Cass. civ., sez. II, sentenza 24/12/2024, n. 34362
CASS
Sentenza 24 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 13 febbraio 2024, con numero di registro generale 16942/2021. Le parti ricorrenti, in liquidazione, contestavano una sanzione amministrativa irrogata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per violazioni relative al trasporto di rifiuti, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la qualificazione della sansa disoleata come sottoprodotto anziché rifiuto. La Regione, al contrario, sosteneva la legittimità della sanzione, evidenziando la violazione delle normative ambientali.

Il giudice ha rigettato gran parte delle censure, confermando la qualificazione della sansa come rifiuto e la responsabilità solidale delle società coinvolte. Tuttavia, ha accolto l'ottavo motivo del ricorso, relativo all'applicazione del cumulo giuridico per le 805 violazioni contestate, ritenendo che la nuova normativa introdotta fosse applicabile retroattivamente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello per una nuova valutazione della sanzione, tenendo conto della disciplina legislativa aggiornata.

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In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p.

Anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali, senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo (come nella specie in caso di connessione cd. probatoria), gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. Ne consegue che, in tal caso, il termine di novanta giorni, di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, decorre dal nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria in favore della P.A. competente a sanzionare l'illecito amministrativo, al fine di permetterle l'utilizzo degli atti rilevanti, confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e presupposto sia dell'attività investigativa che di quella accertativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/12/2024, n. 34362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34362
    Data del deposito : 24 dicembre 2024

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