Articolo 18 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 aprile 1986
Art. 18.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'ANAS bandira' per il conseguimento della qualifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'azienda, anche se sprovvisti del richiesto titolo di studio (licenza media inferiore), purche' svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano svolto continuativamente per almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65 , le funzioni di capo cantoniere.
L'attribuzione di tali funzioni dovra' risultare da provvedimento dell'amministrazione nel quale dovra' essere indicato il tronco lungo il quale il dipendente ha svolto le mansioni superiori.
Ai cantonieri promossi alla qualifica di capo cantoniere con decorrenza 1 luglio 1980 si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.
Il servizio nella qualifica di cantoniere prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65 , viene valutato ai fini del raggiungimento dell'anzianita' di anni cinque nella IV qualifica, richiesta dall'articolo 2, comma sesto, della medesima legge.
Nota all' art. 18:
La legge n. 65/1982 (Copertura finanziaria del D.P.R. di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982 ed e' entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Il testo dell'art. 2, sesto comma, della citata legge e' il seguente:
"I posti che si rendono successivamente vacanti in ogni compartimento della viabilita' vengono totalmente ricoperti mediante concorso interno compartimentale per esami, al quale possono partecipare, previo corso di qualificazione che l'ANAS terra' ogni biennio, i dipendenti muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in servizio da almeno cinque anni alla data del bando di concorso in una qualifica non inferiore alla quarta".
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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