Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 122
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Infondatezza illegittimità contestazione reddito d'impresa

    La Corte ha ritenuto che le operazioni immobiliari, inclusi acquisto, ristrutturazione, frazionamento e rivendita, configurino attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 917/86, data la professionalità del contribuente (geometra, socio e amministratore di società immobiliari) e la continuità delle operazioni nel tempo, anche in considerazione di precedenti accertamenti e del rilevante utile economico. Le operazioni del 2018 sono considerate prosecuzione di una condotta commerciale già delineata e stabilizzata.

  • Rigettato
    Illegittimità/infondatezza contestazione operazione immobiliare Indirizzo_1

    La Corte ha ritenuto che la differenza di € 75.000 costituisca ricavo d'impresa occulto e che il compenso di € 15.000 per il subentro sia assoggettabile ad IVA. L'argomentazione del contribuente relativa alla preferenza per un importo minore senza rischi non è sufficiente a sconfessare l'ottica imprenditoriale, considerando la C.I.L.A. presentata e la disponibilità dell'immobile. L'imputazione integrale dei ricavi occulti al ricorrente è legittima in assenza di prova contraria.

  • Rigettato
    Contestazione vendita opere d'arte

    La Corte ha ritenuto che la cessione delle opere d'arte per € 50.000, in favore di una società operante nel settore e in continuità con un'operazione identica del 2017, evidenzi un intento speculativo e non culturale. Pertanto, è correttamente assoggettabile a imposizione quale reddito diverso ex art. 67, lett. i), D.P.R. 917/86.

  • Rigettato
    Movimentazioni non giustificate

    Il ricorso è rigettato poiché il contribuente non ha fornito alcuna documentazione atta a comprovare che di tali importi (indicati erroneamente come € 5.000 nel ricorso, ma € 5.500 nell'atto di accertamento) ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

  • Rigettato
    Illegittimità/esorbitanza sanzioni irrogate

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alle sanzioni. Non sussiste obiettiva incertezza normativa, trattandosi di norme chiare e consolidate, il che implica natura colposa della condotta. Non vi è sproporzione tra sanzioni e imposta evasa. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 non sono applicabili a violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.

  • Accolto
    Definitività recupero ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi

    La Corte rileva la definitività del recupero ad imposizione a titolo d'imposta del 26% pari a € 1.800,00 (corretto da € 1.820 nel dispositivo) del dividendo erogato in data 08.06.2018 dalla Società_3 s.r.l. per omessa ritenuta e versamento, in quanto non impugnato specificamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 122
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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