Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2016, n. 4222
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non aver analiticamente accertato se l'atteggiamento persecutorio lamentato da una lavoratrice - asseritamente integrante "mobbing" - fosse causalmente riferibile, ed in che misura, al comportamento del diretto superiore o di altri organi del datore di lavoro, né quali effetti delle singole condotte ascritte si fossero concretamente prodotti nei riguardi della lavoratrice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2016, n. 4222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4222
Data del deposito : 3 marzo 2016

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