per esigenze personali.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA BR (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse disposta una riduzione ad € 350,00 mensili dell'importo dovuto per il mantenimento dei tre figli, a causa delle sue peggiorate condizioni economiche.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
09.07.2024.
pagina 3 di 9 Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale chiedeva che venissero confermate Parte_2
le statuizioni contenute nella sentenza di separazione giudiziale.
Alla prima udienza del 05.11.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.11.2024, venivano confermate le statuizioni adottate in sede di separazione;
quindi, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
pagina 4 di 9 Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n.1015/2023 pubblicata il
24.07.2023 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 26.11.2020, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA BR (RC) il
06.10.2005 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA
BR (RC) al n.38 parte II serie A anno 2005.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del
20.11.2024, ribadendosi anche in questa sede che con sentenza n.1015/2023 pubblicata il 24.07.2023, è stata dichiarata la separazione personale delle odierne parti, ed è stato posto a carico del Pt_1
l'obbligo della corresponsione in favore della di un assegno Pt_2
mensile di € 660,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
oltre al 60% delle spese straordinarie;
che la giurisprudenza (anche di questo
Tribunale) è costante nel ritenere che l'aumento delle esigenze pagina 5 di 9 economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo,
Cass. n.13664/2022), e che nella vicenda qui scrutinata la pronuncia di separazione è intervenuta solo di recente e che dunque non sussistono in tutta evidenza i presupposti per disporre una riduzione del contributo al mantenimento per i figli posto a carico del padre, potendosi al più ipotizzare piuttosto e per converso un aumento di tale esborso proprio per le accresciute e maggiori esigenze di vita dei figli, di cui uno divenuto di recente maggiorenne.
D'altra parte, il ricorrente, al di là di mere asserzioni difensive non supportate da alcun elemento probatorio attendibile, non ha ottemperato all'obbligo imposto dalla legge di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale completa indicata dall'art.473bis.12 c.p.c. attestante la complessiva situazione economica in cui versa ciascuna parte, che avrebbe invece consentito al Collegio di vagliare compiutamente le rispettive sostanze di cui ciascun genitore dispone.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 6 di 9 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato il 12.06.2024, ogni altra istanza,
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA BR (RC) il 06.10.2005 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di NA BR (RC) al n.38 parte II serie A anno 2005;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori della coppia, e , con collocazione presso la Persona_2 Per_3
madre, prevedendosi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita della scuola e fino alle ore
19.30 da individuarsi di comune accordo ovvero nel martedì e nel giovedì; a week-end alterni dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non continuativi, da concordare preventivamente ovvero, in caso di mancato accordo, dal 18 al 25 luglio e dal 10 al 16 agosto;
ed ancora, ad anni alterni, durante i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli il giorno del 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre o di Capodanno, la domenica di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
-assegna l'abitazione coniugale alla CP_1
pagina 7 di 9 -pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della Pt_1
di un assegno mensile complessivo di € 660,00 a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento dei tre figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Pt_2
, l'Assegno Unico Universale;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA BR
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Pt_2
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Emanuela
Oliverio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1553 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 18 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(n. a Scilla -RC- il 13.09.1977, cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Cacciola, C.F._1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Gioia Tauro (RC) alla via
Ugo Foscolo n.25 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a [...] -RC- il 13.12.1983, cod. fisc.: Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Oliverio, giusta C.F._2
pagina 1 di 9 procura in atti, presso il cui studio in Palmi (RC), alla via S.Elia n.3/b ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025, svoltasi a seguito di trattazione scritta, le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
L'ufficio del P.M. in data 09.07.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 12.06.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale il divorzio dalla moglie, , assumendo, Parte_2
in particolare, che:
-il 06.10.2005 aveva contratto in NA BR (Reggio Calabria) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati tre figli, di cui uno (23.08.2006), Per_1
divenuto maggiorenne, e gli altri due, (14.08.2009) e Persona_2 Per_3
(12.04.2015), ancora minorenni;
-con sentenza n.1015/2023 pubblicato il 24.07.2023 il Tribunale di
Reggio Calabria aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in pagina 2 di 9 data 26.11.2020, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli all'epoca tutti minorenni, con collocazione degli stessi presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione coniugale e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figli, nonché l'obbligo a carico del di corrispondere alla di un assegno mensile di € 660,00 Pt_1 Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie;
-aveva subito una contrazione dello stipendio mensile e che aveva dovuto affrontare ulteriori spese per esigenze personali.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA BR (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse disposta una riduzione ad € 350,00 mensili dell'importo dovuto per il mantenimento dei tre figli, a causa delle sue peggiorate condizioni economiche.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
09.07.2024.
pagina 3 di 9 Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale chiedeva che venissero confermate Parte_2
le statuizioni contenute nella sentenza di separazione giudiziale.
Alla prima udienza del 05.11.2024 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.11.2024, venivano confermate le statuizioni adottate in sede di separazione;
quindi, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
pagina 4 di 9 Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n.1015/2023 pubblicata il
24.07.2023 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 26.11.2020, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA BR (RC) il
06.10.2005 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA
BR (RC) al n.38 parte II serie A anno 2005.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del
20.11.2024, ribadendosi anche in questa sede che con sentenza n.1015/2023 pubblicata il 24.07.2023, è stata dichiarata la separazione personale delle odierne parti, ed è stato posto a carico del Pt_1
l'obbligo della corresponsione in favore della di un assegno Pt_2
mensile di € 660,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
oltre al 60% delle spese straordinarie;
che la giurisprudenza (anche di questo
Tribunale) è costante nel ritenere che l'aumento delle esigenze pagina 5 di 9 economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo,
Cass. n.13664/2022), e che nella vicenda qui scrutinata la pronuncia di separazione è intervenuta solo di recente e che dunque non sussistono in tutta evidenza i presupposti per disporre una riduzione del contributo al mantenimento per i figli posto a carico del padre, potendosi al più ipotizzare piuttosto e per converso un aumento di tale esborso proprio per le accresciute e maggiori esigenze di vita dei figli, di cui uno divenuto di recente maggiorenne.
D'altra parte, il ricorrente, al di là di mere asserzioni difensive non supportate da alcun elemento probatorio attendibile, non ha ottemperato all'obbligo imposto dalla legge di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale completa indicata dall'art.473bis.12 c.p.c. attestante la complessiva situazione economica in cui versa ciascuna parte, che avrebbe invece consentito al Collegio di vagliare compiutamente le rispettive sostanze di cui ciascun genitore dispone.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 6 di 9 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato il 12.06.2024, ogni altra istanza,
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA BR (RC) il 06.10.2005 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di NA BR (RC) al n.38 parte II serie A anno 2005;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori della coppia, e , con collocazione presso la Persona_2 Per_3
madre, prevedendosi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita della scuola e fino alle ore
19.30 da individuarsi di comune accordo ovvero nel martedì e nel giovedì; a week-end alterni dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non continuativi, da concordare preventivamente ovvero, in caso di mancato accordo, dal 18 al 25 luglio e dal 10 al 16 agosto;
ed ancora, ad anni alterni, durante i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli il giorno del 24 dicembre o il giorno di Natale, il giorno del 31 dicembre o di Capodanno, la domenica di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
-assegna l'abitazione coniugale alla CP_1
pagina 7 di 9 -pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della Pt_1
di un assegno mensile complessivo di € 660,00 a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento dei tre figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Pt_2
, l'Assegno Unico Universale;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA BR
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Pt_2
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Emanuela
Oliverio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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