Articolo 27 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 26Articolo 28
Versione
13 settembre 1934
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Versione
18 gennaio 1953
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Versione
26 aprile 1995
Art. 27. (( (Sanzioni amministrative). )) ((Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.))
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
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