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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/476
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 476/2024 promossa da:
nato il [...], residente in [...], Parte_1
quartiere Ameghino Sur della città di Córdoba, Argentina;
Persona_1
argentino, nato il [...], residente in [...], quartiere Ameghino Sur della suddetta città di Córdoba, Argentina, in proprio e unitamente a , Persona_2
argentina, nata il [...], residente in [...], quartiere 24 de Enero, località Estación Juárez Celman, circondario Colón, provincia di Cordoba in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nato il [...] e Persona_3 [...]
nato il [...]; ato il 22 luglio 1990 Per_4 Parte_2 in proprio e unitamente a , argentina nata l'[...], entrambi residenti in Persona_5
via Fournier n. 2037, quartiere Ameghino Sur della suddetta città di Córdoba, Argentina, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori ato il 09 marzo Persona_6
2019 e ata addì 21 aprile 2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Persona_7
Maragucci ( ), pec - come da C.F._1 Email_1
procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori Parte_1 Persona_1
[...] Parte_2 Persona_3 Persona_4
- conseguentemente ordinare al Persona_6 Persona_7 [...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni CP_1
e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato in [...], Persona_8
Maggiora (NO), il 31.5.1862 (cfr. doc. in atti n. 1); che, successivamente, emigrava in Argentina ove si univa in matrimonio con del 9.10.1889 (1b) dalla cui unione nasceva Persona_9 [...]
il 2.8.1898 (cfr. doc. in atti n. 2). Inoltre, l'avo italiano moriva in data Persona_10
4.05.1943 (cfr. doc. in atti n. 1c) senza naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri che depositati
- nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e tutti i cittadini argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto
o nato addì 31 maggio 1862 nella città di Maggiora, Parte_2 Parte_1 Per_8 provincia di Novara, Italia. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 1d).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e del 29.4.1926 (cfr. doc. Persona_10 Persona_11
in atti n. 2b) nasceva il 8.12.1929 (cfr. doc. in atti n. 3); Persona_12
- dal matrimonio tra e del 22.9.1954 (cfr. doc. in Persona_12 Persona_13
atti n. 3b) nasceva il 13.9.1956 (cfr. doc. in atti n. 4); Parte_1
- dal matrimonio tra e del 1.3.1979 (cfr. doc. in Parte_1 Parte_3
atti n. 4b) nascevano: il 22.7.1990 (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_4 [...]
il 9.7.1982 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_5
- dal matrimonio tra e del 17.3.2018 (cfr. doc. in atti Parte_4 Persona_5
n. 5b) sono nati il 9.3.2019 ( cfr. doc. in atti n. 5b1) e il Parte_6 Parte_7
21.4.2023 (cfr. doc. in atti n. 5b2);
- dal matrimonio tra e del 3.5.2013 (cfr. doc. Parte_5 Persona_2
in atti n. 6b) sono nati il 24.5.2011 (cfr. doc. in atti n. 6b1) e Persona_3 [...]
il 14.9.2012 (cfr. doc. in atti n. 6b2). Per_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, negli ultimi mesi avevano, infatti, provato a richiedere un provvedimento dalle autorità̀ amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti (cfr. doc. in atti n. 7), al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana (cfr. doc. in atti n. 7).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato in Italia, a [...], il Persona_8
31.5.1862 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse italiano in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità
d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, in Argentina Persona_10
il 2.8.1898 (cfr. doc. in atti n. 2).
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato il [...]; argentino, nato il [...]; Persona_1
ato il 22 luglio 1990; ; Parte_2 Persona_5 Per_3
nato il [...]; nato il [...];
[...] Persona_4
nato il [...]; ata addì 21 Persona_6 Persona_7
aprile 2023 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 476/2024 promossa da:
nato il [...], residente in [...], Parte_1
quartiere Ameghino Sur della città di Córdoba, Argentina;
Persona_1
argentino, nato il [...], residente in [...], quartiere Ameghino Sur della suddetta città di Córdoba, Argentina, in proprio e unitamente a , Persona_2
argentina, nata il [...], residente in [...], quartiere 24 de Enero, località Estación Juárez Celman, circondario Colón, provincia di Cordoba in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nato il [...] e Persona_3 [...]
nato il [...]; ato il 22 luglio 1990 Per_4 Parte_2 in proprio e unitamente a , argentina nata l'[...], entrambi residenti in Persona_5
via Fournier n. 2037, quartiere Ameghino Sur della suddetta città di Córdoba, Argentina, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori ato il 09 marzo Persona_6
2019 e ata addì 21 aprile 2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Persona_7
Maragucci ( ), pec - come da C.F._1 Email_1
procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori Parte_1 Persona_1
[...] Parte_2 Persona_3 Persona_4
- conseguentemente ordinare al Persona_6 Persona_7 [...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni CP_1
e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato in [...], Persona_8
Maggiora (NO), il 31.5.1862 (cfr. doc. in atti n. 1); che, successivamente, emigrava in Argentina ove si univa in matrimonio con del 9.10.1889 (1b) dalla cui unione nasceva Persona_9 [...]
il 2.8.1898 (cfr. doc. in atti n. 2). Inoltre, l'avo italiano moriva in data Persona_10
4.05.1943 (cfr. doc. in atti n. 1c) senza naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri che depositati
- nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni, e tutti i cittadini argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, NON RISULTA iscritto alla data di cui sotto
o nato addì 31 maggio 1862 nella città di Maggiora, Parte_2 Parte_1 Per_8 provincia di Novara, Italia. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 1d).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza. Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra e del 29.4.1926 (cfr. doc. Persona_10 Persona_11
in atti n. 2b) nasceva il 8.12.1929 (cfr. doc. in atti n. 3); Persona_12
- dal matrimonio tra e del 22.9.1954 (cfr. doc. in Persona_12 Persona_13
atti n. 3b) nasceva il 13.9.1956 (cfr. doc. in atti n. 4); Parte_1
- dal matrimonio tra e del 1.3.1979 (cfr. doc. in Parte_1 Parte_3
atti n. 4b) nascevano: il 22.7.1990 (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_4 [...]
il 9.7.1982 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_5
- dal matrimonio tra e del 17.3.2018 (cfr. doc. in atti Parte_4 Persona_5
n. 5b) sono nati il 9.3.2019 ( cfr. doc. in atti n. 5b1) e il Parte_6 Parte_7
21.4.2023 (cfr. doc. in atti n. 5b2);
- dal matrimonio tra e del 3.5.2013 (cfr. doc. Parte_5 Persona_2
in atti n. 6b) sono nati il 24.5.2011 (cfr. doc. in atti n. 6b1) e Persona_3 [...]
il 14.9.2012 (cfr. doc. in atti n. 6b2). Per_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, negli ultimi mesi avevano, infatti, provato a richiedere un provvedimento dalle autorità̀ amministrative presenti sul territorio, come dimostrano i documenti offerti (cfr. doc. in atti n. 7), al fine di chiedere che le stesse accertassero il fatto generatore e riconoscessero lo status di cittadini italiani iure sanguinis. Tuttavia, la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana (cfr. doc. in atti n. 7).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato in Italia, a [...], il Persona_8
31.5.1862 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse italiano in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità
d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva, infatti, in Argentina Persona_10
il 2.8.1898 (cfr. doc. in atti n. 2).
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato il [...]; argentino, nato il [...]; Persona_1
ato il 22 luglio 1990; ; Parte_2 Persona_5 Per_3
nato il [...]; nato il [...];
[...] Persona_4
nato il [...]; ata addì 21 Persona_6 Persona_7
aprile 2023 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17 gennaio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio