Sentenza 18 agosto 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale (ivi comprese, stante il tenore letterale della norma, quelle relative a provvedimenti di condono precedenti a quello disposto con l'art. 3 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140), sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di talché si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - STITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MU RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta proc. spec. Per atto notar Luigi Lovacano di Palermo Rep. 182637 del 7/1/97;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 633/96 del Tribunale di CATANIA, depositata il 09/03/96 R.G.N. 5779/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato SARTO per delega FONZO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE, giudice del lavoro, di Catania depositato in data 5 maggio 1993, ZA OS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal RE in data 26 marzo 1993 con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell'I.N.P.S., in solido con gli altri coobbligati ZA NI, ZA TR e ND ET, tutti nella qualità di eredi di IN IS, della somma di lire 18.988.427 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive, relativi al periodo dal 3 novembre 1964 al 31 gennaio 1977, deducendo che il credito vantato dall'I.N.P.S. era ampiamente prescritto, pur tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione pari ad anni tre e mesi sei prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Chiedeva pertanto che il giudice adito volesse dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Instauratosi il contraddittorio l'I.N.P.S. contestava quanto dedotto dall'opponente e, premesso che il decreto ingiuntivo in parola si riferiva a contributi previdenziali ex I.N.A.M. dovuti da AT ON, rilevava che esisteva in atti copiosa documentazione da cui risultava la volontà degli eredi del AT (fra essi la ZA) di riconoscere il debito nei confronti dell'Istituto, ivi compreso quello relativo ai contributi ex I.N.A.M., come dimostrato dalle domande di "condono" in data 21 maggio 1983 e 28 ottobre 1983. Chiedeva, pertanto, che il giudice adito volesse rigettare la proposta opposizione.
Con sentenza in data 31 maggio 1994 il RE revocava il decreto opposto, condannando l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Istituto previdenziale lamentandone la erroneità sotto diversi profili.
Ripristinatosi il contraddittorio la ZA contestava quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del proposto gravame. Il tribunale rigettava il gravame. Contro questa sentenza propone ricorso l'I.N.P.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, art. 2944 cod.civ., ed insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 un. 3 e 5 5cod.proc.civ.) avendo trascurato di considerare che nella richiesta di fruire della sanatoria di cui all'art. 2 del d.l. del 1983 n. 463, vi era la dichiarazione della integrale regolarizzazione della posizione contributiva, ivi compresa la parte relativa alla contribuzione per l'assicurazione contro le malattie.
Il ricorso non è fondato.
La questione è se la domanda di regolarizzazione agevolata degli adempimenti contributivi (c.d. condono) contenga un riconoscimento del debito che valga ad interrompere il decorso della prescrizione, e, in ogni caso, se, dopo aver richiesto la regolarizzazione, al contribuente resti o meno precluso di poter eccepire la intervenuta prescrizione.
Il Tribunale nella sentenza impugnata ritiene di no, in considerazione del fatto che la dichiarazione contenuta nella domanda del c.d. condono, fatta dagli credi della Sig. IN IS, non conteneva una ammissione di debito.
La sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questo Supremo Collegio (Cass. 16 aprile 1994 n. 3641) secondo il quale la presentazione della domanda del c.d. condono contributivo previdenziale non implica il riconoscimento del debito da parte dell'imprenditore, ne' comporta la rinuncia tacita di questi alla domanda di accertamento negativo del debito contributivo previdenziale. Tuttavia, come si desume dalla motivazione di quella sentenza, quella decisione teneva conto della ammissibilità, ritenuta all'epoca quasi concordemente dalla giurisprudenza, della apposizione alla domanda di regolarizzazione di una riserva all'esito degli accertamenti giudiziali in corso.
È necessario, in altri termini, collocare quella decisione nell'ambito delle interpretazioni che in quegli anni erano assolutamente prevalenti, in ordine alla apponibilità di una riserva ad una domanda di regolarizzazione, ed alle conseguenze, sul piano delle conseguenze logiche, in relazione alla questione che qui si pone.
Secondo la giurisprudenza largamente condivisa in quegli anni, infatti, era ammissibile che la domanda di condono contenesse una riserva subordinandola all'esito dell'accertamento negativo giudizialmente in corso: ed era pertanto evidente che la domanda di regolarizzazione non potesse assumere il valore di riconoscimento del debito, potendo coesistere - con contraddizione logicamente insanabile - con la istanza di accertamento della inesistenza del debito: non si può ritenere che la parte abbia "riconosciuto" un debito del quale, contestualmente, agisce per ottenere l'accertamento negativo.
Ma si deve osservare che in questa materia insorgeva un contrasto interpretativo in ordine alla apponibilità alla domanda di condono della riserva, all'esito dell'accertamento giudiziale in corso: negavano tale apponibilità le sentenze 20 ottobre 1987 n. 7739 e 26 marzo 1997 n. 2684; si erano espresse in senso contrario Cass. 10 giugno 1992 n. 7193, 27 dicembre 1991 n. 13958, 23 febbraio 1988 n. 1932, 6 febbraio 1987 n. 1227. Tale contrasto è stato recentemente composto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 15 maggio 1998 n. 4918) le quali hanno stabilito:
La domanda di condono accolta dall'ente previdenziale fa venire meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, mentre, la riserva di accertamento negativo del debito apposta alla domanda stessa è priva di effetti (ma non incide sulla validità della domanda di condono).
Per i giudizi pendenti, se l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina sui condoni avvenga in corso di causa, il giudice dovrà dichiarare cessata la materia del contendere, mentre nel caso in cui, secondo la previsione della legge, il soggetto obbligato possa avvalersi del pagamento dilazionato, il giudice dovrà limitarsi ad emettere un provvedimento meramente processuale, che non pregiudica la pretesa originaria dell'ente nel caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono.
In questa occasione le Sezioni Unite hanno altresì affermato che una volta che il contribuente abbia fatto domanda di "condono", per la natura di questo, non ha più spazio per rimettere in discussione ciò che, per una scelta precisa ed assolutamente discrezionale, e per essersi avvalso di agevolazioni introdotte da una legislazione premiale, deve invece essere inteso come definito. Sulla base delle considerazioni svolte le sezioni unite ritenevano di dover concludere nei seguenti termini.: la domanda di condono accolta dall'ente previdenziale fa venir meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo mentre la riserva di accertamento negativo del debito apposta alla domanda stessa è priva di effetti, in quanto vitiatur sed non vitiat. Accolta la domanda, la parte ha la possibilità di estinguere la sua obbligazione mediante il versamento del dovuto secondo le agevolazioni previste dalla normativa dei singoli condoni, ma, in caso di decadenza dal beneficio, l'ente potrà agire per il pagamento delle somme originariamente dovute.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dopo che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla disciplina sui condoni.
Per i giudizi pendenti, se l'adempimento di tali obblighi avvenga in corso di causa, il giudice dovrà dichiarare cessata la materia del contendere, mentre nel caso in cui, secondo la previsione della legge, il soggetto obbligato possa avvalersi del pagamento dilazionato, il giudice dovrà limitarsi ad emettere un provvedimento meramente processuale, che non pregiudica la pretesa originaria dell'ente nel caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono.
Ma successivamente a tale composizione del contrasto e mutato indirizzo interpretativo, il legislatore ha disciplinato la materia con il nono comma dell'art. 81 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) che, nell'introdurre modifiche all'art. 1 septies del decreto legge 8 aprile 1998 n. 78 ed altri interventi in materia occupazionale e previdenziale, stabilisce in modo specifico: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi".
La formulazione adottata dal legislatore, che implica la applicabilità della nuova disciplina retroattivamente anche alle domande di condono relative a provvedimenti legislativi precedenti al d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito nella legge n. 140 del 1997, esclude che la domanda di condono previdenziale possa valere come riconoscimento del debito.
Il ricorso dell'I.N.P.S. deve pertanto essere rigettato. Conseguono a quanto esposto, il rigetto del ricorso;
vi sono motivi per compensare le spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 18 agosto 1999