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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4767/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 245/2016 del Giudice di Pace di Sarno
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Vincenzo Esposito Corona
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falcone Controparte_1
APPELLATO
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_2
Sarno (SA) alla via Acquarossa 112, C.F. C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 19/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 appello alla sentenza n. 245/2016 del Giudice di Pace di Sarno, depositata in data
06/04/2016 e notificata il 4/7/2016, la quale, applicata la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei veicoli ex art. 2054 c.c., aveva accolto la domanda proposta in primo grado da condannando essa compagnia Controparte_1 assicurativa a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1.491,85 con la rivalutazione monetaria dalla domanda alla pubblicazione della sentenza e con gli interessi dalla domanda al soddisfo, oltre alla refusione di spese di lite liquidate in
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complessivi euro 1.100,00, oltre il 15% sugli onorari per spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge (anche le spese di ctu venivano poste a carico della compagnia assicurativa). Deduceva a motivi l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, l'errata valutazione degli elementi di prova, l'insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite in giudizio e alla dinamica del sinistro con l'applicazione dell'art. 2054 c.c., l'errata determinazione del quantum debeatur, segnatamente riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale. In particolare, esponeva che la mancata collisione dei mezzi presuntivamente interessati nel sinistro stradale determinava l'improponibilità ed improcedibilità della domanda di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs.
209/2005. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con il rigetto della domanda proposta in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Solo si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e comunque chiedendone il rigetto nel merito, ritenendo corretta in fatto e in diritto l'impugnata sentenza. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. L'appello va dichiarato preliminarmente ammissibile, con rigetto dell'eccezione in rito dell'appellato, in quanto si condivide quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass n. 10916/2017 e successive) secondo cui, non
è necessario un “progetto alternativo di sentenza... ”, “....né alcuna trascrizione della sentenza appellata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure". Dalla lettura dell'atto introduttivo sono agevolmente individuabili le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata e le modifiche richieste, così come sinteticamente enucleate nei motivi di appello sopra riportati;
in tal modo,
l'interpretazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. risponde al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, a nulla rilevando vuoti formalismi, e garantisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito anche dall'art. 6 CEDU. Nel caso di specie, il requisito della specificità dei motivi di appello risulta soddisfatto anche a mente dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, avendo l'appellante puntualmente riportato nell'atto introduttivo le argomentazioni del
Giudice di Pace, rappresentando per ciascuna di esse le ragioni di critica, sia in fatto che in diritto.
Nel merito la ha sostenuto l'improponibilità ed Parte_1 improcedibilità della domanda e l'errata valutazione degli elementi di prova, sulla base di una ricostruzione dei fatti secondo la quale non vi fu collisione dei mezzi
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dell'attore e della convenuta. Invero, gli elementi acquisiti in istruttoria dinanzi al primo giudice depongono in favore della tesi del verificarsi dell'evento con contatto tra i mezzi. Dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il sinistro per cui è causa avvenne per concorso di colpa coinvolgente anche la condotta del che, a CP_1 seguito di un imprudente sorpasso, finiva con il suo motociclo contro un muro, dopo aver impattato l'autovettura della In tal senso depongono i Controparte_2 testimoni indotti da parte attrice, tra cui anche il teste che dichiarò di aver Tes_1 sentito il rumore dell'impatto dei veicoli e il teste , che indicò i punti d'urto tra Tes_2
i veicoli. Anche il consulente tecnico di ufficio non ha escluso che vi sia stato un contatto tra la moto e la DA atteso che “il danno riscontrato sul parafango posteriore della DA era compatibile con quello riscontrato alla stessa quota sulla fiancata della moto”. Il fatto che il giudice di prime cure abbia riportato in motivazione che “non vi è la prova certa che la dinamica dell'incidente si sia verificata secondo la tesi attorea, né la probabilità prospettata dal ctu è convincente;
vi è la prova certa dell'accadimento e del contatto” giustifica sia l'applicazione della presunzione di pari responsabilità tra i conducenti dei veicoli ex articolo 2054 c.c., sia l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, essendovi stato urto tra i veicoli. Fondato è, invece, l'appello riguardo alla non risarcibilità del danno non patrimoniale, stante il disposto del D.Lgs n°209/05, non potendosi ristorare la
“sofferenza” del sig. , per essersi sottoposto ad RX e terapia antidolorifica, CP_1 danno quantificato in euro 250,00. Invero i medici del Pronto Soccorso non prescrissero l'esecuzione di esami strumentali e agli atti non vi sono documenti relativi a trattamenti riabilitativi. In mancanza di prova, non si giustifica quindi nemmeno una valutazione equitativa ex art.1226 c.c.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del solo giudizio di appello, apparendo per il resto la sentenza impugnata corretta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta in parte la domanda risarcitoria proposta in primo grado, nei limiti in cui è stata accolta dal Giudice di Pace, escludendo dal risarcimento il solo danno non patrimoniale liquidato in favore dell'attore in euro 250,00.
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
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Nocera Inferiore, 7/03/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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