Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5341/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 12/01/1947 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]N. 44 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCE ROBERTO e domiciliato presso il suo studio professionale, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]C.F._2
MEDAGLIE D'ORO N. 232
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, ai Parte_1 sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di Controparte_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo stesso, da sempre, un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è il proprio nipote, figlio della propria sorella;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori biologici dell'adottando, sigg.ri e Persona_1 Persona_2
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
3
ritenuto che non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da (c.f. Parte_1
) e diretta all'adozione di C.F._1 [...]
(c.f. ), CP_1 C.F._2 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottato, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 18/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)