CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28669 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di EL LO CH, nato ad [...] il [...]; RI EF, nata ad [...] il [...]; PA MA, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, lette per gli imputati EL e PA le memorie degli avv. Felice Bianco ed RE EL, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 4 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 30 gennaio 2019 del Tribunale di Avellino che aveva condannato alle pene di legge MA PA e LO CH EL per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e EF RI per il reato dell'art. 378 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28669 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/01/2024 2. EL e PA con due separati ricorsi eccepiscono con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e con il secondo motivo la violazione di legge e di norme processuali in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli uffidali e agenti di polizia giudiziaria. RI svolge un unico motivo del tutto sovrapponibile al secondo motivo degli altri imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. E' stato accertato che PA e EL, amministratori della Dama S.r.l. dal 2011, non erano stati in grado di produrre la documentazione contabile della società, richiesta dai finanzieri e relativa agli anni dal 2012 al 2015. La RI invece si era dichiarata lei amministratrice sulla base di un verbale assembleare falso e aveva sporto denuncia di smarrimento della predetta documentazione dopo l'accesso dei finanzieri. Di qui la condanna dei primi due per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e della terza per il reato di favoreggiamento. Le doglianze di PA e EL sull'accertamento di responsabilità sono riproduttive di quelle già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha fondato la conferma della condanna sul pvc della Guardia di finanza e sulle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria. Immune da censure è anche la motivazione in ordine all'eccezione, comune altre imputati, di inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute dagli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. In primo luogo, i ricorrenti non hanno circostanziato tale eccezione, ma si sono mantenuti su linee di contestazione di principio sull'applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen. In secondo luogo, la condanna è stata basata sul pvc e sulle dichiarazioni a chiarimento dell'operante di polizia giudiziaria. Va ribadito che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale sempre utilizzabile nel processo penale;
tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (tra le più recenti, Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 -- 01). Tale principio risulta correttamente applicato dai Giudici di merito nel caso in esame, per cui la sentenza impugnata resiste ai motivi di doglianza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 2 .---------7k 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, lette per gli imputati EL e PA le memorie degli avv. Felice Bianco ed RE EL, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 4 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 30 gennaio 2019 del Tribunale di Avellino che aveva condannato alle pene di legge MA PA e LO CH EL per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e EF RI per il reato dell'art. 378 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28669 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 19/01/2024 2. EL e PA con due separati ricorsi eccepiscono con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e con il secondo motivo la violazione di legge e di norme processuali in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli uffidali e agenti di polizia giudiziaria. RI svolge un unico motivo del tutto sovrapponibile al secondo motivo degli altri imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. E' stato accertato che PA e EL, amministratori della Dama S.r.l. dal 2011, non erano stati in grado di produrre la documentazione contabile della società, richiesta dai finanzieri e relativa agli anni dal 2012 al 2015. La RI invece si era dichiarata lei amministratrice sulla base di un verbale assembleare falso e aveva sporto denuncia di smarrimento della predetta documentazione dopo l'accesso dei finanzieri. Di qui la condanna dei primi due per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e della terza per il reato di favoreggiamento. Le doglianze di PA e EL sull'accertamento di responsabilità sono riproduttive di quelle già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha fondato la conferma della condanna sul pvc della Guardia di finanza e sulle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria. Immune da censure è anche la motivazione in ordine all'eccezione, comune altre imputati, di inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute dagli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. In primo luogo, i ricorrenti non hanno circostanziato tale eccezione, ma si sono mantenuti su linee di contestazione di principio sull'applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen. In secondo luogo, la condanna è stata basata sul pvc e sulle dichiarazioni a chiarimento dell'operante di polizia giudiziaria. Va ribadito che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale sempre utilizzabile nel processo penale;
tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (tra le più recenti, Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 -- 01). Tale principio risulta correttamente applicato dai Giudici di merito nel caso in esame, per cui la sentenza impugnata resiste ai motivi di doglianza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 2 .---------7k 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore