Ordinanza cautelare 21 febbraio 2014
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 04/02/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2014, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, inizialmente rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Lupi, Francesca Lupi, e successivamente rappresentato e difeso dagli avvocati Dario La Torre, Stefania Scascitelli, con domicilio eletto presso lo studio Dario La Torre in Roma, via Capodistria, 12;
contro
Comune di Oriolo Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barone, con domicilio eletto presso lo studio ER BI in Roma, via Pompeo Magno n.1;
della nota prot. 8131 del 25/10/2013, emessa dal Comune di Oriolo Romano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oriolo Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario di un immobile ex casello ferroviario delle Ferrovie dello Stato, sito nel Comune di Oriolo Romano – su cui ha riferito nel ricorso di aver effettuato una manutenzione straordinaria per lo stato di abbandono, avviata con DIA del 10.05.2010 – ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il predetto Comune ha quantificato l’importo di euro da versare per ottenere il titolo edilizio in sanatoria dal medesimo richiesto ex art. 36 D.P.R. 380/2001 (in quanto, nel corso dei lavori, è stata ordinata la immediata sospensione e poi il ripristino dello stato dei luoghi per le ritenute difformità dalla DIA).
2. Nello specifico, risulta in atti che in data 5.05.2012 il ricorrente ha presentato istanza in sanatoria per lavori in parziale difformità (non essenziali) alla DIA dell’11.05.2010 prot. 4233, “ individuati nella ricostruzione del solaio di copertura a quota inferiore (-0,60 m) e nell’ampliamento minimo del locale tecnico in copertura, ospitante la scala per l’accesso al terrazzo ed al vano tecnico in luogo della precedente e angusta botola (…) tali dunque da non comportare aumenti di cubatura e di superficie residenziale utile ” (così nel ricorso introduttivo).
A seguito dell’istanza, dopo alcuni solleciti, il Comune ha provveduto alla quantificazione dell’oblazione, richiedendo l’importo complessivo di Euro 6.847,32 con la nota oggi impugnata.
3. Avverso tale quantificazione il ricorrente ha lamentato “ Violazione e falsa applicazione art. 36, comma 2, DPR 380/01 ed art. 22 L.R. Lazio 15/2008 ”, in sostanza deducendo che il Comune ha illegittimamente calcolato l’oblazione, violando le norme in rubrica, per aver applicato il costo di costruzione in misura doppia sull’intera volumetria realizzata (pari a mc 399) e non invece unicamente sulla parte di essa realizzata in difformità dalla DIA presentata (mc 26,22).
4. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza in data 28.01.2014.
5. Con ordinanza n. 845/2014 è stata respinta l’istanza cautelare, difettando il necessario requisito del periculum in mora .
6. Alla pubblica udienza dell’8.11.2024, in vista della quale soltanto il ricorrente ha svolto difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, va premesso che il Comune di Oriolo Romano ha ritenuto che l’intervento da sanare è consistito in una ristrutturazione edilizia realizzata in parziale difformità dalla DIA.
Per tale ipotesi, all’epoca dei fatti, l’art. 36 del DPR 380/2001, al comma 2, dopo aver previsto che “ Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia ”, al secondo periodo stabiliva che “ Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso .”.
Risulta in atti, tuttavia, che il calcolo è stato eseguito sull’intera volumetria realizzata (pari a mc 399), come da nota Prot. 8131 del 25.10.2013, qui impugnata.
A nulla rileva l’argomentazione dedotta in giudizio dal Comune per cui “ Il calcolo è stato eseguito sull’intro edificio, ma con i parametri delle ristrutturazioni (E/mc 3.60) pari a meno della metà rispetto a quelli relativi alle nuove costruzioni (E/mc 8.11). Il risultato così ottenuto (pari ad euro 6.847,32) pare del tutto coerente con le premesse e le citate previsioni normative ”, in quanto il sopra riportato disposto dell’art. 36 era chiaro nell’indicare quale dovesse essere il riferimento per il calcolo nei casi di opera soltanto parzialmente difforme dal titolo, non potendo dunque l’Amministrazione “compensare” la violazione della norma tramite l’applicazione di una base di calcolo diversa (più favorevole), peraltro dalla medesima prescelta.
Parimenti non rileva il richiamo il richiamo, nelle difese, all’art. 22, comma 2, lettera c) della Legge regionale Lazio n. 15/2008, sulla quantificazione della sanzione in relazione alla gravità dell’abuso, poiché dagli atti non risulta che il responsabile del procedimento abbia applicato tale criterio per pervenire alla quantificazione dell’importo qui contestato.
8. Per quanto detto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota di quantificazione impugnata e salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare al fine di quantificare l’oblazione da versare per la sanatoria di cui si discute.
9. La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO