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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 514/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 514/2025, promossa con ricorso depositato il 10/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cugliate AS (Va) in data 14 giugno 2003
(anno 2003 atto n. 4 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 256/2025, del 23.05.2025, passata in giudicato il
4.11.2025; con i seguenti figli maggiorenni: nato a [...] in data [...], Persona_1
pagina 1 di 4 nata a [...] in data [...], entrambi non ancora economicamente Persona_2
autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.11.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) L'abitazione coniugale, sita in NO VA (Va), Via al Mulino 700 con le relative pertinenze (unità immobiliare sita in Comune di NO VA così censita al Catasto
Fabbricati di detto Comune, Foglio 7, particella 472, sub 505, Via al Mulino 700, P.T-1, cat.
A/2, cl. 7, vani 4,5, sup. cat. mq. 106, r.c. € 360,23, oltre a posto auto scoperto pertinenziale al piano terreno censito al catasto fabbricato del Comune di NO VA foglio 7, particella 472, sub. 519, via al Mulino 700, P.T, cat. C/6, classe 3, mq14, rendita catastale €
15,18, oltre proporzionale quota di enti comuni), di cui i ricorrenti sono comproprietari, viene assegnata alla sig.ra in godimento esclusivo, con tutti i beni mobili e gli Parte_1
arredi ivi presenti e ivi continueranno a vivere con la madre i figli e Persona_1 Per_2
presso la cui madre manterranno la residenza anagrafica.
[...]
2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo indiretto al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario di entro il giorno 25 del mese, per 12 mensilità/anno, Per_1 Per_2
le seguenti somme:
a) € 150,00/mese per ciascun figlio, e così per complessivi € 300,00/mese, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio, finchè il sig. percepirà un salario netto mensile di Per_1
Fs. .=; CP_1
pagina 2 di 4 b) € 250,00/mese per ciascun figlio, e così per complessivi € 500,00/mese, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio, nel momento in cui il sig. percepirà un salario Per_1
netto mensile maggiore di Fs. .=. CP_1
Il sig. si obbliga a consegnare tutti i mesi alla sig.ra copia Parte_2 Parte_1
della propria busta paga ai fini della verifica del superamento o meno della soglia reddituale di Fs. .=/mese prevista al presente punto. CP_1
In caso di inadempimento da parte del sig. al ridetto obbligo di Parte_2 esibizione/produzione della propria busta paga i ricorrenti danno già sin d'ora per superata la soglia reddituale di Fs. .= con correlativo obbligo del sig. di versare la CP_1 Parte_2
complessiva somma di € 500,00/mese a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole.
Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia, dichiarano in toto di uniformarsi, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
3) I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano nel contempo di essere economicamente autosufficienti e di avere già risolto e definito i reciproci rapporti di carattere patrimoniale e finanziario, eccezion fatta per quanto previsto al successivo punto 7.
4) I ricorrenti danno atto e dichiarano che a far data dal rilascio nel maggio 2024 da parte del sig. della casa familiare e quindi a decorrere dal rateo di maggio 2024 compreso, il Per_1
mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott. rep. 157.112, racc. n. 20116 del Persona_3
19.07.2007 contratto dai coniugi con per l'acquisto della casa Controparte_2
familiare di NO VA (Va), Via al Mulino 700, è stato rimborsato al 100% in via esclusiva dalla sola sig.ra la quale continuerà a rimborsarlo nella misura del 100% Pt_1
fino alla relativa estinzione così anticipando con riserva di ripetizione la quota di ½ di spettanza del sig. il quale si riconosce per l'effetto già da oggi debitore verso la sig.ra Per_1
del corrispettivo della metà della somma che dal maggio 2024 sino alla relativa Pt_1
estinzione sarà stata versata dalla sig.ra a titolo di rimborso del mutuo di cui sopra. Pt_1
5) L'autovettura Hyundai Tucson tg. FZ812RS, telaio n. TMAJ3817ALJ947417, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso esclusivo alla sig.ra la quale si Parte_1
impegna alla relativa intestazione facendosi carico di tutte le spese all'uopo occorrende entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione delle note scritte depositate in data 12.09.2025.
pagina 3 di 4 6) I coniugi dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso, eccezion fatta per quanto qui diversamente stabilito.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
14.06.2003 in Cugliate AS, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cugliate AS (anno 2003 atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 514/2025, promossa con ricorso depositato il 10/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cugliate AS (Va) in data 14 giugno 2003
(anno 2003 atto n. 4 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 256/2025, del 23.05.2025, passata in giudicato il
4.11.2025; con i seguenti figli maggiorenni: nato a [...] in data [...], Persona_1
pagina 1 di 4 nata a [...] in data [...], entrambi non ancora economicamente Persona_2
autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.11.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) L'abitazione coniugale, sita in NO VA (Va), Via al Mulino 700 con le relative pertinenze (unità immobiliare sita in Comune di NO VA così censita al Catasto
Fabbricati di detto Comune, Foglio 7, particella 472, sub 505, Via al Mulino 700, P.T-1, cat.
A/2, cl. 7, vani 4,5, sup. cat. mq. 106, r.c. € 360,23, oltre a posto auto scoperto pertinenziale al piano terreno censito al catasto fabbricato del Comune di NO VA foglio 7, particella 472, sub. 519, via al Mulino 700, P.T, cat. C/6, classe 3, mq14, rendita catastale €
15,18, oltre proporzionale quota di enti comuni), di cui i ricorrenti sono comproprietari, viene assegnata alla sig.ra in godimento esclusivo, con tutti i beni mobili e gli Parte_1
arredi ivi presenti e ivi continueranno a vivere con la madre i figli e Persona_1 Per_2
presso la cui madre manterranno la residenza anagrafica.
[...]
2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo indiretto al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario di entro il giorno 25 del mese, per 12 mensilità/anno, Per_1 Per_2
le seguenti somme:
a) € 150,00/mese per ciascun figlio, e così per complessivi € 300,00/mese, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio, finchè il sig. percepirà un salario netto mensile di Per_1
Fs. .=; CP_1
pagina 2 di 4 b) € 250,00/mese per ciascun figlio, e così per complessivi € 500,00/mese, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio, nel momento in cui il sig. percepirà un salario Per_1
netto mensile maggiore di Fs. .=. CP_1
Il sig. si obbliga a consegnare tutti i mesi alla sig.ra copia Parte_2 Parte_1
della propria busta paga ai fini della verifica del superamento o meno della soglia reddituale di Fs. .=/mese prevista al presente punto. CP_1
In caso di inadempimento da parte del sig. al ridetto obbligo di Parte_2 esibizione/produzione della propria busta paga i ricorrenti danno già sin d'ora per superata la soglia reddituale di Fs. .= con correlativo obbligo del sig. di versare la CP_1 Parte_2
complessiva somma di € 500,00/mese a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole.
Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia, dichiarano in toto di uniformarsi, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
3) I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano nel contempo di essere economicamente autosufficienti e di avere già risolto e definito i reciproci rapporti di carattere patrimoniale e finanziario, eccezion fatta per quanto previsto al successivo punto 7.
4) I ricorrenti danno atto e dichiarano che a far data dal rilascio nel maggio 2024 da parte del sig. della casa familiare e quindi a decorrere dal rateo di maggio 2024 compreso, il Per_1
mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott. rep. 157.112, racc. n. 20116 del Persona_3
19.07.2007 contratto dai coniugi con per l'acquisto della casa Controparte_2
familiare di NO VA (Va), Via al Mulino 700, è stato rimborsato al 100% in via esclusiva dalla sola sig.ra la quale continuerà a rimborsarlo nella misura del 100% Pt_1
fino alla relativa estinzione così anticipando con riserva di ripetizione la quota di ½ di spettanza del sig. il quale si riconosce per l'effetto già da oggi debitore verso la sig.ra Per_1
del corrispettivo della metà della somma che dal maggio 2024 sino alla relativa Pt_1
estinzione sarà stata versata dalla sig.ra a titolo di rimborso del mutuo di cui sopra. Pt_1
5) L'autovettura Hyundai Tucson tg. FZ812RS, telaio n. TMAJ3817ALJ947417, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso esclusivo alla sig.ra la quale si Parte_1
impegna alla relativa intestazione facendosi carico di tutte le spese all'uopo occorrende entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione delle note scritte depositate in data 12.09.2025.
pagina 3 di 4 6) I coniugi dichiarano sin d'ora che tutti gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della sottoscrizione dello stesso, eccezion fatta per quanto qui diversamente stabilito.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
14.06.2003 in Cugliate AS, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cugliate AS (anno 2003 atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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