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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13346 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
ATTRICE Parte 1
con l'avv. Fabrizio Cannillo
CONVENUTO Controparte_1
con l'avv. Rosanna De Marco
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha impugnato avanti a questo Tribunale le delibere del 18.7.2022 con cui l'assemblea del CP 1 convenuto:
- approvava il consuntivo 2021 ed il relativo riparto (punto 4 dell'o.d.g.);
- approvava il preventivo 2022 ed il relativo riparto (punto 5 dell'o.d.g.); - autorizzava l'amministratore all'installazione di una lampada con sensore nel piano
1 per l'accesso al box e di una presa elettrica ad uso condominiale all'ingresso dello stabile (punto 7 dell'o.d.g.).
Ha in sintesi dedotto:
con riguardo alla delibera sul punto 4, l'erronea ripartizione anche a suo carico della spesa di euro 330,00 attinente a lavori occorsi nel suo appartamento per la ricerca delle cause di infiltrazioni d'acqua nel piano sottostante,
l'ingiustificata approvazione delle spese per la derattizzazione, l'illegittimo addebito di spese personali e l'ingiustificata duplicazione contabile di una spesa legale (euro 104,00);
con riguardo alla delibera sul punto 5, la necessità di una revisione anche del preventivo 2022 in conseguenza dei suddetti vizi attinenti al consuntivo 2021;
con riguardo alle delibere sul punto 7, la mancata individuazione nominativa nel verbale assembleare dei condomini assenzienti e dissenzienti.
Ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento
delle delibere impugnate. Il CP 1 - nel costituirsi - ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale e la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire;
ha poi contestato
- nel merito - la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il conseguente rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
-senza l'espletamento di attività istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione
-
all'udienza del 10.6.2025. Il Tribunale sulla base di tali premesse - osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare d'incompetenza deve essere preliminarmente disattesa in quanto secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di-
legittimità
- "nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito" (così, fra le altre,
Cass. 9068/2022).
L'impugnazione - nel merito - deve essere solo parzialmente accolta.
Le censure sollevate con riguardo al consuntivo 2021 per importi pro quota di entità davvero modesta – risultano infondate in quanto:
la spesa per i lavori finalizzati a ricercare le cause delle infiltrazioni d'acqua
-
aveva natura comunque condominiale e pertanto ai sensi dell'art. 1123,
-
primo comma, cod. civ. – doveva essere indistintamente ripartita pro quota fra tutti i condomini (dovendosi comunque ritenere cessato ogni interesse all'impugnazione - per tale profilo - essendo stato successivamente deliberato il rimborso del contributo versato dall'attrice, in sede di approvazione del consuntivo 2022);
la contestazione sulla spesa per la derattizzazione - d'importo economico assai
-
- non appare suffragata da alcun riscontro probatorio ed ogni contenuto giustificazione documentale riguardo alla sua congruità avrebbe dovuto essere eventualmente richiesta e verificata dal condomino interessato prima dell'assemblea volta all'approvazione del bilancio (risultando dal verbale
-
peraltro che la relativa fattura fu direttamente visionata in assemblea dal
-
delegato della Pt_1 );
la contestazione relativa all'addebito di spese personali deve essere disattesa
-
perché "in materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su
comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità
meno ad esso dei relativi costi" (così,individuale O
fra le altre, Cass. 12573/2019);
non risulta infine provato che la doppia contabilizzazione della modesta spesa
-
legale - di appena euro 104,00 – si riferisca ad una stessa prestazione ed anche per questa voce ogni giustificazione documentale avrebbe dovuto essere comunque richiesta e verificata prima dell'assemblea volta all'approvazione del bilancio.
Deve poi rilevarsi l'insussistenza di specifiche ed autonome censure con riguardo al preventivo 2022 e relativo riparto. Residua soltanto la fondatezza della censura formale relativa alle delibere adottate sul punto 7 (richiamate in premessa) in quanto effettivamente non risulta -
-dal verbale assembleare l'individuazione nominativa dei condomini assenzienti e dissenzienti: l'individuazione nominativa di ciascun votante con la rispettiva quota
- appare invece indispensabile al fine di verificare l'esistenza della millesimale maggioranza prescritta per ciascuna delibera (anche con riferimento all'elemento reale) e di valutare inoltre eventuali conflitti di interessi e deve pertanto ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini favorevoli e contrari con le loro
quote di partecipazione e si attesti semplicemente il risultato della votazione (per tutte, cfr. Cass. - sez. un. 7.3.2005, n. 4806).
Solo tali delibere - conseguentemente - devono essere annullate.
Le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza (che sussiste anche quando "venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri”: Cass. 20888/2018).
P.Q.M.
così decide:
annulla le delibere assembleari del 18.7.2022 adottate sul punto 7 dell'od.g.;
rigetta - per il resto – l'impugnazione;
compensa le spese processuali.
30.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
ATTRICE Parte 1
con l'avv. Fabrizio Cannillo
CONVENUTO Controparte_1
con l'avv. Rosanna De Marco
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha impugnato avanti a questo Tribunale le delibere del 18.7.2022 con cui l'assemblea del CP 1 convenuto:
- approvava il consuntivo 2021 ed il relativo riparto (punto 4 dell'o.d.g.);
- approvava il preventivo 2022 ed il relativo riparto (punto 5 dell'o.d.g.); - autorizzava l'amministratore all'installazione di una lampada con sensore nel piano
1 per l'accesso al box e di una presa elettrica ad uso condominiale all'ingresso dello stabile (punto 7 dell'o.d.g.).
Ha in sintesi dedotto:
con riguardo alla delibera sul punto 4, l'erronea ripartizione anche a suo carico della spesa di euro 330,00 attinente a lavori occorsi nel suo appartamento per la ricerca delle cause di infiltrazioni d'acqua nel piano sottostante,
l'ingiustificata approvazione delle spese per la derattizzazione, l'illegittimo addebito di spese personali e l'ingiustificata duplicazione contabile di una spesa legale (euro 104,00);
con riguardo alla delibera sul punto 5, la necessità di una revisione anche del preventivo 2022 in conseguenza dei suddetti vizi attinenti al consuntivo 2021;
con riguardo alle delibere sul punto 7, la mancata individuazione nominativa nel verbale assembleare dei condomini assenzienti e dissenzienti.
Ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento
delle delibere impugnate. Il CP 1 - nel costituirsi - ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale e la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire;
ha poi contestato
- nel merito - la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il conseguente rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
-senza l'espletamento di attività istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione
-
all'udienza del 10.6.2025. Il Tribunale sulla base di tali premesse - osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare d'incompetenza deve essere preliminarmente disattesa in quanto secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di-
legittimità
- "nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito" (così, fra le altre,
Cass. 9068/2022).
L'impugnazione - nel merito - deve essere solo parzialmente accolta.
Le censure sollevate con riguardo al consuntivo 2021 per importi pro quota di entità davvero modesta – risultano infondate in quanto:
la spesa per i lavori finalizzati a ricercare le cause delle infiltrazioni d'acqua
-
aveva natura comunque condominiale e pertanto ai sensi dell'art. 1123,
-
primo comma, cod. civ. – doveva essere indistintamente ripartita pro quota fra tutti i condomini (dovendosi comunque ritenere cessato ogni interesse all'impugnazione - per tale profilo - essendo stato successivamente deliberato il rimborso del contributo versato dall'attrice, in sede di approvazione del consuntivo 2022);
la contestazione sulla spesa per la derattizzazione - d'importo economico assai
-
- non appare suffragata da alcun riscontro probatorio ed ogni contenuto giustificazione documentale riguardo alla sua congruità avrebbe dovuto essere eventualmente richiesta e verificata dal condomino interessato prima dell'assemblea volta all'approvazione del bilancio (risultando dal verbale
-
peraltro che la relativa fattura fu direttamente visionata in assemblea dal
-
delegato della Pt_1 );
la contestazione relativa all'addebito di spese personali deve essere disattesa
-
perché "in materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su
comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità
meno ad esso dei relativi costi" (così,individuale O
fra le altre, Cass. 12573/2019);
non risulta infine provato che la doppia contabilizzazione della modesta spesa
-
legale - di appena euro 104,00 – si riferisca ad una stessa prestazione ed anche per questa voce ogni giustificazione documentale avrebbe dovuto essere comunque richiesta e verificata prima dell'assemblea volta all'approvazione del bilancio.
Deve poi rilevarsi l'insussistenza di specifiche ed autonome censure con riguardo al preventivo 2022 e relativo riparto. Residua soltanto la fondatezza della censura formale relativa alle delibere adottate sul punto 7 (richiamate in premessa) in quanto effettivamente non risulta -
-dal verbale assembleare l'individuazione nominativa dei condomini assenzienti e dissenzienti: l'individuazione nominativa di ciascun votante con la rispettiva quota
- appare invece indispensabile al fine di verificare l'esistenza della millesimale maggioranza prescritta per ciascuna delibera (anche con riferimento all'elemento reale) e di valutare inoltre eventuali conflitti di interessi e deve pertanto ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini favorevoli e contrari con le loro
quote di partecipazione e si attesti semplicemente il risultato della votazione (per tutte, cfr. Cass. - sez. un. 7.3.2005, n. 4806).
Solo tali delibere - conseguentemente - devono essere annullate.
Le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza (che sussiste anche quando "venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri”: Cass. 20888/2018).
P.Q.M.
così decide:
annulla le delibere assembleari del 18.7.2022 adottate sul punto 7 dell'od.g.;
rigetta - per il resto – l'impugnazione;
compensa le spese processuali.
30.9.2025. IL GIUDICE