Art. 27. (( (Sanzioni amministrative). )) ((Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.))
Versione
13 settembre 1934
13 settembre 1934
>
Versione
18 gennaio 1953
18 gennaio 1953
>
Versione
26 aprile 1995
26 aprile 1995
Commentario • 1
- 1. Sanzioni in materia di orario di lavoro, ulteriori precisazioniAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 2 settembre 2014
[…] Ministero del Lavoro - Lettera Circolare 12552 del 10-07-2014 (421,8 KiB, 1.010 hits) La prima nota ha stabilito la necessità di rideterminare, in tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano aperte o pendenti, gli importi scaturiti dalle violazioni oggetto del vaglio di legittimità Costituzionale (artt. 4, 7, 9 e 10 del D. lgs. 66/2003) secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692/1923 e all'art. 27 della legge n. 370/1934. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. Corte Cost., sentenza 04/06/2014, n. 153Provvedimento: […] ed anche le direzioni provinciali del lavoro avevano inteso tale silenzio come indice del fatto che dovessero continuare a trovare applicazione le sanzioni previste per precetti di analogo contenuto nella legislazione previgente. In particolare, per la violazione delle regole sul riposo giornaliero si applicava la sanzione di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923; per la violazione della disciplina del riposo settimanale si applicava la sanzione dell'art. 27 della legge n. 370 del 1934; per la violazione della disciplina sull'orario di lavoro settimanale si applicava l'art. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- sanzioni amministrative più elevate rispetto a quelle di cui al sistema previgente·
- illegittimità costituzionale .·
- lavoro