Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7947/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7947/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
COLOMBO 12/10 SC. D 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
in data 21.05.2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di CP_1 procedere alle relative annotazioni;
2) Accertare e dichiarare che i sig.ri e sono economicamente autosufficienti e Pt_1 CP_1 che nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
3) Dare atto che il figlio maggiorenne , nato a [...] il [...], è diventato Persona_1 economicamente autosufficiente e pertanto il contributo dei genitori al suo mantenimento non sarà più dovuto;
4) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne (Genova, 15.05.2007) a entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione della casa ex coniugale sita in Genova, via Torricelli n. 4/23, alla sig.ra nell'interesse del figlio;
Pt_1
5) Disporre che il padre possa incontrare il figlio con la più ampia libertà, come sin qui Per_2 accaduto, e comunque almeno a fine settimana alternati (dal venerdì sera sino alla domenica sera), durante le festività secondo il criterio dell'alternanza, nonché per due settimane nel periodo estivo, previo accordo fra i genitori;
6) Porre a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie, per le quali si fa integrale CP_1 rinvio al Protocollo del Tribunale di Genova del 15.09.2016;
7) Con il favore di spese e compensi del presente giudizio e conferma dell'ammissione della sig.ra al Patrocinio a spese dello Stato.” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.08.2024 la signora allegava che in data Parte_1
21.05.2000, in Genova, aveva contratto matrimonio, con rito civile, con il signor che CP_1 dall'unione, in data 01.01.2001 era nato il figlio ad oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente e che in data 15.05.2007 era nato il figlio residente Persona_3 con la madre;
che i coniugi si erano poi giudizialmente separati come da Sentenza n. 2338/2018 pubblicata il 31/08/2018 ed emessa da questo Tribunale nella contumacia del convenuto;
che con detta Sentenza i due figli - in allora entrambi minori – erano stati affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre nella ex casa coniugale alla stessa assegnata e con onere in capo al padre di un contributo di complessivi € 400,00 per il mantenimento dei due figli (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il convenuto ha sempre rispettato le prescrizioni, frequentando i figli regolarmente e provvedendo al loro mantenimento, anche in forma diretta, nonché al pagamento delle spese straordinarie nel loro interesse;
che il figlio più grande, è diventato maggiorenne e ha reperito Persona_1 un'occupazione lavorativa come fabbro, si è trasferito a vivere per conto proprio avendo quindi lasciato la ex casa familiare come si evince dal relativo certificato di residenza;
che presso la ex casa familiare sono pertanto rimasti a vivere la ricorrente con il figlio minore che la signora Per_2 ha sempre svolto impieghi saltuari come collaboratrice domestica in regola e risiede Pt_1 presso un immobile di A.R.T.E., sostenendo un canone di locazione contenuto che le consente, unitamente all'Assegno di Inclusione, di vivere dignitosamente;
che il convenuto risulta sempre assunto presso il Porto di Genova con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sulla base di tutto quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora ha chiesto emettersi sentenza di divorzio alle condizioni indicate in calce all'atto. Pt_1
Il convenuto non si costituiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica.
All'udienza del 09.12.2024 veniva sentita la ricorrente la quale rendeva le seguenti dichiarazioni:
“Con il mio ex marito i rapporti sono molto distesi, possiamo anche le festività ed i compleanni assieme. Lui ora non sta versando somme di denaro perché contribuisce ampiamente in via diretta in tutte le esigenze del figlio minore. Il figlio più grande è maggiorenne ed economicamente indipendente e vive per conto suo dal 2019. Mentre il più piccolo, che è minorenne, vive con me ha interrotto la scuola in terza superiore sta cercando lavoro;
ogni tanto fa il portapizze quando lo chiamano e si sta comunque dando da fare. Al momento non me la sento di chiedere somme di denaro per il mantenimento del figlio minore in quanto come detto il mio ex marito si occupa di tutto, mi basta che venga posto a suo carico il 100% delle spese straordinarie così come sta già accadendo. Io lavoro come collaboratrice dimestica e i miei redditi sono quelli di cui alla documentazione che ho prodotto;
sono circa euro 5.000,00 all'anno, poi prendo il reddito di inclusione di euro 230 circa mensili prendo l'AU per il figlio minore di importo analogo. La casa è del Comune il canone è di euro 130,00 circa al mese.”
A quel punto parte ricorrente modificava la domanda in punto economico contenuta nel ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' documentalmente provato che e si sposarono in Parte_1 CP_1 data 21/05/2000 in Genova e che i predetti si sono poi giudizialmente separati come da Sentenza emessa da questo Tribunale n. 2338/2018 pubblicata il 31/08/2018.
Inoltre va rilevato: 1) che non e' stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessita' che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che, tenuto anche conto del comportamento processuale del convenuto il quale non si è costituito e non ha partecipato al procedimento nonostante rituale notifica non e' ravvisabile alcuna possibilita' di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
CP_1
Sulle relative condizioni
Per quanto riguarda le relative condizioni ritiene il Collegio che possano essere accolte le domande formulate dalla signora sia con riguardo al regime di affidamento – condiviso – del Pt_1 figlio minore, sia in punto economico alla luce delle rassicuranti dichiarazioni dalla medesima rilasciate in sede di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE (GE) il 12.10.1985 da nata a [...] il [...] e nato a Parte_3 Parte_4
MO VE (NO) il 19.08.1963;
b) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (ATTO N. 293 p. i s. Vol. Anno 2000 Uff. 1);
c) DICHIARA ESONERATO il signor dal versamento del contributo per il CP_1 mantenimento del figlio , nato a [...] il [...] e dalla partecipazione alle Persona_1 relative spese straordinarie;
d) CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio nato a [...] il [...] a Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederlo liberamente e comunque almeno a fine settimana alternati (dal venerdì sera sino alla domenica sera), durante le festività secondo il criterio dell'alternanza, nonché per due settimane nel periodo estivo, previo accordo fra i genitori;
e) CONFERMA l'assegnazione della ex casa familiare sita in Genova, via Torricelli n. 4/23, alla signora Parte_1
f) PONE a carico del signor il 100% delle spese straordinarie relative al figlio minore CP_1 secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
g) nulla sulle spese di lite.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 31.01.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini