Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 924
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia ha dimostrato la corretta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi. Le contestazioni sulle relate di notifica richiedevano una querela di falso, non proposta. Le cartelle e gli atti interruttivi non essendo stati impugnati, i crediti si sono stabilizzati.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    L'agente della riscossione non ha legittimazione passiva per sindacare la formazione del ruolo e la pretesa tributaria. La formazione del ruolo e la notifica della cartella sono avvenute nei termini di legge. La notifica a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o dal ritiro.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa indicazione della base di calcolo e illegittimità degli interessi

    Gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto della legge. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile. Per gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, l'onere di motivazione è assolto dall'Ufficio mediante richiamo alla dichiarazione. Il ricorrente non ha specificato quali interessi contesta, rendendo l'eccezione inaccoglibile.

  • Rigettato
    Disconoscimento dei documenti prodotti in copia

    Il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato. Contestazioni generiche non sono sufficienti. Le copie fotostatiche impugnate possono essere contestate solo con querela di falso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 924
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 924
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo