Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. PENNETTA LUIGI presso cui elettivamente domicilia in
VIA GALILEO GALILEI, 56 73056 TAURISANO
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'avv.Federica Moietta e dall'avv.
Elena Orsatti, presso cui elettivamente domicilia in Ostiglia via Oglio 3.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “A. Previa revoca dell'importo mensile riconosciuto in favore della resistente, dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri, nonché ridurre ad € 150,00 l'assegno di mantenimento in favore di
[...]
; B. Dare atto della manifestata volontà della minore di rifiutare Persona_1
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qualsivoglia incontro con il padre;
C. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000; D. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Resistente: “1) Affidare la minore in Persona_2
via esclusiva alla madre escludendo ogni diritto di visita del padre;
2) Disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del signor Pt_1
nei confronti della minore , per le
[...] Persona_2
ragioni di cui in narrativa;
3) Disporre a carico di la corresponsione a titolo di alimenti Parte_1
in favore della signora nella misura di Euro 250,00 Controparte_1 mensili e dell'assegno di mantenimento nei confronti della minore Persona_2
nella misura di Euro 450,00 mensili fino al momento del
[...]
conseguimento della di lei autosufficienza economica, oltre spese straordinarie per la minore, coma da vigente Protocollo del Tribunale, a carico delle parti in pari misura;
4) Disporre in capo a l'onere di autorizzazione al rinnovo di Parte_1
passaporto della signora e della minore Controparte_1
concedendo altresì autorizzazione all'espatrio. Persona_2
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il Pubblico Ministero, rassegnando le proprie conclusioni, chiedeva accogliersi la domanda con conferma dei provvedimenti in essere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha dedotto che:
1. In data 10.10.2017 il ricorrente contraeva matrimonio con con rito civile, celebrato in Monte Romano Controparte_1
(VT) (all. a – b);
2. dalla loro unione non sono nati figli. Tuttavia nel 2018 Parte_1
adottava , figlia della resistente;
Persona_1
3. è padre di due figlie, nata a [...] Persona_3
(Marocco) il 13.2.2002 e nata a Persona_4
Marrakech (Marocco) il 23.4.2003, entrambe figlie adottive;
4. il ricorrente è pensionato e nell'anno 2023 ha percepito la somma di €
22.175,88, al netto delle ritenute e della cessione del quinto (all.c);
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5. dinanzi al Tribunale Ordinario di Lecce – II Sezione Civile – proc.n.
10091/2021 R.G. è pendente il giudizio per la separazione giudiziale, nell'ambito del quale è stato disposto l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa (in Sirmione), sospensione del diritto di visita del padre, obbligo a carico del ricorrente del versamento, in favore della resistente, dell'importo mensile di euro
70,00 a titolo di mantenimento per il coniuge ed euro 230,00 a titolo di mantenimento per la minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. con sentenza parziale , passata in giudicato, n. 1833/2023 del 13 giugno
2023, pubblicata il 15 giugno successivo, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle sopra riportate condizioni.
La resistente, costituendosi, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio;
ha precisato che è pendente un procedimento per maltrattamenti subiti da lei e dalla figlia, ha dedotto che il ricorrente non ha mai versato nulla e che non ha più visto la minore.
Alla prima udienza innanzi al giudice delegato è comparsa la sola resistente, affermando di percepire un reddito di 430,00 mensili come massaggiatrice e di pagare un canone di locazione di 350,00 euro mensili. Il ricorrente ha chiesto poi precisarsi le conclusioni ai fini della sentenza sullo status.
Con sentenza n.692 del 2024 emessa da questo Tribunale in data
11.07.2024 e pubblicata in data 16.7.2024, è atto pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa in decisione per consentire alla resistente la produzione della documentazione reddituale mancante.
La resistente non ha adempiuto all'ordine , limitandosi a dichiarare di non percepire il reddito di inclusione, ma senza depositare il resto della documentazione, salvo poi depositare tardivamente, con la comparsa conclusionale, la lista movimenti di una postepay.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali , la causa è stata rimessa in decisione in data 4.2.2025.
Preliminarmente deve darsi atto che la figlia , Persona_1
nata il [...], nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne per cui alcun
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provvedimento deve essere assunto con riguardo al suo affidamento , collocamento e regime di visite.
Sull'assegno divorzile.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile da parte della resistente, si deve osservare che con la recente sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno offerto una nuova lettura della legge sul divorzio chiarendo come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
A seguito della sentenza n. 11504/2017, era sorto, infatti, un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'attribuzione dell'assegno divorzile era stata sganciata dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che chiede il contributo. Tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull'indipendenza economica dell'ex coniuge;
con onere della prova, circa i requisiti per l'ottenimento dell'assegno, in capo all'ex coniuge che lo richiede.
La questione dibattuta è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, che, con la su citata sentenza, sono dunque intervenute risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.
Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio ma non soltanto di questo.
Le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale, l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali,
dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento, consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
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Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
La nuova lettura della norma di cui all'art. 5 della Legge su Divorzio, offerta dalle
Sezioni Unite, fa sì che il diritto all'assegno di divorzio, non dipenda più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
Applicando i principi esposti al caso in esame il Collegio ritiene che non possa essere riconosciuto in capo alla resistente il diritto ad ottenere l'assegno di divorzio.
Invero, non risulta innanzitutto provata l'effettiva sperequazione tra le situazioni reddituali delle parti. La resistente, infatti, non ottemperando in modo completo all'ordine di produzione documentale disposto dal giudice delegato, non ha fornito la prova della sua reale situazione economica. In particolare, non risulta verosimile quanto dalla stessa dichiarato in udienza, ovvero la percezione di una retribuzione di €430,00 con un onere di €350,00 di canone di locazione, e in ogni caso tale dichiarazione è in contrasto con quanto risultante dai CU 2024 dai quali emerge una retribuzione di circa €
9.000,00.
Non può neanche sostenersi che sussista una funzione compensativa -perequativa dell'assegno, dato che la resistente non ha dedotto di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali per contribuire alla conduzione della famiglia, nel periodo di durata del matrimonio, peraltro molto breve (5 anni).
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In assenza quindi di un provato squilibrio economico tra le parti e tenendo altresì conto di tutte le circostanze sopramenzionate, deve essere rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, con revoca , dalla prima udienza di comparizione parti (che ha sostituito l'udienza presidenziale), in cui sono state confermate di fatto le condizioni della separazione, dell'assegno divorzile provvisorio previsto in suo favore.
Sul mantenimento della figlia.
Quanto alla figlia della coppia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (
circostanza non contestata), il ricorrente percepisce un reddito di circa 26.000,00 euro annui (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) che con la cessione del quinto si riducono a
22.000 euro. Non ha documentato altre spese e peraltro non è chiaro dove lo stesso viva e se le altre figlie da lui adottate siano o meno economicamente autosufficienti.
Considerate quindi le rispettive capacità economiche delle parti , come sopra descritte, e tenuto conto che l'intera gestione economica della figlia grava sulla resistente, non avendo la ragazza alcun rapporto con il padre ( come dallo stesso confermato anche nelle sue conclusioni), appare equo fissare in euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento a suo carico, da corrispondersi alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, e con rivalutazione annuale istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28.5.2024.
Altre domande.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto , essendo ormai la figlia divenuta maggiorenne e comunque non rientrando nella competenza di questo giudice.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura della controversia e della parziale soccombenza della resistente rispetto alla domanda di carattere economico, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• revoca l'assegno divorzile provvisorio con decorrenza dal 7.5.2025;
• rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della resistente;
• pone a carico di l'obbligo di versare alla resistente , entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'assegno pari ad euro
250,00 a titolo di mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
• dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 3.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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