TRIB
Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2257 del R.G.L. dell'anno 2023 introdotta da nato a [...] il [...] e residente a [...]
Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al della Repubblica 100, cf: ricorso, dall' Avv. Marco Oliverio ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Casali del Manco località Pedace alla Via Jotta 12
Ricorrente
contro
(P.I. C.F. P.IVA 1 in persona del CP 2 Controparte 1
NI (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso C.F. 2
Email_1 e dall'Avv. Silvia Cumino C.F. 3 Email 2 dell' CP 3 ffari Legali e Contenzioso, in virtù di procura apposta in calce al ricorso notificato, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' CP 1 sito in via Alimena n. 8
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze Cont dell' Controparte 1 (qui di seguito, per brevità, con qualifica di
Operatore Tecnico Addetto alla Disinfestazione ed inquadramento nella categoria B dalla data del
01/07/2005 sino alla data del 31/12/2005, termine finale di poi oggetto di varie proroghe, premesso ulteriormente di essere stato stabilizzato all'esito di procedura concorsuale, con instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.7.2010 con la medesima qualifica ed il medesimo inquadramento contrattuale, esponeva di aver svolto, sin dal 31 gennaio 2012, superiori mansioni amministrative contabili complesse riconducibili alla categoria C del CCNL comparto sanità>.
Descritte le mansioni disimpegnate, dedotto il suo diritto al trattamento retributivo parametrato al Cont livello C sulla base delle previsioni dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, ha chiesto la condanna dell al pagamento della somma di euro €.40.476,41 a titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 1 febbraio 2012 ed il 30/4/2022, avendo di poi (con decorrenza dal 1.5.2022) ottenuto l'inquadramento nella superiore categoria C a seguito di utile collocamento nella graduatoria di cui alla selezione interna ex art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017 per la assunzione di n.6 posti di assistente
,Cont tecnico Cat. C, indetta dall' in data 14/04/2022 con deliberazione n.662.
Tanto premesso ed esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: (....) Accertare e dichiarare che in realtà seppure assunto con la mansione e qualifica il ricorrente, seppure inquadrato nella categoria B, dalla data del 31/01/2012, ha in realtà svolto le mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità (...) condannare l' CP 1 al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione per la mansioni superiori svolte da categoria B a categoria C per il periodo dal 01/2/2012 al 30/04/2022 per un totale di €.40.063,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria (....).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, preliminarmente, CP 1 la prescrizione del diritto per manifesta decorrenza dei termini quinquennali previsti per i crediti da lavoro;
nel merito, eccepiva l'assenza di allegazioni e prova in ordine allo svolgimento di superiori mansioni peraltro appartenenti a diversa area del ccnl di comparto (ruolo tecnico/ruolo amministrativo) evidenziando, invero, che le mansioni amministrative contabili complesse dedotte in ricorso attengono al profilo professionale dell'assistente amministrativo mentre il ricorrente appartiene al ruolo tecnico;
contestava, inoltre, il quantum preteso, evidenziando che i conteggi di parte sono stati elaborati senza neppure indicazione dei CCNL e dei CCNI di riferimento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che è pacifico oltre che documentato che il ricorrente - dopo aver prestato servizio Cont alle dipendenze dell' in forza di contratto di lavoro a tempo determinato del 28.6.2005 con decorrenza dal 1.7.2015, è stato assunto a tempo indeterminato e pieno con decorrenza giuridica ed economica dal 17/2/2010 con qualifica di operatore tecnico addetto alla disinfestazione ed inquadramento nella categoria B del ruolo tecnico del comparto (come da contratto di lavoro a tempo indeterminato del 17.2.2010); è altresì documentato oltre che pacifico l'inquadramento del ricorrente nella categoria C del ruolo tecnico- qualifica di assistente tecnico - con decorrenza dal 1.5.2022 (come da contratto del 27.4.2022).
Tanto premesso, il ricorrente agisce per ottenere le differenze retributive (quantificate in euro
40.063,24) per lo svolgimento, per il periodo dal 01/12/2012 al 30/04/2022 di compiti lavorativi integranti mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità>.
Preliminarmente, fondata in parte si rivela l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata CP 1 precisandosi che il ricorrente agisce per il pagamento delle differenze retributive dall' sull'assunto dell'espletamento di mansioni superiori per il periodo 01/02/2012 al 30/04/2022
(secondo la quantificazione di cui all'allegata c.t.p.).
Sul punto, si premette che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso che, per avvalersi del termine di prescrizione, non è necessario far ricorso a formule sacramentali, essendo sufficiente, oltre all'inerzia nell'attivazione del diritto, anche la volontà in qualunque modo espressa di avvalersi della prescrizione. Invero, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una
"quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Nè rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed
-
autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte , determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16573/2004).
Nel caso di specie, l' CP 1 nel costituirsi tempestivamente, ha puntualmente eccepito la prescrizione dei crediti azionati, invocando il termine quinquennale ed allegando che il diritto è stato azionato intempestivamente, con ciò manifestando in maniera inequivoca la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo.
Occorre, inoltre, richiamando l'arresto della SC n. 26246/2022, rilevare che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre in costanza di rapporto di lavoro, trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato.
Invero, la Suprema Corte, nella pronuncia sopra indicata, ha affermato che Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro> ma, evidentemente, tale principio non risulta applicabile ai diritti retributivi nell'ambito del pubblico impiego, considerato che Le modifiche apportate dalla 1. n. 92 del 2012 all'art. 18 della 1. n. 300 del
1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata 1. n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma;
rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della 1. n. 92 del
2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato (cfr. Cass. n. 11868/2016 e succ. conf.).
A tali rilievi consegue che, decorrendo il termine in costanza di rapporto, in accoglimento dell'eccezione in esame, considerato che il primo atto interruttivo di cui vi è prova è la diffida Cont stragiudiziale ricevuta dall' in data 24/7/2015, cui è seguita ulteriore diffida -con effetto interruttivo ricevuta il 20.3.2017; a tali atti con effetto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, è seguita, oltre il successivo quinquennio dall'ultimo atto del 20.3.2017, diffida stragiudiziale protocollata in data 27/5/2022; pertanto, deve affermarsi la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 27/5/2017 e, pertanto, dal 1 febbraio 2012 al 26/5/2017.
Nel resto, il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere in punto di diritto che dalla natura pubblica dell'ente datoriale deriva l'assoggettamento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio alle disposizioni di cui al d.lgs. n.
165/2001, e, in particolare, alla disciplina in tema di mansioni prevista dall'art 52 di detto decreto
(prima contenuta nell'art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 25 d. lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d. lgs. n. 387/1998).
In particolare, l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio, modificato dall'art. 62 comma 1 d.lgs. n. 150/09), dopo aver stabilito al comma 1, che "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione", nel comma 2 individua analiticamente le sole ipotesi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori (vacanza di posto in organico e assenza di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, in entrambi i casi solamente per mansioni della qualifica immediatamente superiore e per limitati periodi di tempo), precisando nel comma 4 che, in tali casi, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per tutto il periodo di effettiva prestazione;
nel comma 5, poi, dispone che, «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore». Inoltre, il comma 3 definisce la fattispecie delle mansioni superiori individuandola nell'attribuzione «in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni». La disposizione in parola, pur ricalcando l'art. 2103 c.c. disciplinante le mansioni del lavoratore> nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica, se ne differenzia profondamente in quanto utilizza il principio di equivalenza con riferimento alle mansioni di assunzione (e non alle mansioni da ultimo svolte) e consente al datore di lavoro pubblico l'esercizio dello “ius variandi” nell'ambito delle mansioni da considerare “equivalenti” in base alla classificazione fornitane dalla contrattazione collettiva.
In definitiva è proprio la contrattazione collettiva a cui, giusta il disposto del cit. art. 52, bisogna fare riferimento per valutare se le mansioni svolte dal lavoratore pubblico, possano essere considerate
“superiori” in quanto proprie di una qualifica superiore secondo le declaratorie contrattuali applicabili al caso di specie.
Dalle suesposte considerazioni di ordine generale deriva che, in base al quadro normativo di riferimento, è precluso il riconoscimento del diritto del dipendente all'inquadramento nella superiore qualifica rimanendo, quindi, esclusa, nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, la cd. promozione automatica, di tal che la verifica dell'effettivo contenuto professionale dei compiti svolti acquista rilievo esclusivamente ai fini del diritto alla corrispondente retribuzione, sussistente sempre che in concreto l'istante risulti aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata, in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Pertanto, escluso il diritto all'inquadramento superiore, all'odierna parte ricorrente possono, in astratto, essere riconosciute le relative differenze retributive per il periodo per cui è causa (rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario: cfr. Cass. nn. SS.UU., nn. 1624/2005, 1622/2005 e 3228/2004) e nei limiti del periodo non coperto da prescrizione, sempre che in concreto risulti lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata. Valga, inoltre, il rilievo secondo cui grava sulla parte che agisce rivendicando differenze retributive l'onere di allegare e, quindi, provare in giudizio lo svolgimento di mansioni superiori, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata, giusto il disposto dell'art. 2697 c.c.
Tanto premesso in generale, si osserva che parte ricorrente allega a fondamento della sua pretesa creditoria il fatto dell'espletamento di mansioni superiori, mentre l'ente resistente sostiene la correttezza dell'inquadramento formale del ricorrente in ragione delle mansioni svolte.
In particolare, risulta pacifico tra le parti (oltre che documentato: si vedano, in particolare, i contratti di lavoro in atti) l'inquadramento del ricorrente nella categoria B del ruolo tecnico, con attribuzione di profilo professionale di operatore tecnico addetto alla disinfestazione sino al 30/4/2022 stante
- -
l'inquadramento nella categoria C del ruolo tecnico del CCNL di comparto, con qualifica di assistente tecnico con decorrenza dal 1.5.2022.
Orbene, il ricorrente rivendica lo svolgimento di non meglio declinate mansioni Amministrative
Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità> ovvero in altro punto del ricorso di mansioni di Tecnico Amministrativo inquadrabili della categoria C> il cui corrispondente trattamento retributivo rivendica.
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto per le lacunose allegazioni sul punto;
invero, parte ricorrente si limita a mera elencazione di compiti che assume disimpegnati per poi affermare apoditticamente che si tratta di mansioni amministrative contabili complesse ovvero di tecnico amministrativo, senza neppure un minimo confronto tanto con la declaratoria della categoria quanto di quella del profilo professionale (neppure individuabile).
Difetta, invero, nel corpo del ricorso l'ineludibile confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato né in alcun modo vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al profilo formalmente riconosciuto. Invero, manca in ricorso alcun raffronto critico tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante, dopo aver descritto le mansioni a prospettare in astratto lo svolgimento di mansioni superiori (peraltro senza neppure enucleazione dello specifico profilo e della specifica qualifica, limitandosi a indicare genericamente ora mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità ovvero in altro punto del ricorso di mansioni di Tecnico Amministrativo inquadrabili della categoria C') senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare – già in astratto ed in disparte dalla conferma sul piano probatorio- la riconducibilità delle mansioni disimpegnate alla superiore categoria contrattuale per la quale rivendica differenze retributive.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della S.C. di Cassazione (sez. L, sent. n. 8025/2003) che ha affermato che < Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)>.
Nel caso di specie, come detto, le carenze assertive riguardano l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate nonché la lacuna in punto di individuazione del profilo professionale, neppure indicato, osservandosi che in base alle previsioni del CCNL di settore all'interno della medesima categoria sono inquadrati profili professionali specifici che è onere della parte individuare.
Invero, non risultano allegati specificamente in ricorso i motivi per i quali le mansioni svolte comporterebbero il diritto all'inquadramento superiore sotto il profilo degli elementi che differenziano, in riferimento appunto a tali mansioni ed alle loro modalità concrete di svolgimento, l'inquadramento posseduto e l'inquadramento superiore rivendicato, con l'analitica comparazione delle mansioni alle declaratorie contrattuali di riferimento, essendosi limitata la parte ricorrente a rivendicare la superiore categoria (neppure trascritta) ed allegare che, date le mansioni svolte, sussisterebbe il diritto alle differenze maturate sul presupposto delle mansioni di fatto disimpegnate, senza considerare le vigenti declaratorie dell'inquadramento posseduto.
Per come affermato dalla S.C. nella sentenza sopra citata, < In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte).
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.>
Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata. Né tale onere di specifica comparazione può ritenersi assolto a mezzo di un'astratta affermazione di espletamento di mansioni che – lungi dall'essere descritte ed enucleate in concreto
-
vengono genericamente descritte senza alcuna declinazione concreta.
Peraltro, profondamente lacunoso si rivela il ricorso anche sotto il profilo dell'omessa indicazione della qualifica cui sarebbero riconducibili le mansioni lavorative disimpegnate, stante il generico riferimento alla categoria superiore e l'incerto riferimento ora a mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità> ora a mansioni di Tecnico Amministrativo inquadrabili della categoria C'.
In ragione delle profonde lacune del ricorso, osservandosi che l'onere di compiuta allegazione è un prius logico giuridico rispetto a quello probatorio - la domanda attorea deve essere respinta.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 21 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2257 del R.G.L. dell'anno 2023 introdotta da nato a [...] il [...] e residente a [...]
Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al della Repubblica 100, cf: ricorso, dall' Avv. Marco Oliverio ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Casali del Manco località Pedace alla Via Jotta 12
Ricorrente
contro
(P.I. C.F. P.IVA 1 in persona del CP 2 Controparte 1
NI (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso C.F. 2
Email_1 e dall'Avv. Silvia Cumino C.F. 3 Email 2 dell' CP 3 ffari Legali e Contenzioso, in virtù di procura apposta in calce al ricorso notificato, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' CP 1 sito in via Alimena n. 8
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze Cont dell' Controparte 1 (qui di seguito, per brevità, con qualifica di
Operatore Tecnico Addetto alla Disinfestazione ed inquadramento nella categoria B dalla data del
01/07/2005 sino alla data del 31/12/2005, termine finale di poi oggetto di varie proroghe, premesso ulteriormente di essere stato stabilizzato all'esito di procedura concorsuale, con instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.7.2010 con la medesima qualifica ed il medesimo inquadramento contrattuale, esponeva di aver svolto, sin dal 31 gennaio 2012, superiori mansioni amministrative contabili complesse riconducibili alla categoria C del CCNL comparto sanità>.
Descritte le mansioni disimpegnate, dedotto il suo diritto al trattamento retributivo parametrato al Cont livello C sulla base delle previsioni dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, ha chiesto la condanna dell al pagamento della somma di euro €.40.476,41 a titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il 1 febbraio 2012 ed il 30/4/2022, avendo di poi (con decorrenza dal 1.5.2022) ottenuto l'inquadramento nella superiore categoria C a seguito di utile collocamento nella graduatoria di cui alla selezione interna ex art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017 per la assunzione di n.6 posti di assistente
,Cont tecnico Cat. C, indetta dall' in data 14/04/2022 con deliberazione n.662.
Tanto premesso ed esposto ha rassegnato le seguenti conclusioni: (....) Accertare e dichiarare che in realtà seppure assunto con la mansione e qualifica il ricorrente, seppure inquadrato nella categoria B, dalla data del 31/01/2012, ha in realtà svolto le mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità (...) condannare l' CP 1 al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione per la mansioni superiori svolte da categoria B a categoria C per il periodo dal 01/2/2012 al 30/04/2022 per un totale di €.40.063,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria (....).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, preliminarmente, CP 1 la prescrizione del diritto per manifesta decorrenza dei termini quinquennali previsti per i crediti da lavoro;
nel merito, eccepiva l'assenza di allegazioni e prova in ordine allo svolgimento di superiori mansioni peraltro appartenenti a diversa area del ccnl di comparto (ruolo tecnico/ruolo amministrativo) evidenziando, invero, che le mansioni amministrative contabili complesse dedotte in ricorso attengono al profilo professionale dell'assistente amministrativo mentre il ricorrente appartiene al ruolo tecnico;
contestava, inoltre, il quantum preteso, evidenziando che i conteggi di parte sono stati elaborati senza neppure indicazione dei CCNL e dei CCNI di riferimento. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che è pacifico oltre che documentato che il ricorrente - dopo aver prestato servizio Cont alle dipendenze dell' in forza di contratto di lavoro a tempo determinato del 28.6.2005 con decorrenza dal 1.7.2015, è stato assunto a tempo indeterminato e pieno con decorrenza giuridica ed economica dal 17/2/2010 con qualifica di operatore tecnico addetto alla disinfestazione ed inquadramento nella categoria B del ruolo tecnico del comparto (come da contratto di lavoro a tempo indeterminato del 17.2.2010); è altresì documentato oltre che pacifico l'inquadramento del ricorrente nella categoria C del ruolo tecnico- qualifica di assistente tecnico - con decorrenza dal 1.5.2022 (come da contratto del 27.4.2022).
Tanto premesso, il ricorrente agisce per ottenere le differenze retributive (quantificate in euro
40.063,24) per lo svolgimento, per il periodo dal 01/12/2012 al 30/04/2022 di compiti lavorativi integranti mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità>.
Preliminarmente, fondata in parte si rivela l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata CP 1 precisandosi che il ricorrente agisce per il pagamento delle differenze retributive dall' sull'assunto dell'espletamento di mansioni superiori per il periodo 01/02/2012 al 30/04/2022
(secondo la quantificazione di cui all'allegata c.t.p.).
Sul punto, si premette che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso che, per avvalersi del termine di prescrizione, non è necessario far ricorso a formule sacramentali, essendo sufficiente, oltre all'inerzia nell'attivazione del diritto, anche la volontà in qualunque modo espressa di avvalersi della prescrizione. Invero, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una
"quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Nè rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed
-
autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte , determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16573/2004).
Nel caso di specie, l' CP 1 nel costituirsi tempestivamente, ha puntualmente eccepito la prescrizione dei crediti azionati, invocando il termine quinquennale ed allegando che il diritto è stato azionato intempestivamente, con ciò manifestando in maniera inequivoca la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo.
Occorre, inoltre, richiamando l'arresto della SC n. 26246/2022, rilevare che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre in costanza di rapporto di lavoro, trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato.
Invero, la Suprema Corte, nella pronuncia sopra indicata, ha affermato che Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro> ma, evidentemente, tale principio non risulta applicabile ai diritti retributivi nell'ambito del pubblico impiego, considerato che Le modifiche apportate dalla 1. n. 92 del 2012 all'art. 18 della 1. n. 300 del
1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata 1. n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma;
rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della 1. n. 92 del
2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato (cfr. Cass. n. 11868/2016 e succ. conf.).
A tali rilievi consegue che, decorrendo il termine in costanza di rapporto, in accoglimento dell'eccezione in esame, considerato che il primo atto interruttivo di cui vi è prova è la diffida Cont stragiudiziale ricevuta dall' in data 24/7/2015, cui è seguita ulteriore diffida -con effetto interruttivo ricevuta il 20.3.2017; a tali atti con effetto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione, è seguita, oltre il successivo quinquennio dall'ultimo atto del 20.3.2017, diffida stragiudiziale protocollata in data 27/5/2022; pertanto, deve affermarsi la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 27/5/2017 e, pertanto, dal 1 febbraio 2012 al 26/5/2017.
Nel resto, il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere in punto di diritto che dalla natura pubblica dell'ente datoriale deriva l'assoggettamento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio alle disposizioni di cui al d.lgs. n.
165/2001, e, in particolare, alla disciplina in tema di mansioni prevista dall'art 52 di detto decreto
(prima contenuta nell'art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 25 d. lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d. lgs. n. 387/1998).
In particolare, l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio, modificato dall'art. 62 comma 1 d.lgs. n. 150/09), dopo aver stabilito al comma 1, che "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione", nel comma 2 individua analiticamente le sole ipotesi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori (vacanza di posto in organico e assenza di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, in entrambi i casi solamente per mansioni della qualifica immediatamente superiore e per limitati periodi di tempo), precisando nel comma 4 che, in tali casi, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per tutto il periodo di effettiva prestazione;
nel comma 5, poi, dispone che, «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore». Inoltre, il comma 3 definisce la fattispecie delle mansioni superiori individuandola nell'attribuzione «in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni». La disposizione in parola, pur ricalcando l'art. 2103 c.c. disciplinante le mansioni del lavoratore> nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica, se ne differenzia profondamente in quanto utilizza il principio di equivalenza con riferimento alle mansioni di assunzione (e non alle mansioni da ultimo svolte) e consente al datore di lavoro pubblico l'esercizio dello “ius variandi” nell'ambito delle mansioni da considerare “equivalenti” in base alla classificazione fornitane dalla contrattazione collettiva.
In definitiva è proprio la contrattazione collettiva a cui, giusta il disposto del cit. art. 52, bisogna fare riferimento per valutare se le mansioni svolte dal lavoratore pubblico, possano essere considerate
“superiori” in quanto proprie di una qualifica superiore secondo le declaratorie contrattuali applicabili al caso di specie.
Dalle suesposte considerazioni di ordine generale deriva che, in base al quadro normativo di riferimento, è precluso il riconoscimento del diritto del dipendente all'inquadramento nella superiore qualifica rimanendo, quindi, esclusa, nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, la cd. promozione automatica, di tal che la verifica dell'effettivo contenuto professionale dei compiti svolti acquista rilievo esclusivamente ai fini del diritto alla corrispondente retribuzione, sussistente sempre che in concreto l'istante risulti aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata, in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Pertanto, escluso il diritto all'inquadramento superiore, all'odierna parte ricorrente possono, in astratto, essere riconosciute le relative differenze retributive per il periodo per cui è causa (rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario: cfr. Cass. nn. SS.UU., nn. 1624/2005, 1622/2005 e 3228/2004) e nei limiti del periodo non coperto da prescrizione, sempre che in concreto risulti lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata. Valga, inoltre, il rilievo secondo cui grava sulla parte che agisce rivendicando differenze retributive l'onere di allegare e, quindi, provare in giudizio lo svolgimento di mansioni superiori, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata, giusto il disposto dell'art. 2697 c.c.
Tanto premesso in generale, si osserva che parte ricorrente allega a fondamento della sua pretesa creditoria il fatto dell'espletamento di mansioni superiori, mentre l'ente resistente sostiene la correttezza dell'inquadramento formale del ricorrente in ragione delle mansioni svolte.
In particolare, risulta pacifico tra le parti (oltre che documentato: si vedano, in particolare, i contratti di lavoro in atti) l'inquadramento del ricorrente nella categoria B del ruolo tecnico, con attribuzione di profilo professionale di operatore tecnico addetto alla disinfestazione sino al 30/4/2022 stante
- -
l'inquadramento nella categoria C del ruolo tecnico del CCNL di comparto, con qualifica di assistente tecnico con decorrenza dal 1.5.2022.
Orbene, il ricorrente rivendica lo svolgimento di non meglio declinate mansioni Amministrative
Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità> ovvero in altro punto del ricorso di mansioni di Tecnico Amministrativo inquadrabili della categoria C> il cui corrispondente trattamento retributivo rivendica.
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto per le lacunose allegazioni sul punto;
invero, parte ricorrente si limita a mera elencazione di compiti che assume disimpegnati per poi affermare apoditticamente che si tratta di mansioni amministrative contabili complesse ovvero di tecnico amministrativo, senza neppure un minimo confronto tanto con la declaratoria della categoria quanto di quella del profilo professionale (neppure individuabile).
Difetta, invero, nel corpo del ricorso l'ineludibile confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato né in alcun modo vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al profilo formalmente riconosciuto. Invero, manca in ricorso alcun raffronto critico tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante, dopo aver descritto le mansioni a prospettare in astratto lo svolgimento di mansioni superiori (peraltro senza neppure enucleazione dello specifico profilo e della specifica qualifica, limitandosi a indicare genericamente ora mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità ovvero in altro punto del ricorso di mansioni di Tecnico Amministrativo inquadrabili della categoria C') senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare – già in astratto ed in disparte dalla conferma sul piano probatorio- la riconducibilità delle mansioni disimpegnate alla superiore categoria contrattuale per la quale rivendica differenze retributive.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della S.C. di Cassazione (sez. L, sent. n. 8025/2003) che ha affermato che < Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)>.
Nel caso di specie, come detto, le carenze assertive riguardano l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate nonché la lacuna in punto di individuazione del profilo professionale, neppure indicato, osservandosi che in base alle previsioni del CCNL di settore all'interno della medesima categoria sono inquadrati profili professionali specifici che è onere della parte individuare.
Invero, non risultano allegati specificamente in ricorso i motivi per i quali le mansioni svolte comporterebbero il diritto all'inquadramento superiore sotto il profilo degli elementi che differenziano, in riferimento appunto a tali mansioni ed alle loro modalità concrete di svolgimento, l'inquadramento posseduto e l'inquadramento superiore rivendicato, con l'analitica comparazione delle mansioni alle declaratorie contrattuali di riferimento, essendosi limitata la parte ricorrente a rivendicare la superiore categoria (neppure trascritta) ed allegare che, date le mansioni svolte, sussisterebbe il diritto alle differenze maturate sul presupposto delle mansioni di fatto disimpegnate, senza considerare le vigenti declaratorie dell'inquadramento posseduto.
Per come affermato dalla S.C. nella sentenza sopra citata, < In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte).
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.>
Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata. Né tale onere di specifica comparazione può ritenersi assolto a mezzo di un'astratta affermazione di espletamento di mansioni che – lungi dall'essere descritte ed enucleate in concreto
-
vengono genericamente descritte senza alcuna declinazione concreta.
Peraltro, profondamente lacunoso si rivela il ricorso anche sotto il profilo dell'omessa indicazione della qualifica cui sarebbero riconducibili le mansioni lavorative disimpegnate, stante il generico riferimento alla categoria superiore e l'incerto riferimento ora a mansioni Amministrative Contabili Complesse ascrivibili alla categoria C del CCNL comparto sanità> ora a mansioni di Tecnico Amministrativo inquadrabili della categoria C'.
In ragione delle profonde lacune del ricorso, osservandosi che l'onere di compiuta allegazione è un prius logico giuridico rispetto a quello probatorio - la domanda attorea deve essere respinta.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 21 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti