Versione
13 settembre 1934
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18 gennaio 1953
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26 aprile 1995
26 aprile 1995
Art. 27. (( (Sanzioni amministrative). )) ((Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.))
Commentario • 1
- 1. Sanzioni in materia di orario di lavoro, ulteriori precisazioniAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 2 settembre 2014 · 13.418731
[…] La prima nota ha stabilito la necessità di rideterminare, in tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano aperte o pendenti, gli importi scaturiti dalle violazioni oggetto del vaglio di legittimità Costituzionale (artt. 4, 7, 9 e 10 del D. lgs. 66/2003) secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692/1923 e all'art. 27 della legge n. 370/1934. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. Corte Cost., sentenza 04/06/2014, n. 153Provvedimento: […] ed anche le direzioni provinciali del lavoro avevano inteso tale silenzio come indice del fatto che dovessero continuare a trovare applicazione le sanzioni previste per precetti di analogo contenuto nella legislazione previgente. In particolare, per la violazione delle regole sul riposo giornaliero si applicava la sanzione di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923; per la violazione della disciplina del riposo settimanale si applicava la sanzione dell'art. 27 della legge n. 370 del 1934; per la violazione della disciplina sull'orario di lavoro settimanale si applicava l'art. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- sanzioni amministrative più elevate rispetto a quelle di cui al sistema previgente·
- illegittimità costituzionale .·
- lavoro