Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver analiticamente accertato se l'atteggiamento persecutorio lamentato da una lavoratrice - asseritamente integrante "mobbing" - fosse causalmente riferibile, ed in che misura, al comportamento del diretto superiore o di altri organi del datore di lavoro, né quali effetti delle singole condotte ascritte si fossero concretamente prodotti nei riguardi della lavoratrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2016, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
T IT R P E T N E R F - L L U 04222/16 3 MAR 2016 O B AULA 'B' E T N E S E - E N IO Z A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA S I G E R E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 19397/2011 Cron.4222 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Ud. 03/12/2015 Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere PU - Dott. FEDERICO DE GREGORIO Consigliere - Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Rel. ConsigliereDott. FRANCESCO BUFFA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19397-2011 proposto da: AL NZ C.F. [...], domiciliato in ROMA, VIA LIMA 231 presso lo studio dell'avvocato STEFANO OLIVA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro 2015 CVLMLE56T45A3401, OV LI AZIENDA UNITA' 4789 SANITARIA LOCALE ROMA A C.F. 04735671002; intimate nonche' da: OV LI CVLMLE56T45A3401, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AL NZ C.F. [...], domiciliato in ROMA, VIA LIMA 23, presso lo studio dell'avvocato STEFANO OLIVA, che 10 rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso principale;
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA A C.F. 04735671002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3-9, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA ALESII, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - NONCHE' da: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA A C.F. 04735671002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3-9, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA ALESII, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OV LI CVLMLE56T45A3401, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
AL NZ C.F. [...], domiciliato in ROMA, VIA LIMA 23, presso lo studio dell'avvocato STEFANO OLIVA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza non definitiva n. 7918/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2010 r.g.n. 6570/2005; avversO la sentenza definitiva n. 10538/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2011 r.g.n. 6570/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato OLIVA STEFANO;
udito l'Avvocato SCHILLACI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona Generale Dott. GIANFRANCO per il rigetto per tutti i del Sostituto Procuratore SERVELLO, che ha concluso ricorsi. Rg. 19397/2011 LI -VE + AS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La corte d'appello di Roma con sentenza del 15.4.2011, in riforma della sentenza del 2004 del tribunale capitolino, ha condannato la AS ed il suo direttore LI al pagamento di € 30mila in favore della lavoratrice VE, a titolo di risarcimento danni biologico e morale. In particolare, la corte territoriale che già aveva ritenuto con sentenza non definitiva del 2009 che la lavoratrice avesse subito un danno alla salute del 10%- ha quantificato le somme spettanti alla lavoratrice a titolo di risarcimento danno biologico e morale in applicazione delle tabelle milanesi, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale per carenza di prova. Avverso le due sentenze ricorre il LI per otto motivi, cui resiste con controricorso la VE, che propone ricorso incidentale per cinque motivi, e la AS, che propone controricorso incidentale per tre motivi;
il ricorrente principale resiste con controricorso ai ricorsi incidentali e la SL resiste con controricorso al ricorso incidentale della lavoratrice. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale deduce: 1) ex art.360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 c.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver 1 ritenuto la ricorrente subordinata non solo gerarchicamente ma anche emotivamente;
2) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 C.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver ritenuto come lesivi un complesso di fatti singolarmente non provati né nella loro verificazione effettiva né nella loro portata lesiva;
3) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 c.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver affermato la responsabilità del ricorrente in relazione a fatti non riconducibili allo stesso ma a soggetti allo stesso sovraordinati;
4) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 C.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver ricostruito i fatti sulla base delle sentenze penali intervenute e non sulla base degli atti istruttori penali trascritti ed acquisiti nel giudizio civile;
5) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 C.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver ritenuto la prova delle molestie sessuali sulla base delle sentenze penali intervenute e non sulla base degli atti istruttori penali trascritti ed acquisiti nel giudizio civile;
6) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 c.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver ritenuto il nesso causale tra le presunte molestie alla lavoratrice e le patologie della stessa sofferte, benché 2 queste fossero precedenti alle molestie e perduranti anche oltre le prime;
7) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 c.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver fatto riferimento alle tabelle di diverso ufficio giudiziario nella valutazione equitativa del danno;
8) ex art. 360 n. 3-4-5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 e 2727 C.C., 113, 115, 116, nonché vizio di motivazione e omessa pronuncia su punto essenziale della controversia, per aver riconosciuto il danno morale con motivazione oscura. La lavoratrice ricorrente incidentale deduce: 1) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver considerato in modo inadeguato la gravità del mobbing subito dalla lavoratrice e l'entità dei relativi danni;
2) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver mal applicato le tabelle milanesi di liquidazione del danno, pur richiamate espressamente;
3) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver escluso il risarcimento del danno esistenziale;
4) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver escluso il rimborso di spese di consulenza sostenute dalla parte;
5) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver escluso il rimborso di spese mediche sostenute dalla parte. 3 La AS ricorrente incidentale deduce: 1) ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione dell'art.697, 2727, 2087, 2043 c.C., 113, 115 e 166 c.p.c. nonché vizio di motivazione, per aver equiparato la responsabilità della SL e del ricorrente affermandone la solidarietà, senza differenziare l'efficienza causale delle condotte dei due agenti;
2) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 651 c.p.p e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, per aver trascurato l'estraneità della AS al giudizio penale a carico del ricorrente, le cui risultanze sono state utilizzate ai fini della decisione dal giudice civile;
3) ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 116 e 424 c.p.c.., nonché vizio di motivazione, per aver trascurato le contraddizioni della consulenza di ufficio. E' preliminare l'esame dei motivi che attengono alla configurabilità della responsabilità dell'odierno ricorrente e della AS, e dunque i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale e primo del ricorso incidentale della AS che pongono quel problema. La sentenza non definitiva impugnata, dopo una lunga esposizione sui tratti generali ed astratti del mobbing, nell'esame degli episodi denunciati dalla lavoratrice richiama alcune prove testimoniali sulle molestie subite dalla lavoratrice ad opera del LI ed in genere sull'atteggiamento persecutorio e Su alcuni episodi di 4 aggressioni e molestie verbali del LI nei confronti della VE;
per altro verso, la sentenza impugnata richiama la sentenza penale pronunciata nei confronti del LI, dalla quale risulterebbero confermati i comportamenti vessatori minacciosi e verbalmente violenti nei confronti della lavoratrice e di altre colleghe, nonché le richieste di trasferimento della lavoratrice in ragione delle condizioni di lavoro ovvero il trasferimento della stessa per "intervento" del LI, diretto superiore, ed infine l'ingiustificata contestazione di presunta violazione di obblighi contrattuali per la mancata ripresa del servizio dopo un periodo di malattia. La corte territoriale ha quindi ritenuto che nel loro complesso i detti comportamenti, definiti “plurimi e continuativi", abbiano integrato la fattispecie del mobbing del LI ai danni della VE, con responsabilità del ши LI e della AS (quest'ultima ritenuta responsabile in m'do diretto per atti di gestione del rapporto di lavoro e in via indiretta per culpa in vigilando, per aver omesso di adottare le necessarie misure di salvaguardia dell'integrità psicofisica della lavoratrice Sul piano probatorio, la corte territoriale ha richiamato alcuni episodi direttamente accertati, ma fonda la decisione soprattutto sulla sentenza penale a carico del LI. Pur nella consapevolezza delle generale difficoltà di allegazione e prova di fatti costituenti mobbing, e per altro verso dell'opportunità di una definizione rapida delle liti relative specie dopo anni di durata del giudizio di merito nei diversi gradi, non può non rilevarsi che la sentenza impugnata non precisa il contenuto specifico della sentenza (né della parte dispositiva né di quella motivazionale) 5 emessa dal giudice penale, né distingue adeguatamente le condotte diverse ascritte al LI, per un verso, ed alla AS per altro verso;
correlativamente, risulta di difficile enucleazione la verifica della portata lesiva dei fatti ascritti nei confronti specificamente della VE. Da un lato, infatti, gli addebiti penali, neppure indicati nella sentenza impugnata, si riferiscono a quanto consta in questa sede sulla base degli atti- a comportamenti in gran parte tenuti dal LI verso soggetti diversi dalla VE, verso altre parti offese pur sempre svolgenti attività nel medesimo contesto lavorativo, ma pur sempre persone diverse dalla lavoratrice VE;
sicché del tutto carente è nella sentenza impugnata non solo la descrizione dei fatti ritenuti rilevanti, ma anche la verifica puntuale della loro portata lesiva nei confronti specifici della VE. Per altro verso, la sentenza non distingue neppure fra gli atti posti in essere direttamente dal LI e quelli ascrivibili alla AS, non risultando precisata l'incidenza della condotta del LI nel mutamento di sede lavorativa della VE (talora richiesta dalla stessa, altre volte disposta dalla AS, mentre non risulta una volontà efficiente direttamente manifestata dal LI, spesso or i lontano dal luogo di lavoro della VE), né, per altro verso, la rilevanza dei trasferimenti nel determinismo causale del danno allegato dalla lavoratrice (considerato al riguardo sia che non risultano trasferimenti in sedi lontane o particolarmente kuwen disagevoli, sia per altro verso che non si comprende come il trasferimento -che equivaleva spesso a un allontanamento dal luogo di lavoro diretto dal LI e dalle asserite molestie di questo- potesse essere considerato come foriero di danno). 6 Infine, non risulta esaminata dalla sentenza impugnata la responsabilità del LI per altri fatti a lui direttamente non riferibili, quali l'interferenza nel procedimento di causa di servizio promosso dalla ricorrente, la reiterazione di visite fiscali, o infine la contestazione di assenze dal servizio. Il giudice di merito dunque non si è pronunciato né sulla graduazione delle colpe dei convenuti né sull'efficienza causale delle rispettive condotte, richiamando semplicisticamente una sentenza penale (ma non anche le prove del relativo giudizio, pur acquisite) dal contenuto imprecisato e relativo in buona parte a soggetti diversi: in tal modo, si è fondata la decisione su un fragile e non verificabile fondamento, senza mettere questa Corte nella condizione di comprendere ai fini del giudizio di legittimità- quale fosse la condotta specificamente addebitata ai pretesi danneggianti, senza distinguere opportunamente ed analiticamente le rispettive responsabilità causali del LI e di organi diversi della AS (e tenendo conto peraltro dell'estraneità della AS al processo penale in discorso), e senza esaminare e verificare concretamente e specificamente quali effetti delle singole condotte ascritte si fossero prodotti nei riguardi della VE (e solo di questa). Si è in tal modo affermata la responsabilità del LI in relazione a fatti non precisati o non riconducibili allo stesso ma a soggetti allo stesso sovraordinati e, richiamando una sentenza penale dal contenuto non chiaramente enucleato, si sono ritenuti incongruamente come lesivi nei confronti della VE fatti la cui portata nei confronti della specifica lavoratrice non era stata verificata. 7 Non vi sono per il resto ulteriori elementi per affermare la perdurante responsabilità dei convenuti, sicché occorre una nuova valutazione di merito alla luce dei criteri indicati. La responsabilità per mobbing, infatti, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Sez. L, Sentenza n. 2038 del 29/01/2013, che - proprio in riferimento a fattispecie di azione per responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" a seguito di causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente- ne ha tratto la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro). Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 18927 del 05/11/2012, del resto, nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili. 8 Per tutto quanto detto, vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale;
del pari, va accolto il motivo primo del ricorso incidentale della AS, la configurazione della responsabilità della quale postula l'indicazione di fatti chiari dei quali essa possa essere chiamata a rispondere in via diretta ed indiretta. Restano assorbiti i restanti motivi dei detti ricorsi nonché quelli del ricorso incidentale della lavoratrice. Le sentenze impugnate (sia quella non definitiva che ha accertato la responsabilità, sia quella non definitiva che ha liquidato un danno che all'esito della cassazione della sentenza non definitiva- va nuovamente verificato) vanno dunque cassate con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
accoglie vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale e primo del ricorso incidentale della AS, e dichiara assorbiti i restanti motivi dei detti ricorsi nonché quelli del ricorso incidentale della lavoratrice. Cassa le sentenze impugnate, con rinvio alla stessa corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 e 15 dicembre 2015. Il giudice estensore Il Presidente Luigi Macroce Francesco Buffa дор ر % 9 11 Funzionario GiudiziarioTen Depositato in Cancelleria 3 MAR 2016 oggi. Il Funzionario Giudiziario Adriana GRANAT rante AchioneAdriane