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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est.
2) Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
3) Dott.ssa Chiara F. Scarselli ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di divorzio vertente tra
, nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Siena, via Camollia n° 65 presso lo studio dell'Avv. Rossana Salluce (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
, nato in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
CF rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Rossi del Foro di Siena, CF C.F._3
fax 0577.684903, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Torrita di C.F._4
Siena, Via del Poggiolo, 4/n, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione presente atto -
RESISTENTE avente ad oggetto: divorzio giudiziale CON INTERVENTO DEL PM ( visto in data 19.9.2024 )
Con ordinanza del 6.12.2024 la causa era riservata alla decisione del Collegio. CONCLUSIONI: per parte ricorrente - “ NEL MERITO: voglia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto il 04 gennaio 2020 dai signori e signor Parte_1 secondo il diritto senegalese, pronunciandone Controparte_1
l'addebito al marito e statuendo in ordine all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, riconoscendo (come già fatto nel provvedimento del 17.10.2024) in capo alla stessa una concentrazione della responsabilità genitoriale, con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, richiesta rilascio documenti (passaporto, carta di identità, permesso di soggiorno ecc). Voglia altresì l'Ecc.mo Tribunale, condannare il convenuto al versamento di un assegno mensile per il concorso nel mantenimento del figlio, non inferiore ad € 400,00 e comunque determinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig.ra Voglia altresì l'Ecc.mo Parte_1 Tribunale condannare il sig. al risarcimento del danno Controparte_1
Pagina 1 di cui all'art. 179 Cod. fam. Sen. a beneficio della signora da Parte_1 determinarsi in via equitativa. Vista la totale incuranza del sig. delle necessità Controparte_1 familiari, confermata anche dalla sua attuale condotta inadempiente, nonostante il provvedimento emesso dal giudice in data 17.10.2024, la sig.ra Pt_1 ribadisce la propria richiesta di ottenere il pagamento del mantenimento per il minore direttamente dal datore di lavoro del di lei marito ex art 473 bis comma 37 c.p.c.. IN VIA ISTRUTTORIA La scrivente difesa insiste nell'ammissione delle prove di cui alla memoria 473 bis 17 c.p.c.. Per Parte resistente - “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 04 gennaio 2020 dai signori e In merito Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio preso atto dell'importo Persona_1 dell'assegno unico di €. 233,50 come da memoria depositata in data 25.11.2024, (memoria autorizzata dal Giudice all'udienza del 14.11.2024), importo che viene attualmente corrisposto unicamente alla ricorrente e che molto probabilmente, essendo i redditi dichiarati dalla stessa inferiori a quelli del sarà destinato ad aumentare, Voglia il Tribunale non disporre, a CP_1 carico del resistente, per il mantenimento del figlio Persona_1 alcuna somma ulteriore;
in mancanza disporre comunque un importo minimo e non eccedente la somma di €. 150,00 mensili, che già lo stesso si era reso disponibile a corrispondere”
Fascicolo trasmesso per la relazione al Collegio : 6.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ricorreva al Tribunale Parte_1 di Siena per ottenere la pronuncia di divorzio dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 04 gennaio 2020, in
[...] UR (Senegal trascritto nel registro degli atti sponsali del Dipartimento di UR per l'anno 2020, al n° 7 (doc. 3 di parte ricorrente ).
A fondamento della domanda assumeva : - che nell'anno 2021 aveva raggiunto il marito in Italia, dove questi viveva regolarmente da anni e dove era nato il figlio il 31 maggio 2022; - che al suo arrivo in Persona_1 Italia aveva sempre lavorato come cameriera ai piani in un albergo, ma che era attualmente disoccupata mentre il marito svolgeva l'attività di badante per un ragazzo autistico, con regolare contratto;
- che dopo una prima breve fase di stabilità, allietata anche dalla nascita del piccolo la vita familiare Per_1 non era più stata serena a causa degli atteggiamenti di sopraffazione e di disprezzo abitualmente manifestati dal marito il quale era giunto , senza interpellarla, ad ospitare presso l'abitazione coniugale alcuni suoi conoscenti e parenti occupando la stanza destinata al piccolo e con i quali aveva Per_1 iniziato a trascorrere buona parte del tempo, dedito all'alcool e al gioco, tornando a casa sempre a tarda notte o addirittura la mattina successiva;
- che inoltre il marito si era spesso allontanato dall'abitazione coniugale per diverse settimane recandosi all'estero, senza dare alcuna spiegazione e che per lunghi periodi (come accaduto per tutto il mese di agosto e settembre 2023) aveva interrotto qualsiasi forma di contribuzione;
- che dopo la nascita del bambino aveva iniziato sistematicamente a denigrare la ricorrente con epiteti ingiuriosi e minacce seguite da espliciti gesti intimidatori;
- che in una circostanza la
Pagina 2 ricorrente era stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso del Policlinico di Siena dopo uno dei non infrequenti episodi di maltrattamenti e percosse subiti dal marito;
- che il Pronto Soccorso aveva attivato il codice rosa e la ricorrente era accompagnata da un'amica temendo il rientro a casa;
che per tale episodio aveva sporto denuncia ed era quindi stata trasferita prima in una struttura per donne vittime di violenza e poi in una struttura madre-bambino, dove si trovava attualmente;
che il resistente continuava a non contribuire al mantenimento del piccolo del quale si disinteressava , tanto che l'unica volta in cui Per_1 consegnava degli abiti e del cibo ai servizi sociali, si trattava di indumenti per bambini di sei mesi, anziché di due anni (età del minore); -che inoltre aveva intrapreso una relazione con una nuova compagna, dalla quale aspettava un altro figlio e con la quale aveva iniziato una convivenza presso la casa coniugale, nella quale erano ancora tutti gli effetti personali della ricorrente costretta ad allontanarsi improvvisamente .
All'esito della prima udienza ( 17.10.2024) dichiarata la contumacia del resistente il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, così disponeva 1) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre : Persona_1 la ricorrente potrà assumere ogni decisione che riguardi il minore anche senza il consenso del padre ( con il solo onere dell'informativa anche successiva) ad eccezione delle questioni di salute o del percorso scolastico , ove la madre dovrà
, se non è possibile preventivamente, informare il padre delle decisioni assunte;
2) dispone il versamento a carico di un assegno mensile per il concorso nel mantenimento del figlio, di € 400,00 oltre rivalutazione Istat;
3) dispone che l'Assegno unico per il figlio sia corrisposto interamente alla ricorrente nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
). C.F._1
Considerata la richiesta di liquidazione del compenso del difensore essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, il giudice disponeva integrazione documentale e riservava all'esito di riferire al Collegio per la decisione . In data 18.10.2024 si costituiva il resistente il quale chiedeva di essere rimesso in termini . L'istanza di rimessione in termini era rigettata ( e non è stata reiterata) dal Giudice istruttore con la seguente motivazione rilevato che non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini , essendo stato il ricorso e i due decreti del Tribunale regolarmente notificati al resistente personalmente;
che la circostanza addotta che il decreto anticipatorio non sia stato visto dal difensore forse perché l'atto era stato inviato per foto e il non comprende bene CP_1 la lingua italiana, non pare costituire causa non imputabile , posto che : in lingua italiana era redatto anche il decreto presidenziale;
non è dato sapere quando il resistente si sia rivolto al difensore e perché eventualmente il difensore non abbia visionato l'originale dell'atto notificato anziché la foto inviata dello stesso;
che pertanto a carico del resistente sono maturate le decadenze previste dagli artt. 473 bis 17 e sgg c.p.c.;
Veniva comunque revocata la dichiarazione di contumacia e non essendo la causa ancora stata rimessa al Collegio ,in attesa del deposito della documentazione, e dovendo altresì provvedersi su un'istanza di correzione di errore materiale depositata dalla difesa della ricorrente in data 18.10.2024 , era differita l'udienza di discussione . Nella propria comparsa di costituzione il resistente aderiva alla pronuncia di divorzio e nel merito contestava le richieste della ricorrente , assumendo : - che la richiesta di addebito non era fondata;
che , non avendo la ricorrente mai
Pagina 3 lavorato , le discussioni tra i coniugi erano iniziate proprio per la mancanza di soldi per pagare l'affitto e le bollette, essendo l'unica fonte di reddito lo stipendio del resistente;
che la moglie aveva sempre rifiutato di svolgere i lavori che il marito aveva reperito per lei;
- che le uniche persone che avevano vissuto con i coniugi per una breve periodo erano stati la sorella del che era CP_1 venuta per aiutare la con il bambino ma che non andando d'accordo con Pt_1 la cognata se n' era andata via quasi subito;
che la moglie aveva avuto una relazione con un amico del resistente tale ospitato in casa sua;
CP_2 che dopo la scoperta del tradimento tra i due coniugi era scoppiata una forte lite e che a seguito della denuncia della ricorrente era stato applicato codice rosa, ma non applicato alcuna misura cautelare nei confronti del resistente;
che erano però stati coinvolti gli assistenti sociali per la frequentazione del figlio
, inizialmente positivi ma poi interrotti senza spiegarne il motivo;
che il padre desiderava però riprendere gli incontri con il bambino, pur se non cosa agevole in considerazione dei propri orari di lavoro e della frequentazione dell'asilo da parte del minore .
Contestava l'assegnazione dell'assegno unico interamente alla ricorrente unita all'importo stabilito per il mantenimento, spropositato in relazione alla situazione economica del resistente che doveva pure mantenere una nuova famiglia .
La causa era rimessa alla decisione del Collegio. La domanda può essere decisa dal Collegio non parendo necessari approfondimenti istruttori né rilevanti le prove testimoniale formulata dalla ricorrente , peraltro in parte non circostanziate e comportanti valutazioni non consentite al teste e relative a fatti sostanzialmente non contestati e all'intervento dei Servizi Sociali, risultante dalla relazione in atti. Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti e ha apposto visto di “ nulla opporre” in data 19.9.2024 .
1.Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza senegalese ed il matrimonio è stato celebrato e trascritto in Senegal, come da documentazione depositata ), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile. Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, Quanto poi alla legge applicabile, la ricorrente ha chiesto l'applicazione del Codice senegalese che prevede la possibilità di richiedere il divorzio anche non preceduto dalla separazione e il resistente in comparsa di costituzione ha dichiarato di aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio Trova dunque applicazione l'art. 5 Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); comma 1 . I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:… lett c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. Entrambi i
Pagina 4 coniugi sono attualmente cittadini senegalesi. Va sempre escluso rilievo alla mancata prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero ex art. 19 DPR. 396/2000. Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento che si deposita in allegato con traduzione giurata e verbale di asseverazione;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013). In effetti, la disposizione sopra ricordata implica la facoltà di trascrivere l'atto formatosi all'estero. L'unica conseguenza, da sottolineare in questa sede, è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di stato civile giacché manca appunto la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 nonché 102 e ss. del DPR. sopra menzionato.
2.La domanda di scioglimento del matrimonio comune alle parti , può trovare accoglimento : non vi è dubbio, considerato il tenore del ricorso che sia definitivamente compromessa ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi .
3. La domanda di addebito . La ricorrente ha chiesto addebitarsi il divorzio al marito. Il codice senegalese prevede la pronuncia di divorzio per torto esclusivo di una parte , senza particolari specificazioni , così che il Collegio ritiene dover richiamare l'orientamento giurisprudenziale in materia di addebito della separazione Parte ricorrente ha fondato la richiesta di addebito al comportamento denigratorio e minaccioso del marito fino a giungere in una circostanza, ad essere costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso del Policlinico di Siena dopo uno dei non infrequenti episodi di maltrattamenti e percosse subiti dal marito , in data 04.10.2023, che aveva dato luogo all'attivazione del codice rosa e alla denuncia penale che aveva dato luogo all'apertura di un procedimento a carico . Controparte_1 Il resistente ha attribuito la crisi familiare alla condotta della moglie ( la quale non avrebbe mai lavorato così non contribuendo al menage familiare) sfociata anche nell'infedeltà , avendo la stessa intrattenuto, secondo il resistente, una relazione con un comune amico, temporaneamente ospite nell'abitazione dei coniugi. In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di
Pagina 5 addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. ( Cass Ordinanza n. 16691 /2020 e Cass 3923/18) . Tale rigorosa prova non è stata raggiunta da parte della ricorrente. E' vero che , secondo quanto affermato dalla Suprema Corte ( cfr Cass 3925/18) le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole , quand'anche consistenti in un unico episodio di percosse, la pronuncia di addebito senza dovesi effettuare alcun'altra comparazione .
Tuttavia gli elementi in atti non consentono di configurare , in termini di certezza , un episodio di violenza tale da giustificare l'addebito. In atti è stato depositato una certificazione di Pronto Soccorso del 4.10.2023 attestante un trauma a carico della zona auricolare sinistra della ricorrente , la quale ha riferito di aggressione da parte del marito vicenda che , allo stato, ha dato luogo all'scrizione , in data 12.6.2024 , da parte della Procura delle Repubblica di Siena della stessa ricorrente quale parte offesa dei reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia ad opera del resistente .Dall'ufficio del Pubblico Ministero , notiziato del presente procedimento, non è pervenuto alcun atto relativo all'indagine o all'applicazione di misure . Né la circostanza che la ricorrente sia stata accolta , in prima battuta ( ovvero al momento della dimissione dal Pronto Soccorso) presso una Struttura protetta può da sola essere considerata ai fini dell'addebito, pur non volendo il Collegio sminuire la portata di quanto verosimilmente accaduto in un clima familiare non sereno e reso ancor più teso dalla convinzione , in capo al resistente, dell'infedeltà della moglie .
La domanda di addebito non può essere accolta.
4.La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore . Il Codice senegalese ( art. 278) prevede, in caso di separazione o divorzio, l'affidamento all'uno o all'altro genitore con disciplina della frequentazione con il genitore non affidatario .La previsione pare conciliabile con la legge italiana allorchè si riconduca all'affidamento esclusivo , per il quale nella specie la ricorrente ha formulato espressa domanda In via generale, si rammenta che il nostro ordinamento improntato alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole
Pagina 6 per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 1777 del 8/02/2012; Cass., sez. 1, sentenza n. 26587 del 17/12/2009). Nella specie, il minore è affidato di fatto alla sola madre. Il resistente il quale , nel frattempo ha costituito un nuovo nucleo familiare ed ha avuto un' altra figlia, nel costituirsi non ha negato le circostanze riferite dalla ricorrente ovvero di essersi allontanato dall'abitazione coniugale per diverse settimane recandosi all'estero, senza peraltro rendere partecipe la moglie dello scopo dei propri viaggi ed anche della durata degli stessi, di avere smesso ogni contribuzione per il piccolo di aver omesso di presentarsi , a partire da un certo Per_1 momento agli incontri organizzati dai Servizi Sociali i quali d'altro canto pur relazionando in una prima fase al tribunale dei minori di incontri sereni tra padre e figlio ne hanno però evidenziato un atteggiamento di estrema superficialità , tanto da consegnare per il bambino indumenti da neonato, pur avendo il bambino più di due anni di età ( nato il [...]) . Può essere confermato sul punto il provvedimento di affidamento esclusivo pronunciato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti come sopra riportati. Quanto alla ripresa della frequentazione con il padre, considerata la tenerissima età del bambino, potrà essere regolamentata, come già avvenuto , dai Servizi Sociali , con incontri protetti o quanto meno intermediati da un educatore , almeno per i prossimi sei mesi . All'esito potrà essere valutata , in accordo con i genitori, una frequentazione più libera sia pure regolamentata per giorni e orari .
5.La domanda di contributo al mantenimento del figlio. La legge senegalese prevede che il genitore non affidatario provveda al sostentamento del figlio in base alle proprie sostanze e possibilità, previsione del tutto analoga a quella della legge italiana. Quanto alla nascita di un altro figlio se è vero che il Tribunale potrebbe valutarla come circostanza sopravvenuta, in astratto idonea a condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite , per il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico ( cfr in tal senso Cass 14175/16) , tuttavia la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ove non accompagnata da ulteriori elementi di valutazione ( nella specie non allegati) sulle potenzialità economiche dell'obbligato, legate anche alla posizione reddituale del nuovo compagno o della nuova compagna . Considerato quindi il reddito da lavoro subordinato della ricorrente ( € 5.490,90 per l'anno 2023 come da CU 2024 prodotta ) e il reddito del resistente ( € 21.833,49 al lordo ) ; considerato anche che , come già disposto in sede di provvedimenti provvisori l'assegno unico pari ad € 235,00 sarà interamente percepito dalla ricorrente , sulla quale gravano in via esclusiva oneri di accudimento del minore appare congruo, considerata l'età e le esigenze del minore, indicare il contributo a carico del resistente in € 250,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla domanda . Il Collegio ritiene di far applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass . 32914-22) «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di
Pagina 7 modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile ( escluso nella fattispecie) mentre non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Non sussistono invece ragioni sufficienti per ordinare che il pagamento venga effettuato dal datore di lavoro, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 473- bis.37 c.p.c., il pagamento diretto da parte del terzo presuppone non solo che il genitore debitore sia inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni ma anche che sia stato costituito in mora. Peraltro, dopo la costituzione in mora l'avente diritto potrà notificare direttamente al datore di lavoro il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno al terzo ,tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato . Inoltre, le spese straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, dovranno essere ripartite a metà tra i genitori.
6. La domanda di risarcimento danni ex art. 179 del Codice senegalese non può trovare accoglimento avendo come suo presupposto l'addebito del divorzio, nella specie escluso .
7.In considerazione delle reciproche soccombenze le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti.
Alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio si provvederà con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, V.te le conclusioni del P.M così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 04 gennaio 2020, in Controparte_1 UR (Senegal), trascritto nel registro degli atti sponsali del Dipartimento di UR per l'anno 2020, al n° 7 ;
2) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1 madre come da provvedimenti provvisori già vigenti e dispone come in parte motiva ( punto 4) in ordine alla frequentazione con il padre mandando ai Servizi Sociali cometenti per territorio per l'attuazione ;
3) Pone a carico di la corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 250,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla domanda , esclusa la ripetizione di quanto eventualmente versato in più;
4) Dispone che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente con decorrenza dalla domanda;
Pagina 8 5)Dispone che le spese straordinarie siano sostenute al 50% tra i genitori così come regolamentate dal Protocollo vigente per il Tribunale di Siena
6) Spese compensate
7)Dispone con separata ordinanza per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 22.1.2025 La Presidente
( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est.
2) Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
3) Dott.ssa Chiara F. Scarselli ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di divorzio vertente tra
, nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Siena, via Camollia n° 65 presso lo studio dell'Avv. Rossana Salluce (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
, nato in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
CF rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Rossi del Foro di Siena, CF C.F._3
fax 0577.684903, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Torrita di C.F._4
Siena, Via del Poggiolo, 4/n, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione presente atto -
RESISTENTE avente ad oggetto: divorzio giudiziale CON INTERVENTO DEL PM ( visto in data 19.9.2024 )
Con ordinanza del 6.12.2024 la causa era riservata alla decisione del Collegio. CONCLUSIONI: per parte ricorrente - “ NEL MERITO: voglia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto il 04 gennaio 2020 dai signori e signor Parte_1 secondo il diritto senegalese, pronunciandone Controparte_1
l'addebito al marito e statuendo in ordine all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, riconoscendo (come già fatto nel provvedimento del 17.10.2024) in capo alla stessa una concentrazione della responsabilità genitoriale, con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, richiesta rilascio documenti (passaporto, carta di identità, permesso di soggiorno ecc). Voglia altresì l'Ecc.mo Tribunale, condannare il convenuto al versamento di un assegno mensile per il concorso nel mantenimento del figlio, non inferiore ad € 400,00 e comunque determinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e disporre che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla sig.ra Voglia altresì l'Ecc.mo Parte_1 Tribunale condannare il sig. al risarcimento del danno Controparte_1
Pagina 1 di cui all'art. 179 Cod. fam. Sen. a beneficio della signora da Parte_1 determinarsi in via equitativa. Vista la totale incuranza del sig. delle necessità Controparte_1 familiari, confermata anche dalla sua attuale condotta inadempiente, nonostante il provvedimento emesso dal giudice in data 17.10.2024, la sig.ra Pt_1 ribadisce la propria richiesta di ottenere il pagamento del mantenimento per il minore direttamente dal datore di lavoro del di lei marito ex art 473 bis comma 37 c.p.c.. IN VIA ISTRUTTORIA La scrivente difesa insiste nell'ammissione delle prove di cui alla memoria 473 bis 17 c.p.c.. Per Parte resistente - “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 04 gennaio 2020 dai signori e In merito Parte_1 Controparte_1 al mantenimento del figlio preso atto dell'importo Persona_1 dell'assegno unico di €. 233,50 come da memoria depositata in data 25.11.2024, (memoria autorizzata dal Giudice all'udienza del 14.11.2024), importo che viene attualmente corrisposto unicamente alla ricorrente e che molto probabilmente, essendo i redditi dichiarati dalla stessa inferiori a quelli del sarà destinato ad aumentare, Voglia il Tribunale non disporre, a CP_1 carico del resistente, per il mantenimento del figlio Persona_1 alcuna somma ulteriore;
in mancanza disporre comunque un importo minimo e non eccedente la somma di €. 150,00 mensili, che già lo stesso si era reso disponibile a corrispondere”
Fascicolo trasmesso per la relazione al Collegio : 6.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ricorreva al Tribunale Parte_1 di Siena per ottenere la pronuncia di divorzio dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 04 gennaio 2020, in
[...] UR (Senegal trascritto nel registro degli atti sponsali del Dipartimento di UR per l'anno 2020, al n° 7 (doc. 3 di parte ricorrente ).
A fondamento della domanda assumeva : - che nell'anno 2021 aveva raggiunto il marito in Italia, dove questi viveva regolarmente da anni e dove era nato il figlio il 31 maggio 2022; - che al suo arrivo in Persona_1 Italia aveva sempre lavorato come cameriera ai piani in un albergo, ma che era attualmente disoccupata mentre il marito svolgeva l'attività di badante per un ragazzo autistico, con regolare contratto;
- che dopo una prima breve fase di stabilità, allietata anche dalla nascita del piccolo la vita familiare Per_1 non era più stata serena a causa degli atteggiamenti di sopraffazione e di disprezzo abitualmente manifestati dal marito il quale era giunto , senza interpellarla, ad ospitare presso l'abitazione coniugale alcuni suoi conoscenti e parenti occupando la stanza destinata al piccolo e con i quali aveva Per_1 iniziato a trascorrere buona parte del tempo, dedito all'alcool e al gioco, tornando a casa sempre a tarda notte o addirittura la mattina successiva;
- che inoltre il marito si era spesso allontanato dall'abitazione coniugale per diverse settimane recandosi all'estero, senza dare alcuna spiegazione e che per lunghi periodi (come accaduto per tutto il mese di agosto e settembre 2023) aveva interrotto qualsiasi forma di contribuzione;
- che dopo la nascita del bambino aveva iniziato sistematicamente a denigrare la ricorrente con epiteti ingiuriosi e minacce seguite da espliciti gesti intimidatori;
- che in una circostanza la
Pagina 2 ricorrente era stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso del Policlinico di Siena dopo uno dei non infrequenti episodi di maltrattamenti e percosse subiti dal marito;
- che il Pronto Soccorso aveva attivato il codice rosa e la ricorrente era accompagnata da un'amica temendo il rientro a casa;
che per tale episodio aveva sporto denuncia ed era quindi stata trasferita prima in una struttura per donne vittime di violenza e poi in una struttura madre-bambino, dove si trovava attualmente;
che il resistente continuava a non contribuire al mantenimento del piccolo del quale si disinteressava , tanto che l'unica volta in cui Per_1 consegnava degli abiti e del cibo ai servizi sociali, si trattava di indumenti per bambini di sei mesi, anziché di due anni (età del minore); -che inoltre aveva intrapreso una relazione con una nuova compagna, dalla quale aspettava un altro figlio e con la quale aveva iniziato una convivenza presso la casa coniugale, nella quale erano ancora tutti gli effetti personali della ricorrente costretta ad allontanarsi improvvisamente .
All'esito della prima udienza ( 17.10.2024) dichiarata la contumacia del resistente il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, così disponeva 1) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre : Persona_1 la ricorrente potrà assumere ogni decisione che riguardi il minore anche senza il consenso del padre ( con il solo onere dell'informativa anche successiva) ad eccezione delle questioni di salute o del percorso scolastico , ove la madre dovrà
, se non è possibile preventivamente, informare il padre delle decisioni assunte;
2) dispone il versamento a carico di un assegno mensile per il concorso nel mantenimento del figlio, di € 400,00 oltre rivalutazione Istat;
3) dispone che l'Assegno unico per il figlio sia corrisposto interamente alla ricorrente nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
). C.F._1
Considerata la richiesta di liquidazione del compenso del difensore essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, il giudice disponeva integrazione documentale e riservava all'esito di riferire al Collegio per la decisione . In data 18.10.2024 si costituiva il resistente il quale chiedeva di essere rimesso in termini . L'istanza di rimessione in termini era rigettata ( e non è stata reiterata) dal Giudice istruttore con la seguente motivazione rilevato che non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini , essendo stato il ricorso e i due decreti del Tribunale regolarmente notificati al resistente personalmente;
che la circostanza addotta che il decreto anticipatorio non sia stato visto dal difensore forse perché l'atto era stato inviato per foto e il non comprende bene CP_1 la lingua italiana, non pare costituire causa non imputabile , posto che : in lingua italiana era redatto anche il decreto presidenziale;
non è dato sapere quando il resistente si sia rivolto al difensore e perché eventualmente il difensore non abbia visionato l'originale dell'atto notificato anziché la foto inviata dello stesso;
che pertanto a carico del resistente sono maturate le decadenze previste dagli artt. 473 bis 17 e sgg c.p.c.;
Veniva comunque revocata la dichiarazione di contumacia e non essendo la causa ancora stata rimessa al Collegio ,in attesa del deposito della documentazione, e dovendo altresì provvedersi su un'istanza di correzione di errore materiale depositata dalla difesa della ricorrente in data 18.10.2024 , era differita l'udienza di discussione . Nella propria comparsa di costituzione il resistente aderiva alla pronuncia di divorzio e nel merito contestava le richieste della ricorrente , assumendo : - che la richiesta di addebito non era fondata;
che , non avendo la ricorrente mai
Pagina 3 lavorato , le discussioni tra i coniugi erano iniziate proprio per la mancanza di soldi per pagare l'affitto e le bollette, essendo l'unica fonte di reddito lo stipendio del resistente;
che la moglie aveva sempre rifiutato di svolgere i lavori che il marito aveva reperito per lei;
- che le uniche persone che avevano vissuto con i coniugi per una breve periodo erano stati la sorella del che era CP_1 venuta per aiutare la con il bambino ma che non andando d'accordo con Pt_1 la cognata se n' era andata via quasi subito;
che la moglie aveva avuto una relazione con un amico del resistente tale ospitato in casa sua;
CP_2 che dopo la scoperta del tradimento tra i due coniugi era scoppiata una forte lite e che a seguito della denuncia della ricorrente era stato applicato codice rosa, ma non applicato alcuna misura cautelare nei confronti del resistente;
che erano però stati coinvolti gli assistenti sociali per la frequentazione del figlio
, inizialmente positivi ma poi interrotti senza spiegarne il motivo;
che il padre desiderava però riprendere gli incontri con il bambino, pur se non cosa agevole in considerazione dei propri orari di lavoro e della frequentazione dell'asilo da parte del minore .
Contestava l'assegnazione dell'assegno unico interamente alla ricorrente unita all'importo stabilito per il mantenimento, spropositato in relazione alla situazione economica del resistente che doveva pure mantenere una nuova famiglia .
La causa era rimessa alla decisione del Collegio. La domanda può essere decisa dal Collegio non parendo necessari approfondimenti istruttori né rilevanti le prove testimoniale formulata dalla ricorrente , peraltro in parte non circostanziate e comportanti valutazioni non consentite al teste e relative a fatti sostanzialmente non contestati e all'intervento dei Servizi Sociali, risultante dalla relazione in atti. Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti e ha apposto visto di “ nulla opporre” in data 19.9.2024 .
1.Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza senegalese ed il matrimonio è stato celebrato e trascritto in Senegal, come da documentazione depositata ), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile. Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, Quanto poi alla legge applicabile, la ricorrente ha chiesto l'applicazione del Codice senegalese che prevede la possibilità di richiedere il divorzio anche non preceduto dalla separazione e il resistente in comparsa di costituzione ha dichiarato di aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio Trova dunque applicazione l'art. 5 Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); comma 1 . I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:… lett c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. Entrambi i
Pagina 4 coniugi sono attualmente cittadini senegalesi. Va sempre escluso rilievo alla mancata prova dell'avvenuta trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero ex art. 19 DPR. 396/2000. Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento che si deposita in allegato con traduzione giurata e verbale di asseverazione;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013). In effetti, la disposizione sopra ricordata implica la facoltà di trascrivere l'atto formatosi all'estero. L'unica conseguenza, da sottolineare in questa sede, è l'impossibilità di disporre d'ufficio l'annotazione della presente pronuncia negli atti di stato civile giacché manca appunto la prova dell'esistenza dell'atto sui cui effettuare gli incombenti di cui agli artt. 69 nonché 102 e ss. del DPR. sopra menzionato.
2.La domanda di scioglimento del matrimonio comune alle parti , può trovare accoglimento : non vi è dubbio, considerato il tenore del ricorso che sia definitivamente compromessa ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi .
3. La domanda di addebito . La ricorrente ha chiesto addebitarsi il divorzio al marito. Il codice senegalese prevede la pronuncia di divorzio per torto esclusivo di una parte , senza particolari specificazioni , così che il Collegio ritiene dover richiamare l'orientamento giurisprudenziale in materia di addebito della separazione Parte ricorrente ha fondato la richiesta di addebito al comportamento denigratorio e minaccioso del marito fino a giungere in una circostanza, ad essere costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso del Policlinico di Siena dopo uno dei non infrequenti episodi di maltrattamenti e percosse subiti dal marito , in data 04.10.2023, che aveva dato luogo all'attivazione del codice rosa e alla denuncia penale che aveva dato luogo all'apertura di un procedimento a carico . Controparte_1 Il resistente ha attribuito la crisi familiare alla condotta della moglie ( la quale non avrebbe mai lavorato così non contribuendo al menage familiare) sfociata anche nell'infedeltà , avendo la stessa intrattenuto, secondo il resistente, una relazione con un comune amico, temporaneamente ospite nell'abitazione dei coniugi. In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo(v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di
Pagina 5 addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. ( Cass Ordinanza n. 16691 /2020 e Cass 3923/18) . Tale rigorosa prova non è stata raggiunta da parte della ricorrente. E' vero che , secondo quanto affermato dalla Suprema Corte ( cfr Cass 3925/18) le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole , quand'anche consistenti in un unico episodio di percosse, la pronuncia di addebito senza dovesi effettuare alcun'altra comparazione .
Tuttavia gli elementi in atti non consentono di configurare , in termini di certezza , un episodio di violenza tale da giustificare l'addebito. In atti è stato depositato una certificazione di Pronto Soccorso del 4.10.2023 attestante un trauma a carico della zona auricolare sinistra della ricorrente , la quale ha riferito di aggressione da parte del marito vicenda che , allo stato, ha dato luogo all'scrizione , in data 12.6.2024 , da parte della Procura delle Repubblica di Siena della stessa ricorrente quale parte offesa dei reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia ad opera del resistente .Dall'ufficio del Pubblico Ministero , notiziato del presente procedimento, non è pervenuto alcun atto relativo all'indagine o all'applicazione di misure . Né la circostanza che la ricorrente sia stata accolta , in prima battuta ( ovvero al momento della dimissione dal Pronto Soccorso) presso una Struttura protetta può da sola essere considerata ai fini dell'addebito, pur non volendo il Collegio sminuire la portata di quanto verosimilmente accaduto in un clima familiare non sereno e reso ancor più teso dalla convinzione , in capo al resistente, dell'infedeltà della moglie .
La domanda di addebito non può essere accolta.
4.La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore . Il Codice senegalese ( art. 278) prevede, in caso di separazione o divorzio, l'affidamento all'uno o all'altro genitore con disciplina della frequentazione con il genitore non affidatario .La previsione pare conciliabile con la legge italiana allorchè si riconduca all'affidamento esclusivo , per il quale nella specie la ricorrente ha formulato espressa domanda In via generale, si rammenta che il nostro ordinamento improntato alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole
Pagina 6 per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 1777 del 8/02/2012; Cass., sez. 1, sentenza n. 26587 del 17/12/2009). Nella specie, il minore è affidato di fatto alla sola madre. Il resistente il quale , nel frattempo ha costituito un nuovo nucleo familiare ed ha avuto un' altra figlia, nel costituirsi non ha negato le circostanze riferite dalla ricorrente ovvero di essersi allontanato dall'abitazione coniugale per diverse settimane recandosi all'estero, senza peraltro rendere partecipe la moglie dello scopo dei propri viaggi ed anche della durata degli stessi, di avere smesso ogni contribuzione per il piccolo di aver omesso di presentarsi , a partire da un certo Per_1 momento agli incontri organizzati dai Servizi Sociali i quali d'altro canto pur relazionando in una prima fase al tribunale dei minori di incontri sereni tra padre e figlio ne hanno però evidenziato un atteggiamento di estrema superficialità , tanto da consegnare per il bambino indumenti da neonato, pur avendo il bambino più di due anni di età ( nato il [...]) . Può essere confermato sul punto il provvedimento di affidamento esclusivo pronunciato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti come sopra riportati. Quanto alla ripresa della frequentazione con il padre, considerata la tenerissima età del bambino, potrà essere regolamentata, come già avvenuto , dai Servizi Sociali , con incontri protetti o quanto meno intermediati da un educatore , almeno per i prossimi sei mesi . All'esito potrà essere valutata , in accordo con i genitori, una frequentazione più libera sia pure regolamentata per giorni e orari .
5.La domanda di contributo al mantenimento del figlio. La legge senegalese prevede che il genitore non affidatario provveda al sostentamento del figlio in base alle proprie sostanze e possibilità, previsione del tutto analoga a quella della legge italiana. Quanto alla nascita di un altro figlio se è vero che il Tribunale potrebbe valutarla come circostanza sopravvenuta, in astratto idonea a condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite , per il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico ( cfr in tal senso Cass 14175/16) , tuttavia la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ove non accompagnata da ulteriori elementi di valutazione ( nella specie non allegati) sulle potenzialità economiche dell'obbligato, legate anche alla posizione reddituale del nuovo compagno o della nuova compagna . Considerato quindi il reddito da lavoro subordinato della ricorrente ( € 5.490,90 per l'anno 2023 come da CU 2024 prodotta ) e il reddito del resistente ( € 21.833,49 al lordo ) ; considerato anche che , come già disposto in sede di provvedimenti provvisori l'assegno unico pari ad € 235,00 sarà interamente percepito dalla ricorrente , sulla quale gravano in via esclusiva oneri di accudimento del minore appare congruo, considerata l'età e le esigenze del minore, indicare il contributo a carico del resistente in € 250,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla domanda . Il Collegio ritiene di far applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass . 32914-22) «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di
Pagina 7 modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile ( escluso nella fattispecie) mentre non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Non sussistono invece ragioni sufficienti per ordinare che il pagamento venga effettuato dal datore di lavoro, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 473- bis.37 c.p.c., il pagamento diretto da parte del terzo presuppone non solo che il genitore debitore sia inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni ma anche che sia stato costituito in mora. Peraltro, dopo la costituzione in mora l'avente diritto potrà notificare direttamente al datore di lavoro il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno al terzo ,tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato . Inoltre, le spese straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, dovranno essere ripartite a metà tra i genitori.
6. La domanda di risarcimento danni ex art. 179 del Codice senegalese non può trovare accoglimento avendo come suo presupposto l'addebito del divorzio, nella specie escluso .
7.In considerazione delle reciproche soccombenze le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti.
Alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio si provvederà con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, V.te le conclusioni del P.M così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 04 gennaio 2020, in Controparte_1 UR (Senegal), trascritto nel registro degli atti sponsali del Dipartimento di UR per l'anno 2020, al n° 7 ;
2) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1 madre come da provvedimenti provvisori già vigenti e dispone come in parte motiva ( punto 4) in ordine alla frequentazione con il padre mandando ai Servizi Sociali cometenti per territorio per l'attuazione ;
3) Pone a carico di la corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 250,00 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dalla domanda , esclusa la ripetizione di quanto eventualmente versato in più;
4) Dispone che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente con decorrenza dalla domanda;
Pagina 8 5)Dispone che le spese straordinarie siano sostenute al 50% tra i genitori così come regolamentate dal Protocollo vigente per il Tribunale di Siena
6) Spese compensate
7)Dispone con separata ordinanza per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 22.1.2025 La Presidente
( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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