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Ordinanza 9 marzo 2025
Ordinanza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 09/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46178 - 1/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, visti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella procedura di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, proposta in corso di causa da , nato in [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Perego, per procura allegata C.F._1 al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in via Genovesi n. 8 a Milano, presso lo studio del difensore, ricorrente
contro
di Como, resistente Controparte_1
***
Il sig. , con ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998, depositato in Parte_1 data 24.12.2024, ha impugnato il decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno Prot. n. n. .bi-2024nr.143, emesso dalla Questura della NumeroDi_1
Provincia di Milano il 6.06.2024, e notificato l'1.12.2024;
In corso di causa, in data 20.01.2025, ha depositato un'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Il resistente non si è costituito nella fase cautelare del giudizio, CP_1 nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'istanza di sospensione proposta e del decreto di fissazione d'udienza avvenuta in data 28.01.2025, come emerso dalle attestazioni di notifica depositate telematicamente in data 3.03.2025.
All'udienza del 3.03.2025, il Tribunale, a seguito di discussione del procuratore attoreo, si è riservato la decisione sull'istanza proposta.
1 Nel caso di specie con il provvedimento impugnato nell'odierna sede la Questura di
Como ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, proposta dal ricorrente in data 11.11.2022, con cui chiedeva di essere autorizzato al soggiorno al seguito della sorella , cittadina italiana dal 2022, alla Parte_2 luce di “numerose condanne a carico del prefato, ostative sia all'ingresso che al soggiorno …” (cfr. provv. impugnato).
Operato come sopra l'inquadramento fattuale e normativo della fattispecie in esame, si rileva che il provvedimento impugnato ha ad oggetto il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Osserva peraltro il Tribunale come, ai fini dell'accoglimento di un'istanza cautelare, sia necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris
(ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con il provvedimento che decide il merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente ad escludere l'accoglimento della tutela invocata.
Ciò posto, con riferimento al provvedimento negativo oggetto di impugnazione,
l'istanza cautelare – volta ad ottenere la sospensione della sua efficacia - non può essere accolta, a prescindere dall'esame dei requisiti suindicati.
Infatti, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia di un provvedimento di contenuto puramente negativo (il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno) la cui sospensione non è, evidentemente, idonea a porre l'interessato nella posizione giuridica desiderata, volta ad ottenere il suddetto titolo di soggiorno, né a modificare in alcun modo la sua situazione soggettiva.
Tutto quanto premesso, si rileva che, nella comparazione tra gli opposti interessi delle parti, allo stato degli atti appare prevalente quello della Pubblica
Amministrazione, come sopra delineato.
L'istanza cautelare proposta, volta a sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato deve dunque essere rigettata.
Riservata al giudizio definitivo la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, disattesa ogni diversa o contraria istanza:
2 - rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- rinvia, per la trattazione del merito, all'udienza già fissata del 20.05.2025, ore
9.45;
- spese al definitivo.
Si comunichi alle parti.
Milano, lì 9.03.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, visti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella procedura di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, proposta in corso di causa da , nato in [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Perego, per procura allegata C.F._1 al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in via Genovesi n. 8 a Milano, presso lo studio del difensore, ricorrente
contro
di Como, resistente Controparte_1
***
Il sig. , con ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998, depositato in Parte_1 data 24.12.2024, ha impugnato il decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno Prot. n. n. .bi-2024nr.143, emesso dalla Questura della NumeroDi_1
Provincia di Milano il 6.06.2024, e notificato l'1.12.2024;
In corso di causa, in data 20.01.2025, ha depositato un'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Il resistente non si è costituito nella fase cautelare del giudizio, CP_1 nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'istanza di sospensione proposta e del decreto di fissazione d'udienza avvenuta in data 28.01.2025, come emerso dalle attestazioni di notifica depositate telematicamente in data 3.03.2025.
All'udienza del 3.03.2025, il Tribunale, a seguito di discussione del procuratore attoreo, si è riservato la decisione sull'istanza proposta.
1 Nel caso di specie con il provvedimento impugnato nell'odierna sede la Questura di
Como ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, proposta dal ricorrente in data 11.11.2022, con cui chiedeva di essere autorizzato al soggiorno al seguito della sorella , cittadina italiana dal 2022, alla Parte_2 luce di “numerose condanne a carico del prefato, ostative sia all'ingresso che al soggiorno …” (cfr. provv. impugnato).
Operato come sopra l'inquadramento fattuale e normativo della fattispecie in esame, si rileva che il provvedimento impugnato ha ad oggetto il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Osserva peraltro il Tribunale come, ai fini dell'accoglimento di un'istanza cautelare, sia necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris
(ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con il provvedimento che decide il merito) e del periculum in mora (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente ad escludere l'accoglimento della tutela invocata.
Ciò posto, con riferimento al provvedimento negativo oggetto di impugnazione,
l'istanza cautelare – volta ad ottenere la sospensione della sua efficacia - non può essere accolta, a prescindere dall'esame dei requisiti suindicati.
Infatti, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia di un provvedimento di contenuto puramente negativo (il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno) la cui sospensione non è, evidentemente, idonea a porre l'interessato nella posizione giuridica desiderata, volta ad ottenere il suddetto titolo di soggiorno, né a modificare in alcun modo la sua situazione soggettiva.
Tutto quanto premesso, si rileva che, nella comparazione tra gli opposti interessi delle parti, allo stato degli atti appare prevalente quello della Pubblica
Amministrazione, come sopra delineato.
L'istanza cautelare proposta, volta a sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato deve dunque essere rigettata.
Riservata al giudizio definitivo la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, disattesa ogni diversa o contraria istanza:
2 - rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- rinvia, per la trattazione del merito, all'udienza già fissata del 20.05.2025, ore
9.45;
- spese al definitivo.
Si comunichi alle parti.
Milano, lì 9.03.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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