Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4615 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 27/08/2025, con il quale il Questore di Milano ha decretato la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-rilasciato il 29 gennaio 2016, oltre che tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. UR GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato il 29 gennaio 2016 in favore dell’attuale ricorrente.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Alla camera di consiglio del 11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
I) Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente, che ha riportato una condanna dal Tribunale di Milano alla pena di anni 3 (tre) mesi 2 (due) di reclusione per i reati di violenza sessuale aggravata ai danni della consorte e maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, con aggravante di averli commessi in stato di ubriachezza ed in presenza dei figli minori.
Con la sentenza n. -OMISSIS-/22, il Tribunale ha inoltre disposto il pagamento delle spese processuali, l’interdizione dai pp.uu. per la durata di anni 5 (cinque), l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo a funzioni di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, e la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della p.o.
Al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, come ivi evidenziato, il ricorrente si trovava in carcere.
Con sentenza nr. -OMISSIS-del 27/06/2023 della Corte d’Appello di Milano, la predetta condanna veniva confermata, divenendo definitiva e irrevocabile.
Il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza pacifica, è legittima la revoca del permesso di soggiorno concesso all'extracomunitario condannato penalmente alla reclusione per il reato di violenza sessuale (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 21.7.2016, n. 1034, T.A.R. Perugia, Sez. I, 23.6.2014, n. 345, C.S., Sez. VI, 23.2.2007, n. 990), come avvenuto nel caso di specie.
II.1) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel primo motivo, lungi dal limitarsi a richiamare il precedente penale a carico dell’istante, la Questura ha peraltro espressamente valutato i fatti posti a fondamento dello stesso, ritenendo che, a prescindere dalla loro qualificazione in sede penale, denotassero il mancato inserimento sociale dell’istante.
Il provvedimento impugnato ha infatti ritenuto il ricorrente “un soggetto disinteressato all’integrazione, violento, noncurante dei diritti fondamentali della persona, pericoloso socialmente, dedito a reati di rilevante allarme sociale e che la sua situazione penale impedisca di formulare a suo beneficio un giudizio prognostico positivo in ordine alla non reiterazione di analoghe condotte criminali”.
Ulteriormente, il provvedimento impugnato ha valutato anche i legami famigliari del ricorrente sul territorio nazionale, ritenendo tuttavia che gli stessi non rappresentassero “elemento idoneo a controbilanciare la pericolosità criminale dimostrata e a controbilanciare il giudizio di prognosi negativa espresso”.
Parimenti, malgrado il ricorrente abbia invocato lo svolgimento di attività lavorativa, a dimostrazione del suo inserimento sociale, ciò non configura tuttavia un elemento di per sé ostativo all’adozione del provvedimento impugnato, che risulta sufficientemente motivato. La propensione a delinquere del ricorrente, risulta infatti aggravata dall’insussistenza di uno stato di indigenza, circostanza questa valida a fornire un’ulteriore caratterizzazione negativa della sua personalità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19.5.2017, n. 166).
II.2) Nel secondo motivo, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che “negli ultimi 5 anni ha tenuto una condotta specchiata scevra di censure”, non essendo tuttavia ciò dimostrato, in relazione alla non risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Da ultimo, non può assumere rilievo neppure l’invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che, per giurisprudenza pacifica, ciò rileva ai soli fini della determinazione della pena, senza influire sulla ontologica sussistenza del fatto-reato, come valutato dall’Amministrazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 26.2011, n. 144).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR GA | HA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.