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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11252/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11252/2020 promossa da:
(C.F. , domiciliata in VIA A. FRERI 14, Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CHISARI, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in CORSO Controparte_1
ITALIA 244, CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura e delibera della Giunta Municipale in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 11 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
ha citato in giudizio il al fine di ottenere, a Parte_1 Controparte_1
seguito del sinistro verificatosi in data 23.12.2018, alle ore 11:00 circa in Via Oasi del predetto
Comune, nella piazza antistante il cimitero comunale, un risarcimento pari, secondo la valutazione del c.t.p. dott.ssa , ad € 14.618,42 (€ 11.630,22 per invalidità permanente al 9%, € Persona_1
1.899,60 per l'invalidità assoluta temporanea al 100% per 40 giorni, € 356,18 per invalidità parziale temporanea al 75% per 10 giorni, € 237,45 per invalidità parziale temporanea al 50% per 10 giorni, €
366,00 per relazione medico legale ed € 129,17 per spese mediche) o alla somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre il danno morale e personalizzazione del danno ed interessi di legge dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Più in particolare, la ha affermato che nella suddetta occasione, mentre stava Parte_1
percorrendo a piedi il tratto di strada antistante il cimitero in direzione dell'autovettura, è caduta a causa di una buca e del manto stradale disconnesso.
Soccorsa dalla di lei sorella ed intervenuti sul luogo il Comando di Polizia Municipale di
[...]
, l'attrice è stata portata in ambulanza al P.O. Santa Maria e Santa Venera di Acireale, ove _1
è stata ricoverata per frattura pertrocanterica femorale destro.
Radicatosi il contraddittorio, il ha chiesto il rigetto della pretesa Controparte_1
risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, l'applicazione del concorso di colpa
ex art. 1227 co.1 c.c.
pagina 2 di 8 La causa è stata istruita con l'audizione del testimone all'udienza del Testimone_1
10.06.2022, nonché, successivamente, con la nomina a c.t.u. della dott.ssa come da Persona_2
ordinanza del 16.06.2022.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il decidente che la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, per quanto di ragione, nei confronti del convenuto _1
.
[...]
La fattispecie de quo rientra nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è
stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (Cass. civ., Sez. III, 08/02/2023
n.3739).
L'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione e l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia (ossia il tratto stradale soggetto all'obbligo di custodia del ed il danno riportato dall'attrice per effetto del sinistro. _1
Ed invero, dalla documentazione fotografica del luogo del sinistro si evince come effettivamente lo stato di dissesto del manto stradale non fosse segnalato e che lo stesso, seppur di pagina 3 di 8 dimensioni estese, nasconda insidie rappresentate da molteplici crepe e buche ivi insistenti poco visibili e quindi insidiose, data la loro conformazione stretta e profonda, che le rende difficilmente individuabili rispetto all'asfalto, anche in presenza di una buona illuminazione naturale.
La suddetta circostanza emerge anche dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di
[...]
oltre che dalle dichiarazioni del testimone oculare. _1
In particolare, all'udienza del 10.06.2022, il teste -parente di parte attrice Testimone_1
disinteressata alla causa- ha dichiarato trovarsi insieme all'attrice quando, dopo esser uscite dal cimitero comunale di , immettendosi nel piazzale antistante il cimitero, vedeva Controparte_1
l'attrice inciampare con un piede su una buca – riconosciuta nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice – insistente sul suddetto tratto stradale.
In particolar modo, la ha precisato che “[…] la buca di cui si parla che si trovava Parte_1
rispetto al nostro senso di marcia in senso verticale. La buca era coperta da erba, foglie e carte e non
era segnalata in nessuno modo.” (cfr. verbale di udienza del 10 giugno 2022).
La testimonianza resa può essere ritenuta pienamente attendibile giacché la narrazione dei fatti
– ai quali il testimone ha assistito personalmente – è coerente con le risultanze della relazione di servizio della Polizia Municipale (cfr. doc. 7 citazione) nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di valutare i danni riportati da parte attrice.
Il CTU, i cui esiti, condotti sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame obiettivo sul periziando, risultano pienamente condivisibili e adeguatamente motivati, ha accertato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato: “una frattura pertrocanterica del femore destro, osteosintetizzata con
chiodo e viti”- lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provato dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale - con una invalidità permanente del 6%, una inabilità
pagina 4 di 8 temporanea assoluta di giorni 44 (quarantaquattro), una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5
(cinque) ed una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 (dieci).
Di converso, dinanzi alla prova del nesso causale fornita dal danneggiato, non è stata fornita la prova contraria della ricorrenza del caso fortuito gravane sul custode.
Parimenti, non sono stati forniti elementi dai quali risulta che la caduta fosse ascrivibile a colpa del danneggiato o alla mancanza di diligenza tale da integrare i canoni del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 34886/2021).
Ebbene, nel caso di specie nulla è stato provato in merito ad alcun comportamento imprudente o anomalo tenuto da parte attrice non trascurandosi, inoltre, che la circostanza che la danneggiata conoscesse il tratto stradale non può valere, di per sé solo, a far presumere la conoscenza della presenza delle numerose buche e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento dannoso. Va
pagina 5 di 8 infatti sottolineato che in sede di CTU medico legale parte attrice dichiarava che, pur trattandosi di un tragitto che effettuava regolarmente per recarsi presso il cimitero, tuttavia, ella era solita camminare dal lato opposto rispetto a quello percorso il giorno del sinistro, non conoscendo, pertanto, la buca e l'alterazione del manto stradale ivi insistente (cfr. pagg. 8 e 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Passando alla quantificazione del danno, lo stesso può essere liquidato, alla luce di quanto emerso dalla precitata consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 27.01.2023, sulla base dei criteri fissati dalle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, e, quindi, quantificarsi in € 6.667,10
per invalidità permanente al 6% in un soggetto di anni 72 al momento del sinistro, € 2.913,91 per l'inabilità temporanea (assoluta € 2.430,56, parziale al 75% € 207,15, parziale al 50% € 276,20) oltre €
59,17 a titolo di spese mediche ed € 366,00 a titolo di spese per consulenza medica di parte, per un totale di € 10.006,18.
La somma corrispondente al risarcimento dei suddetti danni non patrimoniali va rivalutata a partire dalla data del sinistro, trattandosi di debito di valore stimato in base a pregressi preventivi. Al
danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., S.U.
n.1712/95).
Nulla invece si riconosce in tema di danno morale, richiesto da parte attrice ma non oggetto di concreta allegazione né tantomeno prova.
Infatti, il mentovato riconoscimento dei danni biologici corrisponde ad un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale. (cfr. Cass. 6443/2023).
pagina 6 di 8 In conclusione, in accoglimento della domanda di , deve dichiararsi la Parte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione del sinistro occorso Controparte_1
all'attrice in data 23 dicembre 2018 e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al risarcimento del danno sofferto dalla signora a seguito della caduta, liquidato in € 10.006,18, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto
[...]
nella misura di cui al dispositivo (sulla scorta del criterio del decisum, parametro Controparte_1
medio per tutte le fasi), sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11252/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro Parte_1
occorso in data 23.12.2018, della somma di € 10.006,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per come in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per spese Parte_1
vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario avv. Francesca Chisari;
pagina 7 di 8 3) pone le spese di c.t.u. già liquidate in atti, definitivamente a carico del Comune di
[...]
. _1
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11252/2020 promossa da:
(C.F. , domiciliata in VIA A. FRERI 14, Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CHISARI, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in CORSO Controparte_1
ITALIA 244, CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SANTO SPAGNOLO, giusta procura e delibera della Giunta Municipale in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 11 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
ha citato in giudizio il al fine di ottenere, a Parte_1 Controparte_1
seguito del sinistro verificatosi in data 23.12.2018, alle ore 11:00 circa in Via Oasi del predetto
Comune, nella piazza antistante il cimitero comunale, un risarcimento pari, secondo la valutazione del c.t.p. dott.ssa , ad € 14.618,42 (€ 11.630,22 per invalidità permanente al 9%, € Persona_1
1.899,60 per l'invalidità assoluta temporanea al 100% per 40 giorni, € 356,18 per invalidità parziale temporanea al 75% per 10 giorni, € 237,45 per invalidità parziale temporanea al 50% per 10 giorni, €
366,00 per relazione medico legale ed € 129,17 per spese mediche) o alla somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre il danno morale e personalizzazione del danno ed interessi di legge dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Più in particolare, la ha affermato che nella suddetta occasione, mentre stava Parte_1
percorrendo a piedi il tratto di strada antistante il cimitero in direzione dell'autovettura, è caduta a causa di una buca e del manto stradale disconnesso.
Soccorsa dalla di lei sorella ed intervenuti sul luogo il Comando di Polizia Municipale di
[...]
, l'attrice è stata portata in ambulanza al P.O. Santa Maria e Santa Venera di Acireale, ove _1
è stata ricoverata per frattura pertrocanterica femorale destro.
Radicatosi il contraddittorio, il ha chiesto il rigetto della pretesa Controparte_1
risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, l'applicazione del concorso di colpa
ex art. 1227 co.1 c.c.
pagina 2 di 8 La causa è stata istruita con l'audizione del testimone all'udienza del Testimone_1
10.06.2022, nonché, successivamente, con la nomina a c.t.u. della dott.ssa come da Persona_2
ordinanza del 16.06.2022.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il decidente che la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata e meriti accoglimento, per quanto di ragione, nei confronti del convenuto _1
.
[...]
La fattispecie de quo rientra nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è
stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (Cass. civ., Sez. III, 08/02/2023
n.3739).
L'attrice ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione e l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia (ossia il tratto stradale soggetto all'obbligo di custodia del ed il danno riportato dall'attrice per effetto del sinistro. _1
Ed invero, dalla documentazione fotografica del luogo del sinistro si evince come effettivamente lo stato di dissesto del manto stradale non fosse segnalato e che lo stesso, seppur di pagina 3 di 8 dimensioni estese, nasconda insidie rappresentate da molteplici crepe e buche ivi insistenti poco visibili e quindi insidiose, data la loro conformazione stretta e profonda, che le rende difficilmente individuabili rispetto all'asfalto, anche in presenza di una buona illuminazione naturale.
La suddetta circostanza emerge anche dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di
[...]
oltre che dalle dichiarazioni del testimone oculare. _1
In particolare, all'udienza del 10.06.2022, il teste -parente di parte attrice Testimone_1
disinteressata alla causa- ha dichiarato trovarsi insieme all'attrice quando, dopo esser uscite dal cimitero comunale di , immettendosi nel piazzale antistante il cimitero, vedeva Controparte_1
l'attrice inciampare con un piede su una buca – riconosciuta nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice – insistente sul suddetto tratto stradale.
In particolar modo, la ha precisato che “[…] la buca di cui si parla che si trovava Parte_1
rispetto al nostro senso di marcia in senso verticale. La buca era coperta da erba, foglie e carte e non
era segnalata in nessuno modo.” (cfr. verbale di udienza del 10 giugno 2022).
La testimonianza resa può essere ritenuta pienamente attendibile giacché la narrazione dei fatti
– ai quali il testimone ha assistito personalmente – è coerente con le risultanze della relazione di servizio della Polizia Municipale (cfr. doc. 7 citazione) nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di valutare i danni riportati da parte attrice.
Il CTU, i cui esiti, condotti sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame obiettivo sul periziando, risultano pienamente condivisibili e adeguatamente motivati, ha accertato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato: “una frattura pertrocanterica del femore destro, osteosintetizzata con
chiodo e viti”- lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provato dall'attrice all'esito dell'istruttoria processuale - con una invalidità permanente del 6%, una inabilità
pagina 4 di 8 temporanea assoluta di giorni 44 (quarantaquattro), una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5
(cinque) ed una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 (dieci).
Di converso, dinanzi alla prova del nesso causale fornita dal danneggiato, non è stata fornita la prova contraria della ricorrenza del caso fortuito gravane sul custode.
Parimenti, non sono stati forniti elementi dai quali risulta che la caduta fosse ascrivibile a colpa del danneggiato o alla mancanza di diligenza tale da integrare i canoni del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed invero, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 34886/2021).
Ebbene, nel caso di specie nulla è stato provato in merito ad alcun comportamento imprudente o anomalo tenuto da parte attrice non trascurandosi, inoltre, che la circostanza che la danneggiata conoscesse il tratto stradale non può valere, di per sé solo, a far presumere la conoscenza della presenza delle numerose buche e, dunque, a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento dannoso. Va
pagina 5 di 8 infatti sottolineato che in sede di CTU medico legale parte attrice dichiarava che, pur trattandosi di un tragitto che effettuava regolarmente per recarsi presso il cimitero, tuttavia, ella era solita camminare dal lato opposto rispetto a quello percorso il giorno del sinistro, non conoscendo, pertanto, la buca e l'alterazione del manto stradale ivi insistente (cfr. pagg. 8 e 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Passando alla quantificazione del danno, lo stesso può essere liquidato, alla luce di quanto emerso dalla precitata consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 27.01.2023, sulla base dei criteri fissati dalle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, e, quindi, quantificarsi in € 6.667,10
per invalidità permanente al 6% in un soggetto di anni 72 al momento del sinistro, € 2.913,91 per l'inabilità temporanea (assoluta € 2.430,56, parziale al 75% € 207,15, parziale al 50% € 276,20) oltre €
59,17 a titolo di spese mediche ed € 366,00 a titolo di spese per consulenza medica di parte, per un totale di € 10.006,18.
La somma corrispondente al risarcimento dei suddetti danni non patrimoniali va rivalutata a partire dalla data del sinistro, trattandosi di debito di valore stimato in base a pregressi preventivi. Al
danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., S.U.
n.1712/95).
Nulla invece si riconosce in tema di danno morale, richiesto da parte attrice ma non oggetto di concreta allegazione né tantomeno prova.
Infatti, il mentovato riconoscimento dei danni biologici corrisponde ad un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale. (cfr. Cass. 6443/2023).
pagina 6 di 8 In conclusione, in accoglimento della domanda di , deve dichiararsi la Parte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione del sinistro occorso Controparte_1
all'attrice in data 23 dicembre 2018 e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al risarcimento del danno sofferto dalla signora a seguito della caduta, liquidato in € 10.006,18, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto
[...]
nella misura di cui al dispositivo (sulla scorta del criterio del decisum, parametro Controparte_1
medio per tutte le fasi), sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11252/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro Parte_1
occorso in data 23.12.2018, della somma di € 10.006,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per come in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per spese Parte_1
vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario avv. Francesca Chisari;
pagina 7 di 8 3) pone le spese di c.t.u. già liquidate in atti, definitivamente a carico del Comune di
[...]
. _1
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8