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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE C.F._2
OPPONENTE contro
e per essa, quale mandataria, , col Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. MARCO ROSSI
OPPOSTA
Oggetto: mutuo – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva delle società opposte;
2) Accertare e dichiarare che al finanziamento per cui è causa devono essere applicate le sole condizioni legali;
3) In ogni caso accertare e dichiarare che il
Taeg indicato nei documenti di causa è manifestatamente inferiore a quello reale, con conseguente nullità parziale del contratto ex art 125 Tub e ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 Tub;
4)
In conseguenza di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che illegittimamente gli opponenti sono stati fatti decadere dal beneficio del termine;
5) Nel merito accertare e dichiarare quanto sia dovuto alla data di notifica del decreto opposto applicando le sole condizioni validamente pattuite, con ricalcolo del piano di rimborso;
6) In ogni caso con revoca del decreto opposto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario”.
PER L'OPPOSTA: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € 59.157,74 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di Controparte_1
pagina 1 di 4 della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23 febbraio 2023 e convenivano davanti Parte_1 Parte_2
a questo tribunale tramite la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 38/2023 con cui questo tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 59.157,74, oltre interessi e spese che la ricorrente assumeva dovutale quale cessionaria del credito maturato in conseguenza del mancato rimborso di un finanziamento.
CP Eccepivano gli opponenti che il documento allegato da non fosse propriamente un contratto;
che non vi era prova adeguata della cessione del credito;
che non era giustificata la revoca del beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di sole quattro rate di rimborso da parte del mutuatario;
che il
Taeg (9,98%) indicato nel contratto era nettamente inferiore a quello reale (11,55%), essendo stato erroneamente calcolato senza includervi la penale per “indennità contenzioso” e i costi dell'assicurazione che nella specie doveva reputarsi obbligatoria.
Sostenevano quindi che il reale TAEG contrattuale fosse ben superiore a quello indicato e che tale divergenza imponesse il ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, pari allo 1,86%, dovendo rilevarsi la nullità delle clausole contrattuali “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, nonché in base all'art. 125, comma 7, TUB in applicazione del quale avrebbero dovuto applicarsi i tassi di rendimento dei Bot.
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva parte opposta e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione. Osservava di aver dato compiuta dimostrazione del credito azionato producendo il titolo contrattuale con la prova dell'avvenuta cessione e allegando l'inadempimento dei debitori, indiscusso. Sottolineava come il
TAEG fosse correttamente calcolato ed indicato, essendo indimostrata la natura obbligatoria della polizza assicurativa e che un'eventuale erronea indicazione non avrebbe comportato comunque la nullità della clausola inerente alla determinazione degli interessi dovuti dal mutuatario.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'opposizione è infondata, per le seguenti considerazioni.
La ricorrente ha adeguatamente documentato l'avvenuta cessione del credito Controparte_1 azionato, come si desume dall'avviso di cessione dei crediti (tra cui quello di causa) pubblicato in GU
n. 114 del 28/9/2019 (doc.4 e 5) da a , dandosi atto nella pubblicazione che i CP_3 CP_1 crediti derivavano da prestiti personali erogati da Findomestic e dotati delle medesime caratteristiche di quello per cui è causa, peraltro indicato nel relativo estratto. L'opposta, inoltre, ha documentato il pagina 2 di 4 contratto di cessione del credito in data 18 settembre 2019 (doc. 4 monitorio), rivelando, peraltro, quale ulteriore dimostrazione del suo acquisto, di esserne titolare attraverso il possesso del documento contrattuale e degli estratti conto illustranti l'andamento del rapporto.
La scrittura privata allegata sub 3 al ricorso introduttivo costituisce poi prova adeguata del titolo contrattuale, di cui reca tutti gli elementi costitutivi, compresa la sottoscrizione del mutuatario, legalmente riconosciuta dal quale obbligato principale. E' invece irrilevante la Parte_1 mancanza di sottoscrizione dell'intermediario mutuante, trovando applicazione il consolidato principio per cui il requisito della forma scritta è rispettato qualora il contratto sia redatto “per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente” (consegna su cui non c'è discussione), essendo sufficiente “la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, quali l'esecuzione del contratto (Cass. SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898 e n. 1653/2018), anch'essa indiscussa.
Quanto alla decadenza dal beneficio del termine, essa è contrattualmente prevista dalla clausola sub 10 del contratto di finanziamento per il mancato pagamento di almeno due ratei del prestito e nella specie
è stata applicata dalla mutuante a seguito del (pacifico) mancato versamento di ben quattro ratei, quindi del tutto legittimamente, non ravvisandosi né essendo stato rilevato dagli opponenti alcun profilo di illegittimità della clausola in oggetto.
Quanto all'omessa inclusione dei costi assicurativi nel TAEG, parte opponente invoca al riguardo l'applicazione dell'art. 125-bis, co.7, TUB, in forza del quale sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non vi siano stati inclusi, benché debbano essere computati nel costo totale del credito. Sebbene il ragionamento di parte opponente appaia in linea di principio corretto, nel senso che i costi assicurativi sostenuti nella specie avrebbero dovuto computarsi nel TAEG, non indicato quindi correttamente, tuttavia deve escludersi che il contratto in oggetto rientri nel limite di valore di
75.000 euro previsto dall'art.122, co. 1°, lett. a, per l'applicazione della normativa a tutela del consumatore. A tal fine deve infatti tenersi conto del valore complessivo del prestito, ossia dell'intera somma oggetto dell'obbligo di rimborso a carico del mutuatario, nel caso in esame superiore a 90.000 euro. L'art. 125 bis, c.p.c., non è dunque applicabile nella specie, dato che il finanziamento ottenuto dal esula, per il suo elevato importo, dal novero dei contratti di credito ai quali è applicabile la Pt_1 disciplina consumeristica. La carente indicazione del TAEG non comporta dunque alcuna sanzione, né trova applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, TUB, dato che il contratto di finanziamento in parola indica compiutamente il tasso d'interesse e tutti i costi e le condizioni praticate, ivi compreso il costo della polizza assicurativa, compiutamente e chiaramente indicato.
L'opposizione dev'essere pertanto disattesa e il decreto ingiuntivo confermato. Gli opponenti sono tenuto alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da e e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 Condanna gli opponenti alla rifusione in favore della società opposta delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 15 giugno 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE C.F._2
OPPONENTE contro
e per essa, quale mandataria, , col Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. MARCO ROSSI
OPPOSTA
Oggetto: mutuo – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva delle società opposte;
2) Accertare e dichiarare che al finanziamento per cui è causa devono essere applicate le sole condizioni legali;
3) In ogni caso accertare e dichiarare che il
Taeg indicato nei documenti di causa è manifestatamente inferiore a quello reale, con conseguente nullità parziale del contratto ex art 125 Tub e ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 Tub;
4)
In conseguenza di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che illegittimamente gli opponenti sono stati fatti decadere dal beneficio del termine;
5) Nel merito accertare e dichiarare quanto sia dovuto alla data di notifica del decreto opposto applicando le sole condizioni validamente pattuite, con ricalcolo del piano di rimborso;
6) In ogni caso con revoca del decreto opposto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario”.
PER L'OPPOSTA: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € 59.157,74 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di Controparte_1
pagina 1 di 4 della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23 febbraio 2023 e convenivano davanti Parte_1 Parte_2
a questo tribunale tramite la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 38/2023 con cui questo tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 59.157,74, oltre interessi e spese che la ricorrente assumeva dovutale quale cessionaria del credito maturato in conseguenza del mancato rimborso di un finanziamento.
CP Eccepivano gli opponenti che il documento allegato da non fosse propriamente un contratto;
che non vi era prova adeguata della cessione del credito;
che non era giustificata la revoca del beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di sole quattro rate di rimborso da parte del mutuatario;
che il
Taeg (9,98%) indicato nel contratto era nettamente inferiore a quello reale (11,55%), essendo stato erroneamente calcolato senza includervi la penale per “indennità contenzioso” e i costi dell'assicurazione che nella specie doveva reputarsi obbligatoria.
Sostenevano quindi che il reale TAEG contrattuale fosse ben superiore a quello indicato e che tale divergenza imponesse il ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB, pari allo 1,86%, dovendo rilevarsi la nullità delle clausole contrattuali “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, nonché in base all'art. 125, comma 7, TUB in applicazione del quale avrebbero dovuto applicarsi i tassi di rendimento dei Bot.
Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo, concludendo come riportato in epigrafe.
Si costituiva parte opposta e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione. Osservava di aver dato compiuta dimostrazione del credito azionato producendo il titolo contrattuale con la prova dell'avvenuta cessione e allegando l'inadempimento dei debitori, indiscusso. Sottolineava come il
TAEG fosse correttamente calcolato ed indicato, essendo indimostrata la natura obbligatoria della polizza assicurativa e che un'eventuale erronea indicazione non avrebbe comportato comunque la nullità della clausola inerente alla determinazione degli interessi dovuti dal mutuatario.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'opposizione è infondata, per le seguenti considerazioni.
La ricorrente ha adeguatamente documentato l'avvenuta cessione del credito Controparte_1 azionato, come si desume dall'avviso di cessione dei crediti (tra cui quello di causa) pubblicato in GU
n. 114 del 28/9/2019 (doc.4 e 5) da a , dandosi atto nella pubblicazione che i CP_3 CP_1 crediti derivavano da prestiti personali erogati da Findomestic e dotati delle medesime caratteristiche di quello per cui è causa, peraltro indicato nel relativo estratto. L'opposta, inoltre, ha documentato il pagina 2 di 4 contratto di cessione del credito in data 18 settembre 2019 (doc. 4 monitorio), rivelando, peraltro, quale ulteriore dimostrazione del suo acquisto, di esserne titolare attraverso il possesso del documento contrattuale e degli estratti conto illustranti l'andamento del rapporto.
La scrittura privata allegata sub 3 al ricorso introduttivo costituisce poi prova adeguata del titolo contrattuale, di cui reca tutti gli elementi costitutivi, compresa la sottoscrizione del mutuatario, legalmente riconosciuta dal quale obbligato principale. E' invece irrilevante la Parte_1 mancanza di sottoscrizione dell'intermediario mutuante, trovando applicazione il consolidato principio per cui il requisito della forma scritta è rispettato qualora il contratto sia redatto “per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente” (consegna su cui non c'è discussione), essendo sufficiente “la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, quali l'esecuzione del contratto (Cass. SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898 e n. 1653/2018), anch'essa indiscussa.
Quanto alla decadenza dal beneficio del termine, essa è contrattualmente prevista dalla clausola sub 10 del contratto di finanziamento per il mancato pagamento di almeno due ratei del prestito e nella specie
è stata applicata dalla mutuante a seguito del (pacifico) mancato versamento di ben quattro ratei, quindi del tutto legittimamente, non ravvisandosi né essendo stato rilevato dagli opponenti alcun profilo di illegittimità della clausola in oggetto.
Quanto all'omessa inclusione dei costi assicurativi nel TAEG, parte opponente invoca al riguardo l'applicazione dell'art. 125-bis, co.7, TUB, in forza del quale sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non vi siano stati inclusi, benché debbano essere computati nel costo totale del credito. Sebbene il ragionamento di parte opponente appaia in linea di principio corretto, nel senso che i costi assicurativi sostenuti nella specie avrebbero dovuto computarsi nel TAEG, non indicato quindi correttamente, tuttavia deve escludersi che il contratto in oggetto rientri nel limite di valore di
75.000 euro previsto dall'art.122, co. 1°, lett. a, per l'applicazione della normativa a tutela del consumatore. A tal fine deve infatti tenersi conto del valore complessivo del prestito, ossia dell'intera somma oggetto dell'obbligo di rimborso a carico del mutuatario, nel caso in esame superiore a 90.000 euro. L'art. 125 bis, c.p.c., non è dunque applicabile nella specie, dato che il finanziamento ottenuto dal esula, per il suo elevato importo, dal novero dei contratti di credito ai quali è applicabile la Pt_1 disciplina consumeristica. La carente indicazione del TAEG non comporta dunque alcuna sanzione, né trova applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, TUB, dato che il contratto di finanziamento in parola indica compiutamente il tasso d'interesse e tutti i costi e le condizioni praticate, ivi compreso il costo della polizza assicurativa, compiutamente e chiaramente indicato.
L'opposizione dev'essere pertanto disattesa e il decreto ingiuntivo confermato. Gli opponenti sono tenuto alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da e e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 Condanna gli opponenti alla rifusione in favore della società opposta delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 15 giugno 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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