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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 07/05/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. CALAMIA ANNA
GIUSEPPA nell'interesse di e dall'avv. RIZZO ANTONINO CP_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_2
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1879/2024 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
CALAMIA ANNA GIUSEPPA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Marsala, nella via Grazia Vecchia n. 10
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. RIZZO ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/09/2024, la sig.ra contestando le risultanze CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge CP_2 per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla data di revisione.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_2 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalido nella misura del 75% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento Persona_2 completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Le infermità riscontrate nel soggetto del nostro studio, sono tali da ridurre del 75% la capacità lavorativa generica di CP_1
[…] TRATTASI DI SOGGETTO INVALIDO CON RIDUZIONE
[...]
PERMANENTE DELLA SUA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA DEL 75%
CON DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE.”.
Quanto alla decorrenza il CTU ha precisato che questa decorre: “dalla data di revisione
(22.09.2023)”.
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 02.05.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Parte ricorrente è dunque in possesso del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 a decorrere dalla data della revisione (22.09.2023);
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in possesso del requisito sanitario per percepire CP_1
l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 a decorrere dalla data di revisione
(22.09.2023); - condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CALAMIA ANNA GIUSEPPA dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_2 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 07/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.