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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4230/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1396/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 31/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219038228828000 1400 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219038228828000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130296022857000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170057425423000 SPESE GIUDIZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170057425423000 1100 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248629173000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248629173000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112766466000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
la rappresentante di ADER esibisce gli originali della notifica di cui produce anche fotocopia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.09720219038228828000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di Roma, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.658,42, in virtù di n. 4 cartelle di pagamento per asseriti crediti di natura tributaria portati dai seguenti titoli:
1) Cartella di pagamento n. 09720130296022857000, asseritamente notificata in data 08 maggio 2014;
2) Cartella di pagamento n. 09720170057425423000, asseritamente notificata in data 14 marzo 2018;
3) Cartella di pagamento n.09720170248629173000, asseritamente notificata in data 29 gennaio 2018;
4) Cartella di pagamento n.09720180112766466000, asseritamente notificata in data 05 aprile 2019, per
Irpef, Addizionale regionale, comunale, rideterminazione valore acquisto terreno, oltre accessori, sanzioni etc..
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle quattro cartelle sopra descritte;
l'intervenuta prescrizione, nonché la decadenza della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle entrate riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso, perché l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è inammissibile laddove le cartelle siano state tutte regolarmente notificata. Nella specie risultava sia dall'intimazione di pagamento sia dalle relate di notifica le cui le date corrispondevano a quelle riportate in intimazione che tutte erano state notificate al ricorrente sia a mezzo posta, sia a mani proprie, sia mediante deposito presso la casa comunale ed invio di raccomandata informativa al ricorrente.
Rilevava, inoltre, come non fosse nella specie trascorso il termine prescrizionale decennale, né si fosse maturata alcuna decadenza per effetto degli atti interruttivi di cui dava prova con il deposito delle relative relate di notifica.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Ufficio con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 16.06.2025.
In corso di udienza, l'Ufficio, quale parte appellata, chiedeva termine per produrre gli originali degli atti afferenti le eccezioni sollevate da parte contribuente.
L'appellante si opponeva.
La Corte accoglieva la richiesta di esibizione degli originali così come avanzata dall'Agenzia Entrate
Riscossione e rinviava per il suddetto adempimento all'udienza del 29 settembre 2025 ore 12.
All'udienza del 29.09.2025, l'Agenzia Entrate Riscossione esibiva e depositava gli originali degli atti richiesti da parte appellante.
La causa era così trattata e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, in virtù e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è ammessa la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, come anche affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5491/2017. Ne consegue che, a seguito di ordinanza di ammissione, questa Corte ha dato facoltà a parte appellata di produrre gli originali delle relate di notifica, già prodotti in copia nel giudizio di primo grado.
Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita si può esaminare il merito della causa che ci occupa.
Circa la presunta omessa notifica delle cartelle di pagamento, nell'impugnare l'intimazione di pagamento, il contribuente lamentava di avere appreso solo a seguito della notifica dell'intimazione medesima dell'esistenza delle cartelle di pagamento alla stessa sottese. Si osserva, invece, che l'Agenzia ha dimostrato che le cartelle di cui trattasi sono state correttamente notificate, unitamente ai successivi atti interruttivi, ragion per cui è del tutto infondata la censura atta a sostenere che non esistano gli originali delle copie delle relate di notifica prodotte in primo grado a dimostrazione dell'attività notificatoria svolta dall'Agenzia. In considerazione di ciò, preme evidenziare che dalla disamina dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica allegate in atti si evince che le cartelle di pagamento contestate e sottese all'intimazione di pagamento impugnata risultano notificate nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 138 e ss. del c.p.c. Alcuna efficacia deve, inoltre, riconoscersi alle contestazioni mosse da parte appellante in relazione al contenuto delle relate di notifica prodotte ( ad esempio : firma indecifrabile, mancanza nome del destinatario) in quanto per la contestazione delle relate di notifica, redatte da un pubblico ufficiale sarebbe stato necessario proporre una querela di falso, ma tanto non è avvenuto. Per tali motivi è chiaro che nulla può essere contestato per l'attività di notifica eseguita dall'ente della riscossione, tanto meno nulla può dirsi sugli atti prodromici alle cartelle di pagamento, trattandosi di doglianze da far valere mediante l'impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate Non essendo stati impugnati dalla contribuente né le cartelle di pagamento ritualmente notificate, tanto meno gli atti interruttivi indicati in atti dall'Ufficio, risultano stabilizzati i crediti portati dalle cartelle presupposte con la conseguenza che alcunchè potrà essere legittimamente ed ammissibilmente contestato Con riferimento all'asserita decadenza che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento, si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto. I motivi di annullamento dedotti da parte avversa, infatti, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore. Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente
Impositore, cui compete ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione.
In merito alla censura afferente la prescrizione del diritto di credito e degli interessi e delle sanzioni dalla disamina dell'estratto di ruolo si evince chiaramente che la società di riscossione ha provveduto sia alla formazione del ruolo che alla notifica della cartella nei termini previsti ex lege. Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, onde la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass.
Civ. II sent. n. 25948 del 19/11/2013.
Tale censura, pertanto, è infondata.
In merito alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione della base di calcolo e per l'illegittimità degli interessi deve rilevarsi che, se parte appellante abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Ove, invece, parte appellante abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. Tale principio è valido anche per la specie, in quanto il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della " dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo. In ogni caso, il ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella. Ciò rende l'eccezione ed il relativo motivo di appello inaccoglibile.
In merito disconoscimento dei documenti prodotti in copia la censura non ha pregio poiché l'eventuale disconoscimento deve essere specifico, ossia riferito a una copia concretamente individuata, effettuata, cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass. Civ. sez. trib. n. 1609/2009). Sul punto la Suprema
Corte si è più volte pronunciata, affermando che il disconoscimento che è in grado di far perdere alle riproduzioni meccaniche la loro qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con puntuale allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr.
Cassazione 10430/2007), senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. 28096/09; conf. Cass. Sent.
7775/2014). Tra l'altro, nel caso in cui parte attrice abbia impugnato le copie fotostatiche della documentazione esibita dal Concessionario della riscossione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del DPR 445/2000, detti documenti potranno essere impugnati solo con la querela di falso.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato. Le spese, anche in considerazione del complessivo comportamente processuale tenuto dall'Ufficio, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4230/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1396/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 31/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219038228828000 1400 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219038228828000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130296022857000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170057425423000 SPESE GIUDIZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170057425423000 1100 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248629173000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248629173000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112766466000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
la rappresentante di ADER esibisce gli originali della notifica di cui produce anche fotocopia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.09720219038228828000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di Roma, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.658,42, in virtù di n. 4 cartelle di pagamento per asseriti crediti di natura tributaria portati dai seguenti titoli:
1) Cartella di pagamento n. 09720130296022857000, asseritamente notificata in data 08 maggio 2014;
2) Cartella di pagamento n. 09720170057425423000, asseritamente notificata in data 14 marzo 2018;
3) Cartella di pagamento n.09720170248629173000, asseritamente notificata in data 29 gennaio 2018;
4) Cartella di pagamento n.09720180112766466000, asseritamente notificata in data 05 aprile 2019, per
Irpef, Addizionale regionale, comunale, rideterminazione valore acquisto terreno, oltre accessori, sanzioni etc..
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle quattro cartelle sopra descritte;
l'intervenuta prescrizione, nonché la decadenza della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle entrate riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso, perché l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è inammissibile laddove le cartelle siano state tutte regolarmente notificata. Nella specie risultava sia dall'intimazione di pagamento sia dalle relate di notifica le cui le date corrispondevano a quelle riportate in intimazione che tutte erano state notificate al ricorrente sia a mezzo posta, sia a mani proprie, sia mediante deposito presso la casa comunale ed invio di raccomandata informativa al ricorrente.
Rilevava, inoltre, come non fosse nella specie trascorso il termine prescrizionale decennale, né si fosse maturata alcuna decadenza per effetto degli atti interruttivi di cui dava prova con il deposito delle relative relate di notifica.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Ufficio con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 16.06.2025.
In corso di udienza, l'Ufficio, quale parte appellata, chiedeva termine per produrre gli originali degli atti afferenti le eccezioni sollevate da parte contribuente.
L'appellante si opponeva.
La Corte accoglieva la richiesta di esibizione degli originali così come avanzata dall'Agenzia Entrate
Riscossione e rinviava per il suddetto adempimento all'udienza del 29 settembre 2025 ore 12.
All'udienza del 29.09.2025, l'Agenzia Entrate Riscossione esibiva e depositava gli originali degli atti richiesti da parte appellante.
La causa era così trattata e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, in virtù e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è ammessa la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, come anche affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5491/2017. Ne consegue che, a seguito di ordinanza di ammissione, questa Corte ha dato facoltà a parte appellata di produrre gli originali delle relate di notifica, già prodotti in copia nel giudizio di primo grado.
Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita si può esaminare il merito della causa che ci occupa.
Circa la presunta omessa notifica delle cartelle di pagamento, nell'impugnare l'intimazione di pagamento, il contribuente lamentava di avere appreso solo a seguito della notifica dell'intimazione medesima dell'esistenza delle cartelle di pagamento alla stessa sottese. Si osserva, invece, che l'Agenzia ha dimostrato che le cartelle di cui trattasi sono state correttamente notificate, unitamente ai successivi atti interruttivi, ragion per cui è del tutto infondata la censura atta a sostenere che non esistano gli originali delle copie delle relate di notifica prodotte in primo grado a dimostrazione dell'attività notificatoria svolta dall'Agenzia. In considerazione di ciò, preme evidenziare che dalla disamina dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica allegate in atti si evince che le cartelle di pagamento contestate e sottese all'intimazione di pagamento impugnata risultano notificate nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 138 e ss. del c.p.c. Alcuna efficacia deve, inoltre, riconoscersi alle contestazioni mosse da parte appellante in relazione al contenuto delle relate di notifica prodotte ( ad esempio : firma indecifrabile, mancanza nome del destinatario) in quanto per la contestazione delle relate di notifica, redatte da un pubblico ufficiale sarebbe stato necessario proporre una querela di falso, ma tanto non è avvenuto. Per tali motivi è chiaro che nulla può essere contestato per l'attività di notifica eseguita dall'ente della riscossione, tanto meno nulla può dirsi sugli atti prodromici alle cartelle di pagamento, trattandosi di doglianze da far valere mediante l'impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate Non essendo stati impugnati dalla contribuente né le cartelle di pagamento ritualmente notificate, tanto meno gli atti interruttivi indicati in atti dall'Ufficio, risultano stabilizzati i crediti portati dalle cartelle presupposte con la conseguenza che alcunchè potrà essere legittimamente ed ammissibilmente contestato Con riferimento all'asserita decadenza che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento, si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto. I motivi di annullamento dedotti da parte avversa, infatti, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore, dal momento che gli importi e le indicazioni contenuti nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti, con il ruolo, dallo stesso Ente impositore. Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente
Impositore, cui compete ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione.
In merito alla censura afferente la prescrizione del diritto di credito e degli interessi e delle sanzioni dalla disamina dell'estratto di ruolo si evince chiaramente che la società di riscossione ha provveduto sia alla formazione del ruolo che alla notifica della cartella nei termini previsti ex lege. Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, onde la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si intende perfezionato non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che da avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass.
Civ. II sent. n. 25948 del 19/11/2013.
Tale censura, pertanto, è infondata.
In merito alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione della base di calcolo e per l'illegittimità degli interessi deve rilevarsi che, se parte appellante abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Ove, invece, parte appellante abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. Tale principio è valido anche per la specie, in quanto il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della " dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo. In ogni caso, il ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella. Ciò rende l'eccezione ed il relativo motivo di appello inaccoglibile.
In merito disconoscimento dei documenti prodotti in copia la censura non ha pregio poiché l'eventuale disconoscimento deve essere specifico, ossia riferito a una copia concretamente individuata, effettuata, cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass. Civ. sez. trib. n. 1609/2009). Sul punto la Suprema
Corte si è più volte pronunciata, affermando che il disconoscimento che è in grado di far perdere alle riproduzioni meccaniche la loro qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con puntuale allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr.
Cassazione 10430/2007), senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. 28096/09; conf. Cass. Sent.
7775/2014). Tra l'altro, nel caso in cui parte attrice abbia impugnato le copie fotostatiche della documentazione esibita dal Concessionario della riscossione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del DPR 445/2000, detti documenti potranno essere impugnati solo con la querela di falso.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato. Le spese, anche in considerazione del complessivo comportamente processuale tenuto dall'Ufficio, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa le spese dell'intero giudizio.