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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1322/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 05/09/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190112792318501 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190112792318501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7259/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 16.4.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli, Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120190112792318501, notificata in data 15.3.2024, con la quale le veniva intimato il pagamento di somme dovute ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R.
633/1972 per effetto della presentazione del modello UNICO 2017 inoltrato per il periodo d'imposta 2016,
e riguardanti IRPEF, sanzioni ed interessi, il tutto per complessivi €. 16.481,28.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/73 in forza del quale la notifica della cartella di pagamento doveva avvenire, entro e non oltre il 31/12/2020 e non il 21/03/2024; la carenza di idonea motivazione della pretesa tributaria, evidenziando che nella cartella è stato ingiunto il pagamento di somme asseritamente dovute in qualità di “erede” senza specificare in forza di quale assunto la contribuente ricoprisse tale qualifica;
l'omessa comunicazione di atti prodromici;
la nullità dell'atto impositivo per la mancanza dell'instaurazione di debito contraddittorio antecedentemente alla sua emissione.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la correttezza del proprio operato. È rimasta invece contumace l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 12749 del 2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la cartella impugnata;
ha condannato l'Agenzia a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidandole in 1.700,00 € per compensi e 255,00 per rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
La Corte di primo grado ha osservato che l'agente per la riscossione, pur costituendosi, non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta notifica degli atti posti a fondamento della cartella impugnata.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui sono indicate circostanze di fatto non riferibili alla presente controversia, probabilmente per mero errore materiale, osservando che la vicenda non riguarda alcuna società. Ha osservato di essere rimasta contumace in primo grado a differenza di quanto sostenuto in sentenza e che la controversia non riguarda Equitalia - Giustizia.
Ha inoltre ribadito che il contribuente non ha mai eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento, del resto del tutto regolare, e che gli atti cd. prodromici sono stati regolarmente notificati dall'Agenzia delle Entrate, invece costituitasi in primo grado. L'appellante ha anche osservato che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione deriva da controllo automatizzato ex art 36 bis, comma 4, del Dpr 600/1973 e non costituisce una richiesta basata su atti presupposti ed è, quindi, impugnabile in quanto primo e unico atto della pretesa impositiva a conoscenza del contribuente. In tal caso, la cartella non deve essere preceduta da atto alcuno o avviso.
Ha ancora contestato le eccezioni proposte dal contribuente nel ricorso introduttivo
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha proposto appello incidentale.
L'agenzia, oltre a rilevare gli errori evidenti compiuti nella sentenza di primo grado in relazione alla vicenda oggetto della controversia, ha comunque ribadito che nel precedente grado di giudizio ha esposto e dato prova della notifica a mezzo posta in data 12/07/2018 (come risulta dall'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto dal destinatario) della comunicazione d'irregolarità n. 0026071517001 - codice atto n. 13821321711 (lo stesso indicato in cartella) con la quale il de cuius “Nominativo_1” veniva invitato a regolarizzare entro 30 giorni dal suo recapito gli omessi versamenti fruendo delle sanzioni ridotte. Ha anche osservato che lo stesso de cuius aveva prodotto dichiarazione fiscale (frontespizio e quadri RN, RV e RX) dalla quale si evinceva chiaramente che era stato il medesimo contribuente a esporre imposte a debito, ovvero IRPEF per € 10.462,00, Addizionale Regionale IRPEF per € 608,00 e Addizionale Comunale
IRPEF per € 239,00.
Quanto alla legittimazione passiva della contribuente, l'Ufficio - al fine di dimostrare la qualità di erede della contribuente - ha allegato alle proprie controdeduzioni in primo grado la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali presentata dalla Sig.ra Resistente_1 in qualità di unica erede per testamento del de cuius sig. Nominativo_1. In tale dichiarazione presentata all'Ufficio la Sig.ra Resistente_1 si dichiara coniuge ed unica erede del de cuius, indicandone i dati anagrafici e gli estremi di registrazione del testamento (cfr. Quadro Dati Generali e Quadro EA), indicando tutti i beni immobili (cfr, Quadri EB e EC) di cui chiede con la stessa dichiarazione la voltura catastale e dichiarando, inoltre, che il testamento non è stato impugnato, che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti e che nessun erede ha rinunciato all'eredità
(cfr. Quadro EH). Infine, quanto alla illegittimità delle sanzioni, l'Ufficio ha osservato di aver operato lo sgravio del relativo carico, tanto che, già in data 16/10/2020 le sanzioni non erano più presenti nel ruolo avendo l'Ufficio convalidato in tale data sgravio parziale.
§ 6. – Non si è costituita nel giudizio di appello la contribuente Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello principale e quello incidentale sono fondati.
Va premesso che la mancata costituzione della contribuente nel giudizio di appello e la relativa mancata devoluzione delle questioni non esaminate dal giudice di primo grado, restringe il petitum ai profili impugnati.
La controversia va decisa esaminando la ragione più liquida.
Va difatti osservato che appare evidente come l'impugnazione sia stata riferita dal contribuente alla cartella di pagamento, la cui notifica appare del tutto regolare. Derivando la cartella di pagamento semplicemente dal mancato pagamento delle somme esposte in dichiarazione dal medesimo contribuente (poi defunto), appare evidente la superfluità della comunicazione di un atto prodromico di accertamento.
Non di meno, nel corso del giudizio di primo grado, l'agenzia delle entrate, unica controparte effettivamente costituita, ha prodotto in allegato la notifica di una preventiva comunicazione d'irregolarità (n.
0026071517001 - codice atto n. 13821321711 - lo stesso indicato in cartella) con la quale il de cuius
“Nominativo_1” era stato invitato a regolarizzare entro 30 giorni dal suo recapito gli omessi versamenti, fruendo delle sanzioni ridotte.
Un ulteriore profilo – pure necessario – ed attinente questa volta alla legittimazione passiva della contribuente, ugualmente ha tuttavia trovato giustificazione nella produzione depositata nel corso del giudizio di primo grado dall'Agenzia delle Entrate.
L'ufficio ha difatti provato la qualità di erede della contribuente mediante il deposito della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali presentata dalla Sig.ra Resistente_1 in qualità di unica erede per testamento del de cuius sig. Nominativo_1.
Infine, risulta avvenuto lo sgravio delle somme relative alle sanzioni, palesemente non riferibili agli eredi.
§ 8. – Le spese possono essere compensate attesa la sostanziale problematicità della sollevata questione di decadenza, non riproposta in appello, e la mancata costituzione della contribuente nel giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1322/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 05/09/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190112792318501 IRPEF-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190112792318501 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7259/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con atto depositato il 16.4.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli, Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120190112792318501, notificata in data 15.3.2024, con la quale le veniva intimato il pagamento di somme dovute ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R.
633/1972 per effetto della presentazione del modello UNICO 2017 inoltrato per il periodo d'imposta 2016,
e riguardanti IRPEF, sanzioni ed interessi, il tutto per complessivi €. 16.481,28.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/73 in forza del quale la notifica della cartella di pagamento doveva avvenire, entro e non oltre il 31/12/2020 e non il 21/03/2024; la carenza di idonea motivazione della pretesa tributaria, evidenziando che nella cartella è stato ingiunto il pagamento di somme asseritamente dovute in qualità di “erede” senza specificare in forza di quale assunto la contribuente ricoprisse tale qualifica;
l'omessa comunicazione di atti prodromici;
la nullità dell'atto impositivo per la mancanza dell'instaurazione di debito contraddittorio antecedentemente alla sua emissione.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la correttezza del proprio operato. È rimasta invece contumace l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 12749 del 2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la cartella impugnata;
ha condannato l'Agenzia a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidandole in 1.700,00 € per compensi e 255,00 per rimborso spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
La Corte di primo grado ha osservato che l'agente per la riscossione, pur costituendosi, non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta notifica degli atti posti a fondamento della cartella impugnata.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui sono indicate circostanze di fatto non riferibili alla presente controversia, probabilmente per mero errore materiale, osservando che la vicenda non riguarda alcuna società. Ha osservato di essere rimasta contumace in primo grado a differenza di quanto sostenuto in sentenza e che la controversia non riguarda Equitalia - Giustizia.
Ha inoltre ribadito che il contribuente non ha mai eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento, del resto del tutto regolare, e che gli atti cd. prodromici sono stati regolarmente notificati dall'Agenzia delle Entrate, invece costituitasi in primo grado. L'appellante ha anche osservato che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione deriva da controllo automatizzato ex art 36 bis, comma 4, del Dpr 600/1973 e non costituisce una richiesta basata su atti presupposti ed è, quindi, impugnabile in quanto primo e unico atto della pretesa impositiva a conoscenza del contribuente. In tal caso, la cartella non deve essere preceduta da atto alcuno o avviso.
Ha ancora contestato le eccezioni proposte dal contribuente nel ricorso introduttivo
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha proposto appello incidentale.
L'agenzia, oltre a rilevare gli errori evidenti compiuti nella sentenza di primo grado in relazione alla vicenda oggetto della controversia, ha comunque ribadito che nel precedente grado di giudizio ha esposto e dato prova della notifica a mezzo posta in data 12/07/2018 (come risulta dall'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto dal destinatario) della comunicazione d'irregolarità n. 0026071517001 - codice atto n. 13821321711 (lo stesso indicato in cartella) con la quale il de cuius “Nominativo_1” veniva invitato a regolarizzare entro 30 giorni dal suo recapito gli omessi versamenti fruendo delle sanzioni ridotte. Ha anche osservato che lo stesso de cuius aveva prodotto dichiarazione fiscale (frontespizio e quadri RN, RV e RX) dalla quale si evinceva chiaramente che era stato il medesimo contribuente a esporre imposte a debito, ovvero IRPEF per € 10.462,00, Addizionale Regionale IRPEF per € 608,00 e Addizionale Comunale
IRPEF per € 239,00.
Quanto alla legittimazione passiva della contribuente, l'Ufficio - al fine di dimostrare la qualità di erede della contribuente - ha allegato alle proprie controdeduzioni in primo grado la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali presentata dalla Sig.ra Resistente_1 in qualità di unica erede per testamento del de cuius sig. Nominativo_1. In tale dichiarazione presentata all'Ufficio la Sig.ra Resistente_1 si dichiara coniuge ed unica erede del de cuius, indicandone i dati anagrafici e gli estremi di registrazione del testamento (cfr. Quadro Dati Generali e Quadro EA), indicando tutti i beni immobili (cfr, Quadri EB e EC) di cui chiede con la stessa dichiarazione la voltura catastale e dichiarando, inoltre, che il testamento non è stato impugnato, che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti e che nessun erede ha rinunciato all'eredità
(cfr. Quadro EH). Infine, quanto alla illegittimità delle sanzioni, l'Ufficio ha osservato di aver operato lo sgravio del relativo carico, tanto che, già in data 16/10/2020 le sanzioni non erano più presenti nel ruolo avendo l'Ufficio convalidato in tale data sgravio parziale.
§ 6. – Non si è costituita nel giudizio di appello la contribuente Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 7. – L'appello principale e quello incidentale sono fondati.
Va premesso che la mancata costituzione della contribuente nel giudizio di appello e la relativa mancata devoluzione delle questioni non esaminate dal giudice di primo grado, restringe il petitum ai profili impugnati.
La controversia va decisa esaminando la ragione più liquida.
Va difatti osservato che appare evidente come l'impugnazione sia stata riferita dal contribuente alla cartella di pagamento, la cui notifica appare del tutto regolare. Derivando la cartella di pagamento semplicemente dal mancato pagamento delle somme esposte in dichiarazione dal medesimo contribuente (poi defunto), appare evidente la superfluità della comunicazione di un atto prodromico di accertamento.
Non di meno, nel corso del giudizio di primo grado, l'agenzia delle entrate, unica controparte effettivamente costituita, ha prodotto in allegato la notifica di una preventiva comunicazione d'irregolarità (n.
0026071517001 - codice atto n. 13821321711 - lo stesso indicato in cartella) con la quale il de cuius
“Nominativo_1” era stato invitato a regolarizzare entro 30 giorni dal suo recapito gli omessi versamenti, fruendo delle sanzioni ridotte.
Un ulteriore profilo – pure necessario – ed attinente questa volta alla legittimazione passiva della contribuente, ugualmente ha tuttavia trovato giustificazione nella produzione depositata nel corso del giudizio di primo grado dall'Agenzia delle Entrate.
L'ufficio ha difatti provato la qualità di erede della contribuente mediante il deposito della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali presentata dalla Sig.ra Resistente_1 in qualità di unica erede per testamento del de cuius sig. Nominativo_1.
Infine, risulta avvenuto lo sgravio delle somme relative alle sanzioni, palesemente non riferibili agli eredi.
§ 8. – Le spese possono essere compensate attesa la sostanziale problematicità della sollevata questione di decadenza, non riproposta in appello, e la mancata costituzione della contribuente nel giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio