Articolo 129 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 128Articolo 130
Versione
6 maggio 1952
Art. 129.
(Impossibilita' di salire a bordo)


Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952