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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/04/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 781/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 aprile 2025 ad ore 15.19 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte. Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 781/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE FELICE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LEONE FELICE
ATTORE opponente contro
, p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Curatore, con il patrocinio dell'avv. MIGLIORI AN KA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MIGLIORI AN KA CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “In via preliminare: Si eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito per violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., così come ampiamente enucleato nei motivi meglio esposti nel libello introduttivo, che devono intendersi qui come per integralmente ripetuti e trascritti, in favore del Tribunale di Napoli-Nord. Nel merito: Annullarsi e revocarsi, per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo n. 4726/2017, emesso in data 29/11/2017 dal Tribunale di Verona, III
Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Chiavegatti, depositato in cancelleria in data
30/11/2017 e recante numero di R.G. 10974/2017, e ciò per insussistenza del credito azionato;
e per l'effetto: Condannare il C.F. , in persona del Curatore Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 fallimentare, Avv. Marzia Meneghello, , corrente in Sommacampagna (VR) CodiceFiscale_2 alla Via dell'Industria n. 11, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, con clausola di attribuzione al costituito procuratore che si dichiara antistatario”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “In via preliminare: - Dichiarare la competenza territoriale del Giudice adito ed emittente il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni sovra esposte e da intendersi ivi integralmente richiamate In via principale di merito: - Previo accertamento della sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto come anche riconosciuto dal Pt_1 che non lo ha mai in fatto ed in diritto provatamente contestato, confermare il decreto
[...] ingiuntivo opposto n. 4726/2017 e condannare al pagamento integrale delle somme Parte_1 previste dal Decreto Ingiuntivo n. 4726/2017 opposto oltre alle spese del presente giudizio oltre a iva se dovuta, cpa e rimborso forfettario spese generali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Verona, in base al combinato disposto degli artt.
1498 c.c. e 20 c.p.c.; rilevato che con decreto ingiuntivo n. 4726/2017, emesso in data 29/11/2017 dal Tribunale di Verona veniva ingiunto all'odierno opponente, Sig. , di pagare alla in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante, l'importo di €.17.824,20, oltre interessi e spese, corrispondente alla somma delle fatture n. 463/16 (ddt 708-722), n. 621/16 (ddt 864), n. 37/17 (ddt 70), in virtù del contratto di fornitura tra le parti, non concluso in forma scritta;
visto che con il ricorso per decreto ingiuntivo venivano depositati estratti delle scritture contabili autenticati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 da pubblico ufficiale;
visti i documenti depositati dall'opposta e constatato che la fattura n. 621 del 14/10/2016 per l'importo di € 1.903,20 è accompagnata da ddt a n. 864 del 12/10/2016 sottoscritto sia dal Parte_1 vettore che dal cessionario in cui è indicata la medesima merce della fattura;
che la fattura n. 463 del 19/09/2016 per l'importo di € 9.120,72 si riferisce alle forniture dei ddt a n. 708 del Parte_1
13/09/2016 e n. 722 del 15/09/2016, entrambi allegati ma sottoscritti unicamente dal vettore e non dal concessionario;
che la fattura n. 37 del 28/02/2017 per l'importo di € 6.800,28 si riferisce alle forniture del ddt a n. 70 del 23/02/2017, anch'esso sottoscritto unicamente dal vettore e non Parte_1 dal concessionario;
rilevato che l'opponente, nel proprio atto introduttivo, oltre a contestare l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermava che le forniture, eseguite nel corso del tempo, venivano liquidate da Pt_1
con pagamento in contanti o tramite assegni bancari, anche di terzi;
in altri termini
[...]
l'opponente sostiene che, poichè le forniture eseguite nel corso del tempo avevano ad oggetto anche fondi di magazzino, ovvero i cosiddetti “stock”, vi siano stati continui resi degli invenduti, che venivano regolarmente liquidati con pagamento in contanti o assegni;
pagina 3 di 5 visti i documenti dell'opponente, tra cui fotocopie di quietanze di pagamento del 24/7/17 (5.300€) e 03/7/17 (25.300€), e fotocopia di due assegni bancari del 28/2/17 (4.620,38€ e 2.557,26€), e conteggi riepilogativi;
rilevato che, pertanto, l'opponente nella propria difesa non contesta in maniera precisa e circostanziata l'avvenuta consegna della fornitura oggetto del D.I., ma afferma che la merce sia stata restituita, in quanto in parte invenduta, e che alcuni pagamenti siano stati eseguiti in contanti o con assegni, senza però specificare se si tratti dei pagamenti riferiti alle fatture oggetto del procedimento;
considerato che
quindi la parte opponente nelle sue difese, quanto alla consegna della merce, afferma di averla ricevuta, inventariata e poi parzialmente restituita come d'uso nel rapporto contrattuale in essere tra le parti;
va da sé che, pertanto, la consegna della merce oggetto della presente opposizione è circostanza pacifica in quanto incontestata e dunque provata per tabulas divenendo pertanto superflua la prova orale sul punto (teste ); Tes_1 posto che venivano assunte prove testimoniali dal Tribunale di Napoli Nord per mezzo di rogatoria, con cui venivano sentiti i testi di parte opponente che effettivamente hanno confermato che la merce costituita da fondi di magazzino o stock veniva periodicamente restituita, dopo aver effettuato un inventario;
il teste padre di , ha riconosciuto documenti prodotti Testimone_2 Parte_1 da parte opponente affermando trattarsi di atti a sua firma;
considerato che
i citati documenti prodotti dall'opponente non sono però riferibili in alcun modo nello specifico alle fatture azionate con il procedimento monitorio, le uniche a costituire l'oggetto della presente opposizione. Dalle prove orali non sono emersi riferimenti specifici alle fatture oggetto del procedimento. I documenti prodotti dall'opponente, sebbene supportati dalla conferma del teste, che li ha di suo pugno redatti e sottoscritti, non risultano collegati, da quanto è emerso in sede di prova testimoniale, alle fatture azionate e quindi, non portando essi alcun riferimento scritto, né supportati da circostanziate prove orali, non possono ricondursi alle forniture oggetto delle tre fatture su cui verte il petitum. In altri termini grava sul debitore l'onere di dimostrare il collegamento tra i titoli di credito
(assegni bancari) e i crediti azionati;
vista la giurisprudenza di merito e di legittimità che sul punto precisa: “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso;
ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore”. (tra le altre, Cassazione civile, 07/01/2020, n. 115); posto che venivano assunte prove testimoniali per la parte opposta;
venivano sentiti Testimone_3 che ha risposto, relativamente alle due fatture 463/16 e 37/17: ”Oltre ad esserci il DDT, ho indicato ai magazzinieri cosa caricare per la consegna. ADR: ho preso personalmente i contatti con la ditta
[...]
relativamente alle due fatture 463- 16 e 37-17. ADR: noi lavoravamo con , Tes_1 Tes_1 corriere che trasportava la merce, e in relazione alle due fatture gli abbiamo dato l'incarico”;
[...]
dipendente di con mansioni di contabilità e amministrazione, che ha confermato i Tes_4 CP_1 capitoli e precisato che “i docc. 1 ,2 ,3 che mi si rammostrano sono quelli di cui non ho ricevuto nessun pagamento e quindi non ho potuto riconciliarli”; considerato che per giurisprudenza consolidata, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e
1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di pagina 4 di 5 opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Dunque, la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta;
considerato che
l'opposta ha fornito prova del credito azionato sia documentalmente che per mezzo di prove orali: documentalmente per la fattura n. 621 del 14/10/2016 per l'importo di € 1.903,20, e per quanto riguarda la fattura n. 463 del 19/09/2016 per l'importo di € 9.120,72 e la fattura n. 37 del
28/02/2017 per l'importo di € 6.800,28, la prova della sussistenza del credito azionato emerge sia dalle prove orali (teste ) che dalla documentazione prodotta. Infatti la fattura, va Testimone_3 evidenziato, è una dichiarazione indirizzata da una parte all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, qualora il rapporto non sia contestato tra le parti, come in questo caso, la fattura può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
considerato che
, viceversa, parte opponente non ha raggiunto la prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta, per i motivi più sopra esposti;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, l'opposizione non può essere accolta ed il D.I. opposto deve essere confermato;
considerato che
la condanna alle spese dell'opponente segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma
Il D.I. opposto n. 4726/2017, emesso in data 29/11/2017 dal Tribunale di Verona e per l'effetto condanna
(C.F. , al pagamento dell'importo di €.17.824,20; Parte_1 C.F._1 condanna
(C.F. , al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 C.F._1 procedimento, che liquida in € 3.380, oltre IVA, cpa e 15% spese generali.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 781/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 aprile 2025 ad ore 15.19 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte. Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 781/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE FELICE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LEONE FELICE
ATTORE opponente contro
, p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Curatore, con il patrocinio dell'avv. MIGLIORI AN KA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MIGLIORI AN KA CONVENUTO opposto
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “In via preliminare: Si eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito per violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., così come ampiamente enucleato nei motivi meglio esposti nel libello introduttivo, che devono intendersi qui come per integralmente ripetuti e trascritti, in favore del Tribunale di Napoli-Nord. Nel merito: Annullarsi e revocarsi, per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo n. 4726/2017, emesso in data 29/11/2017 dal Tribunale di Verona, III
Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Chiavegatti, depositato in cancelleria in data
30/11/2017 e recante numero di R.G. 10974/2017, e ciò per insussistenza del credito azionato;
e per l'effetto: Condannare il C.F. , in persona del Curatore Controparte_3 CP_1 P.IVA_1 fallimentare, Avv. Marzia Meneghello, , corrente in Sommacampagna (VR) CodiceFiscale_2 alla Via dell'Industria n. 11, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, con clausola di attribuzione al costituito procuratore che si dichiara antistatario”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “In via preliminare: - Dichiarare la competenza territoriale del Giudice adito ed emittente il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni sovra esposte e da intendersi ivi integralmente richiamate In via principale di merito: - Previo accertamento della sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto come anche riconosciuto dal Pt_1 che non lo ha mai in fatto ed in diritto provatamente contestato, confermare il decreto
[...] ingiuntivo opposto n. 4726/2017 e condannare al pagamento integrale delle somme Parte_1 previste dal Decreto Ingiuntivo n. 4726/2017 opposto oltre alle spese del presente giudizio oltre a iva se dovuta, cpa e rimborso forfettario spese generali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Verona, in base al combinato disposto degli artt.
1498 c.c. e 20 c.p.c.; rilevato che con decreto ingiuntivo n. 4726/2017, emesso in data 29/11/2017 dal Tribunale di Verona veniva ingiunto all'odierno opponente, Sig. , di pagare alla in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante, l'importo di €.17.824,20, oltre interessi e spese, corrispondente alla somma delle fatture n. 463/16 (ddt 708-722), n. 621/16 (ddt 864), n. 37/17 (ddt 70), in virtù del contratto di fornitura tra le parti, non concluso in forma scritta;
visto che con il ricorso per decreto ingiuntivo venivano depositati estratti delle scritture contabili autenticati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 da pubblico ufficiale;
visti i documenti depositati dall'opposta e constatato che la fattura n. 621 del 14/10/2016 per l'importo di € 1.903,20 è accompagnata da ddt a n. 864 del 12/10/2016 sottoscritto sia dal Parte_1 vettore che dal cessionario in cui è indicata la medesima merce della fattura;
che la fattura n. 463 del 19/09/2016 per l'importo di € 9.120,72 si riferisce alle forniture dei ddt a n. 708 del Parte_1
13/09/2016 e n. 722 del 15/09/2016, entrambi allegati ma sottoscritti unicamente dal vettore e non dal concessionario;
che la fattura n. 37 del 28/02/2017 per l'importo di € 6.800,28 si riferisce alle forniture del ddt a n. 70 del 23/02/2017, anch'esso sottoscritto unicamente dal vettore e non Parte_1 dal concessionario;
rilevato che l'opponente, nel proprio atto introduttivo, oltre a contestare l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermava che le forniture, eseguite nel corso del tempo, venivano liquidate da Pt_1
con pagamento in contanti o tramite assegni bancari, anche di terzi;
in altri termini
[...]
l'opponente sostiene che, poichè le forniture eseguite nel corso del tempo avevano ad oggetto anche fondi di magazzino, ovvero i cosiddetti “stock”, vi siano stati continui resi degli invenduti, che venivano regolarmente liquidati con pagamento in contanti o assegni;
pagina 3 di 5 visti i documenti dell'opponente, tra cui fotocopie di quietanze di pagamento del 24/7/17 (5.300€) e 03/7/17 (25.300€), e fotocopia di due assegni bancari del 28/2/17 (4.620,38€ e 2.557,26€), e conteggi riepilogativi;
rilevato che, pertanto, l'opponente nella propria difesa non contesta in maniera precisa e circostanziata l'avvenuta consegna della fornitura oggetto del D.I., ma afferma che la merce sia stata restituita, in quanto in parte invenduta, e che alcuni pagamenti siano stati eseguiti in contanti o con assegni, senza però specificare se si tratti dei pagamenti riferiti alle fatture oggetto del procedimento;
considerato che
quindi la parte opponente nelle sue difese, quanto alla consegna della merce, afferma di averla ricevuta, inventariata e poi parzialmente restituita come d'uso nel rapporto contrattuale in essere tra le parti;
va da sé che, pertanto, la consegna della merce oggetto della presente opposizione è circostanza pacifica in quanto incontestata e dunque provata per tabulas divenendo pertanto superflua la prova orale sul punto (teste ); Tes_1 posto che venivano assunte prove testimoniali dal Tribunale di Napoli Nord per mezzo di rogatoria, con cui venivano sentiti i testi di parte opponente che effettivamente hanno confermato che la merce costituita da fondi di magazzino o stock veniva periodicamente restituita, dopo aver effettuato un inventario;
il teste padre di , ha riconosciuto documenti prodotti Testimone_2 Parte_1 da parte opponente affermando trattarsi di atti a sua firma;
considerato che
i citati documenti prodotti dall'opponente non sono però riferibili in alcun modo nello specifico alle fatture azionate con il procedimento monitorio, le uniche a costituire l'oggetto della presente opposizione. Dalle prove orali non sono emersi riferimenti specifici alle fatture oggetto del procedimento. I documenti prodotti dall'opponente, sebbene supportati dalla conferma del teste, che li ha di suo pugno redatti e sottoscritti, non risultano collegati, da quanto è emerso in sede di prova testimoniale, alle fatture azionate e quindi, non portando essi alcun riferimento scritto, né supportati da circostanziate prove orali, non possono ricondursi alle forniture oggetto delle tre fatture su cui verte il petitum. In altri termini grava sul debitore l'onere di dimostrare il collegamento tra i titoli di credito
(assegni bancari) e i crediti azionati;
vista la giurisprudenza di merito e di legittimità che sul punto precisa: “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso;
ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore”. (tra le altre, Cassazione civile, 07/01/2020, n. 115); posto che venivano assunte prove testimoniali per la parte opposta;
venivano sentiti Testimone_3 che ha risposto, relativamente alle due fatture 463/16 e 37/17: ”Oltre ad esserci il DDT, ho indicato ai magazzinieri cosa caricare per la consegna. ADR: ho preso personalmente i contatti con la ditta
[...]
relativamente alle due fatture 463- 16 e 37-17. ADR: noi lavoravamo con , Tes_1 Tes_1 corriere che trasportava la merce, e in relazione alle due fatture gli abbiamo dato l'incarico”;
[...]
dipendente di con mansioni di contabilità e amministrazione, che ha confermato i Tes_4 CP_1 capitoli e precisato che “i docc. 1 ,2 ,3 che mi si rammostrano sono quelli di cui non ho ricevuto nessun pagamento e quindi non ho potuto riconciliarli”; considerato che per giurisprudenza consolidata, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e
1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di pagina 4 di 5 opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Dunque, la parte opposta, che si atteggia come attore sostanziale, ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la fondatezza del credito azionato, mentre la parte opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta;
considerato che
l'opposta ha fornito prova del credito azionato sia documentalmente che per mezzo di prove orali: documentalmente per la fattura n. 621 del 14/10/2016 per l'importo di € 1.903,20, e per quanto riguarda la fattura n. 463 del 19/09/2016 per l'importo di € 9.120,72 e la fattura n. 37 del
28/02/2017 per l'importo di € 6.800,28, la prova della sussistenza del credito azionato emerge sia dalle prove orali (teste ) che dalla documentazione prodotta. Infatti la fattura, va Testimone_3 evidenziato, è una dichiarazione indirizzata da una parte all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, qualora il rapporto non sia contestato tra le parti, come in questo caso, la fattura può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità;
considerato che
, viceversa, parte opponente non ha raggiunto la prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta, per i motivi più sopra esposti;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, l'opposizione non può essere accolta ed il D.I. opposto deve essere confermato;
considerato che
la condanna alle spese dell'opponente segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma
Il D.I. opposto n. 4726/2017, emesso in data 29/11/2017 dal Tribunale di Verona e per l'effetto condanna
(C.F. , al pagamento dell'importo di €.17.824,20; Parte_1 C.F._1 condanna
(C.F. , al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 C.F._1 procedimento, che liquida in € 3.380, oltre IVA, cpa e 15% spese generali.
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29 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia