Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1508/2023 R.G., vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Profeta
-ATTORE-
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Colloca
e Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Locatelli
-CONVENUTI-
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in data 16 e 20 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è il diritto dell'attore – contestato dai convenuti – di procedere all'esecuzione forzata della sentenza n. 1905/2015, pubblicata in data 7 agosto 2015 (e successivamente confermata in grado di appello), con cui il Tribunale di Bergamo ordinava “ai signori e di demolire ed eventualmente arretrare nel rispetto della distanza Controparte_3 Controparte_2
di 10 metri dalle pareti finestrate dell'abitazione di l'autorimessa dagli stessi Parte_1
realizzata”.
1
ceduto a l'unità immobiliare oggetto di causa (circostanza incontestata), l'odierno attore CP_1
ha notificato il precetto agli originari proprietari anziché a quest'ultima.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia nell'esecuzione per consegna e rilascio (cfr.
Cass. n. 6330/85, n. 149/91, n. 11090/93) che nell'esecuzione per obblighi di fare (cfr. Cass. n.
8056/01 e n. 11583/05), “la parte nei cui confronti va rivolta l'azione esecutiva è il soggetto che si trova rispetto al bene nella situazione possessoria che gli consente di adempiere al comando contenuto nella sentenza di condanna. Pertanto soggetto passivo dell'esecuzione per obblighi di fare è
l'acquirente del diritto sul bene soltanto se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa sulla quale la trasformazione deve essere realizzata;
se, invece, il terzo è solo titolare del diritto acquistato dal soggetto condannato, ma quest'ultimo è rimasto nella materiale disponibilità del bene, il soccombente non è sottratto all'obbligo di osservare il comando contenuto nella sentenza di condanna e l'acquirente non è tenuto in luogo del primo, per il solo fatto del trasferimento del diritto” (così Cass.
n. 601/03).
Peraltro, “il soggetto condannato ad un facere mediante esecuzione di determinate opere su un immobile trasferito ad altri non perde in conseguenza del trasferimento del bene la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. e artt. 414, 415 cod. proc. civ., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto sul bene, essendo consentito a costui di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al proprio dante causa” (Cass. n. 11272/93, 73/03).
Il soggetto obbligato perde la legittimazione passiva all'azione esecutiva se, prima dell'inizio del processo esecutivo, abbia trasferito, oltre alla proprietà, anche il possesso del bene.: in tale eventualità
l'azione esecutiva va esercitata nei confronti del successore (cfr. Cass. n. 11583/05 e n. 13914/05).
2 In conclusione, “in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, legittimato passivo dell'azione esecutiva è colui che si trova nel possesso del bene sul quale l'esecuzione deve essere compiuta;
in caso di trasferimento del bene prima dell'inizio del processo esecutivo, legittimato passivo è
l'acquirente del diritto sul bene, se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa sulla quale la trasformazione deve essere realizzata;
se, invece, il terzo è solo titolare del diritto acquistato dal soggetto condannato, ma quest'ultimo è rimasto nella materiale disponibilità del bene, soltanto quest'ultimo è legittimato passivo dell'azione esecutiva. Qualora la titolarità del diritto e/o il possesso vengano trasferiti dopo l'inizio del processo esecutivo, e nella pendenza di questo, gli atti esecutivi già compiuti contro il dante causa conservano validità ed efficacia nei confronti del successore. A
quest'ultimo è consentito interloquire sulle modalità dell'esecuzione, eventualmente sostituendosi nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva” (Cassazione 14 febbraio 2013 n. 3643).
Nel presente giudizio, mentre è pacifico il descritto trasferimento a del bene oggetto CP_1
dell'esecuzione, l'attore ha contestato che la stessa detenga (recte possieda) l'immobile (citazione,
pagina 8).
Si osserva tuttavia che, con sentenza n. 2223/2022 pubblicata in data 15 ottobre 2022, questo
Tribunale ha accertato che “il soggetto che si trova nel possesso del bene all'inizio del processo esecutivo e nel corso di questo è , successore, non solo nella titolarità, ma anche nel CP_1
possesso del bene sottoposto ad esecuzione a far data dalla stipula del rogito nel 2014; circostanza,
quest'ultima, non specificatamente contestata da parte opposta”.
La suddetta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 205/2024
pubblicata in data 21 febbraio 2024, nella cui motivazione si legge quanto segue.
“È evidente, quindi, che l'accertamento del diritto dell'appellante a procedere ad esecuzione forzata presuppone necessariamente la notifica del precetto anche ad che è proprietaria CP_1
dell'immobile, che ne ha anche la materiale disponibilità, essendovi residente unitamente al padre e al fratello (secondo quanto prospettato dallo stesso appellante) e che, per quanto dedotto da entrambe le parti, ha anche provveduto (poco importa se personalmente o delegando il padre all'ottenimento
3 delle necessarie autorizzazioni amministrative) alla demolizione e ricostruzione dell'autorimessa,
discutendosi tra le parti se con ciò sia stato adempiuto o meno l'ordine giudiziale pronunciato nei confronti dei danti causa. L'adeguamento all'ordine giudiziale richiede, quindi, la notificazione dell'intimazione contenuta nell'atto di precetto anche ad (…) pertanto, la sentenza CP_1
impugnata va confermata, ancorché, con diversa motivazione, derivando la insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata non già dal difetto di legittimazione Parte_1
passiva di e ma dalla omessa notificazione del precetto ad . CP_3 Controparte_2 CP_1
In conclusione, l'attore non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti dei convenuti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai valori medi con esclusione della fase istruttoria (non espletata) in considerazione del valore della causa dichiarato dall'attore (euro 15.618,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell'attore di procedere a esecuzione forzata nei confronti dei convenuti;
2) condanna l'attore al rimborso in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate (per ciascuna parte unitariamente rappresentata dal medesimo difensore) in euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55
nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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