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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6609/2024
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al giudice dott.ssa Lara Ghermandi, sono comparsi:
Per l'appellante l'avv. SORPRESA LUCA Parte_1
Per l'appellato l'avv. OSTENGO MATTEO CP_1
I procuratori delle parti discutono l'appello e si riportano ai rispettivi atti e in particolare alle note conclusive depositate.
Insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 6609/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SORPRESA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. OSTENGO MATTEO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Verona n. 409/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
, è stato annullato il verbale opposto n° V/23147X (Prot. 28056/2022) del 07.12.2022, ore 13.38;
[...]
verbale con il quale era stata contestata al la violazione dell'art. 142/2-7 del C.d.S. poiché CP_1
circolava alla velocità di Km/h 57,64, superando di Km/h 7,64 la velocità massima consentita nel
pagina 2 di 7 tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 50).
A sostegno del gravame il censurava la sentenza di primo grado laddove Parte_1
aveva ritenuto che lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità - modello TCS – Traffic control System – matricola n. 535211214_Torri, approvato dal Controparte_2
con decreto n. 378 del 9.9.2021 – non fosse conforme al dettato normativo risultando provata
[...] la sola approvazione dell'apparecchio, ma non la sua omologazione e laddove aveva ritenuto che i termini approvazione e omologazione non potessero considerarsi sinonimi alla luce del dettato tassativo dell'art. 142 C.d.S.
Con il primo motivo d'appello ha quindi contestato il la Violazione Parte_1 dell'art. 142, comma 6, del C.d.S. e dell'art. 192, comma 2 e 3, del DPR 495/1992; Difetto e/o carenza di motivazione e mancata valutazione del contenuto del D.M. n. 378/2021, lamentando come il giudice di prime cure non avesse esaminato il contenuto del decreto ministeriale 378/2021.
Sosteneva infatti l'appellante che il decreto, entrando nel merito delle caratteristiche tecniche e funzionali del macchinario con il quale erano state accertate le contestate violazioni, ne comprovasse anche l'avvenuta omologazione.
Con il secondo motivo contestava poi l'appellante la Violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art.
1 del Decreto del MIT n. 282/2017.
Richiamando la sequenza delle richiamate disposizioni di legge, assumeva l'appellante che da esse emergesse l'assoluta equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione e che il D.M.
378/21 attestasse l'idoneità dell'autovelox ai fini dell'accertamento del superamento di limiti di velocità e della prova legale dell'infrazione contestata.
Con il terzo motivo, contestava, infine, la Violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.; Difetto e/o carenza di motivazione sulla fede privilegiata dei verbali impugnati e mancata valutazione del loro contenuto affermando che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente l'intervenuta omologazione già sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, richiamando, quanto agli altri motivi di opposizione articolati dal nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, le difese tutte ivi CP_1
svolte.
Si costituiva in giudizio l'appellato , contestando integralmente i motivi di appello e CP_1
reiterando, in ogni caso, gli ulteriori motivi di opposizione di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 3 di 7 Depositate le note conclusive, la causa, all'esito della discussione, viene ora in decisione.
Anzitutto, per ordine logico delle questioni, si ritiene che debba essere preso in esame prioritariamente il terzo motivo d'appello, con il quale il ha lamentato il difetto e/o carenza Parte_1
di motivazione sulla fede privilegiata dei verbali e la mancata valutazione del loro contenuto.
A tal proposito, va osservato come il richiamo alla fede privilegiata del verbale di contestazione sia stato sollevato sia con riferimento alla sussistenza dell'accertata infrazione sia con riferimento alla menzione – contenuta nel verbale – in ordine alla avvenuta 'omologazione' dell'apparecchio.
La doglianza è infondata.
Quanto alla valenza probatoria del verbale ai fini della rilevazione della velocità del veicolo, si osserva come detta attestazione della velocità non possa costituire prova legale (fino a querela di falso), essendo contestata proprio l'idoneità dello strumento adoperato per la sua misurazione. Ed invero, mentre può dirsi coperta da fede privilegiata l'indicazione del dato numerico rilevato dal macchinario come attestato dall'agente verbalizzante, l'idoneità di tale dato a costituire presupposto per l'irrogazione della sanzione è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge ai fini del riconoscimento del valore probatorio del dato rilevato.
Non può quindi dirsi che il verbale rivesta fede privilegiata in ordine all'accertamento della violazione, se non condizionatamente alla verifica dell'idoneità a fini probatori dello strumento utilizzato, questione di cui si dirà di seguito.
Quanto al secondo profilo, va osservato come, nel verbale di violazione, la menzione – in sede di descrizione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione – del termine 'omologazione' sia espressamente riferita al decreto del n. 378 del 9/9/2021 (doc. 3 Controparte_2
– appellante), sicché non può che essere letta congiuntamente al provvedimento richiamato.
In quest'ottica, considerato che emerge documentalmente che il menzionato decreto ministeriale riporta la dicitura 'approvazione' e non 'omologazione', l'utilizzo del vocabolo omologazione si sostanzia piuttosto in una interpretazione della natura del provvedimento, peraltro coerente con la posizione assunta dall'amministrazione e con l'indicazione contenuta nel libretto di dotazione dello strumento (v. doc. 5 – appellante).
Non può dunque ritenersi che l'utilizzo del termine possa assumere valore di prova privilegiata in ordine alla intervenuta omologazione.
Passando quindi alla disamina degli ulteriori motivi d'appello, si ritiene che gli stessi possano essere congiuntamente esaminati.
Deve innanzitutto essere disatteso il motivo di gravame con il quale è stata censurata l'interpretazione del giudice di prime cure per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201,
pagina 4 di 7 comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art. 1 del Decreto del MIT n. 282/2017 ed è stata sostenuta la tesi dell'equivalenza della procedura di omologazione e di quella di approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione.
Al riguardo deve essere qui richiamato l'orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, che ha escluso l'equipollenza sul piano giuridico della approvazione alla “omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. civ., 26/05/2025 n. 13996).
Va in particolare richiamata l'articolata motivazione contenuta nella sentenza n. 10505 del 18/4/2024 della Corte di Cassazione che ha puntualmente vagliato la questione.
Partendo dal presupposto che l'art. 142 comma 6 C.d.S. considera espressamente quali fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ha osservato la Corte come l'esegesi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. delinei “distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione”, ritenendo che già la disamina della disposizione normativa consenta di evincere “che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”.
Ha dunque evidenziato la Cassazione che la “omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
La Corte ha inoltre escluso, con argomentazione di rilievo anche in questa sede, come “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per
l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.
Tanto è stato espressamente affermato dalla Cassazione (n. 12924/2025) anche con riferimento alla circolare n. 23/1/2025 del Ministero dell'Interno depositata da parte appellante in data 9/5/2025 (v.
pagina 5 di 7 allegato E).
Nemmeno può indurre ad opinare nel senso della equipollenza della procedura di omologazione con quella di approvazione il Decreto del del 18/8/2025, teso a Controparte_2
dare attuazione all'art. 5 comma 3 bis, secondo periodo, del D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2025 relativamente alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzati ai fini dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992, trattandosi sempre di norma secondaria che non può derogare alla disciplina primaria di cui si è detto sopra. Merita peraltro rilevare come all'art. 5 comma 3 bis in oggetto, cui il decreto dà appunto attuazione, si legga “fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente”, dicitura che sembra piuttosto confortare l'interpretazione ermeneutica della Cassazione.
Quanto infine alla censurata omessa valutazione, da parte del primo Giudice, del contenuto del Decreto di approvazione dell'autovelox (D.M. n. 378/2021 – doc. 3 appellante) e della sua ritenuta valenza anche quale omologazione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, va osservato quanto segue.
Ferma la distinzione tra i due procedimenti delineata dalla Cassazione, deve escludersi che il contenuto tecnico del provvedimento consenta di per sé di addivenire ad una sua qualificazione in termini non solo di approvazione ma anche di omologazione. Ed invero il necessario contenuto tecnico anche della procedura di approvazione si può ricavare già dal primo comma dell'art. 192 disp. attuazione C.d.S. che richiede “che la domanda sia corredata da relazione tecnica sull'oggetto della richiesta”, nonché dal richiamo, fatto dal terzo comma, all'approvazione del prototipo seguendo per quanto possibile la procedura prevista dal comma 2 (quest'ultimo riferito all'istruttoria amministrativa di omologazione).
Merita inoltre evidenziare come sia la procedura di omologazione che quella di approvazione presuppongano la presentazione di espressa domanda, che, nel provvedimento in esame, risulta esser stata avanzata e vagliata solo nell'ottica dell'approvazione. Tanto induce quindi ad escludere che il
Decreto di che trattasi debba essere apprezzato anche quale omologazione del dispositivo.
Risulta peraltro che allo stato non siano state ancora approvate specifiche norme per l'omologazione dei dispositivi (v. art. 1 DM n. 282/2017, che non consta essere stato oggetto di superamento).
In ragione di quanto sopra l'appello in esame non può quindi trovare accoglimento.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che persistono in materia e delle criticità del complesso delle disposizioni normative, peraltro in continua evoluzione, si registrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'appello confermando integralmente la sentenza gravata.
COMPENSA
Integralmente fra le parti le spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
pagina 7 di 7
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6609/2024
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al giudice dott.ssa Lara Ghermandi, sono comparsi:
Per l'appellante l'avv. SORPRESA LUCA Parte_1
Per l'appellato l'avv. OSTENGO MATTEO CP_1
I procuratori delle parti discutono l'appello e si riportano ai rispettivi atti e in particolare alle note conclusive depositate.
Insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 6609/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SORPRESA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. OSTENGO MATTEO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Verona n. 409/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
, è stato annullato il verbale opposto n° V/23147X (Prot. 28056/2022) del 07.12.2022, ore 13.38;
[...]
verbale con il quale era stata contestata al la violazione dell'art. 142/2-7 del C.d.S. poiché CP_1
circolava alla velocità di Km/h 57,64, superando di Km/h 7,64 la velocità massima consentita nel
pagina 2 di 7 tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 50).
A sostegno del gravame il censurava la sentenza di primo grado laddove Parte_1
aveva ritenuto che lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità - modello TCS – Traffic control System – matricola n. 535211214_Torri, approvato dal Controparte_2
con decreto n. 378 del 9.9.2021 – non fosse conforme al dettato normativo risultando provata
[...] la sola approvazione dell'apparecchio, ma non la sua omologazione e laddove aveva ritenuto che i termini approvazione e omologazione non potessero considerarsi sinonimi alla luce del dettato tassativo dell'art. 142 C.d.S.
Con il primo motivo d'appello ha quindi contestato il la Violazione Parte_1 dell'art. 142, comma 6, del C.d.S. e dell'art. 192, comma 2 e 3, del DPR 495/1992; Difetto e/o carenza di motivazione e mancata valutazione del contenuto del D.M. n. 378/2021, lamentando come il giudice di prime cure non avesse esaminato il contenuto del decreto ministeriale 378/2021.
Sosteneva infatti l'appellante che il decreto, entrando nel merito delle caratteristiche tecniche e funzionali del macchinario con il quale erano state accertate le contestate violazioni, ne comprovasse anche l'avvenuta omologazione.
Con il secondo motivo contestava poi l'appellante la Violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art.
1 del Decreto del MIT n. 282/2017.
Richiamando la sequenza delle richiamate disposizioni di legge, assumeva l'appellante che da esse emergesse l'assoluta equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione e che il D.M.
378/21 attestasse l'idoneità dell'autovelox ai fini dell'accertamento del superamento di limiti di velocità e della prova legale dell'infrazione contestata.
Con il terzo motivo, contestava, infine, la Violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.; Difetto e/o carenza di motivazione sulla fede privilegiata dei verbali impugnati e mancata valutazione del loro contenuto affermando che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente l'intervenuta omologazione già sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza impugnata, richiamando, quanto agli altri motivi di opposizione articolati dal nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, le difese tutte ivi CP_1
svolte.
Si costituiva in giudizio l'appellato , contestando integralmente i motivi di appello e CP_1
reiterando, in ogni caso, gli ulteriori motivi di opposizione di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 3 di 7 Depositate le note conclusive, la causa, all'esito della discussione, viene ora in decisione.
Anzitutto, per ordine logico delle questioni, si ritiene che debba essere preso in esame prioritariamente il terzo motivo d'appello, con il quale il ha lamentato il difetto e/o carenza Parte_1
di motivazione sulla fede privilegiata dei verbali e la mancata valutazione del loro contenuto.
A tal proposito, va osservato come il richiamo alla fede privilegiata del verbale di contestazione sia stato sollevato sia con riferimento alla sussistenza dell'accertata infrazione sia con riferimento alla menzione – contenuta nel verbale – in ordine alla avvenuta 'omologazione' dell'apparecchio.
La doglianza è infondata.
Quanto alla valenza probatoria del verbale ai fini della rilevazione della velocità del veicolo, si osserva come detta attestazione della velocità non possa costituire prova legale (fino a querela di falso), essendo contestata proprio l'idoneità dello strumento adoperato per la sua misurazione. Ed invero, mentre può dirsi coperta da fede privilegiata l'indicazione del dato numerico rilevato dal macchinario come attestato dall'agente verbalizzante, l'idoneità di tale dato a costituire presupposto per l'irrogazione della sanzione è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge ai fini del riconoscimento del valore probatorio del dato rilevato.
Non può quindi dirsi che il verbale rivesta fede privilegiata in ordine all'accertamento della violazione, se non condizionatamente alla verifica dell'idoneità a fini probatori dello strumento utilizzato, questione di cui si dirà di seguito.
Quanto al secondo profilo, va osservato come, nel verbale di violazione, la menzione – in sede di descrizione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione – del termine 'omologazione' sia espressamente riferita al decreto del n. 378 del 9/9/2021 (doc. 3 Controparte_2
– appellante), sicché non può che essere letta congiuntamente al provvedimento richiamato.
In quest'ottica, considerato che emerge documentalmente che il menzionato decreto ministeriale riporta la dicitura 'approvazione' e non 'omologazione', l'utilizzo del vocabolo omologazione si sostanzia piuttosto in una interpretazione della natura del provvedimento, peraltro coerente con la posizione assunta dall'amministrazione e con l'indicazione contenuta nel libretto di dotazione dello strumento (v. doc. 5 – appellante).
Non può dunque ritenersi che l'utilizzo del termine possa assumere valore di prova privilegiata in ordine alla intervenuta omologazione.
Passando quindi alla disamina degli ulteriori motivi d'appello, si ritiene che gli stessi possano essere congiuntamente esaminati.
Deve innanzitutto essere disatteso il motivo di gravame con il quale è stata censurata l'interpretazione del giudice di prime cure per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e 201,
pagina 4 di 7 comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1, 2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art. 1 del Decreto del MIT n. 282/2017 ed è stata sostenuta la tesi dell'equivalenza della procedura di omologazione e di quella di approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione.
Al riguardo deve essere qui richiamato l'orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione, che ha escluso l'equipollenza sul piano giuridico della approvazione alla “omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. civ., 26/05/2025 n. 13996).
Va in particolare richiamata l'articolata motivazione contenuta nella sentenza n. 10505 del 18/4/2024 della Corte di Cassazione che ha puntualmente vagliato la questione.
Partendo dal presupposto che l'art. 142 comma 6 C.d.S. considera espressamente quali fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ha osservato la Corte come l'esegesi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. delinei “distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione”, ritenendo che già la disamina della disposizione normativa consenta di evincere “che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”.
Ha dunque evidenziato la Cassazione che la “omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
La Corte ha inoltre escluso, con argomentazione di rilievo anche in questa sede, come “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per
l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.
Tanto è stato espressamente affermato dalla Cassazione (n. 12924/2025) anche con riferimento alla circolare n. 23/1/2025 del Ministero dell'Interno depositata da parte appellante in data 9/5/2025 (v.
pagina 5 di 7 allegato E).
Nemmeno può indurre ad opinare nel senso della equipollenza della procedura di omologazione con quella di approvazione il Decreto del del 18/8/2025, teso a Controparte_2
dare attuazione all'art. 5 comma 3 bis, secondo periodo, del D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2025 relativamente alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzati ai fini dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992, trattandosi sempre di norma secondaria che non può derogare alla disciplina primaria di cui si è detto sopra. Merita peraltro rilevare come all'art. 5 comma 3 bis in oggetto, cui il decreto dà appunto attuazione, si legga “fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente”, dicitura che sembra piuttosto confortare l'interpretazione ermeneutica della Cassazione.
Quanto infine alla censurata omessa valutazione, da parte del primo Giudice, del contenuto del Decreto di approvazione dell'autovelox (D.M. n. 378/2021 – doc. 3 appellante) e della sua ritenuta valenza anche quale omologazione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, va osservato quanto segue.
Ferma la distinzione tra i due procedimenti delineata dalla Cassazione, deve escludersi che il contenuto tecnico del provvedimento consenta di per sé di addivenire ad una sua qualificazione in termini non solo di approvazione ma anche di omologazione. Ed invero il necessario contenuto tecnico anche della procedura di approvazione si può ricavare già dal primo comma dell'art. 192 disp. attuazione C.d.S. che richiede “che la domanda sia corredata da relazione tecnica sull'oggetto della richiesta”, nonché dal richiamo, fatto dal terzo comma, all'approvazione del prototipo seguendo per quanto possibile la procedura prevista dal comma 2 (quest'ultimo riferito all'istruttoria amministrativa di omologazione).
Merita inoltre evidenziare come sia la procedura di omologazione che quella di approvazione presuppongano la presentazione di espressa domanda, che, nel provvedimento in esame, risulta esser stata avanzata e vagliata solo nell'ottica dell'approvazione. Tanto induce quindi ad escludere che il
Decreto di che trattasi debba essere apprezzato anche quale omologazione del dispositivo.
Risulta peraltro che allo stato non siano state ancora approvate specifiche norme per l'omologazione dei dispositivi (v. art. 1 DM n. 282/2017, che non consta essere stato oggetto di superamento).
In ragione di quanto sopra l'appello in esame non può quindi trovare accoglimento.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che persistono in materia e delle criticità del complesso delle disposizioni normative, peraltro in continua evoluzione, si registrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'appello confermando integralmente la sentenza gravata.
COMPENSA
Integralmente fra le parti le spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 25 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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