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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/07/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. Nr. 1846/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1846/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio, e vertente TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dora Mauro, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Mario C.F._2
Servidio, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 15.04.2025. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso iscritto il 04.10.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il coniuge con il quale si è unita in matrimonio in Corigliano Calabro in data 26.07.2012 (atto Anno 2012, Parte II, Serie A, numero 43, cfr. estratto depositato). La stessa ha dedotto: che dalla unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]); che con sentenza del Persona_1 Persona_2
16.01.2023, emessa dal Tribunale di Castrovillari all'esito del procedimento di separazione è stato
1 disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, l'incontro del padre con i figli secondo le modalità temporali di cui all'ordinanza presidenziale del 19.09.2019 e l'obbligo per il di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1 mensile di 460,00 euro per il mantenimento dei figli oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che sono trascorsi i termini di legge senza che via sia stata alcuna riconciliazione;
che il resistente è inadempiente per quanto riguarda il versamento dell'assegno di mantenimento e il 50% delle spese straordinarie;
che per tali inadempienze è stata costretta a diffidare e denunciare succesivamente il per i reati ex art. 388 e art. 570 bis c.p.c.; che il coniuge si è trasferito in Germania trovando CP_1 lavoro stabile presso la fabbrica di automobili Wolfsburg VW FACTORY e, pertanto, si è totalmente disinteressato alla vita dei figli;
che è lei che si occupa della quotidianità dei figli;
di essere disoccupata. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di maggiore interesse per la vita dei minori e, in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria gestione, tenendo conto che il genitore non collocatario lavora all'estero; di confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 600,00 (euro 300,00 ciascuno) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
di disporre, ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c., che il datore di lavoro del resistente versi direttamente all'avente diritto la somma stabilita sulla carta Monte dei Paschi di Siena IBAN [...]PREP70327931 intestata a;
con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_1
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 15.04.2025 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Si è costituito, in data 14.03.2025, il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le ulteriori richieste formulate dalla controparte, allegando: di aver sempre manifestato affetto e costante interesse nei confronti dei figli;
che, in data 31.12.2023, è stato costretto a chiudere la propria attività lavorativa a causa degli esigui guadagni;
che ha deciso di trasferirsi all'estero al fine di reperire un'occupazione e adempiere ai propri doveri genitoriali;
che la moglie ha costantemente ostacolato la relazione del padre con i figli, giungendo perfino a impedire i contatti telefonici tra gli stessi;
che la ha avanzato Pt_1 domanda di corresponsione del mantenimento a carico dei nonni, (deceduto nel Persona_3
2017) e quest'ultima versante in gravi condizioni di salute, affetta da demenza senile Parte_2 di grado medio-grave; che la coniuge non si è mai adoperata concretamente per ottenere un'occupazione stabile;
che attualmente la stessa svolge attività di parrucchiera, oltre a essere istruttrice di Zumba mentre lui percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 2.700,00; che deve sostenere € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, € 500,00 per il pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal luglio 2019 ed € 1.300,00 per il canone di locazione e le utenze dell'immobile di residenza;
di non possedere, inoltre, alcun veicolo di proprietà. Tanto premesso, ha chiesto: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e riconoscimento in favore del padre di un ampio diritto di visita, da esercitarsi in periodi stabiliti e continuativi;
di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere la somma
2 complessiva di € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento della prole. All'udienza del 15.04.2025 le parti, presenti personalmente, unitamente ai loro difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio 2. I minori e sono affidati in via esclusiva alla madre – Persona_1 Persona_2 attesa la lontananza del padre che risiede e lavora in Germania, al fine di evitare eventuali paralisi decisionali. Premesso che il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla loro salute, istruzione ed educazione, si stabilisce, quindi, l'affido cd. esclusivo con competenze genitoriali concentrate in capo alla sola madre, che potrà assumere ogni decisione nonché assumere le scelte più importanti (relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale) relative ai figli minori, senza richiedere il previo consenso del padre;
3. i figli minori sono collocati presso la casa familiare, dove già vivono con la madre, casa familiare sita in sita in Corigliano Rossano alla Via Capri n. 45, di proprietà della madre della ricorrente , già assegnata, tra l'altro, in sede di separazione;
4. la casa Parte_3 familiare resta, dunque, assegnata alla madre che la vive con i minori;
5. il non si Controparte_1 oppone all'eventuale trasferimento dei minori in Germania insieme alla madre, salvo avere conoscenza dell'esatto domicilio degli stessi 6. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previo accordo con la madre tenuto conto delle esigenze scolastiche e familiari dei minori 7. le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori, sempre tenuto conto delle esigenze dei figli 8. il si obbliga a corrispondere Controparte_1 mediante bonifico diretto alla , per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro Parte_1
460,00 mensili (euro 230,00 per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT nonché il50% delle spese straordinarie documentate e come per legge 9. La si Pt_1 impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del sig. . CP_1
La causa, quindi, visto l'accordo raggiunto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi l'11.09.2019 innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza di separazione n. 53/2023 del 16.01.2023 (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le parti, come evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo l'accordo indicato nel verbale di udienza del 15.04.2025, che qui si intende interamente richiamato e trascritto. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse dei minori. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
3 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come in epigrafe generalizzate, in Corigliano Calabro (CS), il 26.07.2012 (atto Anno 2012, Parte II, Serie A, Numero 43), alle condizioni indicate in motivazione che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 04.07.2025 La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1846/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio, e vertente TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dora Mauro, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Mario C.F._2
Servidio, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 15.04.2025. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza la concessione dei termini di legge stante l'intervenuto accordo. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. che ad oggi non ha fatto pervenire nessun parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso iscritto il 04.10.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il coniuge con il quale si è unita in matrimonio in Corigliano Calabro in data 26.07.2012 (atto Anno 2012, Parte II, Serie A, numero 43, cfr. estratto depositato). La stessa ha dedotto: che dalla unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]); che con sentenza del Persona_1 Persona_2
16.01.2023, emessa dal Tribunale di Castrovillari all'esito del procedimento di separazione è stato
1 disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, l'incontro del padre con i figli secondo le modalità temporali di cui all'ordinanza presidenziale del 19.09.2019 e l'obbligo per il di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1 mensile di 460,00 euro per il mantenimento dei figli oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che sono trascorsi i termini di legge senza che via sia stata alcuna riconciliazione;
che il resistente è inadempiente per quanto riguarda il versamento dell'assegno di mantenimento e il 50% delle spese straordinarie;
che per tali inadempienze è stata costretta a diffidare e denunciare succesivamente il per i reati ex art. 388 e art. 570 bis c.p.c.; che il coniuge si è trasferito in Germania trovando CP_1 lavoro stabile presso la fabbrica di automobili Wolfsburg VW FACTORY e, pertanto, si è totalmente disinteressato alla vita dei figli;
che è lei che si occupa della quotidianità dei figli;
di essere disoccupata. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di maggiore interesse per la vita dei minori e, in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria gestione, tenendo conto che il genitore non collocatario lavora all'estero; di confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € 600,00 (euro 300,00 ciascuno) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
di disporre, ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c., che il datore di lavoro del resistente versi direttamente all'avente diritto la somma stabilita sulla carta Monte dei Paschi di Siena IBAN [...]PREP70327931 intestata a;
con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_1
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 15.04.2025 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Si è costituito, in data 14.03.2025, il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le ulteriori richieste formulate dalla controparte, allegando: di aver sempre manifestato affetto e costante interesse nei confronti dei figli;
che, in data 31.12.2023, è stato costretto a chiudere la propria attività lavorativa a causa degli esigui guadagni;
che ha deciso di trasferirsi all'estero al fine di reperire un'occupazione e adempiere ai propri doveri genitoriali;
che la moglie ha costantemente ostacolato la relazione del padre con i figli, giungendo perfino a impedire i contatti telefonici tra gli stessi;
che la ha avanzato Pt_1 domanda di corresponsione del mantenimento a carico dei nonni, (deceduto nel Persona_3
2017) e quest'ultima versante in gravi condizioni di salute, affetta da demenza senile Parte_2 di grado medio-grave; che la coniuge non si è mai adoperata concretamente per ottenere un'occupazione stabile;
che attualmente la stessa svolge attività di parrucchiera, oltre a essere istruttrice di Zumba mentre lui percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 2.700,00; che deve sostenere € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, € 500,00 per il pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal luglio 2019 ed € 1.300,00 per il canone di locazione e le utenze dell'immobile di residenza;
di non possedere, inoltre, alcun veicolo di proprietà. Tanto premesso, ha chiesto: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e riconoscimento in favore del padre di un ampio diritto di visita, da esercitarsi in periodi stabiliti e continuativi;
di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere la somma
2 complessiva di € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento della prole. All'udienza del 15.04.2025 le parti, presenti personalmente, unitamente ai loro difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio 2. I minori e sono affidati in via esclusiva alla madre – Persona_1 Persona_2 attesa la lontananza del padre che risiede e lavora in Germania, al fine di evitare eventuali paralisi decisionali. Premesso che il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla loro salute, istruzione ed educazione, si stabilisce, quindi, l'affido cd. esclusivo con competenze genitoriali concentrate in capo alla sola madre, che potrà assumere ogni decisione nonché assumere le scelte più importanti (relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale) relative ai figli minori, senza richiedere il previo consenso del padre;
3. i figli minori sono collocati presso la casa familiare, dove già vivono con la madre, casa familiare sita in sita in Corigliano Rossano alla Via Capri n. 45, di proprietà della madre della ricorrente , già assegnata, tra l'altro, in sede di separazione;
4. la casa Parte_3 familiare resta, dunque, assegnata alla madre che la vive con i minori;
5. il non si Controparte_1 oppone all'eventuale trasferimento dei minori in Germania insieme alla madre, salvo avere conoscenza dell'esatto domicilio degli stessi 6. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previo accordo con la madre tenuto conto delle esigenze scolastiche e familiari dei minori 7. le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori, sempre tenuto conto delle esigenze dei figli 8. il si obbliga a corrispondere Controparte_1 mediante bonifico diretto alla , per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro Parte_1
460,00 mensili (euro 230,00 per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT nonché il50% delle spese straordinarie documentate e come per legge 9. La si Pt_1 impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del sig. . CP_1
La causa, quindi, visto l'accordo raggiunto, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi sin dalla data di comparizione dei medesimi l'11.09.2019 innanzi al Presidente del Tribunale di Castrovillari nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza di separazione n. 53/2023 del 16.01.2023 (cfr. documentazione in atti). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, stante le rispettive domande di divorzio. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificato dalla l. 55/2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le parti, come evidenziato, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo l'accordo indicato nel verbale di udienza del 15.04.2025, che qui si intende interamente richiamato e trascritto. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse dei minori. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
3 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, come in epigrafe generalizzate, in Corigliano Calabro (CS), il 26.07.2012 (atto Anno 2012, Parte II, Serie A, Numero 43), alle condizioni indicate in motivazione che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 04.07.2025 La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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