Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 1 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2409 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente TRA C.F. parte nata ad Acri (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 04.06.1983, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata come in atti
- ATTORE –
E
, P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA STANCATI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a Rizziconi, in [...] Controparte_2 C.F._2 02.01.1951, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO ROSA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTI –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 11.08.2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e il dott. . La difesa della parte attrice ha dedotto
[...] Controparte_2 che:
- in data 7.04.2014, è stato ricoverato con urgenza presso l'Ospedale Parte_1 di Castrovillari (CS), a causa di “peritonite (acuta) diffusa”, quale diagnosi principale, riportando anche, come diagnosi secondaria, “diverticolite del colon (senza menzione di emorragia)” con “altri valori anormali non specifici degli enzimi del siero” e, pertanto, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per asportazione parziale dell'intestino crasso, poi dimesso in data 17.04.2014, come da scheda di dimissione ospedaliera;
- successivamente a detto intervento, l'attore è stato costretto nuovamente a recarsi presso la medesima struttura ospedaliera, a causa di fortissimi dolori addominali dovuti a pancreatite acuta e pregresso intervento di perforazione diverticolare, per i quali è stato ricoverato con urgenza il 24.04.2014 con diagnosi di “pancreatite cronica”;
- durante il ricovero il è stato sottoposto ad esami di diagnostica a ultrasuoni, a Parte_1 diagnostica ecografica e dimesso il 3.05.2014, come da scheda di dimissione ospedaliera;
- in data 30.06.2014, l'attore è stato ricoverato nuovamente presso l'Ospedale di Castrovillari per la ricanalizzazione dell'intestino e, in occasione di questo ricovero, gli è
stato diagnosticato fango biliare a livello della colecisti e consigliato intervento di colecistectomia;
- pertanto, in data 03.07.2014 è stato sottoposto ad intervento Parte_1 chirurgico di ricanalizzazione post-Hartmann colo-colica e colecistectomia, sempre ad opera del dott. e della sua equipe;
CP_2
- a seguito di tale intervento, in data 07.07.2014, l'attore è stato sottoposto a colangio-RM, che mostrava “…presenza di stop di ndd a livello epatico comune. Si visualizza il coleodoco distale parzialmente, con scarsa quantità di fluido endoliminale”;
- pertanto, stante la criticità delle condizioni di salute riscontrate con la risonanza magnetica, proprio in data 07.07.2014 il è stato trasferito con urgenza presso Parte_1 l' di Napoli per sospetta lesione iatrogena della VBP (ossia via biliare Controparte_3 principale) e, in data 10.07.2014, è stato sottoposto all'intervento chirurgico epatico- digiunoianastomosi sec. Roux, ovvero ad intervento chirurgico al fine di creare un nuovo passaggio per portare la bile dal fegato all'intestino;
- in data 21.07.2014, consigliata terapia domiciliare, medicazione della ferita ogni 2/3 giorni e dieta adeguata, il è stato dimesso dall' di Napoli, Parte_1 Controparte_3 fissando al 30.07.2014 un controllo presso l'ambulatorio di chirurgia generale;
- dunque, durante l'intervento effettuato dall'equipe medica del dott. in data CP_2
03.07.2014, si è verificata una lesione della via biliare principale (VBP), tale da determinare il trasferimento del presso un'altra struttura ospedaliera per essere Parte_1 sottoposto con urgenza ad un ulteriore intervento chirurgico atto a ripristinare il normale transito della bile;
- al fine di valutare i danni permanenti causati da detto intervento, l'odierno attore si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott. il Persona_1 quale, analizzata tutta la documentazione medica, valutata la storia clinica e dopo aver visitato il paziente, ha riconosciuto un danno biologico permanente pari a 22% comprensivo di danno estetico, con inabilità assoluta pari a giorni 40 e temporanea parziale pari a giorni 60, come da relazione del 13.12.2014;
- in data 05.07.2016 è stato richiesto al medico legale di integrare la precedente relazione poiché, nelle more, il aveva subito un ulteriore ricovero presso l' Parte_1 [...]
dal 16.02.2016 al 5.03.2016, per intervento di Controparte_4 laparocele xifo-pubico e sottocostale destro, plastica di laparocele con protesi mediante Posterior Component Separation, TAR;
- il medico legale, inoltre, ha potuto valutare anche gli esami della TAC effettuata dal in data 22.02.2016 e, pertanto, ha concluso che, alla luce della nuova Parte_1 documentazione allegata, la inabilità temporanea assoluta fosse di giorni 90, la parziale di giorni 120 e il danno biologico pari a 38/40%, comprensivo di danno estetico;
- il consulente ha, altresì, precisato che sono prevedibili future spese sia per le cure atte a migliorare il danno fisiognomico sia quelle per la cura della vita di relazione (probabile trapianto di fegato);
- il medico legale ha, inequivocabilmente, ricondotto all'errore medico la lesione della via biliare principale riscontrata nel paziente dopo l'intervento del 3.07.2014;
- ciò ha conseguentemente determinato una ulteriore operazione chirurgica che ha causato un rilevante squilibrio emotivo su parte attrice che, in questi due anni, ha visto gravemente danneggiato il proprio stile di vita;
- infatti, oggi le condizioni di vita del non sono più le stesse di cui godeva ante Parte_1 operazione;
- l'odierno attore, a causa dell'errore chirurgico, ha una evidente cicatrice addominale e un indebolimento della parete addominale, tanto che gli era stato prescritto anche un ciclo di fisioterapia dal proprio medico curante per la quale ha sopportato una spesa pari a € 199,60; per agevolare il ripristino della propria elasticità muscolare, il ha Parte_1 R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 3 di 32
seguito anche un corso di nuoto per circa tre mesi presso la scuola “Rago Nuoto e Salute di Bisignano” (CS), per un totale di € 155,00;
- a causa dell'intervento, così come evidenziato nella relazione medico legale versata in atti, il soffre di disturbi digestivi che prima non aveva mai riscontrato e, Parte_1 pertanto, si è sottoposto anche alla visita di uno specialista in gastroenterologia, dal dott.
che in data 04.03.2015 gli ha prescritto una cura farmacologica e di Controparte_5 ripetere il colangio RM e gli esami di laboratorio, rilasciando regolare certificazione della visita e la fattura per la propria prestazione pari a € 120,00;
- in data 23.03.2015, l'attore si è recato nuovamente presso lo studio del dott. CP_5 per sottoporre alla sua attenzione il referto dell'esame di colangio Rm, effettuato dal paziente, dal quale sono state evidenziate solo le vie biliari principali di dx e di sx sino alla confluenza del dotto epatico comune che appare filiforme nella piccola porzione visualizzata;
- le porzioni suddette delle vie biliari appaiono dilatate, misurando i dotti principali circa
1,0 cm (dott.ssa ; Persona_2
- in data 15.04.2015, l'attore è stato sottoposto alla visita chirurgica presso l'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO di Napoli per la quale ha corrisposto la somma di € 202,00;
- lo stesso si è recato a visita anche presso una biologa nutrizionista dovendo seguire un regime alimentare adeguato a causa dei disturbi digestivi insorti solo dopo l'intervento del 3.07.2014;
- pertanto, stante l'indubbia responsabilità dell' e del dott. Controparte_6
il , in data 19.01.2015, ha inoltrato formale richiesta di risarcimento CP_2 Parte_1 per tutti i danni fisici invalidanti nonché i gravi danni morali, psicologici, biologici ed estetici subiti dall'odierno attore a causa dell'intervento chirurgico del 3.07.2014;
- la Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza, con raccomandata del
11.02.2015, ha trasmesso per conoscenza la comunicazione di denuncia sinistro;
- in data 27.04.2015, dal il dott. per conto della Persona_3 Controparte_7
, quale compagnia assicuratrice dell' , ha
[...] Controparte_1 richiesto ulteriori documenti al fine di valutare la pretesa risarcitoria avanzata in favore del , il quale ha inviato tutto quanto richiesto;
Parte_1
- in data 31.07.2015 è stata incaricata la dott.ssa quale medico legale per valutare Per_4 tutti i danni lamentati dal , ma alla visita presso il medico legale fiduciario non Parte_1
è seguita alcuna offerta di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e, dunque, il , prima di adire l'intestato Tribunale, in data 11.07.2016 ha depositato Parte_1 obbligatoria domanda di mediazione presso l'organismo Società 645 S.r.l.;
- è stato fissato l'incontro e nonostante le regolari convocazioni alle parti chiamate nessuna si è presentata ed è stato redatto verbale negativo per mancata adesione, pertanto, è stato costretto a rivolgersi all'intestato Tribunale al fine Parte_1 di vedere soddisfatto il proprio diritto;
- i fatti sin qui esposti sono idonei a fondare una pronuncia di responsabilità dell'ospedale odierno convenuto, ricorrendo, nel caso di specie, sia la colpa del medico che ha effettuato l'intervento chirurgico in data 3.07.2014, sia un valido nesso causale tra tale condotta colposa e il danno patito dal paziente;
- attualmente il lamenta dolori addominali diffusi, soffre di disturbi digestivi e Parte_1 ha una evidente cicatrice addominale che ha determinato, nello stesso, un senso di inadeguatezza e di difficoltà nelle relazioni interpersonali e, oltretutto, sarà costretto a subire altri interventi fino addirittura ad un eventuale trapianto di fegato;
- questi postumi sono una conseguenza dell'errore commesso dai sanitari dell'Ospedale di Castrovillari che hanno provocato la lacerazione della via biliare principale;
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- è stato l'errore medico a causare i postumi sopra descritti, in quanto la via biliare principale del , prima dell'intervento, era perfettamente sana e funzionante, né Parte_1 mai gli aveva dato disturbi di sorta;
inoltre manca nella specie qualsiasi altra plausibile giustificazione del danno patito dall'attore, sicché la circostanza che a causarlo sia stato l'intervento appare dotata di quella “ragionevole probabilità” necessaria e sufficiente per affermare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'atto medico e il danno lamentato dal paziente;
- nel presente giudizio non è onere dell'attore provare la colpa dei sanitari, la quale si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., nondimeno, senza minimamente voler rinunciare alla suddetta presunzione, v'è da aggiungere che comunque nel nostro caso sussistono e sono palesi vari profili concreti di colpa a carico del personale sanitario dell'
[...]
CP_6
- nel caso di specie, il dott. e la sua equipe hanno deviato sotto molteplici aspetti CP_2 dalle leges artis che il sanitario “bravo”, nel senso sopra indicato, avrebbe dovuto adottare e l'errore medico sopra descritto ha avuto effetti molto gravi per il;
Parte_1
- in conseguenza di esso l'attore ha, infatti, patito la lesione della via biliare principale con conseguente necessità di sottoporsi con urgenza ad un intervento riparatore, oltre ad una evidente antiestetica cicatrice;
- il pregiudizio di cui sopra andrà liquidato secondo le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, pertanto, in tema di liquidazione del danno per lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno;
- il danno risarcibile è rappresentato dalla perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto, dunque, non può mai consistere nella mera lesione del diritto in sé e per sé considerata, ma deve provocare un concreto pregiudizio;
- nel caso che ci occupa il Tribunale è chiamato a decidere in merito anche al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dall'odierno attore;
- il a causa dell'intervento errato ne ha dovuto subire un altro riparatore e ciò ha Parte_1 comportato delle antiestetiche cicatrici oltre che il prolasso della parete addominale, così come evidenziato dalle foto versate in atti;
- certamente una simile condizione non favorisce i rapporti interpersonali con conseguente perdita di autostima da parte dell'odierno attore che oltretutto, avendo subito un grave peggioramento delle condizioni di vita, ha presentato anche la domanda per ottenere il riconoscimento della invalidità civile a soli 31 anni;
- la lesione subita al diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione ha comportato in capo all'odierno attore anche un danno alla vita di relazione e un grave danno estetico di cui il Tribunale dovrà tenere conto ai fini liquidativi;
- il rapporto tra medico e paziente e ospedale e paziente ha natura contrattuale;
- è stato introdotto il principio del c.d. contatto sociale da ricondursi a tutte quelle ipotesi, ivi compresa la fattispecie che ci occupa, in cui i rapporti che per legge sono di origine contrattuale di fatto sono costituiti senza base negoziale e grazie ad un semplice contatto sociale;
- la pur confermata assenza di un contratto e, quindi, di un obbligo in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento entrando R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 5 di 32
in contatto con lui, con la conseguenza che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e di quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi;
- anche il rapporto ospedale paziente ha una natura contrattuale, in quanto l'ente ospedaliero è responsabile per i danni causati ad un ricoverato da prestazioni mediche dei sanitari dipendenti, erroneamente e non diligentemente eseguite;
- l'ente ospedaliero, infatti, conclude con il ricoverato un contratto d'opera intellettuale, obbligandosi ad eseguire le prestazioni mediche necessarie a mezzo dei sanitari suoi dipendenti e, pertanto, la sua responsabilità discende dall'inesatto adempimento della prestazione professionale;
- la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato), tra l'ente gestore e il privato che ha richiesto e usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale, con la conseguenza che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di contratto d'opera professionale
- è indubbio, pertanto, che la condotta negligente operata dal medico che ha commesso l'errore in esecuzione dell'intervento chirurgico sull'odierno attore, determini una responsabilità contrattuale tanto in capo allo stesso quanto all' odierno CP_3 convenuto;
- infatti, l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto e tale responsabilità può conseguire, a norma dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore e può anche conseguire a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario che assume le veste di ausiliario necessario del debitore.
Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: 1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, di natura contrattuale, dei convenuti in persona del Controparte_6 Controparte_8
e del dott. nella determinazione delle Controparte_9 Controparte_2 lesioni e/o malattie causate a e per l'effetto, condannarli, in solido, Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a titolo patrimoniale e non patrimoniale, in particolare i danni fisici, psicologici, estetico, biologici subiti dal a causa Parte_1 dell'errore medico commesso durante l'intervento chirurgico del 3.07.2014, che si quantificano in € 349.763,41, di cui € 798,41 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, ovvero negli importi maggiori o minori che il Tribunale riterrà equi e di giustizia in corso di causa;
2) in via subordinata, rispetto alla domanda che precede, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento della superiore domanda svolta nel punto 1) che precede, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, di natura extracontrattuale, dei convenuti in giudizio, nella determinazione di tutti i danni subendi, a titolo patrimoniale e non patrimoniale, fisici, psicologici, estetico, biologici subiti dal a causa Parte_1 dell'errore medico commesso durante l'intervento chirurgico del 3.07.2014, che si quantificano in € 349.763,41, di cui € 798,41 a titolo di spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, ovvero negli importi maggiori o minori che il Tribunale riterrà equi e di giustizia in corso di causa;
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3) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
che si dichiara antistatario.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.05.2018 si è costituita l' , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore. La sua difesa ha dedotto che:
- l'atto di citazione è nullo per indeterminatezza della domanda, avendo l'attore omesso di indicare quanto richiesto dall'art. 163 c.p.c., III co, punti 3, 4 e 7;
- parte attrice, infatti, dopo aver descritto, in modo assai succinto e poco chiaro, l'evento per cui è causa, occorso al , ha, in modo altrettanto generico, richiesto la Parte_1 condanna dell' convenuta unitamente al sanitario, al risarcimento del CP_10 danno, senza indicare e provare esplicitamente quale sia stato il comportamento censurabile legato da nesso causale all'evento dannoso;
- dalla generica ricostruzione dei fatti non è dato, inoltre, sapere quale sarebbe il nesso eziologico tra la condotta tenuta nello specifico dai sanitari del nosocomio di Castrovillari, quindi, dall' e i presunti danni ex adverso lamentati;
CP_10
- infatti, è necessario che controparte dimostri la natura e l'entità del danno;
l'esistenza dell'ineludibile rapporto di causalità giuridico-materiale e l'esistenza del rapporto di causalità psichica tra il danno lamentato e la condotta della struttura sanitaria citata;
- spetta a parte attrice, dunque, non solo fornire la prova che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, ma anche dimostrare la sussistenza, relativamente al caso di specie, di tutti quegli elementi necessari ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, nonché il titolo secondo cui dovrebbe rispondere l'Ente convenuto, ma tale prova che non è stata fornita;
- nessuna condotta, asseritamente omissiva, negligente o colposa è ascrivibile al personale medico dell' di Castrovillari, essendosi gli stessi adoperati nel rispetto dei CP_6 protocolli medici fornendo tutte le cure e l'assistenza adeguata al caso presentatosi;
- si smentisce, categoricamente, la pretesa di parte attrice di poter attribuire, all'
[...]
, una qualsivoglia forma di responsabilità, sia essa di Controparte_1 natura contrattuale che extracontrattuale;
- alla luce della scelta effettuata dal legislatore e dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, è possibile affermare che nell'esecuzione dell'intervento sono stati seguiti i protocolli medici in materia e le Linee Guida del SSN, pur trattandosi di intervento complicato e in urgenza;
- parte attrice avrebbe, in ogni modo, dovuto fornire la prova rigorosa non solo del nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e la condotta contestata ai sanitari, nonché dell'effettiva sussistenza del danno risarcibile, ma anche della natura colposa della condotta del personale dell'odierna convenuta;
- tale riscontro non è stato minimamente fornito nell'atto introduttivo del giudizio;
- la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non esonera il contraente asseritamente danneggiato dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su chi fa valere la responsabilità extracontrattuale;
- con particolare riguardo al caso di dedotta responsabilità professionale medica, per l'accertamento della riconducibilità causale in sede civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non;
- nel caso di specie controparte non ha fornito alcuna prova concreta che una condotta alternativa dei sanitari avrebbe “con preponderante evidenza” o “più probabilmente che non” scongiurato il verificarsi del danno lamentato dall'istante;
- nell'atto di citazione vi è solo un elenco, alquanto sterile e nozionistico, dei criteri da cui individuare l'esistenza (o meno) della responsabilità medica in modo generale e astratto, poiché controparte non entra nel merito del caso concreto, non specifica quali siano stati R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 7 di 32
i presunti comportamenti “contestabili” dei sanitari e, cosa più importante, non ci rende partecipi di quali, a suo giudizio, avrebbero dovuto essere quelli “da eseguire in alternativa”;
- il danneggiato deve fornire la prova del rapporto di causalità fra il danno ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, l'onere della relativa prova incombe sull'attore;
- è il danneggiato che agisce per l'affermazione della responsabilità del medico, che ha l'onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra fatto del sanitario e danno;
- solo fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta;
- la controparte, sulla quale incombe tale onere anche nel caso in cui siano contestate condotte omissive, non ha dimostrato le possibili scelte terapeutiche alternative che, se attuate dai sanitari dell'Azienda odierna convenuta, avrebbero potuto evitare l'evento lamentato;
- peraltro, sussiste rapporto di casualità tra la condotta e l'evento allorquando la condotta colposa contestata costituisca, di per sé, in termini di alto grado di credibilità razionale, condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, ne consegue, pertanto, che in tema di causalità il nesso tra la condotta e l'evento non può rimanere assorbito nella semplice verificazione dello stesso, né la responsabilità del sanitario può essere fondata su elementi opinabili o sulla mera probabilità favorevole di un diverso trattamento;
- nessun riscontro è stato fornito al riguardo, quindi, l'avversa domanda nei confronti dell'esponente andrà integralmente rigettata, anche nell'ipotesi denegata in cui la lamentata responsabilità dell'odierna convenuta venga qualificata di natura contrattuale;
- i danni lamentati da parte attrice non sono dipesi, sotto il profilo eziologico, da condotte colpose ascrivibili ai sanitari che hanno avuto in cura il , in quanto la condotta Parte_1
è stata diligente, prudente e perita;
- i sanitari dell' hanno operato con perizia e Controparte_1 diligenza adeguate al caso, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari e chirurgici in uso, avvalendosi degli strumenti, delle tecniche migliori;
- gli esiti e i postumi, che ancor oggi si sconoscono, potrebbero ben essere frutto di una delle più classiche “complicanze” prevedibili, ma non prevenibili, del tipo di intervento effettuato;
- infatti, né la documentazione ex adverso prodotta, né altri mezzi di prova, potranno dimostrare la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra la condotta dei sanitari e il pregiudizio lamentato;
- nessuna responsabilità, per ciò che è accaduto al , è dipesa sotto il profilo Parte_1 eziologico da condotte colpose ascrivibili ai sanitari che lo ebbero in cura né da presunte manchevolezze degli stessi nella scelta del trattamento operatorio da seguire;
- la condotta è stata diligente, prudente e perita, avendo, in particolare, il personale sanitario rispettato tutti i protocolli e le procedure mediche che il caso richiedeva in quel preciso momento;
- il è stato ricoverato alle ore 18.49 del giorno 07.04.2014, in regime di Parte_1 urgenza, presso la struttura ospedaliera di Castrovillari, U.O. di Chirurgia Generale, per una forma di “addome acuto”; sono stati eseguiti gli esami di laboratorio, una ECG e una RX diretta all'addome;
- in virtù dell'urgenza, l'intervento chirurgico di resezione colica sec. , per Per_5 peritonite generalizzata da perforazione diverticolare del sigma, è stato eseguito nell'immediatezza alle ore 21.30 e terminato alle 23.30, come si evince dalle cartelle cliniche depositate da controparte;
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- in data 17.04.2014, alla nona giornata del post-operatorio, l'istante è stato dimesso con una diagnosi di “peritonite generalizzata da perforazione diverticolare del sigma. iperamilasemia”;
- a distanza di circa tre mesi, in data 30.06.2014, il è stato nuovamente Parte_1 ricoverato, presso la medesima struttura del precedente intervento, per esiti di resezione colica sec. e anche in questa circostanza sono stati effettuati tutti gli esami Per_5 clinici del caso, una ECG (bradicardia sinusale) e una RX torace (non erano in atto delle lesioni pleuro-parenchimali);
- il giorno 01.07.2014 è stata eseguita una colonscopia con diagnosi di diverticolosi del colon e il 2.07.2014 una ETG addominale, che ha evidenziato una colecisti già contenente una discreta quantità di fango biliare;
- l'intervento chirurgico per la ricostruzione della continuità intestinale con anastomosi colo-colica e colecistectomia, è stato programmato ed eseguito il giorno 3.07.2014 e il decorso post-operatorio è stato regolare;
- purtroppo, e non per imperizia e/o negligenza medica, durante l'intervento, nei giorni successivi è sopraggiunto un lieve aumento della bilirubina e, per tale motivo, i sanitari, tempestivamente e correttamente, hanno sottoposto il a colangio RM, che ha Parte_1 evidenziato una lieve ectasia delle vie biliari intraepatiche;
- alla luce di tale referto, il paziente è stato trasferito, con ambulanza dedicata e con la presenza di un medico dell'ospedale di Castrovillari, nel centro di altissima specializzazione di Napoli;
CP_3
- così sono terminati i rapporti sanitari tra il e i sanitari dell' di Parte_1 CP_6
Castrovillari e, dunque, con l' CP_10
- gli eventuali e ulteriori interventi chirurgici e/o visite mediche che l'istante ha effettuato negli anni, sono stati eseguiti in strutture sanitarie diverse da quella oggi convenuta;
- il è stato sottoposto, giustamente e con perizia medica, all'intervento di Parte_1 ricanalizzazione intestinale e colecistectomia con la giusta indicazione terapeutica, in quanto presentava esiti d'intervento di resezione colica sec. Hartmann e microcalcolosi sintomatica della colecisti, con aumento delle amilasi, un quadro clinico non di facile risoluzione;
- la complicanza della presunta lesione della VBP, di cui si contesta il verificarsi durante l'intervento del 3.07.14, è contemplata, in letteratura medica, come la più prevedibile, ma non prevenibile in questo tipo di intervento;
- ciò è dovuto non solo a fattori anatomici in generale, ma nel caso specifico del
, la VBP avrebbe dovuto essere piccolissima e assolutamente confondibile con Parte_1 il dotto cistico, che nell'istante era inesistente e quindi di difficile reperimento;
- il , prima dei due interventi chirurgici effettuati presso l'Ospedale di Parte_1
Castrovillari, aveva già subito nel 2014 un intervento di appendicectomia, di cui non abbiamo notizie circa l'esito, il post-operatorio ed eventuali complicanze che avrebbero potuto inficiare i successivi trattamenti chirurgici;
- ad ogni modo, le lesioni delle VBP sono delle temibili complicanze legate indissolubilmente alla chirurgia della colecistectomia, sia a cielo aperto che chiuso, così frequenti da esser riconosciute in letteratura;
- tali complicanze possono verificarsi anche durante interventi ritenuti “minori e routinari”, ma ancor di più in casi più complicati come quello che ci riguarda, dove era presente un addome già più volte operato, con molte aderenze, così come risulta dalla descrizione dell'intervento, presente nella cartella clinica depositata da controparte;
- erano, evidentemente, presenti elementi di speciale difficoltà vista la complessa storia clinica del paziente;
- nel caso di specie, non ricorre alcuna violazione degli obblighi assunti dall' CP_1 atteso che quest'ultima ha adempiuto ad ogni obbligazione contratta in modo puntuale, R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 9 di 32
diligente e preciso, mettendo a disposizione il personale necessario, fornendo ogni informazione e servizio direttamente o indirettamente connesso alla attività sanitaria, oltre a tutta la successiva necessaria assistenza;
- tutta l'attività medica è stata eseguita applicando le regole e gli accorgimenti necessari, previa necessaria e completa informazione del ricorrente (consenso informato firmato dal ), applicandovi diligenza e perizia superiori alla media e utilizzando i Parte_1 mezzi e le tecniche più idonee, nonché nel pieno rispetto di tutti i protocolli medici, sanitari e igienici;
- in particolare, manca la prova del nesso di causalità diretto tra il presunto errato intervento dei sanitari, nei termini indicati da controparte e i danni lamentati dalla parte attrice;
- il danneggiato deve fornire la prova del “rapporto di causalità fra il danno ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, l'onere della relativa prova incombe sull'attore;
- nessun riscontro è stato fornito al riguardo e, pertanto, l'avversa domanda nei confronti dell'esponente andrà integralmente rigettata, di qualsiasi natura possa essere la responsabilità dell'odierna convenuta;
- in tema di responsabilità sanitaria di natura contrattuale è a carico dell'attrice la prova dell'esistenza del contratto, e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, nonché del relativo nesso causale delle stesse con la condotta del medico intervenuto e/o dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
- le richieste di risarcimento degli asseriti danni ex adverso avanzate sono generiche, ingiustificate e oltremodo eccessive e comunque, allo stato, riferite a circostanze non provate;
- il giudizio vagamente probabilistico, appoggiato solo su una dichiarazione di parte, che CP_ ha tutto l'interesse a veder condannato l' convenuto, non può da solo esser sufficiente per giustificare una pronuncia di responsabilità del nosocomio convenuto che porti con sé un dato di certezza;
- anche in ordine al quantum debeatur, la domanda attorea è afflitta da carenze assertive e asseverative rilevanti e determinanti;
- controparte chiede un importo risarcitorio in maniera palesemente generica, senza riportare alcun elemento concreto a sostegno delle voci di danno, ma basandosi solo sulla propria consulenza di parte;
- le richieste di danno sono, dunque, indimostrate e apodittiche, restando fermo l'onere della parte attrice di provare la ricorrenza dei danni così come richiesti;
- le avverse pretese non potranno essere accolte nemmeno in base a eventuali criteri equitativi, che si nega e contesta possano avere valenza alcuna nella presente contesa, anche in considerazione del fatto che controparte non è nell'impossibilità di procedere all'esatta quantificazione del danno, presupposto necessario all'applicazione del disposto di cui all'art. 1226 c.c.;
- controparte non ha dimostrato con alcun documento, certificazione o altro l'esistenza dei danni patiti dall'istante, quali, tra gli altri, il mutamento delle abitudini di vita, il condizionamento psicologico, il dolore per la vita di relazione, ma indica, solo, un danno biologico pari al 38-40%, comprensivo del danno estetico, sulla base di una c.t.p. assolutamente di parte, senza argomentare o sostenere le proprie ragioni risarcitorie;
- non si può parlare di danni se riferiti a: esiti emendati (indebolimento parete addominale emendato con addominoplastica), esiti non riferibili alla presunta lesione (disturbi digestivi legati alla pancreatite acuta) e esiti non provati (danno psichico non provato); R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 10 di 32
- resta fermo, pertanto, l'onere della parte attrice di provare la ricorrenza dei danni così come indicati e da quantificare;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, si chiede che il giudice adito dovrà accerti con rigore l'entità dei danni eventualmente subiti dall'istante ed eziologicamente riconducibili all'attività posta in essere dai sanitari dell' , quantificando con rigore il risarcimento Controparte_1 eventualmente dovuto ed evitando ingiustificate duplicazioni delle voci di danno;
- infatti, controparte formula richieste risarcitorie in realtà finalizzate ad ottenere un'indebita moltiplicazione delle medesime voci di danno;
- il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno per la vita di relazione), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
- è da escludere che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
- il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie e tale voce di danno non è in re ipsa, ma necessita sempre di adeguato riscontro probatorio che, nel caso che ci occupa, non risulta fornito;
- le domande di risarcimento del danno non patrimoniale formulate da parte attrice non potranno essere accolte, in primis poiché i danni lamentati non derivano da condotte colpose poste in essere dai sanitari che ebbero in cura il , e, in secondo luogo, Parte_1 poiché le voci richieste costituiscono una indebita proliferazione di poste risarcitorie non ammessa dalla Suprema Corte;
- con riferimento al danno biologico, richiesto da parte attrice, se ne contesta la debenza, posto che non è stata provata in alcun modo la derivazione dei postumi lamentati dall'istante dall'asseritamente incongruo trattamento medico subito presso la struttura ospedaliera di Castrovillari;
inoltre, si parla di una percentuale pari al 38-40%, senza nessuna altra precisazione o argomentazione medica a sostegno di questa richiesta;
- controparte inizialmente “determina” un danno biologico pari al 22%, già alquanto irreale ed esagerato, così come indicato nella prima relazione di parte, per poi passare al
38-40% della seconda relazione, senza che vi siano riportate nuove voci di danno nella seconda relazione rispetto alla prima;
- a voler parlare, per assurdo, di danno biologico la percentuale massima ipotizzabile ruoterebbe intorno al 6-7%, comprensiva del maggior danno estetico, anche perché
“l'indebolimento della parete addominale” è stato di fatto emendato dall'intervento di addominoplastica, non sono provati danni psichici e i presunti problemi di digestione sono riferibili alla pancreatite acuta (non inerente al caso di cui ci occupa);
- da una ipotetica percentuale di danno biologico deve essere sempre scorporata la quota parte di danno attribuibile alla naturale evoluzione della patologia sofferta in origine che andava trattata per mezzo di intervento chirurgico, quindi, la percentuale del presunto danno biologico sostenuta da controparte non sarebbe neanche teoricamente corretta;
- la richiesta è, comunque, da rigettare, difettando la prova del nesso eziologico tra postumi asseritamente residuati e trattamento sanitario;
- quanto al danno patrimoniale, del pari non risarcibile poiché difetta la responsabilità dell'odierna convenuta, non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 11 di 32
danneggiato al di fuori di qualunque automatismo risarcitorio, per cui non basta avanzare l'ipotesi di una presunta riduzione della capacità di lavoro, per ritenere esistente un danno patrimoniale;
- la domanda di risarcimento di tale tipo di danni, formulata da parte attrice, non potrà essere accolta, poiché i postumi lamentati, ma non provati, non derivano assolutamente da condotte colpose poste in essere dai sanitari di Castrovillari;
- nella valutazione del danno, data per ammessa una qualsivoglia colpa medica (cosa che si esclude decisamente), parte attrice non considera i danni che sarebbero residuati al e che sono propri del tipo di intervento effettuato, anzi di tutti gli interventi Parte_1 che ha dovuto subire in relazione alle patologie di cui ha sempre sofferto;
- infatti, pur in presenza di un corretto trattamento medico (che peraltro c'è stato), comunque sarebbero residuati dei postumi permanenti che derivano dal tipo di intervento e patologia (c.d. danno differenziale): esempio esaustivo, le cicatrici addominali, tipiche di qualsiasi intervento a cielo aperto;
- in merito al danno morale, non sussiste nel caso di specie né la prova di un pregiudizio non patrimoniale di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile, né in astratto una fattispecie di reato;
- il risarcimento del danno esistenziale deve ritenersi inammissibile, in quanto in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico;
- peraltro, affinché sia risarcibile il cosiddetto danno esistenziale devono sussistere concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita, con obiettiva incidenza in senso negativo nella sfera del danneggiato e tali sconvolgimenti e cambiamenti devono essere rigorosamente allegati e provati dal danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare l'effettiva sussistenza di una grave modificazione in negativo della propria esistenza quotidiana;
- il danno esistenziale è, infatti, configurabile esclusivamente come danno conseguenza e ciò comporta che, ove non venga rigorosamente fornita la prova delle alterazioni che ha subito l'esistenza della vittima, la richiesta di ristoro di tale pregiudizio dovrà essere rigettata;
- l'istante lamenta l'estetica che ha assunto l'addome in seguito al tipo di intervento che ha subito, ma qualsiasi tipo di intervento chirurgico, anche il meno invasivo al mondo, lascia cicatrici e postumi visibili, figuriamoci un intervento subito a cielo aperto;
- il ha subito, per necessità patologiche, più di tre interventi all'addome e solo Parte_1 nel 2014;
- controparte non ha provato e/o dimostrato l'esistenza del presunto danno psicologico, che non può essere sic et simpliciter richiesto, ma va certificato attraverso una documentazione medica precisa e dettagliata, cosa non avvenuta nel nostro caso;
- con riferimento al danno riguardante le spese mediche sostenute (danno emergente passato) e da sostenere (danno emergente futuro), lo stesso deve essere liquidato iuxta alligata et probata e, dunque, con rigorosa valutazione delle prove che, allo stato, non sono state fornite in modo completo dall'istante;
- inoltre, alcune voci di spesa richieste non sono ripetibili, dal momento che sono frutto di valutazioni e scelte effettuate discrezionalmente dal , e che, genericamente, Parte_1 sono coperte dal sistema Sanitario Nazionale e, pertanto, sono esenti da pagamento se non i ticket;
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- anche in punto di quantum debeatur, quindi, la parte attrice dovrà fornire idonea dimostrazione di ogni sua pretesa e/o deduzione, subendo, in mancanza, la sanzione del rigetto;
- nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree le cui voci di danno si contestano tutte nuovamente, l'esponente difesa chiede, inoltre, che sulle somme eventualmente riconosciute non siano calcolati gli interessi e la rivalutazione, stante il divieto del loro cumulo;
- ad ogni modo, tutti questi danni, anche se dovessero esser in astratto provati, non sarebbero comunque risarcibili poiché quanto accaduto non è responsabilità dell' CP_10
[...] Ciò posto, l' ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale di: A. in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato per indeterminatezza della domanda per i motivi esposti in narrativa;
B. in via principale, dichiarare la carenza di responsabilità in capo all'
[...]
non essendo di fatto responsabile dei danni lamentati Controparte_1 dall'istante; C. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande:
A) accertare con rigore il danno patito dal direttamente dipendente Parte_1 dall'operato del personale sanitario, tenendo in considerazione anche il c.d. danno differenziale ed evitando ingiustificate duplicazioni di danno;
D. negare il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo;
E. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata in data 13.06.2018, si è costituito in giudizio il dott. , eccependo, preliminarmente il difetto di Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo, in quanto la relata di notifica presenta la dicitura: “dott.
[...]
c/o , in persona Controparte_2 Controparte_12 del Direttore Sanitario p.t. con sede in Viale del Lavoro, 87012 Castrovillari (CS)”, non comprendendosi se la stessa è indirizzata all' ovvero al dott. nonché il CP_10 CP_2 difetto della procura conferita al difensore del , la quale non presenta alcun riferimento ai Parte_1 convenuti né tampoco all'oggetto della controversia inficiando la validità e l'efficacia dell'atto. Sempre in via preliminare, il dott. ha chiesto la chiamata del terzo, , CP_2 Controparte_7 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, tenuto conto della denuncia di apertura di Cont sinistro dell' di datata 11.02.2015. CP_1
La difesa del convenuto, opponendosi alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attore, ha, altresì, dedotto che:
- il dott. ha effettuato in data 17.04.2014, presso l' di CP_2 CP_12
Castrovillari, intervento chirurgico in condizioni di urgenza sulla persona del Parte_1 per una gravissima patologia addominale che lo avrebbe portato, altrimenti, a morte;
- l'esito dell'intervento ha di sicuro salvato la vita all'attore;
- il successivo 3.07.2014, il è stato sottoposto al necessario reintervento di Parte_1 ricanalizzazione, nel corso del quale è stato deciso, con accordo preoperatorio del paziente, di associare anche una colecistectomia per patologia biliare che già aveva manifestato sintomi e necessità di altri ricoveri;
- la complicanza di una lesione della VBP in corso di colecistectomia è ampiamente descritta in letteratura;
- la valutazione precoce di tale lesione ha convinto il dott. a suggerire un CP_2 ulteriore intervento chirurgico in altra sede;
- il dott. si è fatto interamente carico del trasferimento prendendo contatti con i CP_2 colleghi dell' (nella Controparte_13 R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 13 di 32
persona del Prof. accompagnando personalmente il paziente presso la Parte_2 struttura, mediante trasferimento in ambulanza, e assistendolo per tutta la durata dell'intervento al fine di accertarne il buon esito;
- si contesta fermamente il nesso di causalità tra il ricovero occorso nel 2016 con le rappresentate doglianze legate all'intervento di ricostruzione colica del 3.07.2014, operato dal dott. CP_2
- non si comprende, infatti, quale avrebbe dovuto essere la valida sussistenza di detto nesso di causalità, né tampoco si può condividere la configurazione in questa fase di un probabile trapianto di fegato rappresentato dal perito medico legale di parte;
- circa le conclusioni della perizia medico legale se ne contesta il contenuto con richiesta di CTU;
- dall'analisi degli elementi probatori acquisiti, con segnato riferimento alla relazione medico legale di parte è, pertanto, necessario procedere a nuova CTU medico-legale, per evidenti contraddizioni;
- sta di fatto che i danni patiti dal non derivano da alcuna forma di Parte_1 responsabilità del dott. CP_2
- le recentissime introduzioni normative in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (artt. 5 e 6 Legge n. 24/2017 Gelli e ) ancorano Pt_3 la colpa medica ai soli casi in cui risultano disattese le raccomandazioni previste dalle linee guida, tanto da escluderla finanche nei casi in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia purché il medico abbia, comunque, attuato adeguatamente le dette linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali con riferimento alla specificità del caso concreto;
- il perito di parte non ha contestato al dott. di aver disatteso le linee guida e le CP_2 buone pratiche clinico-assistenziali, limitando a considerazioni non condivisibili.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_4
a. il rigetto della domanda;
b. con condanna al pagamento delle spese processuali come per legge. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi di parte attrice, disposta CTU medico-legale sulla persona di le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei Parte_1 rispetti atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In quella sede, la parte attrice ha insistito nella richiesta di rinnovazione della CTU.
2. In rito. 2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall' convenuta, l'atto di citazione Controparte_1 non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., perché dalla lettura globale dello stesso e dalla correlazione tra la parte motiva e le conclusioni di esso si comprendono in maniera sufficientemente chiara tanto la cosa oggetto della domanda quanto l'esposizione dei fatti a fondamento della domanda. Inoltre, risultano individuati in maniera specifica petitum e causa petendi, anche sotto il profilo relativo agli specifici inadempimenti delle parti convenute.
Del resto, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (v. Cass. Civ. 7074 del 2024). 2.2. Il Tribunale, poi, preliminarmente dà atto dell'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, formulata dal nella propria comparsa di costituzione e risposta, perché tardiva, CP_2 essendosi costituito in giudizio oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 14 di 32
2.3. Sempre in via preliminare, si rileva l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per difetto di procura. La circostanza che la stessa non rechi alcun elemento identificativo delle parti o del giudizio è del tutto irrilevante, in quanto la procura si ritiene correttamente conferita allorché, come in questo caso, sia rilasciata su foglio separato o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
2.4. Infine, alla luce del contenuto della comparsa conclusionale di parte attrice, non pare inopportuno rammentare che, con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ordinanza n. 98 del 2016 nonché
Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
3. La domanda attorea e il thema decidendum del presente giudizio. 3.1. La parte attrice agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'
[...]
e del dott. che ebbero in cura per i Controparte_1 CP_2 Parte_1 danni dallo stesso subiti, per negligenza nelle cure prestate nei suoi confronti dai sanitari dell'ospedale di Castrovillari, in occasione dell'intervento chirurgico di ricanalizzazione post- Hartmann colo-colica e colecistectomia, eseguito in data 03.07.2014, nonché per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal paziente, nella misura complessiva di € 349.763,41 o nella somma ritenuta di giustizia. Come noto, nei giudizi di responsabilità civile da colpa medica la scelta del legittimato passivo contro cui agire è rimessa al paziente danneggiato;
pertanto, la domanda risarcitoria rivolta nei confronti sia dell' sia del dott. che ebbe in cura il paziente, è stata Controparte_10 CP_2 correttamente proposta da essendo la struttura sanitaria e l'esercente la Parte_1 professione sanitaria coobbligati solidali nei confronti del paziente (creditore), ai sensi degli articoli
1228, 1292 e 2055 c.c., a prescindere dalla eventuale diversità del titolo di responsabilità dei due soggetti.
3.2. L'attore deduce la negligenza e l'imperizia del personale sanitario dell'
[...]
per non aver correttamente eseguito l'intervento chirurgico di ricanalizzazione CP_6 dell'intestino e di colecistectomia, determinando gravi complicanze, a seguito delle quali il paziente ha riportato danni biologici gravi. Più precisamente, secondo la narrazione dei fatti offerta dalla parte attrice, in conseguenza Cont dell'inadeguato trattamento sanitario prestato dal personale medico dell' convenuta, in particolare, durante l'intervento effettuato dal dott. in data 03.07.2014, il ha CP_2 Parte_5 riportato una lesione della via biliare principale (VBP) - rilevata mediante colangio-RM eseguita il
7.07.2014 - che ne ha comportato il trasferimento presso altra struttura ospedaliera, l'
[...] di Napoli, per essere sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di Controparte_4
“epatico-digiuno-anastomosi sec. Roux”, per ripristinare il normale transito della bile. Detta procedura è stata, poi, seguita, nel 2016, da un ulteriore intervento di laparocele xifo- pubico e sottocostale destro, plastica di laparocele con protesi mediante Posterior Component Separation, TAR”, realizzato sempre presso l' di Napoli, nonché, nel 2018, da intervento di CP_6
“Stenocostruzione della VBP (colangite)”, eseguito dal dott. presso la clinica Sanatrix Per_6
S.p.A. di Napoli (cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.). All'esito dei predetti interventi chirurgici, dunque, l'attore ha riportato postumi residui permanenti, consistenti in dolori addominali diffusi, disturbi digestivi e nell'evidenza di esiti cicatriziali che hanno determinato nello stesso un senso di inadeguatezza e di difficoltà nelle relazioni interpersonali.
In tal modo la parte attrice ha delimitato il petitum e la causa petendi della propria pretesa, dal momento che – vale rammentare – l'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda avente ad oggetto diritti eterodeterminati rileva per R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 15 di 32
l'identificazione dei termini oggettivi e soggettivi di essa, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione di quali fatti rappresentano la ragione della domanda
(cfr. Cass. Civ. n. 10577 del 2018, proprio in materia di responsabilità medica).
Ad ogni modo, prima di affrontare la soluzione delle problematiche sottese al caso di specie, vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale in materia di responsabilità civile nell'ambito dell'attività medica.
4. La natura della responsabilità e le norme applicabili.
4.1. Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (c.d. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla c.d. legge Balduzzi (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge dì conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
E, invero, sin dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577 del 2008, il regime della responsabilità della struttura sanitaria è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è mutato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass. Civ. n. 27285 del 2013). L'art. 7 della c.d. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che, non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone - a tacer d'altro - alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
4.2. Più complessa è, invece, l'operazione ermeneutica richiesta all'interprete in relazione al regime di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, alla luce di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 7 della legge succitata (tale norma prevede, infatti, che «l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente», prescrivendo poi anche i criteri di determinazione del danno che devono essere seguiti dal giudice in sede di liquidazione). E, invero, già il testo della precedente legge Balduzzi conteneva il riferimento all'art. 2043 c.c., stabilendo che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.”, ma tale innovazione normativa era stata accolta unanimemente dalla giurisprudenza come espressione della sola preoccupazione del legislatore di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, senza prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica come responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induceva affatto al superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 16 di 32
implicazioni (v. Cass. civ. n. 27391 del 2014, nonché Cass. civ. n. 8940 del 2014 e Cass. Civ. n.
4792 del 2013). Pertanto, l'art. 3 l. 189 del 2012 non configura la responsabilità del sanitario quale extracontrattuale e, nel richiamare l'art. 2043 c.c., non determina l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana: nel caso in esame, quindi, non determina alcun mutamento del tradizionale paradigma suevocato nella ricostruzione della responsabilità del professionista esercente la professione sanitaria in una struttura pubblica. La recente e ultima riforma, salutata dalla dottrina come assai incisiva all'interno del microsistema della responsabilità sanitaria, invece, pare definitivamente collocare la responsabilità del sanitario nel perimetro della responsabilità aquiliana, pur prevedendo la clausola di salvezza rappresentata dalla “assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente”, ma non può riconoscersi l'applicabilità retroattiva di tale disciplina, prevalendo in tal caso la regola generale sancita dall'art. 11 disp. prel. c.c. Se è vero, infatti, che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di una norma costituzionale e l'osservanza del principio è rimessa “alla prudente valutazione del legislatore”, qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, anche se finalizzato alla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica o a far fronte ad evenienze eccezionali (Cass.
Civ. n. 27121 del 2014).
Sul punto è stato chiarito dalla giurisprudenza che «il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso», dovendosi propendere per l'applicazione retroattiva della nuova normativa ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr.
Cass. Civ. n. 1579 del 1971; Cass. Civ. n. 2433 del 2000; Cass. Civ. n. 16620 del 2013). Da ultimo ha confermato l'irretroattività della legge Gelli, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28994 del 2019 (una delle dieci sentenze di San Martino), argomentando che le norme sostanziali della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico non sono retroattive, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere indicata espressamente dalla nuova legge, ovvero deve trovare elementi certi che ne consentano di presupporla;
aspetto assente nei due testi legislativi suddetti.
Inoltre, qualora fosse ammissibile la retroattività di tali norme, si determinerebbe la circostanza che l'intervento legislativo interferirebbe con il potere del giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, incidendo, anche se indirettamente, sui singoli processi in corso, con lesione dell' affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla scorta di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del medico, con gravi conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione. In tale ipotesi, ha osservato la Suprema Corte, verrebbe meno la responsabilità civile del medico in termini di responsabilità extracontrattuale nel periodo anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017.
Altro aspetto contrario alla retroattività consiste nella sua incidenza diversificata, a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano, per cui, in base alla formazione o meno di R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 17 di 32
preclusioni e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità, tanto da determinare una disparità di trattamento sia tra i vari giudizi, sia all'interno di uno stesso processo, con conseguenze irragionevoli sull'esercizio della giurisdizione sulla materia. In conclusione, la Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”. Conclusivamente, le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma de qua dovranno continuare ad essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, sicché si dovrà applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico – a prescindere da un formale rapporto di dipendenza - in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del contatto sociale.
I presupposti per la configurabilità del contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono, infatti, i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
"culpa in faciendo" prevista nell'ordinamento giuridico;
c) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale c.d.
"protetta" (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato: cfr. l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti (Cass. Civ. n. 589 del 1999). D'altronde, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando è richiesta per lo svolgimento di una professione una speciale abilitazione da parte dello Stato ed in particolare quando detta professione abbia ad oggetto la tutela di beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, è la coscienza sociale prima e l'ordinamento giuridico poi a richiedere che il sanitario renda la sua prestazione con diligenza, a prescindere, quindi, dalla conclusione di un contratto direttamente tra il paziente ed il medico, ma semplicemente in considerazione del fatto che il paziente, entrando in una struttura sanitaria, ha fatto affidamento anche sulla professionalità dei medici dipendenti entrando con gli stessi “in contatto”. Ne consegue che gli aspetti pubblicistici che connotano l'attività medica non consentono di operare distinzioni tra l'ipotesi in cui il sanitario sia contrattualmente tenuto alla prestazione dell'attività medica direttamente verso il paziente ovvero sia semplicemente alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata (v. Cass. Civ. n. 589 del 1999: “La responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'ente gestore del servizio sanitario non già per l'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal contatto sociale”). Come icasticamente descritto dalla dottrina più precisa, più che di una obbligazione senza contratto, si è in presenza di una prestazione dovuta senza obbligazione. Prestazione sanitaria nella struttura che, infatti, nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, via sia o meno alla base un contratto d'opera professionale anche con il medico operante. Individuate, dunque, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici convenuti, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'inadempimento e del danno avuto riguardo alle regole della responsabilità contrattuale. La responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente (per fatti anteriori alla legge Gelli), inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico tra l'ente ed il privato che ha usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale;
in particolare, si ricorda che la responsabilità dell'ente ha fonte nell'accettazione del paziente per il ricovero e la cura ed è una responsabilità diretta essendo R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 18 di 32
direttamente riferibile all'ente, per il principio dell'immedesimazione organica, anche l'operato del medico dipendente inserito nell'organizzazione del servizio. 4.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal personale della struttura (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella dell'ausiliario vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con l'ausiliario, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c.., della violazione di siffatto obbligo.
Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso riferimento all'art. 1228 c.c. (quale regola che “aggancia” la responsabilità della struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario), va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la fattispecie della responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (v. Cass.
Civ. n. 28987 del 2019); ciò, sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e considerato, dall'altro lato, che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate, non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria.
Per quanto, invece, specificamente concerne la responsabilità del professionista sanitario operante in una struttura pubblica, la costruzione giurisprudenziale del contatto sociale, ad una attenta analisi dogmatica, è certamente strumentale al risarcimento dei c.d. danni contrattuali da inadempimento in senso proprio. Ma, d'altro canto, si traduce in una estensione soggettiva della responsabilità contrattuale (non del debito) in capo all'ausiliario del debitore (il quale – secondo la regola generale – non dovrebbe rispondere personalmente dell'inadempimento della parte contraente l'obbligazione, giusta l'art. 1228 c.c.).
5. La prova dell'inadempimento, del nesso causale e del danno. Più in dettaglio va esaminato il regime dell'onere della prova dell'illecito, del nesso di causalità e del danno.
5.1. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende una applicazione (invero temperata e tarata sulle peculiarità della responsabilità sanitaria) dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 19 di 32
circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 del 2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».
Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Da un lato, dunque, il paziente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del personale, nonché di allegare la colpa del medico;
dall'altro, quest'ultimo dovrà dimostrare che l'insuccesso rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile è dipeso da causa a sé non imputabile (tra le tante
Cass. Civ. n. 21021 del 2014; Cass. Civ. n. 17143 del 2012). In altri termini, è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e, quindi, il nesso causale con essa), restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr. Cass. Civ. n. 28989 del
2019; Cass. Civ. n. 21177 del 2015; Cass. Civ. n. 17413 del 2012; Cass. Civ. n. 12274 del 2011;
Cass. Civ. n. 4210 del 2004). 5.2. Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice (con mirabile approfondimento in ordine ai rapporti tra inadempimento, causalità e danno, cfr. Cass. Civ. n.
28991 del 2019).
Alla luce della evoluzione della giurisprudenza si è, infatti, meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. n. 16366 del
2018; da ultimo sentenza di San Martino del settembre 2019). Con la conseguenza che se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata (cfr. Cass. Civ. Sent. n.29315 del 2017, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”). Quanto al criterio del “più probabile che non”, si ricorda che le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 576 del 2008, scrutinando una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, hanno affrontato non solo la complessa questione del nesso di causalità da condotta omissiva, ma hanno anche individuato i principi regolatori generali della materia, riferibili sia a condotte attive che passive, applicabili nel processo civile e nel processo penale, enunciando il principio di diritto, secondo il quale «In tema di responsabilità civile aquilana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 20 di 32
dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preferenza dell'evidenza o “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”». In altri termini, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto.
Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale (ex multis: Cass. Civ. n.
4791 del 2007; Cass. Civ. n. 15384 del 2006; Cass. Civ. n. 21020 del 2006). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un. n. 581 del 2008).
5.3. Si tratta di un approfondimento che merita riflessione. Ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
La valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante, nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una "prognosi postuma", nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza.
Tale prevedibilità obiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione da adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio, ma quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale). In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma secondo regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento.
Il principio della regolarità causale diviene la misura della relazione probabilistica in astratto
(e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza). R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 21 di 32
Si tratta di assunto pacificamente condiviso (da ultimo anche Cass. Civ. n. 28991 del 2019 sullo scopo della norma violata e sull'aumento del rischio tipico), che ha, ad avviso del Tribunale, enorme pregio.
In primo luogo, coglie appieno la necessità per cui anche il giudizio di causalità, che scorge il legame e le connessioni tra i fatti, è relativo e, inevitabilmente, condizionato dal fattore temporale, che lo compenetra e desacralizza. L'eziologia dei fatti e delle loro connessioni, in base a cognizioni scientifiche, non disvela ciò che è immutabile ed eterno in natura, ma coglie rapporti di causalità secondo una scienza di carattere umano, come tale mutevole e variabile a seconda del periodo storico e delle cognizioni dell'epoca in cui si compie l'analisi, suscettibile, quindi, di essere approfondita e/o rivalutata in tempi diversi. In secondo luogo, evidenzia l'importanza, quindi, che il collegamento eziologico sia valutato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo in cui si è verificata la condotta. Infatti, il nesso causale è utile, sotto il profilo giuridico, non già a valutare un mero collegamento naturalistico tra fatti, ma ad operare una imputazione dell'evento dannoso, al fine di un giudizio di responsabilità. Come correttamente rilevato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 576 del 2008) [“se l'accertamento della prevedibilità dell'evento, ai fini della regolarità causale fosse effettuato ex post, il nesso causale sarebbe rimesso alla variabile del tempo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, nel senso che quanto maggiore è quel tempo tanto maggiore è la possibilità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e quindi dell'accertamento positivo del nesso causale (con la conseguenza illogica che della lunghezza del processo, segnatamente nelle fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe giovarsi l'attore, sul quale grava l'onere della prova del nesso causale)”]. Con tali precisazioni e gli opportuni adattamenti, le sezioni unite giungono alla conclusione che i principi generali che regolano la causalità in materia penale, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, sono applicabili anche in materia civile poiché non è possibile introdurre o creare regole diverse da quelle di cui l'ordinamento già dispone Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un. n. 581 del 2008), stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (nel medesimo senso vedi anche Cass. Civ. n. 21619 del 2007). Ciò rappresenta, del resto, il logico corollario del generale principio dell'autonomia del giudizio civile da quello penale, sicché nel giudizio civile è necessaria un'autonoma valutazione delle prove e l'adozione dei diversi principi civilistici sopra richiamati di valutazione probatoria (vedi sul punto Cass. Civ. n. 10285 del 2009; Cass. Civ. n. 11293 del 2005).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 867 del 2008; Cass. civ. n. 19133 del 2004).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 22 di 32
perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
5.4. Occorre integrare l'analisi evidenziando che, con specifico riferimento alla causalità omissiva, l'omissione di un certo comportamento rileva solo allorquando una data condotta sia imposta da una norma di legge (omissione specifica), ovvero sia da considerarsi doverosa in considerazione della posizione assunta dal soggetto al quale si addebita l'omissione che implichi un suo dovere d'intervento (omissione generica), in funzione dell'impedimento poi verificatosi. Ne consegue che prima di procedere al giudizio relativo al nesso causale occorre individuare l'obbligo, cioè quel dovere generico o specifico di tenere la condotta omessa imposto al soggetto;
in assenza, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale. Ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità omissiva, poi, deve essere operato il riferimento al criterio controfattuale, la cui formula dovrà essere strutturata in modo tale da accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Il concetto di omissione giuridicamente rilevante postula, infatti, una relazione con un modello alternativo di comportamento attivo, specifico ed imposto dall'ordinamento, che, in chiave euristica, deve essere dapprima ricercato. Nella omissione colposa, poi, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto, dovendosi, quindi, accertare se il danno sia concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire.
Inoltre, non può mai riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l'evento (o non lo avrebbe ritardato). E ciò perché l'omissione di un comportamento dovuto non è di per sé un comportamento antigiuridico, ma lo diventa solo laddove sia causa di danno: se la condotta, laddove tenuta, non elimini, comunque, il danno non vi è nesso di causalità tra omissione ed evento.
5.5. In una visione più ampia, si tratta di approdi coerenti anche con il principio generale per cui nell'illecito civile il nesso causale da accertare sia duplice (tra le tante Cass. Civ. n. 23328 del 2019).
L'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. Nell'ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione siano derivate conseguenze pregiudizievoli.
In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. E la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l'"eventus-damni", e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede altresì per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della "deminutio" cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una
"determinata conseguenza pregiudizievole" di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile
-secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all'"eventum-damni" (cfr. Corte Cass. Ordinanza n. 907 del 2018 e Cass. civ. Ord. n. 5807 del 2019, entrambe con riferimento al danno parentale da perdita del congiunto - id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31233 del 2018; id. Sez. 3 -, Sentenza
n. 11203 del 2019 - entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto -; id. Sez. 6 - 3, R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 23 di 32
Ordinanza n. 7594 del 2018 - in tema di danno da lesione di diritto della personalità -; id. Sez. 3,
Sentenza n. 15240 del 2014 - in tema di danno derivante da violazione della privacy). Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile.
La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio – come già esposto in precedenza - della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. Civ. S.U. n. 581 del 2008) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Occorre, infatti, distinguere la relazione eziologica "tra condotta ed evento lesivo", che deve essere indagata sul piano della cd. "causalità materiale" (che richiede la copertura di leggi scientifiche o statistiche, o della applicazione del principio di conseguenzialità logica espresso dalla teoria cd. della causalità adeguata articolata in base alla "causa prevalente" ovvero alla causa "più probabile che non", e che trova fondamento normativo negli artt. 40 e 41 c.p. e nell'art. 1227 c.c., comma 1) dalla relazione eziologica "tra evento-lesivo e conseguenze dannose", che va invece indagata sul piano della cd. "causalità giuridica" (ossia applicando il criterio di regolarità inteso come riconoscibilità della perdita di capacità o della perdita patrimoniale tra le ipotizzabili situazioni che possono attendersi - secondo un criterio di vicinanza fondato sull'"id quod prelumque accidit" - da quel determinato evento lesivo, e che trova fondamento giuridico nell'art. 1223 c.c., rimanendo, quindi, escluse quelle sole situazioni che si caratterizzano per l'assoluta abnormità o per la eccezionale sproporzione della loro dimensione - art. 1225 c.c. che pone a carico del responsabile anche queste ultime in caso di condotta dolosa).
L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità (così testualmente Cass. Civ. 28986 del 2019):
a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento.
L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p.
L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 24 di 32
Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo.
In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, l'art. 1223 c.c. dall'altro) impone la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli.
Il principio di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) impone di espungere dal novero delle conseguenze dannose risarcibili quelle preesistenti all'infortunio, e che il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato:
- sul piano del criterio di giudizio, con l'accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se l'illecito non ci fosse stato (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 23197 del 2018; Cass. Civ. Sent. n. 47 del
2017; Cass. civ. n. 2085 del 2012);
- sul piano della prova, con la regola c.d. della "preponderanza dell'evidenza", e cioè valutando se tra l'evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico "relativo": se, cioè, tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno,
l'evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (ex multis, Cass. Civ. n. 25112 del 2017 e Cass. Civ. n. 25113 del 2017).
5.6. Si tratta – è bene evidenziare – di approdi concernenti il doppio nesso di causalità (una relativa l'evento pregiudizievole, l'altra concernente il danno conseguenziale) comuni ad ogni fattispecie di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione tra causalità ed imputazione (v. in motivazione Cass. Civ. 28992 del 2019). Anche in ambito contrattuale, infatti, lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa prevede un nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo della salute (determinazione o aggravamento dello stato patologico) nonché un ulteriore nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno conseguenza (invalidità temporanea o permanente derivata). 5.7. Infine, quanto al profilo della diligenza nell'esercizio di una prestazione medica, occorre dare conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di onere della prova e colpa in riferimento ai problemi di speciale difficoltà. Secondo la giurisprudenza tradizionale devono essere applicate, sia per il medico sia per l'ente (vedi Cass. Civ. n. 6386 del 2001) le norme che regolano la responsabilità in esecuzione di un contratto d'opera professionale e, in particolare, il disposto di cui all'art. 2236 c.c. a mente del quale la responsabilità per danni derivante dall'inesatto adempimento della prestazione professionale che ci si è obbligati a compiere è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave unicamente se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
La giurisprudenza ha, però, correttamente precisato che la limitazione di responsabilità del medico ai casi di dolo e colpa grave attiene esclusivamente alla perizia necessaria appunto per la soluzione dei problemi tecnici di particolare difficoltà, ma non ai danni causati per imprudenza o negligenza rispetto alle quali la limitazione di responsabilità non sussisteva anche con riferimento agli interventi particolarmente difficili (vedi ex plurimis Cass. Civ. 4852 del 1999: “il medico, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto alla diligenza specifica del debitore qualificato ex art. 1176 c.c., comma 2, e come tale è obbligato al rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Pertanto, il medico che per omissione di diligenza o inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione della propria prestazione professionale risponde anche per colpa lieve atteso che la limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., si applica esclusivamente ai casi di particolare complessità tecnica e R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 25 di 32
dunque attiene unicamente al requisito della perizia e non invece a quelli della negligenza e imprudenza”). In altri termini, la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica, secondo tale orientamento, unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media, ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
Tanto premesso, accertata la esistenza del nesso causale, secondo un orientamento tradizionale e ormai superato, l'onere probatorio in ordine alla esistenza del profilo soggettivo della colpa variava a seconda che l'esecuzione dell'intervento fosse facile e abituale, ovvero implicasse la soluzione di problemi di particolare complessità: in base a tale orientamento se l'intervento era di facile o "routinaria" esecuzione si applicava il principio della "res ipsa loquitur" con la conseguenza che il medico per superare la presunzione di colpa a suo carico – colpa che, come detto non soffre limitazioni in tali casi - doveva dimostrare che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio;
se l'intervento era di difficile esecuzione, era il paziente a dover dimostrare il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c. (vedi ex plurimis Cass. Civ. n. 598 del 1999).
Tali posizioni, come accennato, hanno subito nel tempo una importante evoluzione. È, infatti, stata superata dalla giurisprudenza la distinzione tra intervento routinario o di difficile esecuzione con specifico riferimento all'onere della prova;
il regime della prova è, infatti, sempre il medesimo, dovendo il creditore allegare l'inadempimento che è considerato “qualificato” in caso di intervento difficile, e dimostrare il nesso di causalità, mentre sarà il sanitario a dover dimostrare sempre il suo diligente adempimento [vedi anche Cass. Civ. n. 12362 del 2006: “In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale
(quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico”]. In definitiva, quindi, per ottenere il risarcimento il creditore danneggiato deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, che deve essere specifico, dimostrare il nesso di causalità, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento e, dunque, l'assenza di colpa propria o del personale preposto alla struttura, secondo il paradigma tipico di cui all'art. 1218 c.c. In altri termini, il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, il nesso di causalità; al paziente-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico (Cass. Civ. n. 24791 del 2008 nonché Cass. Civ. n. 15993 del 2011, secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”) danno”) o provando, ancora, che l'inesatto/mancato adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. In punto, dunque, di responsabilità del medico e della struttura sanitaria e di onere della prova, la posizione della giurisprudenza è ormai precisa. 5.8. Ovviamente la diligenza va misurata sulla base dell'art. 1176 c.c. e l'impossibilità della prestazione per una causa non imputabile secondo il paradigma dell'art. 1218 c.c. R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 26 di 32
Ne consegue che l'assenza di una colpa tecnicamente intesa – nella sua base normativo oggettiva – sussisterà ove l'operatore si sia uniformato alle regole della scienza medica previste per casi simili e le peculiarità del caso concreto non avrebbero giustificato un contegno diverso. Ovvero quando le c.d. complicanze o l'insuccesso dell'intervento/trattamento siano dipesi non dalla diligente prestazione professionale, ma da un evento imprevedibile e, quindi, inevitabile.
Del resto, oggetto della prestazione medica non è lo stato di salute in termini di guarigione o di impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma un comportamento idoneo per il conseguimento di un risultato utile. E il parametro per valutare se c'è stato inadempimento della obbligazione professionale è fornito pur sempre dall'art. 1176 c.c. La guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perché possano essere dedotte in obbligazione. L'obbligazione, quindi, resta quella di diligenza professionale (cfr. Cass. Civ. n. 28991 del 2019).
E la valutazione va sempre compiuta ex ante, al momento della prestazione o della omissione. Non è sufficiente, quindi, l'inadempimento, ma deve trattarsi di un inadempimento colposo, che ricorre quando il medico si comporta in maniera diversa da come si sarebbe comportato un agente modello.
5.9. Vale soggiungere, secondo le più evolute teorie che limano la imputazione obiettiva dell'evento in un contesto di complessità post-moderna, che per meglio ricostruire la responsabilità nell'esercizio di una prestazione sanitaria non può non delinearsi ex ante l'area del rischio consentito. Si vuol dire che la imputazione colposa del medico, che è una delle colpe speciali o professionali proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se per loro natura rischiose, ha come caratteristica principale l'inosservanza delle regole di condotta – le leges artis – che delimitano l'area e il perimetro del rischio consentito. Infatti, tali regole cautelari sono commisurate al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali conoscenze dell'agente concreto. Regole cautelari che, come tali, sono idonee a prevenire ed evitare l'evento lesivo o, meglio, la concretizzazione del rischio che l'ordinamento intende evitare. All'interno dell'area del rischio consentito – e, quindi, nel pieno rispetto delle leges artis, con gli opportuni adattamenti al caso concreto – l'evento dannoso, pur astrattamente realizzabile, non è riconducibile causalmente alla condotta del medico (che, quindi, non sarà in colpa), ma al rischio insito in una attività intrinsecamente pericolosa e accettata dall'ordinamento perché socialmente utile. Oltre l'area del rischio consentito, si apre, invece, la strada per la imputazione colposa del medico, il quale, violando le regole cautelari che avrebbero impedito il realizzarsi dell'evento lesivo, ha concorso a determinare con la sua condotta colposa il fatto dannoso, concretizzando proprio quello specifico rischio che la norma cautelare astratta mirava ad evitare.
È questa, ad avviso del Tribunale, la più evoluta ricostruzione che consente di allocare rischi e danni anche in ambito civilistico e che valorizza anche la c.d. causalità della colpa evocata dall'art. 43 c.p. In sostanza, il medico risponderà per colpa solo dei danni prevedibili e prevenibili mediante l'osservanza delle leges artis, non anche di quelli, pur prevedibili, ma verificatisi nonostante la fedele osservanza delle regole tecniche, trattandosi, in tale ultimo caso, di concretizzazione di un rischio consentito che l'ordinamento si è accollato nel momento in cui ha autorizzato l'attività rischiosa. 5.10. E il riferimento, anche temporale, per segnare le delimitazioni di tali sfere non può, come sopra chiarito, che essere quello della diligenza qualificata e delle leges artis esistenti in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento (cfr. 20806 del 2009). R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 27 di 32
6. Nel merito.
In applicazione dei principi sopra delineati devono essere risolte le questioni poste nel caso di specie.
6.1. In via preliminare, poi, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del
2016).
6.2. Come già sopra emerso, è pacifico che l'attore, in materia di responsabilità contrattuale nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, deve fornire la prova, in primo luogo, del contratto o del contatto sociale con la struttura e/o con i sanitari.
Sotto tale profilo, il fatto non solo è emerso pacificamente dalla istruttoria espletata, ma non
è neppure specificamente contestato. Parimenti, è pacifico che il dott. che ebbe in cura CP_2
prestasse la propria opera professionale all'interno di struttura sanitaria Parte_1 Cont dell' convenuta. In secondo luogo, l'attore deve provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, quale evento lesivo prodottosi per effetto della condotta altrui. In terzo luogo, deve allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
pertanto, egli è onerato di descrivere in maniera specifica l'azione o l'omissione dei sanitari o della struttura che avrebbe causato l'evento lesivo prodottosi. È indispensabile, come già anticipato, l'allegazione di un inadempimento qualificato, ossia l'indicazione di un comportamento e/o di una omissione che possa costituire causa o concausa del danno. Il paziente ha, infatti, l'onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. Civ. n. 15993 del 2011). Infine, l'attore è onerato della prova del nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo (determinazione o aggravamento dello stato patologico), nonché di quello tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sofferte.
Per le ragioni sopra esposte in tema di rischio consentito e causalità della colpa, è altresì necessario che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr. in tal senso, anche Cass. civ. n. 5846 del 2007).
Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari dipendenti dell' convenuta, nello specifico del dott. Controparte_1
pure convenuto nel presente giudizio, e le lesioni subite da b) se la CP_2 Parte_1 Cont condotta dei sanitari dell' sia stata conforme alle “leges artis” e alla diligenza dell'"homo eiusdem generis et condicionis", misurando, quindi, se l'evento dannoso verificatosi sia concretizzazione proprio del rischio che la norma cautelare violata intendeva evitare. R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 28 di 32
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”. Ovviamente, come sopra esposto, tale asserzione deve tener conto, poi, delle complesse interferenze che si innestano tra il nesso di causalità e la colpa, anche ai fini della imputazione obiettiva dell'evento. 6.3. Da una attenta disamina della documentazione in atti, delle cartelle cliniche e degli accertamenti del collegio peritale nominato dal Tribunale si evince che venne Parte_1 in contatto con la struttura sanitaria e con l'equipe del dott. sin dal 7.04.2014. CP_2 In particolare, in tale data, l'attore è stato ricoverato con urgenza presso l'U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castrovillari, con diagnosi principale di “peritonite acuta diffusa” e diagnosi secondaria di “diverticolite del colon (senza menzione di emorragia)” e “altri valori anormali non specifici degli enzimi del siero”; è stato, quindi, sottoposto ad intervento chirurgico per “asportazione parziale dell'intestino crasso”. Il decorso post-operatorio era regolare e, in data 17.04.2014, il paziente è stato dimesso con diagnosi di “peritonite generalizzata da perforazione diverticolare del sigma”. Trascorsi diciassette giorni, in data 24.04.2014, il è stato nuovamente ricoverato Parte_1 presso la medesima U.O. dell'Ospedale di Castrovillari, a causa di fortissimi dolori addominali e, sottoposto ad esami di diagnostica ad ultrasuoni e diagnostica ecografica, è stato dimesso in data 03.05.2014 con diagnosi di “pancreatite cronica”. In data 30.06.2014, il paziente, è stato, poi, ricoverato al fine di eseguire un intervento di ricanalizzazione dell'intestino (“ricostruzione della continuità intestinale post resezione colica sec.
) e nell'occasione gli è stato diagnosticato, mediante ecografia, fango biliare a livello Per_5 della colecisti. Per l'effetto, è stato consigliato anche un intervento di “colecistectomia”, cosicché, in data 03.07.2014, il è stato sottoposto ai predetti interventi chirurgici, eseguiti sempre Parte_1 dal dott. presso l'Ospedale di Castrovillari. CP_2
In seguito a detti interventi, in data 07.07.2014, eseguita colangio-RM che mostrava
“…presenza di stop di ndd a livello epatico comune. Si visualizza il coleodoco distale parzialmente, con scarsa quantità di fluido endoliminale”, l'attore è stato trasferito con urgenza presso l' CP_3 di Napoli per “sospetta lesione iatrogena della via biliare principale” e ivi sottoposto, in
[...] data 10.07.2014, ad intervento chirurgico di “epatico-digiuno-anastomosi sec. Roux”. 6.4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte attrice, qualificando così petitum e causa petendi della presente domanda, lamenta sostanzialmente che il dott. e la sua CP_2 equipe, sanitari dell' di Castrovillari, non avrebbero operato diligentemente CP_6 nell'esecuzione dell'intervento di “ricostruzione della continuità intestinale post resezione colica sec. Hartmann e colecistectomia”, effettuato in data 03.07.2014, provocando una lesione della via biliare principale (VBP), tale da comportare il trasferimento del paziente presso un'altra struttura ospedaliera per essere sottoposto con urgenza ad un ulteriore intervento chirurgico atto a ripristinare il normale transito della bile [cfr. pag. 3 punto 8) e pag. 4 punto 11) dell'atto di citazione]. Per l'effetto, la prestazione eseguita dai medici avrebbe carattere colposo, dal momento che diverse e più adeguate cure avrebbero evitato l'insorgere di complicanze, ossia la lesione iatrogena della via biliare principale e, di conseguenza, il ricorso a ulteriori interventi chirurgici cui il si è dovuto sottoporre. Parte_1 A causa dell'inadeguatezza delle cure prestate e, dunque, delle complicanze insorte a seguito dell'intervento chirurgico del 3.07.2014, l'attore avrebbe, quindi, riportato una inabilità temporanea totale di 90 giorni e parziale di 120 giorni, con postumi permanenti pari al 38/40%, consistenti in dolori addominali diffusi, disturbi digestivi e nell'evidenza di esiti cicatriziali con ripercussioni anche sulla vita relazionale.
Tanto premesso, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie - in particolare, le risultanze della CTU medico-legale a firma dei dott.ri specialista in chirurgia Persona_7 R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 29 di 32
d'urgenza e P.S., endocrinochirurgia e chirurgia laparoscopica, e del CTU dott. Persona_8
, specialista in medicina legale, consulenti tecnici d'ufficio nominati in corso di causa,
[...] assolutamente rigorose sul piano logico-scientifico, prive di lacune o contraddizioni e, dunque, pienamente condivisibili – deve ritenersi che la domanda della parte attrice non merita accoglimento, in quanto non sorretta da un adeguato riscontro probatorio.
6.5. In primo luogo, sotto il profilo dell'imputazione colposa dell'evento, non si rinvengono nelle attività poste in essere dai sanitari dell'U.O. di Chirurgia dell'ospedale di Castrovillari e del dott. in occasione dell'intervento di “ricostruzione della continuità intestinale post CP_2 resezione colica sec. Hartmann e colecistectomia” cui è stato sottoposto in data Parte_1
03.07.2014 - per come risultanti dalla compiuta istruttoria – profili di colpa dei sanitari della struttura, in quanto l'iter clinico-diagnostico seguito e le cure prestate appaiono corretti e conformi alle regole dell'arte medica e non è, in alcun modo, emerso che il peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ossia l'insorgere della lesione iatrogena della via biliare principale che ha comportato il ricorso ad ulteriore intervento chirurgico per il ripristino del normale transito della bile, siano eziologicamente imputabili alla condotta dei sanitari medesimi.
In particolare, nel corso del giudizio non è stata fornita alcuna prova del fatto che le cure prestate dai sanitari dell'ospedale di Castrovillari abbiano comportato il peggioramento del quadro clinico del paziente, ossia l'insorgere di una complicanza post-operatoria che ha reso necessario il trasferimento in altra struttura sanitaria e il ricorso all'intervento di “epatico-digiuno-anastomosi sec. Roux”. Sul punto, le prove testimoniali assunte in corso di causa risultano prive di qualunque rilevanza, atteso che l'unico teste escusso, dopo aver dichiarato – senza neppure Tes_1 collocare i fatti nello spazio e nel tempo - di essere stato il primo medico a diagnosticare al la perforazione del colon e a consigliargli di recarsi al pronto soccorso, nulla ha Parte_1 specificato in ordine alle procedure poste in essere dai sanitari dell' di Castrovillari e, in CP_6 particolare, in relazione alla corretta esecuzione dell'intervento del 3.07.2014 di “ricanalizzazione post-Hartmann colo-colica e colecistectomia”, durante il quale – secondo la narrazione attorea – si sarebbe verificata la lesione della via biliare principale, limitandosi sul punto a riferire circostanze de relato, apprese dallo stesso e/o dai suoi familiari (cfr. verbale udienza del 29.06.2022). Parte_1
Le dichiarazioni rese, inoltre, non sono idonee a contrastare le risultanze delle cartelle cliniche in atti. Al contrario, invece, è emerso come l'operato dei sanitari dell'ospedale di Castrovillari e del dott. sia stato adeguato al caso di specie, in quanto tenuto conto delle condizioni di salute CP_2 del paziente - sottoposto, dapprima, ad intervento di resezione colica per diverticolite complicata da peritonite (in data 07.04.2014) e, poco tempo dopo ricoverato (dal 24.04.2014 al 03.05.2014) e trattato per pancreatite cronica - è stato opportunamente programmato ed eseguito intervento di
“ricostruzione della continuità intestinale post resezione colica sec. ”, nonché di Per_5
“colecistectomia”, essendo stata rilevata, mediante esame ecografico “colesciti contenente discreta quantità di fango biliare”; inoltre, non appena verificata la presenza della lesione sulla via biliare principale, quale complicanza del predetto intervento, il dott. ha disposto il trasferimento CP_2 del paziente presso un'altra struttura sanitaria per l'esecuzione dell'intervento per la riparazione della predetta lesione. Presso l' di Napoli, quindi, il è stato sottoposto, in data Controparte_3 Parte_1 10.07.2014, ad intervento chirurgico di “epatico-digiuno-anastomosi sec. Roux”, per il ripristino del transito biliare, cui sono seguiti, poi, ulteriori interventi, di laparocele xifo-pubico e sottocostale destro, plastica di laparocele con protesi mediante Posterior Component Separation, TAR” e di
“Stenocostruzione della VBP (colangite)”, il cui collegamento con lo stato patologico del paziente successivo all'intervento del 3.07.2014 non è stato, però, specificato dall'attore. Pertanto, non essendo emerso alcun profilo relativo alla mancanza di diligenza ed essendosi i sanitari attenuti alle leges artis, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, ciò che difetta nel caso di specie è la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'U.O. di R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 30 di 32
Chirurgia Generale dell'ospedale di Castrovillari e, nello specifico, del dott. e CP_2 l'aggravamento del quadro clinico del paziente, precisamente, l'insorgenza di stenosi iatrogena della via biliare principale, a cui ha fatto seguito l'intervento, di “epatico-digiuno-anastomosi sec. Roux”, per il ripristino del transito biliare, eseguito presso altra struttura sanitaria. Sul punto, dirimenti sono le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici medico-legali nell'elaborato peritale, logicamente, scientificamente e analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. È opportuno osservare che, nelle valutazioni di profili di responsabilità medica, la CTU è, di norma, consulenza percipiente, a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa di questi, che anche solo per essere individuati necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche, atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale
(Cass. Civ. n. 5487 del 2019, Cass. Civ. n. 22225 del 2014).
Gli ausiliari del giudice, rilevato che in seguito ad intervento di Parte_1 resezione colica per diverticolite complicata da peritonite e ad un ricovero per pancreatite, è stato sottoposto, in data 03.07.2014, ad intervento di ricanalizzazione post-Hartmann colo-colica e colecistectomia (“relativo ad esiti di resezione colica sec Hartmann, colecistite litiasica”), hanno Cont ritenuto corretta la scelta terapeutica chirurgica dei sanitari dell' convenuta e l'esecuzione dell'intervento, affermando che lo stesso è stato congruamente programmato dopo circa tre mesi dall'episodio di pancreatite acuta manifestato dal paziente, tenendo conto anche della presenza di fango in colecisti. I consulenti d'ufficio, dopo aver riportato la descrizione dell'intervento presente nella documentazione in atti (v. All. 03, fascicolo di parte attrice), dalla quale emerge la presenza di aderenze (“Aperto il peritoneo, dopo lisi di aderenza, si procede a colecistectomia dopo preparazione del peduncolo che appare ricoperto da tenaci aderenze...”), nell'affermare la correttezza della condotta del medico nell'esecuzione dell'intervento de quo, ritenuta “in linea con la normale arte medica e con le linee guida e/o buone pratiche cliniche d'epoca”, hanno rilevato che la complicanza sofferta dal paziente, rappresentata dalla lesione del coledoco, “è una rara e grave conseguenza prevedibile e non prevedibile in circostanze di aderenze nell'area ilare” e che il suo verificarsi è pressocché normale e, certamente, non evitabile, in quanto legato alla gravissima patologia di base iniziale, precisando, altresì, che “Lo stato di sofferenza aderenziale, dovuta alla precedente peritonite, ha necessitato le difficili cure effettuate ed è stata tempestiva ed appropriata alla consapevolezza certificata dello stato diagnostico” (cfr. pag. 10 relazione peritale). Pertanto, considerata la storia clinica del paziente, “affetto da patologia acuta ed estremamente grave”, quale la peritonite da perforazione diverticolare - per come risultante dalle cartelle cliniche in atti (v. All. 01, fascicolo di parte attrice) - e tenuto conto del fatto che l'infezione da essa derivante “sempre si complica con aderenze peritoneali che possono esse stesse essere causa di ulteriore patologia”, i consulenti d'ufficio sono giunti alla conclusione che le procedure adottate nel caso di specie dall' e dal dott. Controparte_14
sono state appropriate e conformi alle buone pratiche clinico-assistenziali, in quanto, “la CP_2 scelta chirurgica iniziale è stata corretta. La complicanza di lesione del coledoco, prevedibile ma non evitabile, è stata verificata in quarta giornata e trattata immediatamente ed opportunamente in ambiente specialistico”. I consulenti tecnici d'ufficio hanno, dunque, escluso ogni relazione causale tra le condotte dei sanitari del nosocomio di Castrovillari, nello specifico del dott. e il peggioramento CP_2 dello stato di salute del paziente con l'insorgere della lesione della via biliare principale (il dotto Coledoco), avendo il chirurgo, correttamente, proceduto all'intervento ricostruttivo e all'intervento di colecistectomia, che vedeva il peduncolo ricoperto di tenaci aderenze, affermando che la lesione patita dal paziente è necessaria conseguenza del primo intervento (“resezione colica per diverticolite complicata da peritonite e colostomia” del 7.04.2014) e che il secondo intervento R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 31 di 32
(“ricanalizzazione post-Hartmann colo-colica e colecistectomia” del 03.07.2014,) è stata una scelta idonea, non ravvisandosi profili di errata condotta professionale (pag. 11 relazione peritale). Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal Collegio Peritale nominato, in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata.
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del
2009).
Del resto, le osservazioni formulate dalla parte attrice alla relazione dei dott.ri a Per_7 [...]
, relative ad una diversa valutazione della condotta dei sanitari in relazione alla errata e Per_8 precipitosa “diagnosi di pancreatite acuta biliare che ha motivato la successiva colecistectomia” (v. controdeduzioni alla bozza di perizia dell'avv. ), non colgono per nulla nel Parte_1 segno. Le stesse, invero, si presentano confuse e contraddittorie nel contenuto e riportano fatti e deduzioni sfornite di qualunque riscontro, mai allegate prima dall'attore, che, per la prima volta in sede di osservazioni (e successivamente in comparsa conclusionale) deduce l'errata diagnosi di
“pancreatite acuta bilaterale” e l'erroneo ricorso all'intervento di “colecistectomia”, mentre l'inadempimento dedotto nei rigorosi termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito è solo quello relativo all'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 3.07.2014 (cfr. punto 8 atto di citazione).
Emerge, infatti, in maniera chiara dagli atti (cfr. atto di citazione) che la condotta dei sanitari contestata dall'attore, alla quale egli ha ricondotto l'aggravamento del proprio stato di salute, è soltanto l'esecuzione dell'intervento del 03.07.2014 e non già la diagnosi e/o i trattamenti sanitari ad esso precedenti. In ogni caso, non solo l'intervento cui il è stato sottoposto il 03.07.2014 è Parte_1 risultato esente da censure e correttamente eseguito secondo le linee guida e le buone pratiche cliniche dell'epoca, ma, come puntualmente osservato dai consulenti nominati all'esito dell'analisi della storia clinica del paziente, corrette sono anche le indagini preoperatorie e la scelta chirurgica, atteso che il ricovero d'urgenza del 07.04.2014, seguito da intervento di asportazione parziale dell'intestino crasso, “fu congruo e la diagnosi di grave patologia di ingresso - Peritonite - in primis in P.S. e la necessità fu confermata sia dall'intervento che dall'esame istologico del pezzo operatorio” e lo stesso vale per il successivo ricovero d'urgenza, in data 24.04.2014, in cui fu diagnosticata la pancreatite, “curata e seguita opportunamente ma rimaneva patologia a rischio dovuta al fango biliare in colecisti”, con la conseguenza che “dopo un periodo congruo di circa 3 mesi, si organizzò il successivo ricovero per l'intervento di ricostruzione e colecistectomia”, eseguito il 3.07.2014. Stante quanto sopra, infatti, il nominato Collegio Peritale ha concluso affermando che “il paziente, gravato da pericoloso e grave stato anteriore, è stato trattato come imponevano linee guida e/o buone pratiche cliniche proiettate al caso concreto” (cfr. note integrative finali). 6.6. Di conseguenza, deve ritenersi che gli esiti lesivi sofferti dal Parte_1 conseguenti all'aggravarsi del suo quadro clinico non sono eziologicamente riconducibili alla condotta dei sanitari della in quanto non Controparte_14 vi è alcuna relazione causale tra gli eventi denunciati dalla parte attrice, ossia l'insorgere della lesione della via biliare principale, e la condotta dei sanitari che lo ebbero in cura. R.G. n. 2409 del 2017 - Pag. 32 di 32
Inoltre, atteso il grave stato patologico del , per come emerso sin dal primo Parte_1 intervento del 7.04.2014 e dai successivi accertamenti diagnostici, pur ipotizzando una diversa condotta dei sanitari dell' - ad esempio l'esecuzione del solo intervento di CP_6 Controparte_6 ricostruzione della continuità intestinale post resezione colica sec. senza procedere a Per_5 colecistectomia (per come ipotizzato dall'attore nelle osservazioni alla c.t.u.) - l'evoluzione del quadro clinico del paziente non avrebbe avuto un decorso diverso, in quanto, in presenza di uno stato di sofferenza aderenziale, dovuto alla precedente peritonite (diagnosticata il 7.04.2014), la lesione della via biliare principale, manifestatasi nei giorni immediatamente successivi all'intervento, rappresenta una complicanza prevedibile, ma non evitabile, di detto intervento dovuta alla grave condizione del coledoco, propria dello stato di salute del paziente. Per l'effetto, si tratta di evento verificatosi nonostante la fedele osservanza delle regole tecniche vigenti al tempo della condotta: come tali, non imputabile al professionista, ma concretizzazione di rischi insisti nella attività pericolosa espletata e riconducibili alla evoluzione della condizione stessa del paziente.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, le domande risarcitorie avanzata da Parte_1 nei confronti dell' e del dott. non
[...] Controparte_1 CP_2 possono trovare accoglimento e devono essere rigettate.
7. Il regime delle spese.
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa, la pluralità di questioni controverse risolte dalla Suprema Corte con sentenze successive alla notifica dell'atto introduttivo (il riferimento è, in particolare, alle sentenze di San Martino della Suprema Corte di Cassazione dell'11 novembre 2019), nonché l'oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in giudizio, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ad eccezione delle spese relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da porsi interamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente le spese della C.T.U. espletata, così come liquidate con decreto del
11.09.2024, in capo alla parte attrice;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandro Caronia