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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3568/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003474251000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007053647001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5502/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Camera di Commercio di Caserta e Agenzia delle Entrate Riscossione impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica della cartella di pagamento;
- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione;
- mancata allegazione degli atti prodromici.
Chiede:
- nullità dell'intimazione impugnata;
- prescrizione;
- spese di giustizia con attribuzione avvocato costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
Chiede:
-l'inammissibilità del ricorso;
- carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- spese e competenze di giudizio.
Si costituisce in giudizio Camera di Commercio. Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione relativa a mancata notifica della cartella di pagamento impugnata. La notifica della cartella è avvenuta regolarmente. Il tributo è divenuto definitivo, a seguito di accertamento regolarmente notificato divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini;
- che è infondata l'eccezione relativa a decorrenza del termine quinquennale di prescrizione. Ai fini della prescrizione occorre considerare la sospensione di 542 giorni della riscossione coattiva, disposta dall'art. 68 del dl. 18/2020 (cd. Cura Italia) e successive proroghe a partire dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per effetto della richiamata norma “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al co. 1”. Ne consegue che il computo di ogni termine di decadenza e di prescrizione deve tener conto di tale periodo di sospensione. La prescrizione sia del credito che degli interessi e delle sanzioni non è maturata;
- che è infondata l'eccezione relativa a mancata allegazione degli atti prodromici. Non è prevista dalla normativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA per ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3568/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003474251000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007053647001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5502/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Camera di Commercio di Caserta e Agenzia delle Entrate Riscossione impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica della cartella di pagamento;
- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione;
- mancata allegazione degli atti prodromici.
Chiede:
- nullità dell'intimazione impugnata;
- prescrizione;
- spese di giustizia con attribuzione avvocato costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
Chiede:
-l'inammissibilità del ricorso;
- carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- spese e competenze di giudizio.
Si costituisce in giudizio Camera di Commercio. Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione relativa a mancata notifica della cartella di pagamento impugnata. La notifica della cartella è avvenuta regolarmente. Il tributo è divenuto definitivo, a seguito di accertamento regolarmente notificato divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini;
- che è infondata l'eccezione relativa a decorrenza del termine quinquennale di prescrizione. Ai fini della prescrizione occorre considerare la sospensione di 542 giorni della riscossione coattiva, disposta dall'art. 68 del dl. 18/2020 (cd. Cura Italia) e successive proroghe a partire dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per effetto della richiamata norma “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al co. 1”. Ne consegue che il computo di ogni termine di decadenza e di prescrizione deve tener conto di tale periodo di sospensione. La prescrizione sia del credito che degli interessi e delle sanzioni non è maturata;
- che è infondata l'eccezione relativa a mancata allegazione degli atti prodromici. Non è prevista dalla normativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA per ciascuna delle resistenti costituite.